Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4371/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avvocati Maria Teresa Moccia (c.f. ) e Pasquale CodiceFiscale_2
Corrado (c.f. presso il cui studio in Napoli alla via Cardinale Paolo CodiceFiscale_3
Burali di Arezzo n. 9 elettivamente domicilia giusta procura allegata alla citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_4
e difeso dall'Avvocato Gennaro Simeone nel cui studio in Napoli, alla via Leonardo
Murialdo n. 44 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_3
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4024 del 2022 pronunciata e pubblicata in data 22 aprile 2022, non notificata, in materia di domanda di accertamento della violazione delle distanze minime legali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2024 che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 -
1. Con appello notificato in data 18 ottobre 2022 e iscritto a ruolo l'indomani Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 4024/2022, pubblicata in data 22 aprile 2022, non
[...]
notificata, con cui il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto l'ha condannato ad abbattere il muro dell'altezza di 1,10 ml posto sul lastrico di copertura di sua proprietà nella parte ubicata sul lato a confine con la proprietà di Controparte_1
in Napoli alla via Cupa Principe n. 73 (in catasto alla sezione VIC, foglio 1, particella 718), nonché condannato al pagamento di € 500,00 (somma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di risarcimento danni. La stessa sentenza ha anche accolto, per quanto di ragione, alcune delle sue domande riconvenzionali, pronunciando ordine a di rendere conformi all'art. 901 c.c. le quattro luci irregolari aperte sulla Controparte_1
sua proprietà che affacciano sull'immobile del portando il lato inferiore delle tre Pt_1 luci ubicate al pianterreno all'altezza di 2,50 ml dal pavimento di entrambe le proprietà delle parti in causa e all'altezza di 2,00 dal pavimento di quella al primo piano, con CP_1
rigetto delle altre domande proposte dalle parti in causa e compensazione delle spese di lite.
I costi della consulenza sono stati posti definitivamente in solido tra le parti.
1.1. L'appello principale è stato affidato a due motivi, oggetto della disamina a seguire, all'esito dei quali ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che la Parte_1
Corte distrettuale dichiari inammissibile, improcedibile ed infondata la pretesa avversaria e comunque la rigetti anche per ciò che ha statuito in termini risarcitori, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
2. In data 15 novembre 2022 (dunque tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione indicata al 1° marzo 2023) si è costituito chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e proponendo appello incidentale con cui ha chiesto che venga accertato, tramite espletamento di altra C.T.U., che ha costruito a distanza minore di tre Parte_1 metri e, quindi, in violazione delle distanze legali. Ha anche chiesto alla Corte di riformare la quantificato il risarcimento del danno, accordatogli solamente per € 500,00, chiedendo che venga liquidato in € 150.000,00 o quanto meno nel 20% del richiesto, ossia € 30.000,00, o in altra cifra individuata dal giudice secondo equità. Ha altresì impugnato il capo della sentenza relativo alle spese processuali, ritenendo ingiusta la compensazione disposta dal giudice di prime cure.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Non è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con citazione notificata in data 22 maggio 2017 ha citato in giudizio Controparte_1
premettendo di essere proprietario di un immobile sito in Napoli, alla via Parte_1
Cupa Principe n. 73, riportato in catasto alla sez. VI C, foglio 1, particella 62 e che nell'agosto del 2014, per conto di è stata inviata al Comune di Napoli una C.I.L. a Parte_1
firma del geometra per lavori di ristrutturazione sul fabbricato di questi, Controparte_2 sito in Napoli alla via Cupa Principe n. 75 e confinante con la proprietà dell'attore. Ha riferito che i lavori così eseguiti sono consistiti sia nella ristrutturazione ordinaria richiesta con la sia nella realizzazione sui lastrici solari, lato sud del fabbricato, di lavori di Pt_2
ampliamento con sopraelevazione che ha creato un nuovo solaio di copertura su cui è stato poi innalzato un muro perimetrante un terrazzo calpestabile di un solo livello. Ha aggiunto che nella seconda metà di febbraio 2015 la costruzione di tale muro perimetrale è stata sospesa in seguito alla lettera del 21 febbraio 2015 inviata da ai coniugi Controparte_1
e ma che, nella seconda metà di aprile di quello stesso Parte_1 Controparte_3 anno, ha incrementato l'altezza del muro portandola a 1,18 ml, incluso il Parte_1
copri-muro, con violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c. e creazione di un affaccio di circa 4 metri di lunghezza sul sottostante terrazzo dell'attore e finanche nell'atrio ove insistono le porte d'accesso ai suoi appartamenti. Ha anche dedotto che la creazione del prefato muro sul terrazzo ha comportato un'occlusione di una preesistente apertura lunga circa 4 metri della stanza al primo piano del suo fabbricato, privandolo di luce ed aria. Infine ha lamentato che la lunghezza del copri-muro in cotto sovrastante il nuovo muro costruito esorbita dal confine del fabbricato di invadendo la sua proprietà, Parte_1 impedendo all'attore il completamento in altezza del suo fabbricato mentre la creazione del terrazzo calpestabile, del muro e del copri-muro ha creato un affaccio all'interno dei locali
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al primo piano del fabbricato di in violazione dell'art. 906 c.c.. Si è Controparte_1
doluto del fatto che non ha usato alcun accorgimento per evitare l'affaccio obliquo Pt_1
e le altre violazioni dedotte (ad esempio con la realizzazione sul terrazzo di sua proprietà di un muro di 2,50 ml o indietreggiando di 1,50 ml il muretto dal confine). In ogni caso, ha protestato la natura abusiva di tutto il terrazzo realizzato da Parte_1
Ha così concluso chiedendo che venga accertato che il convenuto ha costruito illegittimamente e senza autorizzazione un terrazzo calpestabile, in luogo di precedente lastrico solare, perimetrandolo con muro e sopra-muro, nell'immobile sito in Napoli alla via
Cupa Principe 75 e, di conseguenza, venga condannato al ripristino dello status quo ante con l'abbattimento del muro perimetrale del terrazzo e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma complessiva di € 150.000,00.
4.2. In data 15 settembre 2017 (dunque tempestivamente rispetto all'udienza fissata in prima comparizione per il 10 ottobre di quell'anno) si è costituito in giudizio Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda principale perché a sua opinione inammissibile, improcedibile, infondata e non provata.
In via preliminare ha eccepito il giudicato essendo le pretese attoree state già scrutinate a seguito di un ricorso cautelare definito da un provvedimento di rigetto.
Ad ogni modo, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria non essendo il suo lastrico pavimentato, così come indicato dal geometra nella sua relazione Controparte_2 del 20 luglio 2017, non essendo la copertura calpestabile ed essendo il parapetto eretto ad esclusivi fini di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.M. n. 236/1989 valevole in caso di ristrutturazione di tutti gli edifici, siano essi pubblici o privati. Ha anche negato d'avere eseguito lavori abusivi, richiamando la C.I.L. al Comune di Napoli registrata al n. 3113-2014.
Ha poi escluso che con i lavori di ristrutturazione sia stata creata una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. in quanto il muretto perimetrale del terrazzo è di altezza minima e tale da non consentire né l'affaccio né la visuale in proprietà aliena in condizioni di comodità e sicurezza. Si è opposto alle pretese risarcitorie avversarie, a suo dire generiche e indimostrate. ha quindi proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna Parte_1
di alla rimozione delle opere realizzate in danno della sua contigua Controparte_1 proprietà, così indicate: edificazione di un livello in aderenze al suo fabbricato con copertura in lamiere in pessime condizioni, in grado di costituire una minaccia per la salute e
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'ambiente; apertura di luci in violazione dell'art. 901 c.c. in quanto di altezza inferiore a 2,50 ml dal calpestio di;
apertura di due finestrini con affaccio diretto sulla Controparte_1
proprietà (nello specifico sulla porzione di fabbricato posta in allineamento con Pt_1
l'appartamento sub 102 di proprietà che consentono di vedere all'interno di Pt_1
questa; apposizione di una ringhiera metallica fatiscente in prosieguo al muro di confine che costituisce un affaccio e una veduta nel fondo Pt_1
Ancora, ha protestato atti persecutori in suo danno con la reiterazione nel tempo delle medesime richieste ancorché già statuite dall'Autorità giudiziaria con pronunce di rigetto, per cui ha chiesto di essere ristorato dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ha quantificato in € 20.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa dal giudice e così in base agli artt. 91, 94 e 96 c.p.c..
Ha quindi concluso per sentire condannato all'adeguamento dei lumi Controparte_1
posti sul muro di confine secondo quanto previsto all'art. 901 c.c. con l'eliminazione sia dei finestrini e delle vedute praticate in adiacenza alla sua proprietà, sia alla rimozione della porzione di ringhiera apposta in prosieguo al muro divisorio tra i fondi delle parti in causa e delle lamiere sul volume al primo piano, in aderenza alle murature perimetrali dell'istante.
Ha anche chiesto che sia condannato a provvedere ad una radicale Controparte_1
pulizia degli spazi esterni della sua proprietà per ragioni igienico- sanitarie, nonché condannato al risarcimento dei danni per l'attività persecutoria perpetrata in suo danno con plurime iniziative giudiziarie, per una somma di € 20.000,00 o diversa ritenuta di giustizia.
Ha anche chiesto al Tribunale di accertare l'esistenza dei requisiti in capo a
[...]
per usufruire del gratuito patrocinio, il tutto con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari di giudizio.
4.3. Il giudizio è stato istruito con la consulenza tecnica demandata all'arch.
[...]
successivamente richiesto anche di alcuni chiarimenti ed indi posto in decisione. Per_1
5. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4024 del 2022 ha accolto parzialmente la domanda attrice e per l'effetto ha condannato ad abbattere il muro dell'altezza di Parte_1
1,10 ml posto sul lastrico di copertura di sua proprietà nella parte ubicata sul lato al confine con la proprietà di nonché lo ha condannato al pagamento di € 500,00 Controparte_1
a titolo di risarcimento danni.
Il primo giudice ha anche accolto in parte le domande riconvenzionali rendendo ordine a di rendere conformi all'art. 901 c.c. le quattro luci irregolari aperte sulla Controparte_1
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sua proprietà che affacciano sull'immobile del portando il lato inferiore delle tre Pt_1
luci ubicate al pianterreno all'altezza di 2,50 ml dal pavimento di entrambe le proprietà delle parti in causa e a 2,00 ml dal pavimento interno quella al piano superiore.
Tutte le restanti vicendevoli domande sono state respinte e le spese di lite sono state interamente compensate.
5.1. Preliminarmente la sentenza ha escluso la preclusione da giudicato in ordine alla domanda di accertamento della violazione delle distanze minime di cui agli artt. 905 e 906
c.c. che parte convenuta ha ritenuto di rinvenire dalle ordinanze che hanno respinto l'azione di manutenzione nel possesso precedentemente proposta dal EN, rigettata con la motivazione della sua proposizione oltre il termine annuale di cui all'art. 1170 c.c.. Il
Tribunale ha anche rilevato come non sussista alcuna pronuncia passata in giudicato a definizione del giudizio possessorio.
5.2. Nel merito è stato ricordato come per configurare la veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. soggetta alla disciplina degli artt. 905 e 907 c.c. sia necessario che la inspectio e la prospectio in alienum possa esercitarsi in condizioni di sufficiente amenità e sicurezza, cosa che, come rilevato nel caso in esame tramite la disposta consulenza, è possibile grazie alla realizzazione del parapetto dell'altezza di un 1,10 ml.
A dire del primo giudice, il terrazzo del fabbricato del non svolge un'esclusiva Pt_1
funzione di copertura e protezione dell'edificio, in quanto la presenza di uno strato di guaina bituminosa poggiata su di un sottostante massetto ne rende possibile la calpestabilità
e – quindi - la praticabilità come pertinenza dell'immobile. Il decidente ha valutato la descrizione del manufatto eseguita dal suo ausiliare tecnico e osservato come il massetto di allettamento, oltre alla funzione di dare la giusta pendenza alla guaina e consentire il migliore deflusso dell'acqua piovana, permette la praticabilità del lastrico anche come terrazzo a livello.
Stante, dunque, la possibilità del calpestio e la realizzazione di un parapetto che, per altezza e collocazione prossima all'immobile di proprietà dell'attore, consente un affaccio diretto in violazione delle distanze minime indicate dall'art. 905 c.c., ha accolto in parte qua la domanda di . Controparte_1
5.3. Il Tribunale ha ritenuto esistenti gli elementi per il riconoscimento del risarcimento del danno per violazione delle disposizioni sulle distanze legali tra costruzioni e lo ha quantificato in € 500,00 in considerazione del fatto che il parapetto affaccia in maggiore
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda misura sulla copertura in lamiera dell'immobile del EN, senza possibilità di osservare dal terrazzo le attività che si svolgono all'interno di questo, e solo per una minore porzione su di un'area scoperta della proprietà attigua e che finora esso è stato praticato dagli operai.
5.4. Tra le domande riconvenzionali, infondata è parsa la richiesta di rimozione delle lamiere e di pulizia degli spazi esterni alla proprietà dell'attore perché, a dire del suo avversario, pregiudizievoli per la salute e per l'ambiente, non essendo risultata provata la concreta lesività del manufatto per la salute di parte convenuta.
5.5. Ha trovato invece accoglimento la domanda riconvenzionale per ottenere l'ordine di adeguamento dei lumi ai sensi dell'art. 902 comma 2° c.c. e l'eliminazione delle vedute con affaccio diretto sulla proprietà di realizzate violando le distanze legali. Parte_1
Il giudice di prime cure ha recepito le indicazioni del consulente tecnico d'Ufficio che ha accertato l'esistenza in proprietà di tre aperture al piano terra che affacciano su CP_1
proprietà aventi caratteristiche di luce irregolare in quanto il loro lato inferiore è Pt_1 posto ad un'altezza da terra minore di quella minima prescritta dall'art. 901 n. 2 c.c. e di uno squarcio ubicato al piano superiore il cui lato inferiore è posto a circa 3,70 ml dal piano di calpestio della proprietà e 1,40 ml dal pavimento del primo piano di proprietà Pt_1
, dunque anche in questo caso in violazione della distanza minima prescritta CP_1
dalla prefata disposizione che, per i piani in elevazione, è di 2,00 ml da terra.
Il Tribunale ha così accolto la domanda di adeguamento delle luci alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. non avendo la parte attrice fornito prova del diritto a mantenerle né essendone possibile l'usucapione.
5.6. L'ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggetto la rimozione di una porzione della ringhiera costruita in prosieguo al muro divisorio fra le proprietà delle parti in causa
è stata respinta non avendo la consulenza tecnica d'Ufficio accertato la sua instabilità né alcun pericolo per la proprietà del Pt_1
5.7. La domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile perché riferita a iniziative giudiziali ulteriori e diverse da quelle oggetto dell'odierna lite e riguardante condotte processuali poste in altre controversie tra le medesime parti.
Riguardo al presente giudizio, la vittoria in parte qua dell'attore è risultata incompatibile con l'idea di una sua temerarietà nell'azione.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificata in data 18 ottobre 2022, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 22 aprile 2022, non notificata, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
Altrettanto dicasi dell'appello incidentale essendo stata tempestiva la costituzione di
, come già detto al § 2. Controparte_1
Entrambe le impugnazioni risultano di massima ammissibili in quanto formulate (con le specifiche da fare riguardo a ciascun motivo) rispettando l'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante – sia quella principale sia quella incidentale - censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica e il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con il primo motivo della sua impugnazione l'appellante principale ha creduto che erroneamente il giudice di prime cure non abbia applicato il giudicato delle ordinanze con cui è stata rigettata l'azione di manutenzione del possesso ad istanza di Controparte_1
e che hanno avuto ad oggetto proprio la realizzazione del parapetto edificato sulla copertura del fabbricato Ha invocato la definitività della statuizione di rigetto contenuta Pt_1 nell'ordinanza del 15 aprile 2016 con cui il giudice ha ritenuto infondata la doglianza relativa proprio alla creazione di una veduta illegittima stante la modesta altezza del parapetto, richiamando la conforme statuizione del Collegio in sede di reclamo. Ha invocato il meccanismo della stabilità del provvedimento possessorio cui non sia seguito il giudizio di merito, richiamando per similitudine il meccanismo dell'art. 647 c.p.c..
7.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che non ha ricevuto obiezione la qualificazione data alla domanda giudiziale in esame né la riconosciuta sua natura petitoria.
Il Tribunale, in base alla superiore premessa, ha dato continuità al principio per il quale l'effetto preclusivo del giudicato - istituto tendente a impedire un bis in idem e un eventuale contrasto di pronunce - sussiste allorché le parti controvertano in ordine a un bene della vita
(petitum, fondato sulla correlativa causa petendi) che ha già formato oggetto di sentenza non più impugnabile, resa in altro giudizio tra le stesse. L'autorità del giudicato opera, quindi,
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda come ha da tempo chiarito la Corte regolatrice, entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi della azione e presuppone che, tra la precedente causa e quella in atto, vi sia non soltanto identità di soggetti, ma anche di petitum e di causa petendi. Posto che le azioni proposte rispettivamente in sede possessoria e petitoria sono caratterizzate dalla assoluta diversità di petitum e causa petendi, accade che nel giudizio petitorio (qual è l'attuale) non possono essere invocati non solo i provvedimenti emessi in sede possessoria (ossia l'ordinanza del 15 aprile 2016) ma neanche le argomentazioni e le circostanze svolte nella decisione, sia essa la sentenza cui tradizionalmente conduceva il ricorso possessorio in base al noto arresto delle Sezioni Unite del 24 febbraio 1998, n. 1984 sulla natura necessariamente bifasica di quel giudizio, sia essa l'ordinanza munita di stabilità che, in mancanza della eventuale fase di merito dopo la riscrittura del capoverso dell'art. 703 c.p.c., lo ha definito.
Queste ultime – ossia le considerazioni di merito alla cui definitività l'appellante ambisce nel motivo - in tanto hanno rilievo in quanto si trovino in connessione logica e causale con le statuizioni possessorie decise, mentre lasciano impregiudicata ogni questione nel diverso giudizio petitorio (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 13.01.1995, n. 360 e Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2015, n. 22067, seguite anche recentemente – ex multis - da
Cassazione civile, sez. II, 23.04.2024, n. 10925).
Giurisprudenza consolidata di legittimità ha invero chiarito che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (la causa petendi e il petitum cui si è fatto già richiamo) anche quando riguardino il medesimo bene della vita. Per
l'effetto, a prescindere dal fatto se l'ordinanza che ha concluso il giudizio possessorio possa equipararsi alla sentenza o meno, nel giudizio petitorio non possono essere invocati non solo i provvedimenti emessi in sede possessoria (nel caso de quo il rigetto della domanda del
EN d'essere manotenuto nel possesso del suo immobile), ma neanche “le argomentazioni e le circostanze risultanti dal provvedimento che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio”
(Cassazione civile, sez. II, 20.07,1999, n. 7747). La Corte regolatrice, in perfetta continuità con quanto sopra, ha chiarito che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. “Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori” (Cassazione civile, sez. II, 05.10.2009, n. 21233; Cassazione civile, sez.
II, 02.12.2020 n. 27513).
Alcuna riforma va dunque pronunciata dalla Corte distrettuale per asserito contrasto con un precedente giudicato.
8. Con il secondo motivo d'appello principale ha censurato la decisione Parte_1 di condanna come resa in suo danno stante l'infondatezza della domanda attorea. Nel ribadire l'ingiustizia dell'ordine di demolizione del parapetto, ha ritenuto che a torto il primo giudice l'abbia inteso a protezione di un terrazzo, trattandosi invece di un lastrico di copertura non calpestabile in quanto coperto solamente da guaina bituminosa con funzione di impermeabilizzazione e privo di pavimentazione, come attestato dal geometra CP_2
nella sua relazione, eretto per ragioni esclusive di sicurezza e di rispetto del D.M.
[...]
236/1989 valevole per le ristrutturazioni di edifici tanto pubblici che privati. Ha ribadito trattarsi di opera in nulla abusiva in quanto preceduta da C.I.L. assunta al n. 3113/2014 del
Comune di Napoli. In assenza della possibilità dell'affaccio in condizioni di comodità e sicurezza e per l'ulteriore ragione della assenza di pavimentazione, ha negato d'avere realizzato una veduta.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ampiamente riferito dell'indifferenza delle condizioni di copertura del lastrico e dunque dell'idoneità o meno ad essere calpestato in via ordinaria, essendo piuttosto dirimente l'esistenza del parapetto. Così in quanto il pregiudizio da violazione delle disposizioni in tema di distanza delle vedute valuta ogni possibile e prevedibile utilizzo che il proprietario possa fare del suo bene, per cui solo l'assenza di un idoneo parapetto è ostativa alla prospectio in alienum. L'assenza di una pavimentazione a copertura della guaina impermeabilizzante che copre il massetto, dunque, non rileva ai fini che occupano l'odierna iniziativa, in quanto la condizione del piano orizzontale non è sicuramente tale da non permettere la presenza umana su di esso. L'esistenza del massetto di allettamento sotto la guaina che assicura ad essa condizioni di durevolezza e resistenza
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al peso è stata acclarata dal C.T.U. senza che possano convincere della diversa natura del bene come inidoneo alla presenza umana il fatto che sia stata omessa la pavimentazione.
La distinzione comune in termini urbanistici – secondo la quale il lastrico solare si configura quale parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre il terrazzo è inteso come ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti – svanisce dinanzi alla tutela civilistica da apprestare ai rapporti inter-privati. In questo senso alcuna conseguenza ha per la decisione del giudizio la qualità dei beni come dichiarati nella C.I.L. e nei progetti in atti di cui invano l'appellante ha opinato omessa valutazione dal giudice di prime cure. Al di là della progettazione dell'edificio coperto da una superficie piana, a fare di un lastrico solare una terrazza è proprio il parapetto che indiscutibilmente permette l'affaccio al suo proprietario.
Conseguentemente, di nullo pregio è il riferimento alla ragione per la quale il parapetto sarebbe stato eretto, ossia rispettare una disposizione regolamentare (su cui oltre)
8.2. Altra e diversa obiezione ha riguardato l'altezza del parapetto: se sufficiente o meno per una persona di statura normale a permettere l'affaccio in condizioni di sicurezza.
Ebbene, il Tribunale ha dato ampia indicazione sullo stato della giurisprudenza di legittimità che regola la materia.
Le obiezioni dell'appellante non la confutano, ma ne propongono, per il caso specifico, un'applicazione diversa in ordine all'altezza valutata sufficiente per l'affaccio in ragione di alcune considerazioni che si leggono nella consulenza tecnica d'Ufficio (incluse quelle sulla mancanza di pavimentazione della superficie, di cui però si è già detto). Secondo
l'appellante, cioè, il metro misurato al calpestio non sarebbe idoneo a proteggere il petto di un ordinario osservatore e imporre la distanza ritenuta in prime cure a torto violata.
Giova riferire che l'arch. , ha misurato l'altezza del parapetto in 1,10 ml e in un Per_1
passo della sua relazione ha chiaramente espresso l'opinione che da esso sia possibile sicuramente guardare sul fondo del vicino, ma non affacciarsi. Il Tribunale ha invece motivatamente dissentito da tale conclusione, ritenendo non solo calpestabile la copertura in quanto la guaina poggia su un idoneo massetto, ma anche che l'altezza della protezione non è affatto irrisoria e che, insistendo questa a filo della proprietà, permette sicuramente anche la prospectio in alienum.
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Con questa conclusione il Collegio concorda, ritenendola conforme alla legge e alla giurisprudenza applicativa del concetto di veduta in relazione precipua ai parapetti dei lastrici solari, partendo dal dato pacifico e ribadito costantemente dalla Corte di Cassazione
l'indomani della pronuncia delle Sezioni unite n. 10615/1996 che impone l'esistenza contemporanea della inspectio e prospectio. Non va dimenticato infatti che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale
a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cassazione civile, sez. II 10.02.2020, n. 3043;
Cassazione civile, sez. II, 05.11.2012, n. 18910 ripetutamente richiamata dall'appellante che ha escluso la sufficienza, ai fini dell'esercizio della veduta in condizioni di sicurezza, di un parapetto alto novanta centimetri, altezza corrispondente a quella non del petto ma del basso ventre di una persona di ordinaria statura;
nonché Cassazione civile, sez. II 12.05.2003,
n. 7267 e Cassazione civile, sez. II 09.05.2011, n. 10167 secondo la quale la valutazione dell'idoneità del parapetto a consentire di guardare nell'altrui fondo si risolve in un accertamento di fatto da svolgere caso per caso;
in tema da ultimo Cassazione civile, sez. VI
- 2, 14.05.2021, n. 13156)
Ebbene, i parametri di sicurezza del parapetto in questione, di venti centimetri superiore alla misura che nel citato precedente la Corte regolatrice ha valutato insufficiente e su cui la difesa del si è ripetutamente attestata, possono essere tratti oltre che da dati di Pt_1
comune esperienza anche dalla disposizione regolamentare che ha indicato l'appellante.
Si tratta della norma che si è occupata per la prima volta dei parapetti negli edifici privati, ossia il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” il cui art. 8 reca le specifiche funzionali e dimensionali. Ebbene, il comma
8.1.8 relativo a balconi e terrazze prescrive che “Il parapetto deve avere una altezza minima di
100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro”. Proprio questa indicazione depone nel senso che la misura osservata assolve alla funzione demandata a questo genere di manufatto.
Dell'indifferenza della ragione per la quale è stato eretto il parapetto, ossia adempiere ad un comando di legge, si osserva che esso riguarda balconi e terrazze per cui la tesi
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'appellante laddove ne invoca l'applicazione contiene la contraddizione di attribuire alla copertura dell'immobile in sua proprietà la differente funzione di lastrico ma con le caratteristiche del terrazzo.
Ma neanche considerando semplicemente l'ampia giurisprudenza relativa alla sicurezza e comodità degli affacci nei casi di misura del parapetto inferiore ad un metro può convenirsi con le conclusioni dell'appellante (e del C.T.U. nella parte che ha escluso la possibilità dell'affaccio), in quanto se è vero che deve esservi un parapetto per costituire una veduta, in genere è considerata all'uopo insufficiente l'altezza inferiore a 80 cm che corrisponde a quella del basso ventre di una persona di ordinaria statura e il cui affaccio, dunque, potrebbe generare intuibili e pericolosi sbilanciamenti.
Sennonché, in costanza di un'altezza da terra di 1,10 – alla quale va aggiunta, nel valutare la stabilità di chi si sporge, anche la profondità del muro stesso che compone il parapetto sovrastato da cotto, totalmente pieno e spesso non meno di dieci centimetri (la misura del laterizio forato è in genere di 12 x 15 x 30; la visione delle fotografie permette di apprezzarne la consistenza) - si concorda con la valutazione del primo giudice che si tratti di una vera e propria veduta.
Anche il secondo motivo dell'appello principale va dunque respinto.
9. Con il primo motivo del suo appello incidentale ha contestato la Controparte_1
decisione riguardo alle luci di cui il Tribunale gli ha ordinato la regolarizzazione in quanto non ne avrebbe accertato l'esistenza quanto meno dal 2005 nonché l'errata misurazione delle loro altezze da terra, osservando come dalla loro esistenza alcun nocumento perverrebbe al vicino, essendo già allo stato impossibile l'affaccio per la presenza di una lustriera che ostruisce l'intrusione del capo.
9.1 Il motivo è infondato.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 902 II comma c.c. si è dimostrata fondata in base alle misure tratte dal C.T.U. in contraddittorio con i tecnici di parte che hanno dimostrato come le quattro aperture contestate al EN, sebbene non siano sicuramente atte alla veduta, non corrispondono per caratteristiche, a quanto stabilisce la citata disposizione codicistica e così per la loro altezza da terra che è sempre risultata inferiore al richiesto, ossia per il terraneo a 2,50 ml e per il piano in elevazione a 2,00 ml dal piano di calpestio.
Un nuovo accertamento peritale sul punto si dimostra inutile e defatigante.
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nell'accogliere la domanda riconvenzionale di il primo giudice ha Parte_1
applicato il principio di diritto secondo cui il diritto di chiedere la regolarizzazione della luce irregolare del vicino è una facoltà ricompresa nel diritto di proprietà, rispetto alla quale il vicino inosservante si trova in una posizione di soggezione, potendo essergli imposto in qualsiasi momento di rispettare le prescrizioni dell'art. 901 c.c., in base al capoverso della disposizione che segue secondo la quale “Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa
(l'apertura priva dei requisiti prescritti per le luci) sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto (art. 901 c.c.)” (in tema, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 24.01.2025, n. 1746).
Il diritto a mantenere le luci nella loro consistenza è stato escluso dal Tribunale con una motivazione che non consta affatto attinta dall'appello: l'avere EN omesso di dimostrare un titolo che abbia asservito il fondo del vicino e dato a lui il potere e l'indifferenza della protratta tolleranza, non essendo il diritto di mantenere luci irregolari acquisibile per usucapione.
L'appellante incidentale, senza confutare né la prima né la seconda affermazione, senza cioè né richiamare un titolo già precedentemente allegato che gli abbia dato il diritto di mantenere le luci, né contestarne la possibilità dell'acquisto a titolo originario (in ipotesi percorrendo la tesi che si tratti di luci invece regolari), ha solamente richiamato la tolleranza del quanto meno dal 2005. Pt_1
Ebbene, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità che anche il Tribunale ha richiamato, “Deve escludersi l'acquisibilità per usucapione e, comunque, lo stesso possesso di servitù di luci irregolari in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 901 c.c., non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino le tolleri soltanto ovvero le subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima” (Cassazione civile, sez. VI, 25.06.2014, n. 14384; in senso conforme Cassazione civile sez. II, 19.10.2005, n.
20200 secondo cui “Un'apertura munita di inferriata, che consenta di guardare sul fondo sottostante mediante una manovra di per sé eccezionale e poco agevole per una persona di normale conformazione fisica, costituisce una luce e non una veduta, con la conseguenza che, nel caso in cui essa non sia conforme alle prescrizioni indicate nell'art. 901 c.c., il proprietario del fondo vicino può sempre esigerne la regolarizzazione, non potendo la mera tolleranza della sua difformità dalle prescrizioni di legge, ancorché protratta nel tempo, far sorgere, per usucapione, un diritto a mantenerla nello stato in cui si trova”; Cassazione civile sez. II, 20.07.1999 n. 7745 e Cassazione civile, 06.08.1985 n. 4533).
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
10. Con un secondo motivo è stata protestata omessa pronuncia sull'arretramento della costruzione del e, all'uopo, si è chiesta una nuova indagine peritale essendo la Pt_1
consulenza di primo grado del tutto silente sulla questione.
10.1. Il motivo è inammissibile se non infondato.
Alcuna domanda di arretramento è stata proposta da quanto alla Controparte_1
costruzione finitima e l'unico riferimento contenuto in citazione è alle distanze delle vedute.
La sola costruzione deplorata in violazione di distanze è il parapetto ovvero muro sormontato dal copri-mano in cotto per il quale il Tribunale ha fornito ampia e motivata statuizione, per altro favorevole alle ragioni dell'allora attore. Di essa è stata lamentata anche un'invasione della proprietà al confine ma la cosa non ha ricevuto miglior chiarimento né prova. In ogni caso l'ordine di ripristino come reso in parte qua soddisfa la domanda attorea e rende inutile una nuova consulenza tecnica.
11. Con il terzo motivo dell'appello incidentale è stata deplorata la insufficiente misura del risarcimento del danno accordato al EN in quanto, a suo dire, del tutto irrisoria rispetto al chiesto e rispetto al disagio patito dalle altrui intrusioni dal terrazzo, a detrimento della proprietà e della persona.
11.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, nel potere equitativo di liquidazione del danno che ha ritenuto dimostrato, ne ha moderato la misura a quanto ha ritenuto provato, ossia la possibile visione su proprietà altrui che - tuttavia - è sembrata di modesto nocumento e così sia per l'estensione del bene, sia per la sua condizione, sia per l'impiego allegato e che la stessa parte ha precisato negli accessi eseguiti dagli operai del Pt_1
Solo nel grado d'appello - e dunque tardivamente - EN ha dichiarato di usi continui del terrazzo da parenti ed amici del con ben più importanti aggressioni alla sua Pt_1 privatezza e proprietà, ma di tutto ciò è mancata ancor prima che la prova la stessa tempestiva allegazione.
Inoltre è rimasta insuperata (e comunque documentata dalle fotografie tratte dal consulente tecnico) che le intrusioni visive in proprietà hanno riguardato prevalentemente CP_1
una copertura in lamiera senza possibilità di estendere lo sguardo a quanto avviene al di sotto di questa e dunque all'interno della costruzione e che solo per una limitata porzione è visibile l'area scoperta attigua ai manufatti.
La più elevata misura ambita è dunque priva di giustificazione.
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12. In ultimo è stata lamentata l'errata statuizione sulle spese che il Tribunale ha compensato in ragione della soccombenza reciproca.
Si tratta di decisione corretta e conforme all'art. 92 c.p.c. che va applicato anche nel presente grado d'appello in cui sono respinte entrambe le impugnazioni: sia quella principale sia quella incidentale.
Sussiste dunque la soccombenza reciproca che elide le spese in termini assolutamente pari e vicendevoli.
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto ad entrambe le parti appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
⎯ rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
⎯ per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4024 del 2022 pronunciata e pubblicata in data 22 aprile 2022;
⎯ compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello principale e di quello incidentale che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 verso entrambe le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato
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