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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.171/2022 R.G., promossa da
Parte_1
– già (cod. fisc. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Giorgio Nicastro del Lago e Giuseppe Galbo, presso il cui studio, sito in , corso Gelone n. 68, è elettivamente domiciliato Pt_1
Appellante contro
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Sarcià, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in , v.le Teracati n. 170, presso lo studio del suddetto Pt_1
procuratore
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1592 del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 694/2015, proposta dal odierno appellante, già Parte_1 Parte_2
, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente a corrispondere
[...]
a , a titolo di compensi per l'attività di collaborazione svolta in relazione CP_1
al contratto a progetto del 10 luglio 2012, la somma di € 5.698,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite;
poneva altresì a carico del opponente le Parte_1
spese di CTU.
In particolare il Tribunale, ricondotto il rapporto intercorso tra le parti alla disciplina dei contratti di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 D.L.vo 276/2003, deduceva che, a fronte della previsione di un compenso complessivo di € 65.000,00 per le tre annualità di durata (2012, 2013, 2014) previste dal progetto e di n. 1760 ore previste di attività, nonché della fissazione delle date di versamento degli acconti, a cadenza trimestrale, e della previsione del pagamento del saldo “nel rapporto tra il contributo riconosciuto sulla base della rendicontazione prodotta agli organismi preposti e il contributo assegnato da provvedimento di ammissione allo stesso ed in proporzione alle conseguenti erogazioni, entro 30 giorni dalle erogazioni medesime”, non vi era nella convenzione alcuna previsione di inesigibilità del saldo in caso di mancato riconoscimento del contributo da parte degli organismi preposti, essendo invece previsto il solo rinvio del pagamento del saldo a data successiva all'accreditamento del contributo, fermo restando il diritto al compenso previsto in contratto.
Rilevava inoltre che il non aveva dato prova dell'esercizio del diritto Parte_1
di recesso prima della scadenza del contratto nelle forme essenziali – per iscritto e con preavviso - previste dal contratto medesimo e dall'art. 67 D.L.vo 276/03, che aveva invece dimostrato di avere comunicato ai collaboratori ai progetto, un paio di mesi prima della scadenza, la sospensione del progetto SIBSAC per mancato
2 raggiungimento degli obiettivi, e che non aveva sollevato, prima della opposizione a decreto ingiuntivo, contestazioni sulla qualità della prestazione resa dall'opposta - avendo invece contestato formalmente al partner la necessità di Parte_3
ripetere le prime analisi, consegnate in ritardo - , né contestato ai tecnici di avere trasmesso in ritardo le relazioni individuali.
Deduceva quindi che la sospensione del progetto SIBSAC era dipesa da fattori esterni all'attività di collaborazione richiesta alla , che non le era mai stata CP_1
mossa alcuna contestazione di inadempimento o di inidoneità della stessa rispetto ai compiti assegnati, e che la mancata ripresa del progetto, dopo la sua sospensione, aveva impedito di ottenere dagli organismi preposti il riconoscimento del contributo cui era parametrato il termine di pagamento del saldo.
Riconosceva quindi alla il diritto al pagamento del compenso CP_1
contrattualmente previsto - ritenuto esigibile in difetto di formalizzazione del recesso anticipato da parte del committente ed in mancanza di tempestiva contestazione di inidoneità della performance resa dalla collaboratrice e di inadempimento di non scarsa importanza a questa imputabile -, pur se nei limiti dell'attività effettivamente prestata
- essendo il corrispettivo parametrato alla quantità e qualità dell'attività svolta ai sensi dell'art. 63 D.L.vo 276/2003 -, e nella misura residua determinata dalla disposta
C.T.U., pari ad € 5.698,00, tenuto conto del diritto dell'opposta a percepire un compenso complessivo di € 44.109,00 (lordo spettante), calcolato sulla base dell'attività svolta fino alla data di sospensione del progetto, quantificata nella misura percentuale del 67,86% tenuto conto delle ore complessive di attività previste in contratto, detratta infine la somma di € 30.411,00 (pari all'importo lordo dei cedolini emessi dal ), e l'ulteriore somma di € 8000,00, corrisposta nell'ambito della Parte_1
cessione di credito effettuata dalla pro solvendo. CP_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 5 marzo 2022, il
[...]
interponeva appello articolando quattro Parte_1
motivi di gravame e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata:
“Nel merito: accogliere il presente appello e, annullare e/o riformare la
3 Sentenza n. 1592/2021 pubbl.il 09/12/2021, notificata in data 28.01.2022, pronunciata dal Tribunale di Siracusa, sez. lavoro, nella causa iscritta al RG n. RG n. 3332/2015, perché nulla e/o annullabile e/o erronea, tanto in fatto e quanto in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda avanzata dalla dott.ssa
[...]
, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto CP_1
probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e coerentemente:
• Accertare e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 694/2015 del
01/10/2015 R.G. Lavoro n. 2608/2015, del Tribunale di Siracusa, notificato in data
15.10.2015, e/o annullarlo e/o revocarlo e/o dichiararlo inefficace;
• Accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria della dott.ssa
[...]
, per la somma recata dal decreto ingiuntivo opposto, e, coerentemente, CP_1
accertare e dichiarare che odierno comparente nulla deve alla opposta . CP_1
• Condannare la dottoressa al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore del già Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, che liquida in complessivi € 7.254,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA. per il primo grado di giudizio;
porre definitivamente a carico della dott.ssa
[...]
le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto;
CP_1
• In ogni caso, revocare la condanna alle spese di primo grado in danno del
appellante, condannando la dottoressa al pagamento Parte_1 CP_1
delle spese processuali in favore del , in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 7.254,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA per il primo grado di giudizio anche in virtù del parziale accoglimento della opposizione dell'odierno appellante;
In subordine:
Senza recesso alcuno alle superiori domande, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste ed in assoluto subordine, il appellante chiede di accertare e dichiarare il Parte_1
4 pagamento effettuato dalla opponente alla Dott. nella misura CP_1
complessiva €30.411,00, tale somma dovrà essere decurtata dalla somma di €
44.109,00 determinata dal CTU e sottraendo, altresì, l'intera cessione del credito (euro
12.00,00), condannando al solo pagamento della rimanente somma di € 1.698,00. Con vittoria delle spese di lite di primo grado e di secondo”.
Si costituiva in appello resistendo al gravame e chiedendone il CP_1
rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata in ragione dell'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di primo grado e l'inadeguatezza del profilo professionale prescelto per la nomina del Consulente in rapporto all'analisi sia quantitativa che qualitativa del lavoro espletato.
L'appellante in particolare deduce che il contratto era sottoposto per la remunerazione del collaboratore ad una serie di vincoli, tra cui la realizzazione di un progetto identificato come PON 01 01844, denominato SIBSAC, per il quale la società era indicata come capofila ed il come CP_2 Parte_2
uno dei soggetti attuatori, e che prevedeva un compenso complessivo di € 65.000,00 per tre annualità, a fronte di n. 1760 ore di lavoro previste in diverse attività da svolgere, nonché il pagamento di un acconto di € 57.000,00 attraverso pagamenti scaglionati dal
2012 al 2014 ed il saldo di € 8000,00 solo a conclusione del progetto, e a condizione che lo stesso fosse approvato dal . Controparte_3
Sostiene quindi che il saldo di € 8000,00 non sia dovuto, avendo il comunicato CP_4
al , con nota del 4/2/2014 prot. 002406, di sospendere ogni attività Parte_1
progettuale e contrattuale.
5 Rileva altresì l'erroneità del calcolo operato dal C.T.U. incaricato, affermando che la ha effettuato solo parte del lavoro concordato (esami di laboratorio), senza CP_1
rispettare le condizioni tecniche previste dai regolamenti aziendali - con ciò causando ritardi nella consegna del lavoro affidatole, oltre ad un danno economico dovuto alla necessità di ripetere gli esami risultati nulli - per un totale di 823 ore effettivamente lavorate, pari al 46,76% delle ore previste in totale per la realizzazione del progetto;
rideterminando quindi il compenso ritenuto dovuto nella misura di € 26.656,00 – importo minore alle somme già corrisposte anche nell'ambito della cessione di credito effettuata dall'appellata – lamenta che il C.T.U. abbia formulato un calcolo errato e che non abbia tenuto conto dei problemi causati dalla nella fase di avvio del CP_1
progetto.
Censura inoltre il criterio di calcolo adottato dal C.T.U., poiché basato sulla sola durata temporale del progetto senza considerare il periodo di effettiva inattività della collaboratrice, avuto riguardo al sinallagma proprio del contratto di collaborazione a progetto in cui il compenso è riconosciuto in rapporto al progetto realizzato. Si duole inoltre che il C.T.U., privo delle competenze tecniche necessarie ai fini della valutazione della prestazione della sotto il profilo qualitativo, non abbia tenuto CP_1
conto delle lacune e degli errori commessi dalla lavoratrice a progetto né degli effetti della condotta negligente della stessa, indicata come causa della ripetizione di esami di laboratorio.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un altro consulente tecnico dotato dei requisiti tecnici necessari al compiuto espletamento del mandato.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità assoluta della consulenza tecnica d'ufficio, lamentando che il C.T.U. abbia svolto indagini peritali su circostanze mai chieste dal giudice, oltre il thema decidendum, e travalicando i limiti del mandato conferitogli.
In proposito ritiene che il C.T.U. abbia ecceduto i limiti del mandato nella parte in cui, dovendo procedere alla quantificazione dei pagamenti effettuati dall'opponente,
6 in relazione alla cessione pro solvendo effettuata dalla stessa per l'acquisto di CP_1
un'autovettura a favore della parte venditrice, ha detratto la sola somma di € 8000,00, che risulta pagata con bonifico di pari importo, anziché l'intero importo ceduto di €
12.000,00, benché il mandato del giudice prevedesse di considerare, nella quantificazione dei pagamenti, la cessione del credito, operando quindi una distinzione non richiesta tra cessione pro solvendo e pro soluto.
Ritiene dunque che, in ragione del quesito posto dal giudice, il C.T.U. avrebbe dovuto detrarre per intero la cessione del credito pari ad € 12.000,00 senza entrare nel merito della natura della cessione effettuata.
Lamenta quindi che il giudice si sia attenuto ai calcoli, errati, del proprio C.T.U., non considerando che il ha effettuato in favore della pagamenti per Parte_1 CP_1
la somma complessiva di € 30.411,00 (al lordo delle ritenute), che l'importo corrisposto alla collaboratrice è persino superiore al dovuto - calcolato dalla parte in base al numero di ore lavorate (823 ore) e determinato nella misura di € 26.656,00 - e che in ogni caso, anche considerando i calcoli del Consulente dell'Ufficio, detraendo l'intero importo della cessione di credito effettuata dalla , il credito residuo CP_1
della stessa sarebbe stato di soli € 1698,00.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 7 L.
212/2000, 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., motivazione contraddittoria”.
In proposito lamenta che il tribunale abbia emesso la sentenza sulla base di circostanze frutto dell'elaborazione del C.T.U e mai richieste, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato espresso dall'art. 112 c.p.c.; rileva in particolare che l'opposta mai aveva eccepito che la cessione del credito fosse pro solvendo, né aveva negato la cessione del credito nella sua interezza o aveva richiesto una decurtazione solo parziale del credito ceduto;
sostiene quindi che sia stato violato il principio dispositivo.
Contesta ancora l'adeguatezza della scelta del C.T.U., poiché privo della
7 professionalità necessaria a valutare la qualità del lavoro svolto dall'appellata.
4. Con il quarto motivo censura la sentenza laddove ha disposto la condanna del al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di C.T.U., rilevando in Parte_1
proposito che l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva considerarsi sostanzialmente accolta tenuto conto dell'accertamento di un credito di poco superiore a € 5000,00, a fronte di una richiesta di quasi € 50.000,00. Pertanto, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto procedere ad un riconoscimento del favore delle spese di lite a favore dello stesso appellante, oppure a due distinte condanne reciproche ognuno in proporzione all'accoglimento delle distinte domande o infine, procedere alla compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
5. Le plurime censure proposte dall'appellante con il primo motivo di gravame vanno esaminate congiuntamente, poiché connesse.
5.1. E' incontestato, oltre che provato in via documentale, che tra il
[...]
e l'odierna appellata è intercorso un Parte_2 CP_1
contratto di collaborazione a progetto ai sensi degli artt. 61 e segg. D.L.vo 276/2003, relativo al progetto di ricerca, denominato “SIBSAC – sistema integrato per la bonifica ed il trattamento di sedimenti e acque contaminate ad elevata salinità”, presentato dal congiuntamente al Parte_2 [...]
, all e alla società Controparte_5 Controparte_6
quest'ultima individuata come capofila. CP_2
Nel suddetto contratto, recante la data del 10/7/2012, era previsto l'inizio dell'incarico al 17/7/2012 e la sua conclusione il 31/10/2014, “e comunque non oltre il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. In favore del collaboratore era fissato un compenso complessivo di € 65.000,00 “per le tre annualità di durata prevista del progetto (2012-2013-2014) e a fronte di n. 1760 ore previste di attività, indipendentemente dalla durata effettiva, al lordo delle ritenute di legge, di quelle previdenziali e assicurative, sulla base delle prestazioni da svolgere e del risultato del servizio reso”. Era quindi previsto il pagamento di accordi trimestrali, nonché la corresponsione di un saldo “nel rapporto tra il contributo riconosciuto sulla base della
8 rendicontazione prodotta agli organismi preposti ed il contributo assegnato da provvedimento di ammissione allo stesso ed in proporzione alle conseguenti erogazioni, entro 30 giorni dalle erogazioni medesime”.
Il contratto prevedeva altresì la sospensione del pagamento del compenso
“qualora venissero rilevati dei ritardi, non imputabili al committente, rispetto agli obiettivi fissati”, ed un margine di tolleranza massima di 30 giorni per la completa definizione del progetto rispetto alla scadenza stabilita.
Poste tali necessarie premesse, il giudice di prime cure ha affermato: che non vi era alcuna previsione contrattuale di inesigibilità del credito al compenso o di subordinazione del pagamento del saldo in caso di mancato riconoscimento del contributo dagli organismi preposti, ma unicamente la previsione del rinvio del saldo dopo l'accreditamento del contributo;
che la parte committente non ha dato prova di essere receduta dal contratto prima della scadenza nella forma richiesta dall'art. 67 D.L.vo 276/2003, essendosi limitata a comunicare alla , circa due mesi prima della scadenza naturale del rapporto, la CP_1
intervenuta sospensione del progetto SIBSAC, disposta nel febbraio 2014; che non fu sollevata alcuna contestazione sull'operato della e sulla CP_1
qualità della sua prestazione, avendo il ritenuto invece di contestare Parte_1
formalmente all la necessità di ripetere le prime analisi, Controparte_6
consegnate in ritardo;
che la sospensione del progetto SIBSAC fu dunque causata da fattori esterni all'attività di collaborazione richiesta alla e non fu mai addebitata a suo CP_1
inadempimento o alla inidoneità della stessa ad attendere ai compiti a lei assegnati.
Ebbene, nessuna censura ha proposto l'appellante a tali specifiche affermazioni contenute in sentenza circa la non imputabilità all'appellata della sospensione del progetto SIBSAC.
Il invero ritenne responsabile del ritardo nelle analisi effettuate e nello Parte_1
sviluppo del progetto l . Ciò emerge dalle dichiarazioni rese dal teste Parte_3
all'epoca dei fatti direttore del fino al maggio 2017, il Testimone_1 Parte_1
9 quale ha riferito che “nelle prime analisi l'Università consegnò in ritardo i Pt_3
campioni e i risultati delle analisi”, che “ciò non consentì di effettuare tempestivamente le controanalisi di competenza del ”, che “successivamente il fece Parte_1 Parte_1
una nota nella quale addebitò alla la responsabilità del ritardo e Pt_3
dell'inutilizzabilità delle analisi che, pertanto, successivamente furono ripetute, mentre le prime in detta nota furono definite “analisi di prova”. Il teste ha Tes_1
altresì aggiunto che “il progetto è stato sospeso e poi non è più ripartito in quanto la capofila TIME S.p.A. si ritirò, cedendo le quote ad altro soggetto non ritenuto attendibile dal . Quindi il progetto almeno per quanto riguarda il CUMI si CP_3
arenò ... ”.
In base alla testimonianza resa dal il giudice di primo grado ha Tes_1
affermato che “il ... non addebitò il ritardo all'inadempimento della dott.ssa Parte_1
, né allo staff dei tecnici del quale ella faceva parte” e, sul punto, la sentenza CP_1
di primo grado non è stata oggetto di specifico gravame.
5.2. Ciò premesso, sostiene l'appellante che non spetti all'appellata la somma di
€ 8000,00, il cui pagamento sarebbe stato previsto, a saldo, “solo a conclusione del progetto e a condizione che lo stesso fosse stato approvato da parte del , CP_4
condizione questa non avveratasi.
Ritiene la Corte che il contratto oggetto di causa non contenga alcuna pattuizione in tal senso, limitandosi a prevedere, nella parte riservata alla determinazione del compenso, il pagamento di una somma complessiva per tre annualità di durata del progetto, da corrispondere mediante plurimi acconti alle scadenze indicate, fissate a distanza di tre mesi l'una dall'altra a partire dal 12/10/2012 al 12/11/2014. Né sul punto l'appellante, affermando che la conclusione del progetto fosse condizione, non avveratasi, per il maturare del diritto al pagamento del saldo, si confronta adeguatamente con la diversa lettura del testo contrattuale contenuta nella sentenza impugnata, indicando elementi idonei a confutarla.
5.3. Le considerazioni che prevedono inducono a ritenere infondate le censure proposte in ordine alla C.T.U., sotto il profilo della nullità della sentenza per erroneità
10 della consulenza tecnica espletata in primo grado e per inadeguatezza del profilo professionale prescelto per l'analisi sia quantitativa che qualitativa del lavoro espletato.
Sul punto si osserva che il C.T.U. dott. , in ottemperanza al Persona_1
mandato conferitogli dal giudice di primo grado – di procedere alla quantificazione dei pagamenti effettuati dal opponente e alla determinazione del credito lordo Parte_1
che residua in capo all'opposta, valutandone il lavoro effettivamente svolto e parametrando i pagamenti già effettuati alla quantità e qualità del lavoro prestato (v. estensione del mandato all'udienza del 6/2/2020) - e considerando preventivamente i compiti nei quali si articolava il progetto “SIBSAC” affidato alla CP_1
(controverifica nelle analisi chimiche sviluppate presso i laboratori Unikore, assistenza tecnica nella realizzazione dell'impianto, prelievo dei campioni e monitoraggio dell'impianto di Augusta, controverifica alle analisi di laboratorio, caratterizzazione della frazione separata ai fini del recupero o smaltimento, progettazione e supporto per la campagna di monitoraggio, monitoraggio in continuo dell'impianto pilota, monitoraggio in continuo dell'impianto di Augusta, relazione semestrale sulle attività di ricerca svolte), ha correttamente provveduto a “riproporzionare le ore del progetto fino alla data di sospensione delle attività da parte del ”, osservando: CP_4
che la conclusione delle attività è stata anticipata al 4/2/2014 (rispetto al termine contrattuale del 31/10/2014); che la , secondo il contratto con il , avrebbe dovuto svolgere CP_1 Parte_1
l'attività assegnatale in 1760 ore del progetto, per complessivi 837 giorni – dal
17/7/2012 al 31/10/2014 – e che invece, essendo stata sospesa l'attività il 4/2/2014,
“quindi dopo 568 giorni pari al 67,86%”, il compenso complessivamente dovuto all'appellata era determinato, per un totale di 1194 ore (pari al 67,86% del totale previsto in contratto) nella misura di € 44.109,00 (lorda), di cui € 30.411,00, al lordo, già corrisposti;
che dalla somma ancora dovuta va detratto anche l'importo di € 8000,00, corrispondente alla somma effettivamente pagata dal in virtù della cessione Parte_1
di credito effettuata dalla per l'acquisto di un'autovettura a favore della parte CP_1
11 venditrice (v. atto del notaio del 5/2/2013, rep. 93466, racc. 16010) su un Per_2
corrispettivo totale, oggetto di cessione pro solvendo, di € 12.000,00; che pertanto in favore della residua un credito lordo di € 5698,00. CP_1
Ritiene la Corte che il calcolo effettuato dal C.T.U. sulla base dell'attività svolta, rispetto al criterio, indicato dall'appellante, fondato sul numero di ore lavorate - invero genericamente indicate dal , senza ulteriore allegazione sul punto, nella Parte_1
misura di 823 ore “effettivamente lavorate” (v. osservazioni alla relazione del .C.T.U.), pari al 46,76% del totale delle ore previste nel contratto a progetto – meglio risponda alle previsioni contrattuali, che prevedono l'affidamento alla collaboratrice di un elenco di attività da svolgere, lo svolgimento dell'incarico da parte della stessa in totale autonomia e “senza vincoli di tempo”, il diritto della collaboratrice, in caso di risoluzione anticipata del contratto, a percepire il corrispettivo “per le attività effettivamente prestate sino a quella data”.
Il corrispettivo, pattuito nella misura complessiva di € 65.000,00, è dovuto dunque, secondo le previsioni contrattuali, “sulla base delle prestazioni da svolgere e del risultato del servizio reso” (v. in tema di determinazione del compenso, punto 1); rispetto a tali elementi, la durata effettiva del rapporto contrattuale fino alla intervenuta sospensione del progetto viene utilizzata dal C.T.U., sulla base della durata originariamente prevista in contratto, quale mero parametro per la commisurazione del corrispettivo dovuto per l'attività espletata.
Il criterio di calcolo utilizzato dal C.T.U. è, dunque, conforme al regolamento negoziale e alla commisurazione del compenso spettante alla collaboratrice a progetto sulla base dell'attività svolta rispetto all'incarico alla stessa affidato.
La doglianza dell'appellante secondo la quale il C.T.U. non avrebbe tenuto conto dei problemi asseritamente causati dalla nella fase di avvio del progetto, oltre CP_1
che generica, collide con la mancanza di specifiche censure sulle valutazioni del primo giudice, di cui si è dato conto in precedenza, circa la mancanza di contestazioni sull'operato della e sull'imputabilità a fattori esterni al rapporto con l'appellata CP_1
dei ritardi nella consegna dei risultati delle prime analisi e della sospensione del
12 progetto SIBSAC.
5.4. Parimenti infondata è la censura circa la mancata analisi da parte del C.T.U. del parametro qualitativo delle prestazioni rese dall'appellata, avuto riguardo al periodo di inattività della collaboratrice e alla predisposizione da parte di altro collaboratore ( ) di una parte dei report e delle relazioni, che la Persona_3 CP_1
si sarebbe limitata a sottoscrivere (“in buona sostanza copiandone i risultati”).
Il C.T.U., secondo l'appellante, sarebbe anche privo delle competenze tecniche necessarie ad esprimere una valutazione di tipo qualitativo sull'operato della . CP_1
L'elaborato sarebbe quindi lacunoso perché non terrebbe conto della ripetizione di esami di laboratorio dovuta alla condotta negligente della collaboratrice.
Tali doglianze, che tendono a censurare la consulenza tecnica per la mancanza di una indagine sulla qualità delle prestazioni rese dalla e sull'eventuale CP_1
inadempimento della stessa, vanno reputate inammissibili, in difetto del necessario presupposto della impugnazione della sentenza nella parte in cui afferma (a pag. 5) che nessun inadempimento è stato imputato dal alla collaboratrice. Parte_1
Conseguentemente, non si ravvisa, per le ragioni in precedenza esposte,
l'erroneità dei calcoli e la necessità della nomina di altro consulente tecnico.
5.5. L'appellante eccepisce poi la nullità assoluta e non sanabile della C.T.U., cagionata dallo svolgimento di indagini peritali al di fuori del thema decidendum, senza il necessario rispetto delle preclusioni maturate.
Sostiene in particolare che il C.T.U. abbia ecceduto i limiti del mandato conferitogli nella parte in cui erroneamente ha detratto dalla somma dovuta alla collaboratrice la somma di € 8.000,00 – in virtù di una precedente cessione di credito operata dalla - anziché la somma di €12.000.00 corrispondente all'importo CP_1
totale della cessione;
conseguentemente, in base ai calcoli dello stesso Consulente dell'Ufficio – pure avversati – il credito residuo della ammonterebbe ad € CP_1
1698,00, e non alla maggior somma di € 5.698,00 indicata dal C.T.U.
Tali censure sono infondate.
La specifica richiesta, contenuta nel mandato conferito al C.T.U. dal giudice di
13 primo grado, di quantificazione dei pagamenti effettuati dalla parte opponente – di cui vi sia prova documentale in atti (in tal senso va inteso il riferimento alla quantificazione dei pagamenti con copia di assegni quietanzati) – rende evidente che il quesito posto al Consulente tenda all'accertamento delle somme effettivamente pagate dal Parte_1
rispetto al compenso dovuto alla collaboratrice. In tale prospettiva, l'operato del C.T.U. non si presta a censure, perché nel computare, in relazione al credito ceduto dalla alla parte venditrice nell'ambito di compravendita di autovettura con la CP_1
cessione del 5/2/2013, la sola somma di € 8000,00 effettivamente pagata, e non l'importo complessivo della cessione pari a € 12.000,00, non tiene conto del residuo importo del cui pagamento non vi è prova, rispetto al quale la cedente, essendo la cessione convenuta pro solvendo, in caso di mancato pagamento non è liberata dall'obbligazione assunta. Invero, alla stregua dell'art. 1198 c.c., la cessione del credito in luogo dell'adempimento non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto (Cass.
Sez. 3, sent. n. 3469 del 15/02/2007). Nel caso di specie, nell'atto di cessione del credito del 5/2/2013 si precisa che “la cessione viene fatta a corrispettivo del superiore prezzo di vendita” e che “essendo ... la cessione pro solvendo, la cedente resta obbligata all'integrale adempimento del suo debito sino al pagamento del credito ceduto”.
Correttamente dunque il C.T.U. ha interpretato il mandato conferitogli computando, tra i “pagamenti effettuati”, la somma effettivamente pagata alla cessionaria. Né l'appellante ha provato di avere pagato una somma ulteriore, fino all'integrale estinzione del proprio debito oggetto della intervenuta cessione.
Non ricorre dunque il presupposto, indicato come causa di nullità della C.T.U., dello svolgimento da parte del Consulente dell'Ufficio di indagini peritali al di fuori del thema decidendum, avendo il C.T.U. adempiuto al mandato conferitogli (il precedente della Suprema Corte n. 31886 del 2019, richiamato dall'appellante, non appare pertinente, non avendo il C.T.U. svolto indagini su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o acquisito elementi di prova in violazione del principio dispositivo o delle preclusioni proprie del codice di rito).
14 6. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di prime cure abbia emesso la sentenza appellata “sulla base di circostanze formulate dal CTU mai richieste”, poiché “nemmeno controparte ha negato la cessione del credito nella sua interezza o chiesto una decurtazione parziale del credito ceduto”.
Tale assunto, alla luce di quanto in precedenza osservato, non può essere condiviso.
Invero l'opposta in seno alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha considerato, nell'indicare la somma già corrisposta dal , anche Parte_1
l'intervenuta cessione del credito dalla stessa vantato nei confronti dell'opponente nell'ambito della operazione di acquisto dell'autovettura marca Jaguar. Il tema della somma da scomputare ai fini dell'accertamento di quanto ancora dovuto a titolo di compenso per l'opera professionale espletata nell'ambito del rapporto di collaborazione a progetto costituisce dunque oggetto del giudizio. D'altra parte,
l'ammontare dei pagamenti effettuati dal , stimati dal C.T.U. in complessivi Parte_1
€ 18163,00, al netto (comprensivi della somma di € 8000,00 versata dal Parte_1
nell'ambito della suddetta cessione di credito) non supera l'ammontare complessivo degli importi (pari alla somma di € 19.000,00, comprensiva della cessione del credito vantato nei confronti del ) che l'opposta indica come già corrisposti. Parte_1
La determinazione della somma che, nell'ambito della suddetta cessione, debba essere computata nel calcolo delle somme pagate dal è, invece, demandata Parte_1
al giudice, unitamente alla qualificazione giuridica degli effetti della cessione, sulla base dei documenti ritualmente prodotti (v. in particolare all. 5 al ricorso in appello).
Ogni altra considerazione contenuta nel motivo di gravame in ordine alla inadeguatezza del profilo professionale del C.T.U. nominato rispetto all'esigenza di valutare la qualità del lavoro svolto dalla collaboratrice e i presunti errori ed inefficienze della stessa va ritenuta infondata per i motivi esposti in precedenza.
7. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito sulle spese processuali secondo il principio della
15 soccombenza condannando il al pagamento delle spese senza considerare Parte_1
che l'opposizione era stata parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e che la minor somma oggetto del condannatorio – poco più di 5000 euro in luogo della somma di quasi 50.000,00 originariamente richiesta – dovrebbe far ritenere che l'opponente abbia, sostanzialmente, vinto la causa. Secondo l'appellante “il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere ad un riconoscimento del favore delle spese di lite proprio per l'appellante o non della lavoratrice, oppure a due distinte condanne reciproche ognuno in proporzione all'accoglimento delle distinte domande”, procedendo quindi alla compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio in base al quale “la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente”.
Le proposte censure non meritano accoglimento, alla luce del principio di diritto, espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ed ormai consolidato, secondo il quale
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U. sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
La statuizione adottata dal primo giudice è, dunque, conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità anche nel caso specifico della opposizione a decreto ingiuntivo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo il quale “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio
16 credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. Sez. VI
27/8/2020 n. 17854).
Alla stregua degli esposti principi l'accoglimento della domanda proposta in sede monitoria solo per parte dell'importo richiesto non consente di ritenere soccombente, anche solo parzialmente, la parte opposta, odierna appellata, avendo la stessa comunque ottenuto il riconoscimento di un credito, ancorché di minore importo, vantato nei confronti del debitore. Parte_1
8. Per i motivi esposti l'appello proposto dal Parte_1
deve essere rigettato. La sentenza di primo grado, assorbita ogni altra
[...]
questione, va dunque confermata.
Ex art. 91 c.p.c., il appellante, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 3200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Sarcià, dichiaratosi antistatario.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
Parte_1
17 condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Sarcià, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Corte di appello Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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