Sentenza breve 21 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 21/03/2022, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00461/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2022, proposto da
Ve.Ma. Progetti s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune San Giorgio Ionico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni “Montedoro”, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: Arch. VI MO, Ing. IE AS, Ing. CO UC, GE. AN RU, Ing. NN MP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione reg. gen. n. 1384 del 17.12.2021 con la quale il Responsabile del settore lavori pubblici e verde pubblico del Comune di San Giorgio Ionico ha aggiudicato, in via definitiva, all'ATI MO/AS/UC/RU/MP i servizi tecnici di progettazione definitiva per la “messa in sicurezza attraverso interventi di miglioramento/adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli” alle vigenti norme tecniche per le costruzioni”, da realizzarsi nel Comune di San Giorgio Ionico;
- della nota prot. n. 15039 del 23.12.2020 con la quale il RUP e Capo Area Tecnica LL.PP. del Comune di San Giorgio Ionico ha comunicato all'odierna ricorrente la suddetta determina di aggiudicazione definitiva;
- dei verbali di gara;
- della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in favore dell'ATI MO;
- del contratto d'appalto ove intervenuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi e per la declaratoria di inefficacia del contratto e di diritto al subentro, ai sensi dell'art. 121 e ss. c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Giorgio Ionico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e uditi, per le parti, i difensori avv. C. Giorgiani, in sostituzione dell'avv. M. Esposito, per la parte ricorrente, e avv. F.sco Meo, per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Col gravame in esame è impugnata la determinazione del Comune di San Giorgio Ionico, Reg. Gen. n. 1384 del 17 dicembre 2021 (doc. 1 ricorso), con la quale, in esito alla gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Montedoro” per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva per la “ messa in sicurezza attraverso interventi di miglioramento/adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli” alle vigenti norme tecniche per le costruzioni ” (CUP H25J18000220001, CIG 87325822A3), è risultato aggiudicatario il costituendo RTI composto dai seguenti professionisti: Arch. MO (mandatario), Ing. AS, Ing. UC, GE. RU, Ing. MP (tutti mandanti).
2) All’uopo, parte ricorrente precisa di aver avuto conoscenza della suddetta aggiudicazione con nota del Comune prot. n. 15039 del 23 dicembre 2021 (doc. 2 ricorso) e di aver potuto avere contezza dei vizi che, a suo dire, inficiano l’aggiudicazione solo in esito all’accesso agli atti, domandato il 28 dicembre 2021 (doc. 5 ricorso) e riscontrato dal Comune con nota prot. n. 778 del 20 gennaio 2022, con la quale le sono stati trasmessi gli atti di gara relativi al controinteressato RTI.
3) Quindi, con ricorso notificato il 14 febbraio 2022 (al Comune di San Giorgio Ionico, alla Centrale Unica di Committenza e ai 5 professionisti del costituendo RTI controinteressato) e depositato il 28 febbraio 2022, parte ricorrente si duole della suddetta aggiudicazione e deduce, con unico motivo, che:
- a) l’art. 7.3, let. “f”, del disciplinare di gara (doc. 3 ricorso), richiedeva, come requisito di capacità tecnica e professionale, “ un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito alla procedura e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID…” ;
- b) nella tabella 6, a seguire, venivano riportati la categoria “ Edilizia E.20- Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti ” e un importo minimo di euro 2.425.000,00;
- c) il successivo art. 7.4 del disciplinare precisava che “ Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti ”;
- d) ebbene, dai DGUE prodotti dai professionisti del RTI aggiudicatario (doc. 7 ricorso), emerge che i predetti requisiti sono stati dichiarati solo dall’Arch. MO (v. pagg. 13-16 di doc. 7 cit.), mentre nessuna dichiarazione è stata resa dai mandanti, cioè dall’Ing. AS (v. pag. 34 di doc. 7 cit.), dall’Ing. UC (v. pag. 51 di doc. 7 cit.), dal GE. RU (v. pag. 68 di doc. 7 cit.), dall’Ing. MP (v. pag. 84 di doc. 7 cit.);
- e) tanto emerge anche dal modulo di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici e professionali, sottoscritto solo dall’Arch. MO (v. doc. 8 ricorso);
- f) da tanto doveva derivare l’esclusione del costituendo RTI controinteressato.
4) Si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio Ionico, in data 7 marzo 2022.
5) Con memoria difensiva del 14 marzo 2022, il Comune ha:
- a) eccepito la tardività del ricorso perché parte ricorrente, avendo avuto positivo riscontro all’accesso agli atti il 20 gennaio 2022 e non risultando comportamenti ostruzionistici da parte della P.A., avrebbe dovuto notificare il ricorso entro 15 giorni dal 20 gennaio (conformemente all’insegnamento di C.d.S., Ad. Plen., n. 12/2020 e C.d.S. n. 3127 del 16 aprile 2021), mentre il gravame è stato notificato solo il 14 febbraio 2022;
- b) eccepito, nel merito, l’infondatezza del gravame, in quanto gli atti di gara imponevano il possesso del requisito al raggruppamento nel suo complesso e, quindi, il requisito poteva essere posseduto dal soggetto mandatario anche al 100%, non essendo stato richiesto il possesso del requisito anche ai mandanti secondo una data quota minima.
6) Alla camera di consiglio del 16 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
1) Il ricorso è tempestivo perché è pacifico che i DGUE sottoscritti dai professionisti del RTI controinteressato, sul cui esame si fonda l’unico motivo di gravame, sono stati ostesi il 20 gennaio 2022, con la conseguenza che i 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione decorrevano dalla predetta data: il ricorso è stato notificato il 14 febbraio 2022 ed è quindi ricevibile.
2) Il ricorso è fondato nel merito perché:
- a) l’art. 7.4 del disciplinare prevedeva chiaramente che “ il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti ”;
- b) quindi, sebbene non in una quota minima predeterminata, anche le mandanti avrebbero dovuto concorrere a formare il richiesto requisito e, conseguentemente, produrre una dichiarazione ad esso relativa (dichiarazione dalla quale può ritenersi esentata la sola giovane professionista mandante del RTI controinteressato – Ing. MP –, i cui requisiti “ non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti ”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 263/2016);
- c) le Linee Guida ANAC n. 1 del 2016 sono allegate e richiamate dal Comune, nella memoria difensiva del 14 marzo 2022, in modo erroneo, perché la parte del § 2.2.3 in cui si afferma che non possono essere richieste ai mandanti “ percentuali minime di possesso dei requisiti ” è compresa in una frase più ampia, nella quale si afferma che la percentuale diversa da quella che viene assicurata dal mandatario “ deve essere posseduta cumulativamente dal mandante o dai mandanti ”, ai quali – si aggiunge – “ non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti ”;
- d) in sintesi, il tenore letterale del disciplinare di gara ma, in aggiunta ad esso, anche criteri di ragionevolezza conducono a riconoscere l’obbligo in capo anche alle mandanti di rendere dichiarazioni idonee a dare conto del possesso del requisito de quo, tanto più ove si consideri la natura del servizio richiesto (afferente – come in precedenza indicato – la “progettazione definitiva” per la messa in sicurezza attraverso interventi di miglioramento/adeguamento sismico di una scuola).
3) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
4) Le spese di lite, nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune di San Giorgio Ionico, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di San Giorgio Ionico al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate nei confronti delle altre parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO