Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/04/2023, n. 6534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6534 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 06534/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10596/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10596 del 2021, proposto da
Comune di Novi di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la Pubblica Amministrazione - Dipartimento per la Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
dell’Informativa n. 1 di ISTAT prot. 1046062/21 del 31 marzo 2021, portante “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021: comunicazione dei dati sulle stime di sovra e sotto copertura”, nella parte in cui si riferiscono al Comune di Novi di Modena, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il comune ricorrente ha trasposto innanzi a questo tribunale l’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , giusta opposizione della resistente avanzata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 s.m.i. e dell’art. 48 c.p.a.
La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’Informativa n. 1 di ISTAT prot. 1046062/21 del 31 marzo 2021 rubricata “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021: comunicazione dei dati sulle stime di sovra e sotto copertura”, nella parte in cui si riferisce al Comune di Novi di Modena.
L’ente territoriale ha contestato il disallineamento tra il dato censuario di popolazione e il dato dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) relativamente agli anni 2018 e 2019.
In particolare lo scostamento è risultato, a dire del ricorrente, proporzionalmente più elevato rispetto a quello calcolato dall’ISTAT (-1,8% e -1,9%, rispettivamente, per il dato relativo al 31 dicembre 2018 e per quello relativo al 31 dicembre 2019).
Infatti, per il ricorrente, secondo i dati reperibili tramite A.N.P.R., la popolazione residente era pari a 10.086 unità al 31 dicembre 2018, a 10.048 unità al 31 dicembre 2019 e a 10.078 unità al 31 dicembre 2020.
L’Istituto ha partecipato alla ricorrente che l’impianto del Censimento permanente ha quale “perno” valutativo il Registro di Base degli Individui (RBI) che, insieme ai registri telematici, viene sottoposto al vaglio delle indagini campionarie annuali
Per l’ISTAT il dato che portava a stimare il totale della popolazione residente nel Comune ad un livello inferiore ai 10.000 abitanti era dovuto ad un fattore di correzione inferiore ad 1 a causa di una sovracopertura (l’insieme delle persone iscritte in anagrafe ma non trovate al Censimento, pari a 285 unità) eccedente il dato di sottocopertura (persone abitualmente dimoranti sul territorio comunale ma non iscritte in anagrafe, pari a 128 unità), con un fattore di correzione di 0,984.
L’Istituto rappresentava alla attuale ricorrente che il Registro di Base degli Individui (RBI) costituisce solo una delle componenti, soggetta a correzioni, utilizzate per giungere al conteggio di popolazione.
La ricorrente, conseguentemente, ha chiesto alla resistente chiarimenti circa la metodologie di calcolo utilizzate per la determinazione del dato censuario, così come la trasmissione di ogni elemento utile per comprendere lo scostamento rilevato, invitando per l’effetto ISTAT ad effettuare una nuova valutazione dei fattori di sovra e sotto stima.
L’istituto ha rappresentato che i riferiti dati erano stati rilevati in relazione alle indagini effettuate e che il numero dei “sovracopertura” erano stati individuati in coloro che, pur non avendo risposto all’indagine, nondimeno il comune ne aveva garantito la presenza sul territorio.
L’ente territoriale ha ritenuto tale riscontro non esaustivo e, pertanto, ha chiesto di specificare e comunicare, rispettivamente:
“i) l’esatto ammontare del numero di individui non conteggiati nella “sovracopertura”;
ii) l’esatto ammontare numerico della “sovracopertura”;
iii) nonché il valore del fattore di correzione”.
L’Istat ha riscontrato la nota prodotta dal comune, rappresentando che la rilevazione per il Censimento permanente è articolato in due distinte indagini campionarie e che le stime di sotto-copertura erano state effettuate solamente sugli individui rilevati sul campo, mentre quelle di sovra-copertura erano state prodotte dopo aver effettuato ulteriori controlli.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento in epigrafe indicato attraverso tre motivi di gravame.
Con il primo la parte ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi da 227 a 237, della l. n. 205/2017. eccesso di potere per falso e/o erroneo supposto di fatto e/o di diritto, carenze e/o difetto di istruttoria;
Con il secondo motivo di ricorso è stata rilevata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi da 227 a 237, della l. n. 205/2017. violazione del principio di leale collaborazione. eccesso di potere per erroneo e/o falso supposto di fatto e/o di diritto, contraddittorietà, carenze e/o difetto di istruttoria, difetto e/o carenze della motivazione;
infine con terzo motivo di gravame la parte ha contestato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi da 227 a 237, della l. n. 205/2017. violazione del principio di leale collaborazione. eccesso di potere per erroneo e/o falso supposto di fatto e/o di diritto, contraddittorietà e travisamento, carenze e/o difetto di istruttoria, difetto e/o carenze della motivazione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente.
Con successiva memoria ex art. 73 cpa l’Istituto, in disparte la rilevata infondatezza del ricorso, ha rappresentato che una delle finalità del censimento è quello di correggere il dato anagrafico a livello comunale, così come previsto dal Regolamento anagrafico (DPR n.223/89 e ss.mm.ii), individuando la sovra copertura e la sottocopertura del registro anagrafico.
Nell’occasione la resistente ha rappresentato di aver riscontrato tutte le richieste avanzate dal comune, a cui aveva aggiunto la nota tecnica inviata al comune in data 6 aprile 2021, che dettagliatamente ha rappresentato la metodologia di calcolo utilizzata per definire l'ammontare di popolazione del Comune ed in cui, il Registro di Base degli Individui (RBI), costituisce, come detto, solo una delle componenti, soggetta a correzione, utilizzate per giungere al conteggio definitivo della popolazione residente.
Emerge dal dato fattuale sopra riportato che la resistente, oltre a riscontrare tutte le istanze dell’ente territoriale, ha applicato, per l’accertamento della popolazione residente nel comune ricorrente, la normativa vigente, così come prevista per la rilevazione del Censimento permanente.
Conseguentemente, i motivi esplicitati nel ricorso oggetto del presente scrutinio non possono essere condivisi.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Vitanza | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO