Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
Sentenza breve 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 27/02/2023, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00173/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Simini e Riccardo Artaria, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in SC, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di SC di data -OMISSIS-, con il quale è stata archiviata l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di SC;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di SC, con decreto del dirigente di data -OMISSIS-, ha archiviato l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34, presentata dal primo ricorrente, datore di lavoro, a favore del secondo ricorrente, lavoratore extracomunitario, per un rapporto di collaborazione domestica.
2. Nel provvedimento si afferma che sull’istanza la Questura aveva espresso parere positivo in data-OMISSIS-, e l’ITL aveva emesso una valutazione favorevole in data -OMISSIS-. Tuttavia, il datore di lavoro e il lavoratore, pur essendo stati convocati mediante raccomandata A/R del -OMISSIS- ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non si sono presentati, omettendo di fornire giustificazioni.
3. Contro il provvedimento di archiviazione i ricorrenti hanno presentato impugnazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la convocazione, a differenza di quanto era avvenuto precedentemente con le note inviate dallo Sportello Unico per comunicare i preavvisi di diniego. Per questa ragione, la mancata presentazione all’appuntamento non potrebbe essere ritenuta priva di giustificato motivo, e conseguentemente dovrebbe essere riconosciuta ai ricorrenti la possibilità di rientrare nel procedimento.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Questo TAR, con ordinanza n. 583 di data 1 agosto 2022, ha accolto la domanda cautelare, formulando le seguenti considerazioni:
(a) l’art. 103 comma 15 del DL 34/2020 sanziona con l'archiviazione del procedimento di emersione la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo;
(b) è però evidente che, a fronte di una domanda già istruita e valutata favorevolmente, non vi è un interesse pubblico a considerare irricevibile la richiesta di una seconda convocazione, se non quando, in concreto, subentri il rischio che la riapertura del procedimento, consentendo ripensamenti tardivi oltre ogni limite di ragionevolezza, determini uno spreco di risorse organizzative e rallentamenti nell’esame delle altre pratiche;
(c) pertanto, qualora la richiesta di una seconda convocazione non sia troppo distante dall’archiviazione del procedimento, e a maggior ragione se manchi la certezza che entrambe le parti (e non solo il datore di lavoro) hanno ricevuto la prima convocazione, l’aspettativa dei privati può trovare tutela, purché non interferisca con eventuali diritti acquisiti nel frattempo dai terzi e non intercetti ostacoli legislativi sopravvenuti;
(d) nello specifico, i ricorrenti hanno chiesto una seconda convocazione immediatamente dopo la notifica del decreto di archiviazione (v. nota inviata il -OMISSIS-), e hanno ripetuto la medesima richiesta nel presente giudizio;
(e) si ritiene quindi che lo Sportello Unico sia tenuto a rinnovare la convocazione, indirizzandola questa volta alla PEC del difensore dei ricorrenti indicato come domiciliatario. Il termine di presentazione così fissato sarà da considerare tassativo.
6. In seguito alla pronuncia cautelare, lo Sportello Unico, con decreto di data -OMISSIS-, ha revocato l’impugnato decreto di archiviazione del -OMISSIS-, disponendo contestualmente la riapertura del fascicolo.
7. Gli sviluppi intervenuti in corso di causa rendono inutile una pronuncia di merito. Il ricorso si deve quindi considerare improcedibile.
8. Poiché la rimessione in termini dei ricorrenti è la conseguenza dell’interpretazione seguita nell’ordinanza cautelare, senza tuttavia che sia stata accettata integralmente la tesi della mancata notifica della convocazione, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
9. Su questo presupposto, il contributo unificato deve rimanere a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dagli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in SC, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.