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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/08/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1452/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F. e P. IVA: Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catanzaro (c.a.p. 88100), viale Pio X, n. 115, nello studio dell'Avv. Michele Tucci (C.F.: – pec: C.F._1
, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado
Appellante E
(C.F.: ) , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Marina il 6.5.1974, elettivamente domiciliato in Cirò Marina (c.a.p.
, alla via Isernia, n. 3, nello studio dell'Avv. Francesco Bastone P.IVA_2
(C.F.: – pec: C.F._3
, che lo rappresenta e Email_2 difende per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellato NONCHE'
Controparte_2
in persona del Prefetto, legale rappresentante p.t. (C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_3
Stato di Catanzaro, C.F. – pec: P.IVA_4
nei cui uffici in Via G. da Fiore, 34, Email_3 domicilia per legge
1 Appellata
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.4.2025.
-Oggetto: Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Cirò n. 150/2024 (R.G. n. 188/2023), pubblicata in data 23.10.2024, non notificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione dell e ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso depositato il 18.4.2023 dinanzi al Giudice di Pace di Cirò,
chiedeva l'annullamento dell'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 13320239000057807000 notificata in data 22.3.2023 e della cartella di pagamento n: 13320110008713303001 notificata in data 9.9.2014, eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del diritto. Costituitasi la , Controparte_2 Parte_1 si costituiva in seguito ad ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di fissazione di udienza. Il Giudice di Pace adito, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda giudiziale in ragione della maturata prescrizione, dichiarando la contumacia di . Parte_1
2. Con il presente atto di appello, ha Parte_1 censurato la decisione del giudice di prime cure, in primo luogo in quanto aveva dichiarato erroneamente la contumacia di
[...]
inoltre, in quanto l'appellante, costituendosi, Parte_1 aveva esibito la prova della notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, tanto che la domanda non avrebbe potuto essere accolta. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, la revoca della dichiarazione di contumacia dell'appellante, nel merito il rigetto della domanda formulata in primo grado da in quanto Controparte_1 nessuna prescrizione si era maturata.
2 Si è costituito con propria comparsa, chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado in quanto tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento erano decorsi nove anni. Si è costituita, infine, la con propria compa rsa, Controparte_2 associandosi all'atto di appello. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17.4.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto. Con la sentenza appellata, il Giudice di Pace di Cirò ha preliminarmente ed erroneamente dichiarato la contumacia di
[...]
, la quale invece si era costituita con deposito Parte_1 di memoria di costituzione e allegati. Ha inoltre accolto la domanda di parte attrice, , e Controparte_1 conseguentemente annullato e dichiarato inefficace nei confronti dell'opponente il titolo esecutivo opposto costituito dalla cartella di pagamento n. 133202239000057807 dichiarando non fondato il diritto della convenuta di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei confronti dell'opponente attore, in quanto ha ritenuto che si fosse maturata la prescrizione del credito vantato dalla
, poiché i convenuti e Controparte_2 CP_2 [...]
non avrebbero fornito prova della notifica. Parte_1
Tale ragionamento non può essere condiviso.
costituitasi già in primo grado, Parte_1 aveva esibito: la cartella di pagamento n. 13320110008713303001, notificata in data 9.9.2014 mediante avviso di deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., restituita per compiuta giacenza in data 18.10.2014; avviso di intimazione n. 13320169002749169000, notificato in data 10.3.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; avviso di intimazione n. 13320219000256777000, notificato in data 22.12.2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'appellante aveva anche esibito, già in primo grado, il certificato storico di residenza del , tanto da non potersi ritenere che le CP_1 notifiche ex art. 140 c.p.c. non fossero andate a buon fine. La cartella e le intimazioni di pagamento sono state, peraltro, tutte notificate ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73 secondo il quale: “ La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti
3 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” e che “quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia
o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”; il che rende corretto il procedimento di notificazione, come statuito dalla Cor te di Cassazione (Cass., n. 15834/2017) con un orientamento divenuto oramai diritto vivente. Risulta, pertanto, che tra la data di notifica del verbale di accertamento
(n. 70/4518258) del 28.6.2009, notificato il 19.4.2010, e quella di notifica della cartella di pagamento (9.9.2014) nessuna prescrizione si era maturata, trattandosi di crediti che si prescrivono in cinque anni;
allo stesso modo, non si è maturata alcuna prescrizione successiva, in quanto sono stati notificati atti interruttivi. L'appello dev'essere pertanto accolto e la domanda dell'attore in primo grado dev'essere rigettata in quanto il credito vantato da
[...]
non risulta prescritto. Parte_1
6. Le spese seguono la soccombenza e dev'essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del doppio grado;
le spese si calcolano secondo il valore della controversia, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della causa, con l'applicazione dei valori medi, opportunamente rid otti per l'estrema semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1452/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado;
per l'ulteriore effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado, che liquida per il primo grado in € 457,00 per compensi professionali per ciascuna controparte, oltre accessori come per legge, e per il secondo grado in € 852 per compensi professionali per ciascuna 4 controparte, oltre accessori come per legge. Così deciso in Crotone, il 25.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F. e P. IVA: Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catanzaro (c.a.p. 88100), viale Pio X, n. 115, nello studio dell'Avv. Michele Tucci (C.F.: – pec: C.F._1
, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado
Appellante E
(C.F.: ) , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Marina il 6.5.1974, elettivamente domiciliato in Cirò Marina (c.a.p.
, alla via Isernia, n. 3, nello studio dell'Avv. Francesco Bastone P.IVA_2
(C.F.: – pec: C.F._3
, che lo rappresenta e Email_2 difende per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellato NONCHE'
Controparte_2
in persona del Prefetto, legale rappresentante p.t. (C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_3
Stato di Catanzaro, C.F. – pec: P.IVA_4
nei cui uffici in Via G. da Fiore, 34, Email_3 domicilia per legge
1 Appellata
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.4.2025.
-Oggetto: Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Cirò n. 150/2024 (R.G. n. 188/2023), pubblicata in data 23.10.2024, non notificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione dell e ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso depositato il 18.4.2023 dinanzi al Giudice di Pace di Cirò,
chiedeva l'annullamento dell'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 13320239000057807000 notificata in data 22.3.2023 e della cartella di pagamento n: 13320110008713303001 notificata in data 9.9.2014, eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del diritto. Costituitasi la , Controparte_2 Parte_1 si costituiva in seguito ad ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di fissazione di udienza. Il Giudice di Pace adito, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda giudiziale in ragione della maturata prescrizione, dichiarando la contumacia di . Parte_1
2. Con il presente atto di appello, ha Parte_1 censurato la decisione del giudice di prime cure, in primo luogo in quanto aveva dichiarato erroneamente la contumacia di
[...]
inoltre, in quanto l'appellante, costituendosi, Parte_1 aveva esibito la prova della notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, tanto che la domanda non avrebbe potuto essere accolta. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, la revoca della dichiarazione di contumacia dell'appellante, nel merito il rigetto della domanda formulata in primo grado da in quanto Controparte_1 nessuna prescrizione si era maturata.
2 Si è costituito con propria comparsa, chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado in quanto tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento erano decorsi nove anni. Si è costituita, infine, la con propria compa rsa, Controparte_2 associandosi all'atto di appello. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17.4.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto. Con la sentenza appellata, il Giudice di Pace di Cirò ha preliminarmente ed erroneamente dichiarato la contumacia di
[...]
, la quale invece si era costituita con deposito Parte_1 di memoria di costituzione e allegati. Ha inoltre accolto la domanda di parte attrice, , e Controparte_1 conseguentemente annullato e dichiarato inefficace nei confronti dell'opponente il titolo esecutivo opposto costituito dalla cartella di pagamento n. 133202239000057807 dichiarando non fondato il diritto della convenuta di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei confronti dell'opponente attore, in quanto ha ritenuto che si fosse maturata la prescrizione del credito vantato dalla
, poiché i convenuti e Controparte_2 CP_2 [...]
non avrebbero fornito prova della notifica. Parte_1
Tale ragionamento non può essere condiviso.
costituitasi già in primo grado, Parte_1 aveva esibito: la cartella di pagamento n. 13320110008713303001, notificata in data 9.9.2014 mediante avviso di deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., restituita per compiuta giacenza in data 18.10.2014; avviso di intimazione n. 13320169002749169000, notificato in data 10.3.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; avviso di intimazione n. 13320219000256777000, notificato in data 22.12.2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'appellante aveva anche esibito, già in primo grado, il certificato storico di residenza del , tanto da non potersi ritenere che le CP_1 notifiche ex art. 140 c.p.c. non fossero andate a buon fine. La cartella e le intimazioni di pagamento sono state, peraltro, tutte notificate ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73 secondo il quale: “ La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti
3 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” e che “quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia
o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”; il che rende corretto il procedimento di notificazione, come statuito dalla Cor te di Cassazione (Cass., n. 15834/2017) con un orientamento divenuto oramai diritto vivente. Risulta, pertanto, che tra la data di notifica del verbale di accertamento
(n. 70/4518258) del 28.6.2009, notificato il 19.4.2010, e quella di notifica della cartella di pagamento (9.9.2014) nessuna prescrizione si era maturata, trattandosi di crediti che si prescrivono in cinque anni;
allo stesso modo, non si è maturata alcuna prescrizione successiva, in quanto sono stati notificati atti interruttivi. L'appello dev'essere pertanto accolto e la domanda dell'attore in primo grado dev'essere rigettata in quanto il credito vantato da
[...]
non risulta prescritto. Parte_1
6. Le spese seguono la soccombenza e dev'essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del doppio grado;
le spese si calcolano secondo il valore della controversia, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della causa, con l'applicazione dei valori medi, opportunamente rid otti per l'estrema semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1452/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado;
per l'ulteriore effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado, che liquida per il primo grado in € 457,00 per compensi professionali per ciascuna controparte, oltre accessori come per legge, e per il secondo grado in € 852 per compensi professionali per ciascuna 4 controparte, oltre accessori come per legge. Così deciso in Crotone, il 25.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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