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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 383/2019
da
(C.F. , nata a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], e (C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a Caltagirone il 09.03.1980, e residente a Siracusa alla via Sortino snc, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gioia, elettivamente domiciliati in Caltanissetta Piazza Papa
Giovanni XXIII n.8, presso lo studio dell'avv. Mario Mancuso;
Appellanti contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.02.1978, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco La
Placa (C.F. ), presso il cui studio sito in Gela, via Pietro Vasile C.F._4
n.1, è elettivamente domiciliato;
Appellato-Appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta,
preliminarmente ammettere (ove già non ammessa) la documentazione versata in atti
in data 18.03.2019, previa remissione in termini ai sensi dell'art. 153, c.
2. c.p.c e/o 345
co. 3 c.p.c., considerata la rilevanza decisa dei documenti scoperti al fine del decidere.
Sempre in via preliminare, ammettere, ove occorra, tutte le richieste di prova orale,
diretta e contraria, nonché di CTU contabile, formulate in seno alle memorie ex art. 183
co VI nn.29 e 3) c.p.c., siccome richieste ammissibili e rilevanti ai fini del decidere.
Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere la domanda
monitoria e condannare l'opposto al rimborso dell'acconto di euro 500,00 ricevuto, oltre
al risarcimento dei danni, come in premessa indicati (capo E. dell'atto di appello), con
le spese del giudizio di entrambi i gradi.
Con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di tutte le somme percepite
in virtù della sentenza di prime cure, pari ad euro 6.928,13 con interessi sino alla data
di effettiva e totale restituzione.
2 Con riserva di quant'altro nei termini di legge”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta
In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della
sentenza impugnata in via principale;
sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di riunione del presente procedimento
a quello riportante il n. 71/2017 RGCA;
ancora in via preliminare rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da
controparte anche nel corso del primo giudizio;
del pari in via preliminare, accogliere le richieste istruttorie formulate dall'odierno
concludente nel corso del Giudizio di primo grado;
nel merito, rigettare l'appello principale promosso da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 354/2019 RGSent emessa dal Tribunale di Gela in quanto
[...]
infondato in fatto e in diritto e, in riforma della detta sentenza, accogliere l'appello
incidentale proposto dall'odierno concludente.
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di Giudizio”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 354 del 16.07.2019, il Tribunale di Gela, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Pt_2
, revocava il provvedimento monitorio emesso a loro carico su iniziativa di
[...]
condannando gli opponenti, in solido tra loro, al Controparte_1
pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma di euro 3.000,00 (in luogo di quella originariamente ingiunta di € 15.600,00) oltre cassa di previdenza ed interessi
3 legali decorrenti dalla diffida del 24.02.2014 sino al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La vicenda traeva origine dal mandato professionale conferito, in un primo momento oralmente nell'Ottobre del 2013 e, successivamente, mediante contratto scritto del
10.01.2014, dalla il quale si era impegnato, in qualità di Parte_3 CP_1
tributarista, a svolgere attività di assistenza e di consulenza in relazione alla stipula sia del contratto preliminare sia dell'atto pubblico di cessione di una quota pari al 25% del capitale sociale della RM , con sede in Piazza Controparte_2
Armerina, promessa in vendita alla dal dott. con previsione Pt_1 Persona_1
di un onorario pari a complessivi 15.000 euro (di cui euro 3.000 per il contratto preliminare, ed euro 12.000 per la stipula dell'atto pubblico di cessione della detta quota).
Il Tribunale di Gela riteneva raggiunta la prova in ordine all'espletamento della prestazione d'opera intellettuale da parte del solo rispetto all'attività di CP_1
assistenza e di consulenza svolta per il contratto preliminare, effettivamente sottoscritto dalla così limitando il compenso da riconoscersi in favore del professionista ad Pt_1
€ 3.000,00, secondo la ripartizione desumibile dal contratto denominato “Conferimento
di incarico professionale - accordo sui compensi”, atteso che pacifica risultava la mancata conclusione dell'atto definitivo di cessione di quota sociale della RM.
Il parziale adempimento della prestazione posta a carico del veniva CP_1
desunto dal compendio documentale in atti e, segnatamente, dalle richieste inviate dal professionista al promittente venditore in ordine alla trasmissione della documentazione necessaria per l'analisi della situazione contabile e fiscale della società, dall'invio di copia
4 del contratto preliminare, dalle deleghe allo stesso conferite dalla al fine di Pt_1
richiedere informazioni sulla situazione debitoria della RM , nonché dalla CP_2
richiesta di accesso alla CA d'IA e infine dalla relazione redatta dal professionista in ordine alle complessive condizioni economiche – finanziarie e fiscali della società in questione.
Qualificando poi l'obbligazione del in termini di obbligazione di mezzi e CP_1
non di risultato, sosteneva il giudice di prime cure l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento di un compenso in favore del professionista, della mancata stipula del contratto definitivo.
Pur tuttavia, limitava le somme dovute al solo importo di € 3.000,00, corrispondente all'attività di consulenza e di assistenza per il preliminare, rappresentando che solo ove si fosse addivenuti alla stipula dell'atto pubblico definitivo sarebbe stata giustificata la richiesta dell' ulteriore compenso di € 12.000,00.
Avverso la superiore sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
articolando le proprie censure in sette motivi di impugnazione.
[...]
Con il primo, eccepivano la nullità della pronuncia gravata sotto il triplice profilo della ritenuta sussistenza, nel caso di specie, dell'ipotesi contemplata dall'art. 2231 c.c. (punto
I.A.), del difetto di prestazione da intendersi quale “inammissibilità della pretesa per mancato raggiungimento del risultato” (punto II.A.) e della mancanza di causa (punto
III.A.).
Rispetto al primo profilo, veniva dedotta la “nullità del rapporto contrattuale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2231 c.c.”, atteso che, secondo la tesi degli appellanti, il professionista incaricato non rivestiva la qualifica di “commercialista”, necessaria per
5 l'attività da espletare.
Affermavano, dunque, che il giudice di primo grado aveva errato nel riconoscere in capo al la sussistenza di un titolo abilitante all'esercizio della professione, in CP_1
quanto, al di là del tenore dei propri atti difensivi, ove si qualificava come Tributarista, si era ad essi presentato come commercialista, pur in difetto del relativo titolo.
Al punto II.A. rilevavano poi “la nullità del contratto per difetto e vizio di prestazione,
nonché l'inammissibilità della pretesa per mancato raggiungimento del risultato”.
Ed invero, premettendo che il mandato di cui si discute doveva intendersi quale fonte di un'obbligazione di risultato, evidenziavano che nulla era dovuto al professionista, in quanto, la prestazione, così come pattuita, ovvero volta alla stipula dell'atto pubblico di cessione di quota sociale, non era stata eseguita, in quanto le parti non erano mai giunte al perfezionamento del contratto definitivo.
Al punto III.A. eccepivano ancora “la nullità del contratto per mancanza di causa”,
ravvisando la concreta funzione della prestazione professionale in esame nella garanzia di tutela della cliente.
Deducevano, in proposito, che nulla era dovuto al professionista, posto che la prestazione svolta doveva considerarsi inficiata da scarsa diligenza, imperizia ed imprudenza in quanto il , ove avesse correttamente eseguito il proprio Parte_4
mandato, non avrebbe dovuto indurre la cliente alla stipula del contratto preliminare con corresponsione di una caparra dal significativo importo di € 100.000,00, poi trattenuta dal promittente venditore, ma consigliarla a divincolarsi con immediatezza da un accordo negoziale foriero per la solo di pregiudizi e di pericoli. Pt_1
6 Lamentavano, dunque, l'omessa valutazione del Tribunale gelese del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal , al cui accertamento avrebbe CP_1
dovuto conseguire la dichiarazione di nullità del contratto professionale e il conseguente difetto di ogni presupposto della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Con il secondo motivo di censura, deducevano poi l'errata e falsa interpretazione
della documentazione allegata dall'opposto-appellato, senza tuttavia esplicitare alcuna allegazione difensiva a supporto.
Con il terzo motivo, rilevavano ancora l'omesso esame delle prove documentali ed
orali allegate dagli appellanti-opponenti, nonché la violazione degli artt. 112, 113, 115,
116 c.p.c..
Sotto tale profilo, censuravano l'operato del primo giudice per non aver dato la giusta lettura del compendio documentale in atti e per non aver correttamente esaminato le modalità con cui il aveva svolto la propria attività professionale, omettendo, CP_1
in modo illegittimo, di dissuadere la cliente dalla conclusione di un affare fonte per la stessa di gravissimi rischi.
Con il quarto motivo di appello, censuravano il capo della sentenza in cui il decidente aveva condannato il , in solido con la al pagamento dei compensi Pt_2 Pt_1
professionali in favore del , trattandosi di soggetto estraneo al rapporto CP_1
contrattuale in esame, risultando irrilevante, nella complessiva dinamica dei rapporti negoziali sussistenti tra le parti, che fosse stato il a consegnare al professionista Pt_2
gli assegni per il pagamento della prestazione in questione, trattandosi esclusivamente di titoli a garanzia rilasciati da un terzo.
7 In ogni caso, anche a voler qualificare la suddetta dazione quale promessa di pagamento da parte del terzo, l'inesistenza dell'obbligazione principale determinerebbe,
a cascata, il venir meno anche di tale obbligo di pagamento.
Con il quinto motivo di censura, gli appellanti deducevano poi “l'omessa pronuncia
in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata dai coniugi , Parte_5
nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Chiedevano, invero, la condanna dell'appellato alla corresponsione di un ristoro per il danno patrimoniale costituito dal pagamento della caparra pari ad euro 100.000, nonché
dagli oneri sostenuti per le diffide rivolte al professionista allorquando gli era stato intimato di astenersi dal richiedere onorari non dovuti, oltre alle ulteriori conseguenze dannose per il che aveva dovuto attivarsi per bloccare il c/c nel caso, poi Pt_2
verificatosi, in cui gli assegni fossero posti all'incasso con elevazione del relativo protesto cambiario.
Gli appellanti chiedevano altresì la condanna del professionista al ristoro dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del patto di fiducia, dallo stato di ansia e di stress determinato dall'inadeguata assistenza professionale.
Con il sesto motivo, lamentavano inoltre l”'ingiustizia e l'illegittimità della condanna
agli interessi sulla somma riconosciuta all'opposto dalla data della diffida del
24.02.2014 sino al soddisfo”, in considerazione del fatto che trattandosi di somma che non era né liquida né esigibile - in quanto riconosciuta in misura inferiore rispetto alla misura dei compensi pattuita in contratto - gli interessi, ove spettanti, non potevano che decorrere dalla data della decisione.
8 Con il settimo motivo di gravame, veniva infine rilevata “l'ingiustizia della sentenza
per violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese dei convenuti” , e ciò sia sotto il profilo dell'an che in relazione al quantum, avendo il Tribunale liquidato una somma superiore alla stessa sorte capitale.
Con comparsa di risposta, depositata il 19.02.2020, si costituiva nel presente grado di appello invocando il rigetto del gravame in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e insistendo nell'accoglimento dell'appello incidentale dallo stesso proposto, con condanna di controparte per lite temeraria.
L'appellato censurava la sentenza di primo grado laddove il Tribunale, pur avendo correttamente inquadrato la prestazione del professionista nella categoria delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, aveva poi ridotto il compenso a soli € 3.000,00
in ragione della mancata stipula del contratto definitivo.
Chiedeva quindi il riconoscimento, in suo favore ed a titolo di compensi per l'attività
svolta, dell'ulteriore importo di € 12.000,00, così come contrattualmente pattuito.
La Corte, con ordinanza dell'8.01.2021 rigettava la richiesta di riunione della presente causa a quella portante il n. 71/2017 RGCA “stante la diversità dei titoli azionai nei due
giudizi pendenti dinanzi a questa Corte di Appello e stante la diversità delle sentenze di
primo grado impugnate” nonché la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per difetto dei presupposti necessari e all'udienza del 30.11.2023 la causa veniva incamerata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di impugnazione, teso a rilevare l'asserita nullità del
9 contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2231 c.c. si ritiene che, alla stregua del maggioritario indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'esecuzione di una prestazione d'opera intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge determini, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. (integrando una violazione di norme imperative), la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto (cfr. Cass. civ. n. 14085/2010 Cass. civ. n. 21495/2007).
Ne consegue, in tal evenienza, l'impossibilità per il prestatore di agire per il conseguimento della retribuzione (cfr. Cass. civ. n. 6402/2011).
E però, tale principio è destinato ad operare solo nelle ipotesi in cui il prestatore d'opera intellettuale non sia iscritto a nessun albo professionale o, comunque, non abbia conseguito i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente ed eserciti, quindi, la professione in modo abusivo.
Nel caso di specie, giova osservare come dall'esame del nutrito compendio documentale acquisito agli atti di causa non emerga in alcun modo che il si CP_1
sia qualificato come commercialista.
Anzi, dalle difese dallo stesso spiegate sin dal primo grado del giudizio si desume chiaramente che lo stesso indichi la propria qualifica di tributarista iscritto alla LAPET
(Associazione Nazionale Tributaristi), circostanza agevolmente verificabile dalla consultazione dell'elenco iscritti (ove l'appellato risulta indicato con Iscrizione N.
8381085), come già correttamente indicato in seno alla sentenza impugnata.
Tale professione, in quanto non organizzata in ordini o collegi, rinviene la propria disciplina normativa nella l. 4/2013 e, negli anni, ha assunto un profilo assai variegato e
10 ampio.
Ed invero, il tributarista offre servizi in campo fiscale, tributario e societario con il compito di assistere imprese privati ed organizzazioni nella gestione degli aspetti legati al fisco in ambito nazionale ed in Europa se munito di specifica certificazione, con funzioni che possono spaziare dalla semplice tenuta delle scritture contabili alla consulenza fiscale, dall'assistenza al contribuente per la stesura dei contratti e per la redazione di ricorsi tributari , dalla cessione di aziende o rami di azienda ad ogni altra operazione in campo fiscale-tributario per la quale non esista una specifica legge.
In particolare, in ambito economico - aziendale, possiede ampie conoscenze relativamente a: ragioneria e gestione d'impresa ed in ambito giuridico, oltre al diritto tributario e al diritto commerciale, comunitario e industriale.
Per quel che concerne gli iscritti all' Associazione Nazionale Tributaristi LAPET, tra le varie mansioni, possono, secondo la vigente normativa ed in possesso dei requisiti previsti, effettuare consulenza in materia tributaria ed aziendale nelle diverse fasi di inizio, gestione e cessazione attività, oltre a tenere scritture contabili, IVA e relativi registri, depositare i bilanci di esercizio presso il Registro delle Imprese, in qualità di intermediario.
Evidente risulta quindi che l'appellato deve considerarsi in possesso di idonea qualifica professionale per lo svolgimento della prestazione assunta con l'incarico oggetto della presente causa, consistente, nell'attività di “assistenza e consulenza nella trattazione
delle questioni giuridiche afferenti la stipula dell'atto pubblico di cessione della quota”
promessa in vendita alla Pt_1
11 Parimenti infondato deve ritenersi il profilo, articolato sempre nell'ambito del primo motivo (punto II A.) ove si lamenta il “vizio di prestazione” per mancato raggiungimento del risultato, fonte ancora una volta, secondo l'appellante, di nullità del contratto.
Il rilievo, oltre che infondato, è mal posto.
Ed invero, il mancato raggiungimento del risultato, identificato con la stipula del contratto definitivo di cessione delle quote sociali, può al più rilevare solo sul piano della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale e soltanto ove l'obbligazione assunta contempli, nel suo oggetto, la realizzazione di un risultato bene definito.
Costituisce invero principio immanente nel nostro sistema giuridico quello per cui l'obbligazione inerente l'esercizio delle professioni intellettuali costituisca invece un'obbligazione di mezzi che ha per oggetto un comportamento diligente ed esperto, oltre all'impiego di mezzi idonei per il raggiungimento di un risultato, senza tuttavia avere ad oggetto la stessa realizzazione del risultato.
Si tratta di prestazioni che attenta dottrina ha qualificato anche in termini di “obblighi di comportamento”, nel senso che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato, ma non a conseguirlo: in tale ottica, l'inadempimento viene ad essere costituito non dall'esito sfortunato della prestazione, bensì dalla violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale.
Nel caso di specie, già dal tenore letterale del mandato professionale rilasciato dalla in favore del , emerge con evidenza come oggetto dell'incarico sia Pt_1 CP_1
costituito esclusivamente dall'attività di assistenza e consulenza nella trattazione delle
12 questioni giuridiche afferenti la stipula del contratto preliminare e dell'atto pubblico di cessione della quota promessa in vendita dal dott. , senza che possa in Persona_2
alcun modo desumersi l'assunzione dell'obbligo, da parte del professionista, di addivenire alla stipula del relativo rogito.
A tale dato, già dirimente ed oggettivo, in quanto tratto dal chiaro ed inequivocabile contenuto dell'accordo contrattuale intercorso tra le parti, deve poi aggiungersi un'ulteriore considerazione fondata sulla stessa natura del risultato asseritamente sussunto in obbligazione.
Ed invero, la tesi prospettata dall'appellante, in ordine alla natura di obbligazione di risultato trova ostacolo nel fatto che la stipula di un contratto pubblico giammai – fatta eccezione per ipotesi particolari di accordi condizionati a precisi eventi – può dipendere dall'azione di un terzo estraneo all'accordo negoziale, trattandosi di “risultato” rimesso,
in primo luogo, alla volontà delle parti e, in secondo luogo, alla concreta attuabilità
dell'assetto negoziale rispondente all'interesse di ciascun contraente.
Il terzo punto del primo motivo (III A), concernente la nullità del contratto per mancanza di causa deve trattarsi, per l'evidente sussistenza di una connessione logica e giuridica, congiuntamente al secondo, al terzo e al quinto motivo di appello, trattandosi di censure tutte concernenti l'asserito inadempimento contrattuale del professionista,
fonte, secondo gli appellanti, di responsabilità contrattuale e del relativo diritto al riconoscimento del ristoro dagli stessi invocato.
Quanto all'eccepita nullità per mancanza di causa, si evidenzia come gli appellanti,
ravvisando la causa (verosimilmente in concreto) del contratto nella garanzia di effettività
13 della tutela della cliente durante le fasi antecedenti alla stipula dell'atto di cessione di quota sociale, hanno dedotto che la condotta del professionista - improntata a negligenza ed imperizia per non aver avvisato la promissaria cessionaria del rischio cui andava incontro con tale negozio – abbia determinato il venir meno della causa.
Orbene, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, la causa del contratto “… è
lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente
diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e
specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (cfr. Cass. civ. n.
23941/2009 e nello stesso senso Cass. civ. n. 8100/2013).
Traslando tale principio al caso in esame e richiamando l'oggetto del mandato professionale sopra riportato, evidente risulta come, a fronte del concreto interesse della cliente di giungere alla stipula del contratto definitivo con l'ausilio tecnico offerto dalla consulenza del professionista, correttamente le parti abbiano stabilito che la Pt_1
promissaria acquirente della quota e interessata ad acquisirla in via definitiva, conferisse al il relativo incarico di consulenza. CP_1
Nessuna discrasia né alcun difetto causale può quindi intraversi tra la configurazione contrattuale adottata e il concreto interesse perseguito.
Sulla scorta di tali considerazioni deriva dunque che la censura degli appellanti (punto
III.A.), prima ancora che infondata nel merito, si appalesa erronea in punto di qualificazione giuridica, trattandosi di doglianza che rileva non già sotto il profilo della struttura negoziale ma su quello, ancora una volta, dell'esatto (o inesatto) adempimento della prestazione.
14 E' dunque non al momento genetico della pattuizione che occorre aver riguardo ma a quello della sua effettiva esecuzione, esaminando se lo svolgimento della prestazione da parte del professionista sia improntato a colpa e se possa per lo stesso costituire fonte di responsabilità risarcitoria.
Vengono quindi in rilievo il secondo, il terzo ed il quinto motivo di appello concernenti l'omesso esame della documentazione allegata dalle parti nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ascritto all'inadempimento del professionista e l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
Parte appellante lamenta, in particolare, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo nel non aver ravvisato, nell'esecuzione dell'attività demandata all'appellato, scarsa diligenza, imperizia ed imprudenza.
Se, come sopra già ricordato, nelle obbligazioni di mezzi l'esatto svolgimento della prestazione dovuta prescinde dal raggiungimento di un particolare esito positivo, ad essere in obligatione è il comportamento del debitore, nel senso che la diligenza si erge a criterio determinativo del contenuto del vincolo.
Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può
essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10431/2000; nello stesso senso, tra le tante, Cass. civ., sez. III, n. 2836/2002).
Il parametro di diligenza ai fini del giudizio di responsabilità del professionista è
dunque quello di cui all'art. 1176 co. 2 c.p.c., ovvero una diligenza qualificata in relazione
15 alla particolare attività esplicata, corrispondente al livello di media attenzione e preparazione.
La violazione del dovere di diligenza deve essere quindi valutata con particolare riferimento alla natura dell'attività esercitata e al grado di competenza professionale che il prestatore d'opera deve mediamente possedere.
Così tratteggiati i termini dell'obbligo prestazionale incombente sul professionista,
occorre verificare se, nel caso di specie, il abbia agito nel rispetto del CP_1
parametro di diligenza richiesto in relazione agli obblighi assunti con il contratto di mandato conferito dalla Pt_1
Ebbene, dal compendio documentale agli atti è emerso che, l'incarico al , CP_1
seppur cristallizzato con atto scritto solo in data 10.01.2014, veniva conferito oralmente già a partire dall'Ottobre del 2013 (v. e-mail agli atti) e che, a partire da tale momento,
iniziava una corrispondenza, tra i vari soggetti coinvolti nella cessione, funzionale al reperimento della documentazione necessaria all'analisi della situazione contabile della la cui quota del 25% avrebbe dovuto essere acquistata dalla Pt_6 Pt_1
Al fine di verificare se il possa considerarsi inadempiente rispetto allo CP_1
svolgimento della prestazione professionale cui era onerato, occorre quindi tener conto della concreta durata dell'incarico, della misura di diligenza (o, se del caso, del grado di colpa) che ha connotato l'agere del professionista, del tipo di danno lamentato e del frangente temporale in cui lo stesso si è verificato nonché dell'eventuale nesso causale sussistente tra la detta condotta e il pregiudizio lamentato.
Per quanto concerne il primo profilo, giova osservare come il , in seno alle CP_1
16 proprie difese ha dedotto che il primo appuntamento fissato con la Pt_1
accompagnata dal padre, si è tenuto in data 1.10.2013, circostanza oggetto di precisa allegazione da parte dell'appellato a fronte del generico riferimento, effettuato dagli attori solo in atto di citazione (nulla deducendo sul preciso avvio del mandato in seno all'atto di appello) che non ha costituito oggetto di puntuale contestazione.
Ricevuto, sebbene in via informale, l'incarico, il Provinzano si è in effetti attivato mediante missiva a mezzo mail proprio dell'1.10.2013 (cfr. doc. 2 fascicolo appellato)
per richiedere al promittente cedente la documentazione necessaria ad analizzare i bilanci della Farmacia Vitale e, segnatamente: dichiarazioni fiscali e comunicazioni degli anni
2013, 2012 e 2011, nonché quietanze di versamento Iva primo e secondo trimestre dell'anno in corso.
A seguito di un primo invio di documentazione da parte del dott. Persona_3
(commercialista della società cui afferivano le quote oggetto della promessa di cessione),
avvenuto in pari data, il giorno seguente (2.01.2013) il ha richiesto ulteriori CP_1
documenti, quali il bilancio di verifica 2012, gli estratti c/c delle banche 2012 e 2013 ed infine i mastrini relativi ai medesimi anni allo scopo di verificare la regolarità di cassa e dei prelevamenti dei soci (cfr. doc 2 cit.).
Alla detta richiesta, anch'essa inviata a mezzo mail, ha fatto seguito l'invio di ulteriore documentazione da parte del Per_2
Il 9 ottobre viene quindi sottoscritto il contratto preliminare di cessione di quota sociale tra la e il dott. con corresponsione di una prima tranche di Pt_1 Persona_2
caparra di € 50.000,00 e obbligo per la parte promissaria di versare l'ulteriore importo di
17 € 50,000 entro 30 gg dalla firma del preliminare e comunque non oltre il mese di novembre 2013 (cfr. doc. 2 fascicolo appellanti).
La bozza del contratto viene preparata proprio dal dott. e inviata per mail CP_1
lo stesso giorno 9 ottobre al su richiesta della (cfr. doc. 3 fascicolo Persona_3 Pt_1
). CP_1
Il 21.11.2013 le parti siglano una scrittura privata integrativa, sostanzialmente riproduttiva delle medesime clausole già previste nel primo contratto preliminare, ove tuttavia si specifica che la promissaria ha proceduto alla corresponsione dell'ulteriore tranche di caparra e che l'obbligo della parte venditrice di estinguere, entro la stipula del definitivo, i debiti gravanti sulla RM non si estende più all'intera esposizione debitoria ma solo (come previsto nel primo contratto) alle obbligazioni pro – quota,
risultando così circoscritto ai limiti della partecipazione oggetto di cessione.
E' solo dopo la firma della scrittura privata integrativa che l'attività del dott.
inizia a concentrarsi sul reperimento di informazioni “esterne” volte a chiarire CP_1
l'effettiva situazione debitoria della Pt_6
Ed invero, dalla produzione allegata risultano le richieste rivolte dal professionista alla e alla CA d'IA (entrambe datate 4.12.2013) come da deleghe rilasciate Parte_7
dalla cliente al proprio al fine di richiedere “informazioni sulla situazione CP_1
debitoria della RM” in data 26 novembre e 3 dicembre 2013.
Soltanto il 13 dicembre, da uno scambio di corrispondenza telematica avvenuto tra il e l'avv. Maugeri (che assisteva contestualmente la in tale CP_1 Pt_1
operazione), emerge che l'appellato si avvede del “comportamento poco corretto” del
18 promittente venditore nei confronti della cliente in quanto la situazione debitoria risulterebbe diversa da quella esposta, vi sarebbero dei finanziamento personali ai soci fatti dal promittente venditore che vanterebbe dei crediti nei confronti della società ed il socio titolare della quota del 50% del capitale sociale sarebbe privo della capacità
finanziaria per far fronte di debiti sociali (cfr. doc. 14 fascicolo appellanti).
Seguono quindi una richiesta di proroga, da parte della ed indirizzata al Pt_1
in ordine alla data di stipula del definitivo, frequenti interlocuzioni tra il Per_2
e l'avvocato Maugeri per ottenere dal l'ulteriore documentazione CP_1 Per_2
mancante onde chiarire la situazione patrimoniale definitiva, l'assunzione informazioni sull'avvenuta o meno firma del bilancio da parte della società, sino alla presa di coscienza,
avvenuta il 27.1.2014, in ordine all'effettivo ammontare dei debiti della società, ritenuto dal professionista “nettamente superiore” a quello garantito dal in sede di Per_2
preliminare di cessione (cfr. doc. 33 fascicolo appellanti).
L'esito di tutti gli accertamenti compiuti viene quindi condensato dal nella CP_1
relazione finale del 29.1.2014, a sua firma, dove si rappresenta come le attività degli anni
2012 e 2013 della RM in questione non risultino correttamente contabilizzate con ciò “inficiando la veridicità della corretta e reale situazione patrimoniale – economico –
finanziaria della ” (cfr. doc. 41 fascicolo appellanti), concludendo con una Pt_6
valutazione espressa nei seguenti termini “con le dovute cautele e senza pretesa di
esaustività, nel lungo periodo, senza escludere un apporto massiccio di capitale da parte
dei soci pro quota soprattutto per le scadenze degli effetti cambiari nel breve periodo nei
confronti dei maggiori fornitori, e con una gestione oculata e , sarà possibile Parte_8
19 ottenere risultati di gestione positivi altresì richiamando gli ingenti prelevamenti
effettuati dai soci stessi negli anni passati sino al 31.12.2013” (cfr. doc. 41 cit.).
Il 30.1.2014, in occasione dell'appuntamento per il rogito definitivo - ove il Notaio,
data la complessità della situazione, sconsiglia di addivenire alla stipula del contratto definitivo - le parti sottoscrivono una scrittura privata in cui fissano un ulteriore incontro per il 19 febbraio 2014, onde valutare la possibilità di uno scioglimento del contratto preliminare per mutuo dissenso.
Evenienza, questa, poi non verificatasi per il diniego del promittente cedente che, con missiva del 5.2.2014, ha ritenuto irrevocabili gli impegni assunti con il contratto preliminare (cfr. doc. 35 fascicolo appellanti).
Il contratto definitivo, come già sopra ricordato, non sarà mai stipulato.
Ebbene, così sintetizzate le circostanze e le concrete attività che hanno connotato lo svolgimento del mandato professionale da parte del , è possibile desumere che CP_1
l'incarico allo stesso conferito debba collocarsi, sotto un profilo temporale, nell'intervallo compreso tra l'1.10.2013 (data del primo appuntamento con la e il 29.1.2014 Pt_1
(coincidente con l'ultimazione della relazione finale), con una durata di quasi quattro mesi.
Il suddetto periodo, in coerenza con quanto stabilito dalle parti nella scrittura di conferimento di incarico professionale deve idealmente suddividersi in due porzioni:
l'una relativa all'attività svolta sino alla sottoscrizione del contratto preliminare e l'altra che, in astratto, avrebbe dovuto estendersi sino alla stipula della cessione definitiva ma che, in mancanza della stessa, si considera rilevante sino alla richiamata relazione finale.
20 Rispetto alla causazione del danno patrimoniale, ravvisato prioritariamente dagli appellanti nella corresponsione della caparra di € 100.000,00, trattandosi di pregiudizio concretizzatosi in adempimento degli obblighi di pagamento assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare, la responsabilità del professionista va dunque valutata in relazione al primo segmento temporale del suo mandato, coincidente con il periodo compreso tra il conferimento dell'incarico e il 9.10.2013 (data della sottoscrizione del preliminare).
In proposito, non appare superfluo ricordare come, per pacifico orientamento della
Suprema Corte, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e
2236 c.c. impone al professionista “di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato
che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione,
dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo
tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del
risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi
necessari o utili in suo possesso” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 19520/2019).
E ciò in quanto il professionista è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti
21 dell'apprezzabile sacrificio (cfr. Cass. civ. n. 8494/2020).
In applicazione dei richiamati principi, può dunque affermarsi che l'appellato, in riferimento alla porzione di attività sopra indicata, sia incorso in un inesatto adempimento. Ed invero, una volta ricevuto l'incarico, il limitandosi a CP_1
richiedere con due mail (dell'1 e del 2.10.2013) l'invio della documentazione al promittente venditore, ha omesso di effettuare con tempestività le dovute ricerche prodromiche a consentire una ricostruzione della reale situazione economica e contabile della Pt_6
Come sopra già evidenziato, soltanto a quasi due mesi di distanza dalla sottoscrizione del preliminare, il professionista ha iniziato a reperire le necessarie informazioni presso la CA d'IA e i creditori esterni della società.
Attività, infatti, che una volta avviata, è risultata idonea a disvelare la grave esposizione debitoria della RM e la rischiosità dell'affare cui la si stava Pt_1
accostando.
La violazione dei doveri di diligenza e di prudenza del professionista emerge dunque in relazione alla colposa mancanza di tempestività nello svolgimento del suo incarico,
atteso che il , pur prendendo atto dall'esame della documentazione inviata da CP_1
della sussistenza di debiti della RM (seppure indicati in misura assai Persona_3
inferiore rispetto a quelli realmente esistenti), non ha in alcun modo approfondito la complessiva situazione economico – contabile della società, concentrandosi piuttosto sulla preparazione della bozza del contrato preliminare, inviato poi al con mail del Per_2
9.10.2013, ad appena sei giorni di distanza dalla ricezione della documentazione.
22 L'appellato ha poi obiettato che la e il padre avevano molta fretta di chiudere Pt_1
l'affare e che gli stessi avevano già fissato l'appuntamento con il per la Per_2
sottoscrizione del preliminare, senza dare ascolto al suo consiglio di attendere l'acquisizione di ulteriori documenti contabili.
L'obiezione non può recepirsi perché, fermo restando quanto oltre si osserverà, ad altro fine, sulla “fretta” della il suggerimento attendista e cautelativo del Pt_1 CP_1
non trova adeguato riscontro probatorio, a fronte della decisa contestazione degli appellanti che hanno anzi lamentato l'inadeguatezza dell'assistenza dallo stessa prestata proprio in termini di omessa dissuasione.
Nel merito, si osserva pure come l'esiguo lasso temporale intercorrente tra il conferimento dell'incarico e la data – secondo l'appellato già fissata dalle parti – per la stipula del preliminare , avrebbe dovuto indurre il professionista ad agire con maggiore tempestività, sconsigliando alla cliente, nel caso di tempo oggettivamente insufficiente allo svolgimento delle necessarie ricerche, di impegnarsi, con un vincolo contrattuale,
rispetto ad una cessione i cui profili di convenienza o di rischiosità economica non risultavano ancora del tutto cristallini.
Si osserva, in proposito, che non solo dall'esame della documentazione prodotta, non vi è traccia del fatto che il abbia posto in essere tale attività di sollecitazione CP_1
, di informazione e di dissuasione , ma l'andamento cronologico delle incombenze svolte disvela anzi che, dopo l'invio delle due mail al commercialista della società, il CP_1
abbia immediatamente proceduto alla redazione della bozza contrattuale, senza che emerga l'adozione di alcuna cautela o anche solo il manifestarsi di un tentennamento.
23 In ordine alla determinazione della concreta misura della responsabilità ascrivibile al professionista, tuttavia, appare opportuno tenere conto di plurime circostanze intervenute nel caso concreto ed idonee a mitigare la connotazione colposa della condotta rispetto alla causazione dell'evento dannoso, costituito dalla corresponsione della caparra.
In primo luogo, deve considerarsi la ferma volontà della di addivenire alla Pt_1
conclusione dell'affare - volontà agevolmente desumibile dal fatto che la data per la stipula del preliminare risultava già fissata allorché, il 1° ottobre 2013, la conferì Pt_1
l'incarico al - che , se da un lato avrebbe dovuto indurre il ad CP_1 CP_1
attivarsi in modo celere e senza indugio rispetto al reperimento di quante più informazioni possibili per giungere ad una consapevole sottoscrizione del contratto, dall'altro appare comunque idonea ad integrare una pressione, certamente sotto un profilo temporale,
rispetto ad un sereno e meditato svolgimento dell'attività professionale di consulenza e di assistenza allo stesso demandata, considerati i tempi assai stretti di cui il professionista ha concretamente fruito prima della sottoscrizione del preliminare.
In secondo luogo, non può non tenersi conto della circostanza – di dirimente rilievo ai fini che qui interessano – costituita dalla non veridicità dei dati forniti dal promittente venditore, idonei ad ingenerare nel professionista un affidamento in ordine alla sussistenza di passività di consistenza non così grave da destare allarme per il pericolo di un pregiudizio alla cliente.
In terzo luogo, si osserva altresì che l'inadempimento del si apprezza in CP_1
termini di tardività e non di assoluta omissione nello svolgimento della prestazione professionale, atteso che, come desunto dalla ricostruzione dell'iter cronologico cha ha
24 connotato la complessa attività dallo stesso posta in essere, il , sebbene dopo CP_1
la stipula del preliminare, ha comunque effettuato le ricerche presso gli istituti di credito e le società fornitrici della RM, riuscendo a ricostruire un quadro economico e contabile della società diverso da quello originariamente rappresentato, sollecitando tutti gli interlocutori della vicenda negoziale in esame ad approfondire la questione, a insistere sulla concessione di una proroga per la stipula del contratto definitivo, ad assumere ulteriori informazioni riguardo ai documenti contabili della società (cfr. mail sulla firma dell'ultimo bilancio) nonché ad attivarsi per apprestare, a seguito della grave situazione emersa, “maggiore tutela” alla cliente (cfr. mail del 13.12.2013, doc. 14 cit.).
Sulla scorta di un necessario contemperamento di tutti gli elementi sopra evidenziati,
appare equo, pertanto, determinare nel trenta percento la misura della responsabilità da ascrivere al per il pregiudizio patito dalla a seguito della CP_1 Pt_1
corresponsione della caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare.
Ampiamente riscontrato può poi considerarsi il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno patrimoniale atteso che la cliente, ove fosse stata adeguatamente e tempestivamente informata in ordine alle consistenti passività della società, avrebbe,
con un elevato grado di probabilità logica e statistica, desistito dall'addivenire alla stipula del preliminare.
Ed invero, il criterio giuridico del “più probabile che non” impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un
25 concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr. Cass. Civ. n. 25805/2024).
Nel caso di specie, anche sulla scorta del successivo comportamento della Pt_1
che, venuta a conoscenza della grave situazione di decozione della società, ha dapprima tentato di sciogliere per mutuo dissenso il vincolo negoziale nascente dal contratto preliminare e poi, pure a fronte del diniego del non ha comunque proceduto alla Per_2
stipula dell'atto definitivo, deve ritenersi che ella, ove previamente informata della reale situazione economica e finanziaria della avrebbe desistito dalla sottoscrizione Pt_6
del preliminare, evitando il significativo esborso sostenuto a titolo di corresponsione della caparra confirmatoria.
Venendo, più specificatamente, alla liquidazione del danno patrimoniale, deve osservarsi che, assumendo quale dato di partenza l'importo di € 100.000,00
corrispondente alla caparra corrisposta in sede di preliminare, sulla scorta della misura di responsabilità ascritta al professionista, come sopra accertata, il ristoro da accordarsi in favore di è pari ad € 30.000,00, in termini attuali. Parte_1
Poiché la somma sopra liquidata corrisponde ai valori correnti, essa andrà prima devalutata alla data di verificazione del fatto lesivo (da fissarsi nella data di corresponsione dell'ultima tranche, ovvero 21.11.2013) per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione
26 alla data della sentenza, bensì sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno
(cfr. sin da Cass. civ. n. 12262/1997 e n. 2796/2000).
Si perviene così alla conclusione per cui la somma spettante all'appellante, a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad €
33.489,36, oltre interessi legali dalla decisione (data in cui il debito di valore diviene debito di valuta) sino all'effettivo soddisfo.
Nessun ristoro può invece riconoscersi in relazione alle ulteriori voci di danno invocate dagli appellanti, ravvisate nelle spese per diffide e inviti rivolti al professionista per astenersi dal richiedere onorari non dovuti, nelle conseguenze derivanti dal ritardo nello scioglimento del preliminare, nella necessità per il Salerno di bloccare il conto corrente su cui erano tratti gli assegni consegnati al a garanzia del credito onde evitare CP_1
che venissero illegittimamente posti all'incasso e poi, come in effetti è stato, protestati,
ed infine nei pregiudizi morali connessi alla violazione del patto di fiducia, allo stress e a tutte le preoccupazioni derivanti dall'inadeguata assistenza professionale ricevuta.
Ed infatti, quanto alle spese per diffide è sufficiente evidenziare come si tratti di oneri non direttamente connessi, sotto il profilo causale, alla condotta inadempiente del il quale, in ogni caso, come si dirà meglio in sede di esame dell'appello CP_1
incidentale, ha comunque diritto ad una parte del compenso professionale per l'attività
svolta, di talché le missive allo stesso inviate per astenersi dal richiedere importi non dovuti non integrano alcun pregiudizio per la cliente, costituendo la concretizzazione della sua volontà (solo parzialmente legittima) di non corrispondere i compensi dovuti.
Analoghe considerazioni devono pure estendersi alle conseguenze derivanti per il
27 (coniuge della dall'elevazione di protesto a suo carico connessa alla Pt_2 Pt_1
circostanza per cui il ha posto all'incasso gli assegni da questo consegnatigli, CP_1
trattandosi di titoli emessi proprio quale pagamento (o, secondo la tesi degli appellanti,
quale garanzia) del compenso del professionista.
Infondata deve pure ritenersi la domanda di ristoro del danno patito a seguito del c.d.
“ritardo nello scioglimento del preliminare” atteso che, da un lato, la responsabilità del professionista deve più correttamente collocarsi nel momento antecedente alla sottoscrizione del detto contratto e, dall'altro, il mancato scioglimento del preliminare non risulta causa diretta e immediata dell'antecedente omissione del professionista,
quanto del diniego manifestato dal promittente venditore, di talchè nel caso di specie non può ravvisarsi alcun “ritardo” rispetto al venir meno del vincolo negoziale nascente dal preliminare.
Privi di qualsiasi riscontro probatorio, anche in punto di mera allegazione, risultano poi gli asseriti danni non patrimoniali derivanti dall'inadeguata assistenza professionale da parte del , essendosi l'appellata limitata a indicare l'insorgere di ansia, di CP_1
stress e di preoccupazioni, senza ulteriori specificazioni in grado di integrare quella sofferenza soggettiva o quello stravolgimento delle abitudini di vita idonei ad integrare un pregiudizio non patrimoniale suscettibile di ristoro.
Occorre quindi procedere al vaglio del quarto motivo di appello, concernente la contestazione in ordine alla condanna solidale del , coniuge della al Pt_2 Pt_1
pagamento della somma di 3.000,00 in favore del , per l'attività da questi CP_1
prestata.
28 Il rilievo è fondato.
Ed invero, la consegna degli assegni da parte del , seppur poi risultati privi di Pt_2
provvista, ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria avanzata dea , CP_1
può qualificarsi come adempimento del terzo, rispondente ad una scelta discrezionale del soggetto estraneo al rapporto obbligatorio di adempiere un debito altrui, cui non può
riconoscersi natura negoziale.
Difettando tra il terzo ed il creditore originario un preesistente rapporto giuridico, il pagamento effettuato dal primo al secondo non può rappresentare un atto dovuto, pur essendo caratterizzato dall'animus del terzo di voler realizzare, mediante la sua prestazione, il diritto del creditore.
In tale situazione, dunque, il terzo si limita ad adempiere un obbligo altrui, senza assumere alcuna obbligazione verso il creditore, il quale, seppur destinatario del pagamento, non potrà far valere nessuna pretesa verso il terzo che, in quanto tale, continua a rimanere estraneo al rapporto obbligatorio.
In applicazione dei suesposti principi al caso in esame, essendo indubbio che il rapporto obbligatorio sia sorto esclusivamente tra la e il – sia in Pt_1 CP_1
virtù di quanto indicato nella scrittura privata di conferimento di incarico professionale sia, per il periodo anteriore a tale formalizzazione, in forza della circostanza di dirimente rilievo per cui unica promissaria acquirente della quota sociale era solo la - e Pt_1
che, pertanto, il abbia agito nella veste di terzo, la condanna al pagamento dei Pt_2
compensi, nei limiti dell'accoglimento del motivo di appello incidentale, deve essere limitata esclusivamente alla posizione soggettiva della Pt_1
29 Le superiori considerazioni valgano specularmente anche per la condanna al risarcimento dei danni, invocato da entrambi gli appellanti, ma da accordarsi solo in favore della promissaria acquirente, unico soggetto nei cui confronti si è determinato il danno suscettibile di ristoro.
Con il sesto motivo di doglianza, concernente la condanna al pagamento degli interessi sulla somma riconosciuta all'opposto, ad essere censurato è il relativo dies a quo di decorrenza.
Costituisce approdo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui gli interessi legali sull'onorario del professionista decorrono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data stragiudiziale di pagamento, senza che sia necessaria la liquidità del debito, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (cfr. ex multis, Cass. ord. n. 17705/2023).
Infatti, la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora,
non valendo nel nostro ordinamento il principio “in illiquidis non fit mora”, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito che risulterà in concreto dovuta (cfr. Cass. ord. n. 8611/2022).
Ed ancora, è stato autorevolmente sostenuto che non è possibile escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, semmai sarà a tale somma commisurata, dovendosi escludersi solo nel caso in cui sia assolutamente impossibile per il debitore, impiegando l'ordinaria diligenza, stabilire la somma dovuta. (cfr. Cass. SU n. 4485/2018).
30 Il motivo non risulta pertanto meritevole di accoglimento.
Venendo al vaglio dell'appello incidentale proposto dal , lo stesso risulta CP_1
fondato sebbene nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, pur premettendo che l'obbligazione assunta dal professionista integri un'obbligazione di mezzi e non di risultato ha poi ridotto il compenso allo stesso spettante per la mancata stipula del definitivo, circostanza pertanto contraddittoriamente elevata ad un “risultato promesso” mediante assunzione dell'obbligo negoziale che trova fonte nel contratto di conferimento incarico professionale.
E però, richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine alla natura giuridica dell'obbligazione assunta dal prestatore d'opera intellettuale, dal compendio documentale in atti è agevole desumere che l'attività dallo stesso espletata non si è limitata all'assistenza prestata sino alla sottoscrizione del preliminare, ma si è certamente protratta anche dopo tale momento attraverso le continue interlocuzioni - e, in frequenti casi,
riunioni - con l'avvocato Maugeri, con la cliente, con i creditori esterni, con la CA
d'IA, con il promittente venditore e il suo commercialista nonché con il Notaio sino alla redazione della relazione finale sulla situazione economica e contabile della società,
senza tuttavia giungere alla stipula del contratto definitivo in virtù di quanto medio tempore emerso sulla condizione di significativa esposizione debitoria della società cui afferivano le quote oggetto della promessa di cessione.
In materia, costituisce principio ormai pacifico quello per cui solo in caso di prestazione professionale totalmente inadempiuta e inutile non è dovuto alcun compenso
31 al professionista, trattandosi di attività improduttiva di qualsiasi effetto favorevole per il cliente (cfr. ex multis Cass. civ. n. 35489/2023; n. 4781/2013).
Diversamente, nel caso di specie, l'attività del seppure connotata da profili Pt_1
di tardività idonei ad integrare un inesatto adempimento, non può considerarsi inutile , in quanto sono state proprio le successive ricerche dallo stesso effettuate a far emergere la grave situazione di passività in cui versava la RM, condensate poi nella relazione finale sì da contribuire in modo decisivo – seppure unitamente ad altre circostanze, quali le perplessità espresse dal notaio che avrebbe dovuto rogare l'atto definitivo – a far desistere il cliente dalla stipula dell'atto di pubblico di cessione, ritenuto foriero di ulteriori e significativi rischi economici.
Ciò nondimeno, nella concreta liquidazione del compenso spettante al , CP_1
occorre tener conto di molteplici elementi idonei ad incidere sul concreto quantum,
ovvero:
-- il valore attribuito alle prestazioni dalle stesse parti nell'ambito dell'accordo di conferimento di incarico professionale, ovvero euro 3.000,00 per l'attività di consulenza ed assistenza prestata in ordine all'esame del contatto preliminare ed euro 12.000,00 per la medesima attività riferita però alla stipula dell'atto pubblico;
-- i profili di responsabilità che hanno parzialmente inficiato la prima porzione di attività;
-- la prestazione concretamente svolta dalla stipula del preliminare (9 ottobre 2013)
sino al 29.1.2014 allorquando è stata redatta la relazione finale sulla situazione economico
– finanziaria della società, protrattasi quindi per quasi 4 mesi, connotati in alcuni casi da
32 riunioni svolte anche con cadenza quotidiana (vedi nota spese allegata, doc. 37 fascicolo appellanti);
-- la mancata stipula del contratto definitivo che, sebbene non rilevi come omessa realizzazione del risultato promesso, rappresenta comunque un evento la cui non verificazione ha inevitabilmente determinato il venir meno di ulteriori attività allo stesso strettamente connesse, quali - a titolo meramente esemplificativo – lo svolgimento di ulteriori incontri con il notaio, interlocuzioni e indicazioni con gli istituti di credito ai fini del pagamento del saldo, nonché con il promittente venditore sui dettagli dell'accordo o su eventuali modifiche contrattuali da apportare.
Sulla scorta di un necessario bilanciamento di tutte le superiori circostanze, appare pertanto conforme a criteri di equità e di adeguata corrispondenza tra attività
concretamente prestata e remunerazione spettante al professionista, determinare in complessivi € 8.100,00 la somma dovuta al a titolo di compensi professionali, CP_1
di cui € 2.100,00 per l'attività compiuta sino alla stipula del preliminare ed € 6.000,00 per l'ulteriore attività sino alla fine del mandato, il tutto oltre interessi legali decorrenti -
stante il rigetto del sesto motivo di appello - dalla data della diffida (ovvero 26.2.2014,
coincidente con la ricezione della missiva da parte della sino all'effettivo Pt_1
soddisfo.
La domanda di condanna, avanzata dal , volta al riconoscimento della CP_1
responsabilità aggravata dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risulta poi assorbita dall'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'appellante.
Le spese di lite relative al primo ed al presente grado di giudizio, tenuto conto della
33 reciproca soccombenza delle parti e della notevole complessità della vicenda sottostante,
devono tra le parti interamente compensarsi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n. 354/2019 emessa dal Tribunale di Gela, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 33.489,36, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 8.100,00 oltre interessi legali dal 26.2.2014 sino
[...]
all'effettivo soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 7.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
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