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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4343/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 10.6.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4343/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA con sede legale in rue des Epinettes 30, 75017 Parte_1
Parigi, in persona del suo procuratore speciale Sig. rappresentata e Parte_2
difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gianmario Maggi-Tasso (C.F.
e Massimiliano Costantini (C.F. ) del foro di C.F._1 C.F._2
Milano ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso l'Avv. Alessandro
Manna (CF: ) con studio in Napoli, C.so Vittorio Emanuele 494/F, C.F._3
giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note depositate
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , nella sua Controparte_2
qualità di rappresentante gestione sinistri ex art. 25 Codice Ass.ni di , proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1443/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, emessa in data
26.11.18 e pubblicata in data 11.4.2019, non notificata, resa a conclusione del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti della società c/o CP_1 Parte_1 [...]
nelle more ha cessato di ricoprire il ruolo di Controparte_3 Controparte_2
rappresentante di , sicché la provvedeva a costituirsi in giudizio, Parte_1 Parte_1
succedendo nella medesima posizione processuale di CP_2
Il giudizio di primo grado veniva instaurato dal al fine di ottenere il risarcimento delle CP_1
lesioni fisiche riportate in occasione del sinistro del 10.2.2016, agendo ai sensi dell'art. 149
Codice Ass.ni nei confronti della compagnia che garantiva il proprio mezzo per Parte_1
la rc auto.
Atteso l'avvenuto accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure, l'odierna appellante ha nuovamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso evidenziando che “ è un'impresa di Parte_1
assicurazione con sede in Francia che opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi
; per espressa previsione normativa (cfr. art. 150 Codice delle Ass.ni) le compagnie con sede in stati terzi che operano nel territorio italiano hanno la facoltà, e non l'obbligo, di aderire al sistema di indennizzo diretto. Ebbene, non ha aderito al predetto sistema di Parte_1
indennizzo non potendo quindi neppure avvalersi del sistema delle cd. «camere di compensazione». Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti.
Non si costituiva in giudizio l'appellato, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Per quanto concerne la posizione della , atteso che risulta per tabulas Controparte_2
documentata la revoca del mandato conferito, questa non ha più alcun interesse giuridicamente pagina 2 di 5 rilevante alla definizione del presente giudizio, sicché l'appello va dichiarato, nei confronti della stessa, inammissibile.
Deve essere, invece, vagliata la posizione della appellante . Parte_1
A tal proposito, occorre precisare, per un verso, che, come noto, la titolarità del rapporto controverso deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c e, per altro verso, che la carenza della predetta, a differenza di quella concernente la legitimatio ad causam non è rilevabile d'ufficio, costituendo un requisito di fondatezza della domanda e non una semplice eccezione, sicchè il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento (Cass. Sentenza n. 15759/2014).
Tanto chiarito in punto di diritto, come dianzi anticipato, l'attore in primo grado ha agito direttamente nei confronti della propria compagnia assicurativa, azionando la procedura di indennizzo diretto prevista e disciplinata dall'art. 149 del codice delle assicurazioni. Tale procedura, introdotta dal legislatore a decorrere dal 1.2.2007 al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del soggetto danneggiato, è disciplinata, infatti, dal predetto art. 149, il quale prevede che, in caso di incidente stradale di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni espressamente disciplinate, l'indennizzo o il risarcimento del danno subito possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non necessariamente a quella del responsabile civile del sinistro.
La compagnia assicurativa del danneggiato, quindi, provvede semplicemente ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa assicuratrice del danneggiante responsabile civile, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla c.d. C.A.R.D., alla quale entrambe devono però avere necessariamente aderito.
La convenuta, come eccepito in primo grado e ribadito in appello, non aderiva al sistema di indennizzo diretto giacchè l'adesione allo stesso, all'epoca dei fatti, per le compagnie che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, era una mera facoltà e non un obbligo. L'art. 2 della Convenzione dispone infatti espressamente che “L'adesione alla CARD
pagina 3 di 5 implica l'automatica partecipazione anche alle Convenzioni CID e CTT. L'adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia. Per le imprese che operano in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, l'adesione al sistema di risarcimento diretto comporta anche l'adesione alla presente Convenzione” ed ancora l'art. 150 comma 2 Codice Ass.ni disponeva “Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli art. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto”.
Solo con l'entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata in via definitiva al Senato il 2 agosto 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2022, che dispone con l'articolo 31 un aggiornamento dell'articolo 150 del Codice delle
Assicurazioni Private, le assicurazioni non nazionali dovranno conformarsi alla medesima direttiva che disciplina le compagnie assicurative nazionali, a decorrere dal 01.01.23 ed in riferimento ai sinistri verificatisi dopo tale data.
Non si pone infatti in dubbio che l'art. 149 Codice Ass.ni consenta al danneggiato di svolgere le proprie domande risarcitorie nei confronti della compagnia che garantisce il proprio mezzo, cionondimeno tale sistema è valido solo per le compagnie che hanno aderito al sistema card, laddove lo stesso legislatore consentiva tuttavia alle compagnie che operano in regime di libera prestazione di servizi (quale è ) di scegliere di non aderire al sistema card, con Parte_1
conseguente inapplicabilità del sistema di indennizzo diretto.
Per tali ragioni, il difetto di legittimazione passiva in capo alla appare fondato, con Parte_1
conseguente accoglimento del presente appello.
Le spese del primo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
Nulla per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-
pagina 4 di 5 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida, in CP_1
€ 1.265,00, per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- nulla per le spese del secondo grado di giudizio;
- pone a carico di , in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
svolta in primo grado.
Così deciso in Nola, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 10.6.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4343/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA con sede legale in rue des Epinettes 30, 75017 Parte_1
Parigi, in persona del suo procuratore speciale Sig. rappresentata e Parte_2
difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gianmario Maggi-Tasso (C.F.
e Massimiliano Costantini (C.F. ) del foro di C.F._1 C.F._2
Milano ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso l'Avv. Alessandro
Manna (CF: ) con studio in Napoli, C.so Vittorio Emanuele 494/F, C.F._3
giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note depositate
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , nella sua Controparte_2
qualità di rappresentante gestione sinistri ex art. 25 Codice Ass.ni di , proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1443/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, emessa in data
26.11.18 e pubblicata in data 11.4.2019, non notificata, resa a conclusione del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti della società c/o CP_1 Parte_1 [...]
nelle more ha cessato di ricoprire il ruolo di Controparte_3 Controparte_2
rappresentante di , sicché la provvedeva a costituirsi in giudizio, Parte_1 Parte_1
succedendo nella medesima posizione processuale di CP_2
Il giudizio di primo grado veniva instaurato dal al fine di ottenere il risarcimento delle CP_1
lesioni fisiche riportate in occasione del sinistro del 10.2.2016, agendo ai sensi dell'art. 149
Codice Ass.ni nei confronti della compagnia che garantiva il proprio mezzo per Parte_1
la rc auto.
Atteso l'avvenuto accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure, l'odierna appellante ha nuovamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso evidenziando che “ è un'impresa di Parte_1
assicurazione con sede in Francia che opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi
; per espressa previsione normativa (cfr. art. 150 Codice delle Ass.ni) le compagnie con sede in stati terzi che operano nel territorio italiano hanno la facoltà, e non l'obbligo, di aderire al sistema di indennizzo diretto. Ebbene, non ha aderito al predetto sistema di Parte_1
indennizzo non potendo quindi neppure avvalersi del sistema delle cd. «camere di compensazione». Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti.
Non si costituiva in giudizio l'appellato, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Per quanto concerne la posizione della , atteso che risulta per tabulas Controparte_2
documentata la revoca del mandato conferito, questa non ha più alcun interesse giuridicamente pagina 2 di 5 rilevante alla definizione del presente giudizio, sicché l'appello va dichiarato, nei confronti della stessa, inammissibile.
Deve essere, invece, vagliata la posizione della appellante . Parte_1
A tal proposito, occorre precisare, per un verso, che, come noto, la titolarità del rapporto controverso deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c e, per altro verso, che la carenza della predetta, a differenza di quella concernente la legitimatio ad causam non è rilevabile d'ufficio, costituendo un requisito di fondatezza della domanda e non una semplice eccezione, sicchè il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento (Cass. Sentenza n. 15759/2014).
Tanto chiarito in punto di diritto, come dianzi anticipato, l'attore in primo grado ha agito direttamente nei confronti della propria compagnia assicurativa, azionando la procedura di indennizzo diretto prevista e disciplinata dall'art. 149 del codice delle assicurazioni. Tale procedura, introdotta dal legislatore a decorrere dal 1.2.2007 al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del soggetto danneggiato, è disciplinata, infatti, dal predetto art. 149, il quale prevede che, in caso di incidente stradale di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni espressamente disciplinate, l'indennizzo o il risarcimento del danno subito possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non necessariamente a quella del responsabile civile del sinistro.
La compagnia assicurativa del danneggiato, quindi, provvede semplicemente ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa assicuratrice del danneggiante responsabile civile, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla c.d. C.A.R.D., alla quale entrambe devono però avere necessariamente aderito.
La convenuta, come eccepito in primo grado e ribadito in appello, non aderiva al sistema di indennizzo diretto giacchè l'adesione allo stesso, all'epoca dei fatti, per le compagnie che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, era una mera facoltà e non un obbligo. L'art. 2 della Convenzione dispone infatti espressamente che “L'adesione alla CARD
pagina 3 di 5 implica l'automatica partecipazione anche alle Convenzioni CID e CTT. L'adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia. Per le imprese che operano in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, l'adesione al sistema di risarcimento diretto comporta anche l'adesione alla presente Convenzione” ed ancora l'art. 150 comma 2 Codice Ass.ni disponeva “Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli art. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto”.
Solo con l'entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata in via definitiva al Senato il 2 agosto 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2022, che dispone con l'articolo 31 un aggiornamento dell'articolo 150 del Codice delle
Assicurazioni Private, le assicurazioni non nazionali dovranno conformarsi alla medesima direttiva che disciplina le compagnie assicurative nazionali, a decorrere dal 01.01.23 ed in riferimento ai sinistri verificatisi dopo tale data.
Non si pone infatti in dubbio che l'art. 149 Codice Ass.ni consenta al danneggiato di svolgere le proprie domande risarcitorie nei confronti della compagnia che garantisce il proprio mezzo, cionondimeno tale sistema è valido solo per le compagnie che hanno aderito al sistema card, laddove lo stesso legislatore consentiva tuttavia alle compagnie che operano in regime di libera prestazione di servizi (quale è ) di scegliere di non aderire al sistema card, con Parte_1
conseguente inapplicabilità del sistema di indennizzo diretto.
Per tali ragioni, il difetto di legittimazione passiva in capo alla appare fondato, con Parte_1
conseguente accoglimento del presente appello.
Le spese del primo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
Nulla per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-
pagina 4 di 5 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida, in CP_1
€ 1.265,00, per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- nulla per le spese del secondo grado di giudizio;
- pone a carico di , in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
svolta in primo grado.
Così deciso in Nola, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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