Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2571/2024 promossa da
C.F. , in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Minio, Controparte_1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Giannico, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.08.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120240000657715000, chiedendo dichiararsene l'inefficacia per insussistenza della pretesa azionata. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_2
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30” e che, secondo l'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, “
1. La
NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. 2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Orbene, applicando le superiori disposizioni al caso di specie, occorre rilevare che i rapporti di lavoro intercorsi tra , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e e l'impresa individuale sono proseguiti Parte_6 Parte_7 Controparte_1 senza soluzione di continuità con la (cfr. libro unico del lavoro dell'impresa individuale CP_3
e della;
ne deriva che, avendo i lavoratori proseguito il proprio Controparte_1 CP_3 rapporto di lavoro presso altro soggetto al quale è stata conferita l'azienda in favore della quale prestavano attività lavorativa, non sussiste in capo agli stessi un teorico diritto alla Naspi, giacché non versavano in un'ipotetica situazione di disoccupazione, e pertanto alcun ticket di licenziamento deve essere versato dalla parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120240000657715000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_2
in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo