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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1200/2022
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 05.06.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1200 dell'R.G.A.C. anno 2022, all'esito della discussione orale nell'udienza del 05.06.2025 vertente
TRA
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] e Parte_1 C.F._1
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato atti, dall'avv. Fedele Alberti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via M. Greco 3;
- Attori -
E
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t. Dott. , con sede in Salerno, Controparte_1 alla Via Roma, 104, C.F. , rapp.ta e difesa dall' avv. Ciro BISOGNO (C.F. P.IVA_1
), come da procura in calce all'atto di citazione conferita con determina n. 156 del C.F._3
13.04.2022, depositata in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Degli
Orti, 28;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2 agivano contro la Provincia di Salerno per il conseguimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non scaturiti dal sinistro stradale avvenuto il 16 luglio 2012, verso le ore 18:30, in Via Roma, Vietri Sul Mare, allorquando , alla guida di un motociclo Piaggio Liberty di proprietà del padre Parte_2 [...]
, rovinava al suolo a causa di una macchia oleosa sulla strada. La Polizia Provinciale di Salerno Pt_1 intervenuta sul posto ha redatto un rapporto di servizio attestando la presenza della macchia oleosa, di circa
80 cm per 1 metro di superficie.
A seguito della caduta, il motociclo riportava danni per € 820,63, e subiva lesioni Parte_2 personali diagnosticate come "contusione del gomito, ginocchio e polso destro" con una prognosi iniziale di 7 giorni.
La richiesta di risarcimento ammontava ad € 17.297,61 per i danni alla persona di Parte_2
e € 820,63 per i danni al motociclo di , più interessi e rivalutazione Parte_1
La Provincia di Salerno, si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per presunta incertezza dei fatti e dei luoghi, nonché la propria estraneità e l'esclusione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c. (custodia) e 2043 c.c. (fatto illecito), attribuendo il sinistro a un "caso fortuito" (ad esempio, una perdita di sostanze oleose da parte di un altro veicolo) o a una condotta imprudente del danneggiato, che avrebbe potuto evitare il pericolo facilmente visibile. Contestava altresì l'eccessività e l'infondatezza delle richieste risarcitorie
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc, lo scrivente, nell'udienza del 22 febbraio 2024, invitava la
Provincia di Salerno a far sottoporre l'attore a visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia assicurativa, al fine di agevolare la definizione bonaria della lite.
A tanto ottemperava la provincia e con ordinanza del 18 aprile 2024, veniva formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., basandosi sulla valutazione del fiduciario della compagnia assicurativa. La proposta iniziale era di €6.000,00 a titolo di risarcimento onnicomprensivo per
[...]
, oltre a €2.500,00 per spese legali. Parte_2
Su segnalazione di un errore di calcolo da parte degli attori, con ordinanza del 6 giugno 2024, la proposta veniva rettificata liquidandosi l'importo per i danni alla persona in € 7.500,00, a cui andava aggiunto il danno patrimoniale al motociclo di € 820,50, per un totale complessivo e onnicomprensivo di €
8.320,50, e mantenendo le spese legali in € 2.500,00.
Entrambe le parti dichiaravano nell'udienza del 30 aprile 2025, che l'accordo transattivo era stato raggiunto e che la compagnia assicurativa aveva già eseguito il pagamento della sua parte, mentre la
Provincia di Salerno necessitava di un provvedimento formale del Tribunale per poter eseguire il pagamento della propria quota.
Le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per acquisire le procure sostanziali dai rispettivi clienti e definire il giudizio tramite un verbale di conciliazione giudiziale. pagina 2 di 4 Nell'odierna udienza si è rappresentata la difficoltà della Provincia a transigere formalmente una transazione ma non si è stata messa in discussione l'adesione alla proposta conciliativa, per cui lo scrivente si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione.
Così sintetizzati i fatti processuali salienti, la prova dell'accadimento storico dell'evento emerge dalla documentazione allegata in atti, con particolare riguardo alle fotografie in cui è raffigurata la macchia d'olio ed alla relazione dei verbalizzanti.
La Provincia di Salerno risponde dei danni causati agli attori da questa macchia d'olio ai sensi dell'art
2051 c.c. in qualità di ente proprietario e custode della strada dove si è verificato l'evento; né la Provincia ha provato il caso fortuito esimente la sua responsabilità.
In merito alla quantificazione, si conferma la liquidazione contenuta nella proposta conciliativa ex art
185 bis cpc peraltro non contestata ma addirittura accettata da entrambe le parti (con un pagamento parziale da parte della compagnia assicurativa della provincia, non costituita in giudizio, per la parte ad essa spettante).
Anche per la regolamentazione delle spese si conferma l'importo indicato nella proposta conciliativa ex art 185 bis cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità ex art 2051 c.c. della provincia di Salerno nella causazione dell'evento dannoso avvenuto il 16 luglio 2012;
2. Condanna la provincia di Salerno al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_2
7.500,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili;
3. Condanna la provincia di Salerno al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
820,50, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili;
4. Dispone che dalle somme indicate nei CAPI 2) e 3) sia detratto l'importo già versato agli attori della compagnia assicurativa della provincia di Salerno;
5. Condanna parte convenuta, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso del contributo unificato, diritti di copia e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
da tale importo va detratto quanto eventualmente ricevuto dal difensore dalla compagnia assicurativa della Provincia;
Così deciso in Salerno,
05.06.2025 pagina 3 di 4 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 05.06.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1200 dell'R.G.A.C. anno 2022, all'esito della discussione orale nell'udienza del 05.06.2025 vertente
TRA
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] e Parte_1 C.F._1
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato atti, dall'avv. Fedele Alberti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via M. Greco 3;
- Attori -
E
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t. Dott. , con sede in Salerno, Controparte_1 alla Via Roma, 104, C.F. , rapp.ta e difesa dall' avv. Ciro BISOGNO (C.F. P.IVA_1
), come da procura in calce all'atto di citazione conferita con determina n. 156 del C.F._3
13.04.2022, depositata in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Degli
Orti, 28;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2 agivano contro la Provincia di Salerno per il conseguimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non scaturiti dal sinistro stradale avvenuto il 16 luglio 2012, verso le ore 18:30, in Via Roma, Vietri Sul Mare, allorquando , alla guida di un motociclo Piaggio Liberty di proprietà del padre Parte_2 [...]
, rovinava al suolo a causa di una macchia oleosa sulla strada. La Polizia Provinciale di Salerno Pt_1 intervenuta sul posto ha redatto un rapporto di servizio attestando la presenza della macchia oleosa, di circa
80 cm per 1 metro di superficie.
A seguito della caduta, il motociclo riportava danni per € 820,63, e subiva lesioni Parte_2 personali diagnosticate come "contusione del gomito, ginocchio e polso destro" con una prognosi iniziale di 7 giorni.
La richiesta di risarcimento ammontava ad € 17.297,61 per i danni alla persona di Parte_2
e € 820,63 per i danni al motociclo di , più interessi e rivalutazione Parte_1
La Provincia di Salerno, si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per presunta incertezza dei fatti e dei luoghi, nonché la propria estraneità e l'esclusione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c. (custodia) e 2043 c.c. (fatto illecito), attribuendo il sinistro a un "caso fortuito" (ad esempio, una perdita di sostanze oleose da parte di un altro veicolo) o a una condotta imprudente del danneggiato, che avrebbe potuto evitare il pericolo facilmente visibile. Contestava altresì l'eccessività e l'infondatezza delle richieste risarcitorie
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc, lo scrivente, nell'udienza del 22 febbraio 2024, invitava la
Provincia di Salerno a far sottoporre l'attore a visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia assicurativa, al fine di agevolare la definizione bonaria della lite.
A tanto ottemperava la provincia e con ordinanza del 18 aprile 2024, veniva formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., basandosi sulla valutazione del fiduciario della compagnia assicurativa. La proposta iniziale era di €6.000,00 a titolo di risarcimento onnicomprensivo per
[...]
, oltre a €2.500,00 per spese legali. Parte_2
Su segnalazione di un errore di calcolo da parte degli attori, con ordinanza del 6 giugno 2024, la proposta veniva rettificata liquidandosi l'importo per i danni alla persona in € 7.500,00, a cui andava aggiunto il danno patrimoniale al motociclo di € 820,50, per un totale complessivo e onnicomprensivo di €
8.320,50, e mantenendo le spese legali in € 2.500,00.
Entrambe le parti dichiaravano nell'udienza del 30 aprile 2025, che l'accordo transattivo era stato raggiunto e che la compagnia assicurativa aveva già eseguito il pagamento della sua parte, mentre la
Provincia di Salerno necessitava di un provvedimento formale del Tribunale per poter eseguire il pagamento della propria quota.
Le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per acquisire le procure sostanziali dai rispettivi clienti e definire il giudizio tramite un verbale di conciliazione giudiziale. pagina 2 di 4 Nell'odierna udienza si è rappresentata la difficoltà della Provincia a transigere formalmente una transazione ma non si è stata messa in discussione l'adesione alla proposta conciliativa, per cui lo scrivente si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione.
Così sintetizzati i fatti processuali salienti, la prova dell'accadimento storico dell'evento emerge dalla documentazione allegata in atti, con particolare riguardo alle fotografie in cui è raffigurata la macchia d'olio ed alla relazione dei verbalizzanti.
La Provincia di Salerno risponde dei danni causati agli attori da questa macchia d'olio ai sensi dell'art
2051 c.c. in qualità di ente proprietario e custode della strada dove si è verificato l'evento; né la Provincia ha provato il caso fortuito esimente la sua responsabilità.
In merito alla quantificazione, si conferma la liquidazione contenuta nella proposta conciliativa ex art
185 bis cpc peraltro non contestata ma addirittura accettata da entrambe le parti (con un pagamento parziale da parte della compagnia assicurativa della provincia, non costituita in giudizio, per la parte ad essa spettante).
Anche per la regolamentazione delle spese si conferma l'importo indicato nella proposta conciliativa ex art 185 bis cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità ex art 2051 c.c. della provincia di Salerno nella causazione dell'evento dannoso avvenuto il 16 luglio 2012;
2. Condanna la provincia di Salerno al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_2
7.500,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili;
3. Condanna la provincia di Salerno al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
820,50, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili;
4. Dispone che dalle somme indicate nei CAPI 2) e 3) sia detratto l'importo già versato agli attori della compagnia assicurativa della provincia di Salerno;
5. Condanna parte convenuta, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso del contributo unificato, diritti di copia e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
da tale importo va detratto quanto eventualmente ricevuto dal difensore dalla compagnia assicurativa della Provincia;
Così deciso in Salerno,
05.06.2025 pagina 3 di 4 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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