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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice, dott. Elisa Rubbis, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4455/2021 R.G. TRA
, c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. CONTIN MAURO, c.f.:
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTRICE- E
, c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2
VIA CARLO REZZONICO 6 35131 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. DE SIMONI GIANLUCA, c.f.: , C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso
- CONVENUTA- Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc). Conclusioni: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza 03/10/2024, che si hanno qui per integralmente trascrit- ti.
Per l'attrice: Nel merito In via principale Accertare e dichiarare che le somme ingiunte con il decreto ingiun- tivo n. 1179/2021 emesso dal Tribunale di Padova, all'esito del procedimento RG 2765/2021, non sono (in tutto od in parte) dovu- te e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il predetto decreto ingiuntivo.- In via riconvenzionale Accertarsi e dichiararsi il credito risarcitorio vantato da
[...]
e risultante dalla documentazione in atti e così Parte_1 per un complessivo importo di € 54.961,00, o per la mag- gior/minor somma che verrà accertata in corso di causa conseguentemente condannarsi alla corresponsione, in favore dell'attrice CP_1 opponente, della precitata somma ovvero di quella -maggiore o minore- che verrà riconosciuta in giudizio maggioranda per rivalu- tazione monetaria, interessi legali dall'emissione di ogni effetto all'effettivo saldo, In ogni caso.- Con rifusione delle spese di causa Per la convenuta:
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della citazione e per l'effetto l'inammissibilità dell'opposizione proposta;
- in via preliminare cautelare, per la parte residua, concedere la provvisoria esecuzione del D.Ing. opposto, ovvero disporre il pa- gamento delle somme non contestate o per le quali sussistono i presupposti per l'ordinanza ex artt. 186 bis ovvero 186 ter c.p.c.;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il D.Ing. opposto;
- in subordine, condannare l'opponente al pagamento a favore di delle lavorazioni eseguite di cui alle fatture Controparte_1
FDC/20/167 e FDC/20/177 per l'importo complessivo di € 55.583,20, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, dal dovu- to al saldo;
- in ogni caso, con la rifusione delle spese e competenze della fase monitoria e del giudizio di opposizione.
- 2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/04/2021 a richiesto ed ottenuto dal Tribunale CP_1 di Padova il D.Ing. 1179/2021 – R.G. 2765/2021, notificato in data 10/05/2021 (doc. 12); la società nella rappresentazione dei CP_1 fatti offerta in ricorso per d.i., assumeva che la somma ingiunta fosse dovuta in ragione del mancato pagamento delle fatture nn. 167/20 del 30.09.2020 e 177/20 del 31.10.2020 emesse dall'odierna opposta a seguito della realizzazione, su commissione di , di “alcuni assemblati di carpenteria metallica (n. 4 Parte_1
Gimbal n. 4 pz. Inog Crosshead)” e così per euro 55.583,20;in data 21/06/2021 notificava a tto di Parte_1 CP_1 citazione in opposizione per l'udienza del 19/01/2021, contestando la debenza dell'importo ingiunto, in ragione di asseriti vizi, e for- mulando altresì domanda riconvenzionale di condanna per l'importo di € 54.961,00 a titolo di costi di riparazione;
in data 23/12/2021 si costituiva in giudizio er chiedere: in via CP_1 preliminare, la declaratoria di nullità ed inefficacia della citazione e l'inammissibilità dell'opposizione; in via cautelare, la provviso- ria esecuzione del D.Ing.; nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza;
in subordine, la condanna dell'opponente al pa- gamento del credito di i cui alle fatture emesse, oltre CP_1 agli interessi ex D.Lgs. 231/2002; in ogni caso, con la rifusione delle spese e competenze di lite;
all'esito delle udienze in data 19/01 e 26/01/2022, il Giudice, dr. Vincenzo Cantelli, concedeva la provvisoria esecuzione del D.Ing. opposto relativamente all'importo di € 44.176,20 (escludendo, quindi, il corrispettivo re- lativo all'unico pezzo in contestazione); alla successiva udienza del 16/02/2022 venivano assegnati i termini per le memorie ex. art. 183 c.p.c., come in effetti prodotte dalle parti;
con ordinanza in da- ta 25/11/2022, all'esito dell'udienza del 9/11/2022, venivano riget- tate le istanze istruttorie e disposta C.T.U. per la verifica dei vizi lamentati dall'opponente, delle relative cause e dei costi di ripristi- no;
all'incontro iniziale con il C.T.U. in data 10/01/2023, a titolo transattivo, proponeva la conciliazione della CP_1 vertenza con il riconoscimento dell'importo di € 4.500,00, da de- trarre da quanto dovuto da . La proposta Parte_1
- 3 - era però pregiudizialmente non considerata dalla controparte (p. 60 della CTU). la C.T.U. era quindi depositata in data 7/01/2024; all'esito dell'udienza in data 18/01/2024, il Giudice, dr.ssa Elisa Rubbis, su richiesta delle parti, convocava per chiarimenti il C.T.U. All'udienza in data 4/04/2024 concedeva, quindi, al C.T.U. termine per repliche alle osservazioni dalle parti di cui alle note d'udienza del 18/01/2024; in data 11/07/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in effetti così esplicitate dalla società CP_1 all'udienza del 3/10/2024: in via preliminare, accertare e dichia- rare la nullità ed inefficacia della citazione e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione proposta;
in via preliminare cautelare, per la parte residua, concedere la provvisoria esecuzio- ne del D.Ing. opposto, ovvero disporre il pagamento delle somme non contestate o per le quali sussistono i presupposti per l'ordinanza ex artt. 186 bis ovvero 186 ter c.p.c.; nel merito, riget- tare l'opposizione proposta perché infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il D.Ing. opposto;
in subordine, con- dannare l'opponente al pagamento in favore di del- Controparte_1 le lavorazioni eseguite di cui alle fatture FDC/20/167 e FDC/20/177, per l'importo complessivo di € 55.583,20, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con la rifusione delle spese e competenze della fase monito- ria e del giudizio di opposizione. In via istruttoria, disporsi l'acquisizione del fascicolo monitorio R.G. 2765/21, nonché, se ed in quanto occorra, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c. e non ammesse. Il Giudice tratte- neva, quindi, la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. Quanto alla eccezione preliminare di nullità/inesistenza dell'atto di citazione, si osserva trattarsi di questione che, ad avviso del Tribu- nale, risulta già superata in quanto esaminata dal Giudice all'esito della prima udienza con relativo rigetto dell'istanza avanzata da parte convenuta opposta. Nondimeno, posto che la domanda di inesistenza/nullità della citazione in opposizione [per aver Siderta- glio indicato una data di prima udienza anteriore (il 19.01.2021) a quella della notifica dell'atto medesimo (avvenuta il 21.06.2021)] viene reiterata dall'opposta anche nel contesto del foglio di p.c.
- 4 - depositato telematicamente (e, quindi, successivamente alla prima udienza), va ribadita l'infondatezza dell'eccezione. Si ribadisce, invero, come la recente giurisprudenza di legittimità abbia stabilito che “la nullità della citazione per omessa indicazio- ne dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventuali- tà, la citazione deve essere considerata valida” (Cass. Civ. Ordi- nanza n. 709/2021): si precisa che, anche nel caso trattato dalla Suprema Corte, la data di comparizione indicata nella citazione era
“errata” poiché anteriore a quella della notifica. Anche a voler, per assurdo, ritenere nulla la citazione, si osserva come la tempestiva costituzione in giudizio della convenuta oppo- sta abbia sanato ex tunc, ex art. 164, co. 3, Cod. Proc. Civ., tale nullità (in tal senso anche Cass. civ., ord. n. 23979/2019 e Cass. civ. sent. n. 7885 del 28.03.2017).- In tal senso si è, altresì, espresso il Giudice dell'emarginato proce- dimento con ordinanza del 27.01.2022: “l'eccezione di nullità del- la citazione sollevata dall'opposta parrebbe complessivamente non convincente;
nel senso che, da un lato, l'errore di indicazione dell'anno di citazione pare immediatamente percepibile e, dunque, non foriero di conseguenze, quanto all'individuazione della data della prima udienza;
dall'altro lato, anche a ritenere che tale er- rore integri addirittura mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione, vi è nondimeno stata costituzione del convenuto, con sanatoria ex tunc (art. 164, comma 3, c.p.c.)”. Tanto debitamente premesso, considerato il contenuto delle dispo- sizioni del codice di rito, l'uniformità della giurisprudenza citata ed il contenuto dell'ordinanza resa nel contesto del presente proce- dimento, l'eccezione si è dimostrata totalmente priva di pregio ed andrà integralmente rigettata, anche in via definitiva. In punto di fatto emerge che in data 06.07.2020, commissionò alla Parte_1 ditta odierna opposta la costruzione e relativa saldatura di n. 12 as- semblati di carpenteria metallica destinati alla costruzione di una DIGA in Cile, segnatamente n. 6 “INOG Crosshead” e n. 6 “INOG
- 5 - Gimbal”, con data di consegna inizialmente concordata al 30.07.2020. Successivamente, l'odierna opponente si determinò a provvedere internamente all'assemblaggio e saldatura di n. 2 Cros- shead e di n. 2 Gimbal, così che la società avrebbe dovuto CP_1 provvedere per le restanti n. 4 Crosshead e n. 4 Gimbal, per un to- tale di n. 8 manufatti (cfr doc. 2 fascicolo ). Parte_1
È inoltre bene ribadire che le operazioni di lavorazione, costruzio- ne ed assemblaggio mediante saldatura andava eseguita sulla base di disegni tecnici e specifiche forniti da (a quest'ultima Parte_1 pervenuti dalla committente .- Pt_2 Controparte_2
L'avvio dei lavori, in ragione del ritardo nella consegna della ma- teria prima medio tempore intervenuta per fatto indipendente e non imputabile alle parti, venne posticipato, di talché la consegna delle lavorazioni commissionate ad littò di conseguenza come CP_1 segue: quanto a n. 3 e n. 3 Gimbal al 07.08.2020, quan- CP_3 to a n. 1 e n. 1 Gimbal al 31.08.2020 (cfr doc. 3).- CP_3
Durante la prima settimana di Settembre 2020 la commessa affida- ta alla convenuta opposta risultava ancora in fase costruttiva ed, anzi, apprendeva come benchè non fosse stata Parte_1 CP_1 pattuita la sub lavorazione) avesse, a sua volta, affidato ad una dit- ta terza (la O.C.F. S.r.l.) l'esecuzione di n. 3 e di n. 4 CP_3
Gimbal, riservandosi, di fatto, la sola esecuzione di n. 1 . CP_3
I controlli effettuati dall'opponente, all'esito delle lavorazioni, evidenziarono che i pezzi costruiti e lavorati da O.C.F. (terzista) erano stati ben eseguiti e si rivelavano conformi alle prescrizioni dei disegni tecnici, mentre il manufatto realizzato da come CP_1 da controllo eseguito in data 16.09.2020, presentava, a dire dell'opponente, gravissimi vizi, immediatamente e verbalmente rappresentati all'odierna opposta in occasione del predetto control- lo, nonché successivamente notificati a mezzo comunicazioni mail del 22-23.09.2020 inviate dai dipendenti di , sigg.ri Parte_1 [...]
e (cfr doc. 4 fascicolo Parte_3 Parte_4 Pt_5
).
[...]
Pertanto la presente controversia permane per tale unico manufatto e per la residua somma ingiunta rispetto a quanto già oggetto di
- 6 - provvisoria esecuzione. L'opposizione non si appalesa fondata ed alcun rilievo in ordine all'operato della convenuta opposta può giustificare il mancato saldo delle opere eseguite. Del tutto prete- stuoso e strumentale è innanzi tutto, evocare ritardi nelle consegne, quando la committente non aveva fissato alcun termine.
La piena conoscenza, poi, dell'avvalimento di ri- Parte_6 sulta altresì dalla corrispondenza interna della committente. In par- ticolare, riferisce ai colleghi dello stato dei la- Parte_4 vori c/o a seguito dei controlli eseguiti diretta- Parte_6 mente presso lo stabilimento di quest'ultima (vedasi e-mail 15/09, 16/09 e 22/09 – doc. 4 di parte attrice opponente). L'esito della perizia disposta dal Giudice ha,inoltre, sostanzial- mente smentito tutte le tesi difensive di . Parte_1
In particolare, l'Ing. ha rilevato che il disegno tecnico for- Per_1 nito da ad on era conforme al- Parte_1 CP_1 la norma UNI EN 5456-2-2001, in quanto non descriveva compiu- tamente l'oggetto rappresentato ed era tale da indurre in errore l'operatore (p. 12 note integrative CTU). Il posizionamento, poi, di un tondino in fase di saldatura è una tec- nica frequente e la genesi va individuata nell'erronea progettazio- ne/realizzazione dei componenti da saldare (p. 16 note integrative CTU). Sul punto, quindi, la responsabilità è esclusivamente di
[...]
che ha fornito componenti da assemblare Controparte_4 con profili irregolari. Il CTU ha poi confermato che esclusivamente sulla trave sinistra del manufatto e solo sul lato in- feriore> (p. 18 note integrative CTU). Pertanto, come sempre so- stenuto da la questione delle saldature in contesta- CP_1 zione è del tutto marginale. Decisamente rilevante è poi il fatto che ci di in data 16/09/2020 (ergo pri- Parte_1 ma dell'ultimazione e consegna del pezzo) erano a conoscenza dell'utilizzo del tondino da parte di a nulla opponeva- CP_1 no…se la decisione di intervenire ed eliminare i tondini oltre che riprendere le saldature fosse stata adottata in data 16/09/2020, an-
- 7 - ziché in data 6/10/20220, avrebbe anticipato i tempi di consegna ed evitato ad di realizzare alcune lavorazioni inutilmente CP_1 per un monte ore 96 ore/lavoro(p. 20 note integrative CTU).Inoltre potevano quindi essere di 104 ore nel caso in cui il 16/09/2020 Si- dertaglio avesse ritirato subito il manufatto ritenen- Persona_2 do non corretto e non condivisibile la modalità operativa di coinvolgimento del progettista della trave avrebbe CP_5 probabilmente evitato di dover rimuovere il tondino. In alternativa era possibile, accertato il diametro del tondino, eseguire ulteriori passate sol cordone di saldatura al fine di riportare l'altezza di gola al valore nominale di progetto. Tale attività poteva essere eseguita in 8-10 ore contro le 50 necessarie per eliminare e riese- guire la saldatura>> (p. 21 note integrative CTU). In ogni caso, “nell'eseguire una saldatura la formazione di cric- che od altre difformità rientra in una normale esecuzione di salda- tura…. Nel caso di specie, per quanto è dato sapere, le sollecita- zioni dinamiche sono di minima intensità se non addirittura assen- ti” (p. 17 note integrative CTU). Pertanto, anche le risultanze della predetta CTU smentiscono del tutto la tesi di parte opponente con riferimento alla sussistenza dei vizi e di responsabilità della società altresì alla quanti- CP_1 ficazione dei costi di sistemazione delle pretese “anomalie”. Del tutto infondata è, pertanto, l'asserita gravità dei vizi lamentati da parte opponente. Invero, le “anomalie” su alcuni punti di saldatura rientrano nei li- miti di tolleranze della lavorazione e, in ogni caso, sono e/o sareb- bero stati agevolmente sistemabili, se tempestivamente segnalati in corso d'opera. Anche l'unico pezzo in contestazione, degli otto realizzati da è stato oggetto di verifiche e controlli in CP_1 corso d'opera da parte della committente e di in data CP_6
11/09, 14/09, 15/09, 16/09, 21/09, 25/09, 26/09/2020, senza che alcuna anomalia sia stata riscontrata e/o contestata a .. CP_1
Inoltre, terminato l'assemblaggio, ha anche autoriz- CP_6 zato la prosecuzione delle fasi di lavorazione con la distensione termica eseguita da di TA (PD). CP_7
Il pezzo “Crosshead” in contestazione, quindi, solo dopo il ritiro da parte di , dapprima, sarebbe stato sot- Parte_1
- 8 - toposto a controlli e verifiche, peraltro non richiesti e del tutto ul- tronei rispetto a quanto previsto, e, poi, in qualche modo alterato e manipolato con datura>, in assenza e ad insaputa di vedasi doc. 10 di CP_1 parte opponente). Anzi nonostante il parere contrario di
[...] che in data 7/10/2020 la diffidava altresì a CP_1 azioni inquinanti lo stato di fatto>> (doc. 29).
Risulta, infatti evidente dalla documentazione in atti che
[...]
ha fatto ricorso all'escamotage di aggiungere, Parte_7 dopo il ritiro della commessa, ulteriori ed imprevisti controlli sulle saldature con metodologie inedite e, comunque, diverse rispetto a quelle inizialmente richieste (UT), e ciò allo scopo di sottrarsi scorrettamente al pagamento del lavoro eseguito da CP_1
Pertanto, l'escamotage di di pretendere Parte_1 solo dopo l'ultimazione e la consegna dell'ordine una tipologia di- versa di saldatura (conforme ai controlli UT anziché MT) è dovuto a mala fede e scorrettezza, come contestato dalla società CP_1 con l'e-mail in data 13/09/2020 comunicazione che le saldature a parziale penetrazione verranno controllate mediante UT, confermo, come anticipato verbalmente, che se controllate con i criteri restrittivi delle ASME VIII div. 1, sarà certo verranno evidenziate difettosità per le quali ci sollevia- mo da qualsiasi costo risulti necessario a renderle conformi. D'altra parte, l'approccio ed i processi di saldatura, sapendo che i controlli non distruttivi dovevano essere solo MT, sono sensibil- mente differenti da quelli dove sono previsti anche gli UT. Ap- proccio e processi peraltro condivisi verbalmente durante tutte le fasi di avanzamento lavori, ma formalmente fissati all'inizio del progetto>(vedasi doc. 4 di parte attrice). La società ha quindi correttamente eseguito l'ordine e non CP_1 può essere chiamata a rispondere per condizioni postume mai con- cordate tra le parti. Ciò comporta che comunque creditrice dell'intero im- CP_1 porto del pezzo “Crosshead”, pari ad € 14.030,00 IVA compresa, importo non ricompreso nel provvedimento di provvisoria esecu- zione del 28/02/2022. Il CTU ha notevolmente ridimensionato l'entità dei pretesi costi di risistemazione rimarcando il comporta-
- 9 - mento dell'opponente Invero il CTU riteneva che “la stimata di 200 ore per l'eliminazione dei vizi poteva quindi essere di 104 ore nel caso in cui il 16/09/2020 avesse ritira- Controparte_8 to subito il manufatto ritenendo non corretta e non condivisibile la modalità operativa di (p. 20 note integrative CTU); - “Un CP_1 coinvolgimento del progettista della trave avrebbe probabilmente evitato di dover rimuovere il tondino. In alternativa era possibile, accertato il diametro del tondino, eseguire ulteriori passate sul cor- done di saldatura al fine di riportare l'altezza di gola al valore no- minale di progetto. Tale attività poteva essere eseguita in 8-10 ore contro le 50 necessarie per eliminare e rieseguire la saldatura” (p. 21 note integrative CTU). Ne consegue che non può riconoscersi l'importo preteso in via riconvenzionale da parte attrice opponente. L'esiguità dei costi di riparazione stimati dal CTU rispetto all'ingiustificata pretesa di parte opponente, il comportamento del- la stessa, che ha maliziosamente precluso interventi tecnici corret- tivi e molto più economici durante la lavorazione del pezzo Cros- shead, nonché l'immotivato rifiuto in corso di causa di soluzioni transattive (tra cui l'offerta di all'incontro di CTU in data CP_1
10/01/2023) comportano che la società Parte_1 debba ritenersi responsabile esclusiva dell'inutile aggravio
[...] del presente giudizio. Ne discende il rigetto dell'opposizione e del- la spiegata domanda riconvenzionale con piena conferma del de- creto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese. Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice opponente.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così prov- vede: Rigetta l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Condan- na, altresì, parte attrice opponente alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge. Pone definitivamente a carico di parte at-
- 10 - trice opponente le spese di CTU come liquidate nel corso del giu- dizio.
Padova, 7-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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