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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 179/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GIGLIOTTI FRANCESCA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Giovanni Foresta e dall'avv. Elisabetta Paonessa;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 19.3.2025.
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di lavorare, sin dal 1983 alle dipendenze dell'Azienda Calabria Verde con la mansioni di “ operatore specializzato idraulico forestale”; che la propria attività lavorativa, articolata su turni di 8 ore giornaliere, consiste in interventi silvo-colturali, manutenzione e miglioramenti della viabilità forestale e di opere infrastrutturali, manutenzione del verde pubblico, consolidamento terreni franosi e realizzazioni e manutenzione di viali tagliafuochi adoperando vari utensili ( asce, badili, zappe, ronche, rastrelli, ecc..); di essere addetto, inoltre, nei periodi estivi da giugno a ottobre allo spegnimento degli incendi boschivi;
di aver svolto anche mansioni di motoseghista così come risulta dal certificato di servizio rilasciato dall'Azienda Calabria Verde prot. n 168 del 17/03/2022 ; di aver fatto uso continuativo, per tempi prolungati, di attrezzi quali decespugliatori, motoseghe, mazze e picconi e di essere stato, quindi, esposto a continue e ripetute sollecitazioni a carico della cerniera lombo-sacrale; di aver contratto le patologie indicate in atti (ernia discale intra-extraforaminale destra L3-L4 nonché una lombosciatalgia con difficoltà alla deambulazione e dolenzia alla digitopressione del tratto lombare manovra di lasegue positiva ++DX), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata con domanda n. 514937756 dell'11.12.2022; che a nulla era valsa la proposizione del ricorso amministrativo;
pertanto concludeva affinché
l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la l'indennizzo nella misura da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Come noto, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta;
di contro, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni ( es. periodo massimo di indennizzabilità), incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
Ebbene, per quanto ci occupa, va evidenziato che il consulente tecnico ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza di “Ernia del disco intra-extraforaminaria di destra L3-L4 con effetti compressivi sulle radici spinali di destra caratterizzati da turbe trofico-sensitive-motorie persistenti”;trattasi di patologia tabellata alla voce M51.2 del DM del 10.10.23 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura” per cui sussiste una presunzione legale, entro il periodo massimo di indennizzabilità pari a 1 anno, in ordine alla genesi professionale per quanti siano adibiti a “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. b)
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci.”.
Ciò posto, deve rilevarsi come dal tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte, sebbene sia emerso che l'assicurato, nel corso della sua lunga attività lavorativa, sia stato esposto a sollecitazioni a carico della colonna vertebrale ( piegamenti, posture incongrue..), non può evincersi l'adibizione ad alcuna delle lavorazioni tabellate, con la conseguenza che non può ritenersi provato, tout court, stante anche l'eziologia multifattoriale della malattia denunciata, il nesso causale con l'attività lavorativa svolta ( cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20.09.2024 da e Rocca Carmine). Testimone_1
Tanto premesso, il consulente tecnico incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, e peraltro non contestate dalle parti e quindi integralmente recepite da questo giudice, ha accertato l'eziologia professionale della malattia denunciata dal ricorrente, quantificando i relativi postumi nella misura dell'8%, con decorrenza dall'accertamento peritale del 06/11/2024 in quanto “Solo a tale data, infatti, il sottoscritto CTU
è in grado di accertare, dall'esame obiettivo scaturito dalla visita medica effettuata, il quadro clinico correlato al nesso di causalità temporale ed eziologico con la malattia denunciata”.( cfr. consulenza tecnica depositata in data 3.2.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, l'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
L'insorgere del diritto solo nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite, mentre quelle della consulenza tecnica espletata vanno poste a carico dell' , in ragione dell'esito CP_1 favorevole all'assicurato ancorché con la decorrenza differita anzidetta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 179 / 2024 RG, così provvede: -accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ernia del disco intra-extraforaminaria di destra L3-L4 con effetti compressivi sulle radici spinali di destra caratterizzati da turbe trofico-sensitive-motoriepersistenti” di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura dell'8% con decorrenza dal 6.11.2024;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo;
-spese compensate;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 20/3/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752.