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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/09/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 501 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente rel.est. dr.Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/03/1989 ) rappresentata e difesa dall'avv. CALOGERO MARIA E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/02/1988 26/02/1988 ), rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILLITO ANTONIO
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/06/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione CP_1 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/08/2017 in LM (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 38, PARTE II , serie A, anno 2017) e che dall'unione sono nati due figli (7.06.2019) e Per_1 Per_2
(16.04.2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affido congiunto dei i figli minori e , con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3) disporre un calendario di incontri dei bambini con il padre secondo le modalità indicate in narrativa: I bambini trascorrono le ore pomeridiane con mamma e i nonni materni, presso i quali dopo la separazione vivono con la madre, pur prevedendo che
1 madre e figli si trasferiranno a breve in una autonoma abitazione. I nonni materni e paterni restano, comunque, un punto di riferimento costante per i bambini. Le modalità di visita del padre sono libere e pacificamente decise tra i genitori, anche se, atteso che il IG.
vive in Piemonte e la IG.ra sta per trasferirsi definitivamente a LM, sono CP_1 Pt_1 spesso concentrate nei periodi in cui torna a LM. Per una maggiore comodità si indicano tuttavia le seguenti modalità di visita per il padre: - i bambini vedranno il papà almeno 2 giorni a settimana dall'uscita dell'asilo e fino all'h 19:00 (per comodità martedì e giovedì) e trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la tenerissima età dei bambini. Nei fine settimana il padre vedrà i bambini nel seguente orario: il sabato all'uscita dall'asilo e li terrà con sé fino all'h 19:00 - la domenica dall'h 10:00/10:30 fino alle 18:00/18:30 Per le vacanze estive e festività: i coniugi concorderanno senza difficolta, sia le vacanze estive, che le festività, quali Natale, Pasqua, che dovranno comunque prevedere che i bambini trascorrano con i genitori alternativamente la Vigilia di Natale e il Natale, la Vigilia di Capodanno e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive i bambini potranno rimanere con il padre per 15 gg, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la loro tenera età, da distribuire a seconda delle esigenze nei mesi di luglio e agosto e con un orario giornaliero che vada dall'h 10:00 all'h 18:30/19:00;
4) disporre un assegno di mantenimento a carico di per i figli Controparte_1 minori e di € 400,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e che Per_1 Per_2 verrà adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5) l'assegno unico verrà richiesto al 50% dai coniugi;
6) disporre che il IG. versi a definizione rispetto agli arretrati Controparte_1 relativi all'assegno di mantenimento dei figli, la somma di € 4.000,00 che verrà consegnata alla IG.ra prima della comparizione in Tribunale;
Pt_1
7) disporre che le somme versate sul conto poste del IG. regalate al figlio CP_1
vengano depositate su un CC vincolato al minore;
Per_1
8) disporre che gli oggetti d'oro dei bambini vengano depositati in una cassetta di sicurezza, ovvero venga stabilita una diversa modalità che possa far sentire garantiti entrambe i genitori. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 05/08/2017 in (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LM, atto n. 38 part PARTE II, serie A anno 2017 ) e che dall'unione sono nati due figli (7.06.2019) e Per_1
(16.04.2021). Per_2
2 La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affido congiunto dei i figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
3) disporre un calendario di incontri dei bambini con il padre secondo le modalità indicate in narrativa: I bambini trascorrono le ore pomeridiane con mamma e i nonni materni, presso i quali dopo la separazione vivono con la madre, pur prevedendo che madre e figli si trasferiranno a breve in una autonoma abitazione. I nonni materni e paterni restano, comunque, un punto di riferimento costante per i bambini. Le modalità di visita del padre sono libere e pacificamente decise tra i genitori, anche se, atteso che il IG. vive CP_1 in Piemonte e la IG.ra sta per trasferirsi definitivamente a LM, sono spesso Pt_1 concentrate nei periodi in cui torna a LM. Per una maggiore comodità si indicano tuttavia le seguenti modalità di visita per il padre: - i bambini vedranno il papà almeno 2 giorni a settimana dall'uscita dell'asilo e fino all'h 19:00 (per comodità martedì e giovedì) e trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la tenerissima età dei bambini. Nei fine settimana il padre vedrà i bambini nel seguente orario: il sabato all'uscita dall'asilo e li terrà con sé fino all'h 19:00 - la domenica dall'h 10:00/10:30 fino alle 18:00/18:30 Per le vacanze estive e festività: i coniugi concorderanno senza difficolta, sia le vacanze estive, che le festività, quali Natale, Pasqua, che dovranno comunque prevedere che i bambini trascorrano con i genitori alternativamente la Vigilia di Natale e il Natale, la Vigilia di Capodanno e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive i bambini potranno rimanere con il padre per 15 gg, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la loro tenera età, da distribuire a seconda delle esigenze nei mesi di luglio e agosto e con un orario giornaliero che vada dall'h 10:00 all'h 18:30/19:00;
3 4) disporre un assegno di mantenimento a carico di per i figli minori Controparte_1
e di € 400,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e che verrà Per_1 Per_2 adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5) l'assegno unico verrà richiesto al 50% dai coniugi;
6) disporre che il IG. versi a definizione rispetto agli arretrati relativi Controparte_1 all'assegno di mantenimento dei figli, la somma di € 4.000,00 che verrà consegnata alla IG.ra prima della comparizione in Tribunale;
Pt_1
7) disporre che le somme versate sul conto poste del IG. regalate al figlio CP_1
vengano depositate su un CC vincolato al minore;
Per_1
8) disporre che gli oggetti d'oro dei bambini vengano depositati in una cassetta di sicurezza, ovvero venga stabilita una diversa modalità che possa far sentire garantiti entrambe i genitori;
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. LM, così deciso nella camera di consiglio dell' 11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente rel.est. dr.Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/03/1989 ) rappresentata e difesa dall'avv. CALOGERO MARIA E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/02/1988 26/02/1988 ), rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILLITO ANTONIO
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/06/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione CP_1 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/08/2017 in LM (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 38, PARTE II , serie A, anno 2017) e che dall'unione sono nati due figli (7.06.2019) e Per_1 Per_2
(16.04.2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affido congiunto dei i figli minori e , con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3) disporre un calendario di incontri dei bambini con il padre secondo le modalità indicate in narrativa: I bambini trascorrono le ore pomeridiane con mamma e i nonni materni, presso i quali dopo la separazione vivono con la madre, pur prevedendo che
1 madre e figli si trasferiranno a breve in una autonoma abitazione. I nonni materni e paterni restano, comunque, un punto di riferimento costante per i bambini. Le modalità di visita del padre sono libere e pacificamente decise tra i genitori, anche se, atteso che il IG.
vive in Piemonte e la IG.ra sta per trasferirsi definitivamente a LM, sono CP_1 Pt_1 spesso concentrate nei periodi in cui torna a LM. Per una maggiore comodità si indicano tuttavia le seguenti modalità di visita per il padre: - i bambini vedranno il papà almeno 2 giorni a settimana dall'uscita dell'asilo e fino all'h 19:00 (per comodità martedì e giovedì) e trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la tenerissima età dei bambini. Nei fine settimana il padre vedrà i bambini nel seguente orario: il sabato all'uscita dall'asilo e li terrà con sé fino all'h 19:00 - la domenica dall'h 10:00/10:30 fino alle 18:00/18:30 Per le vacanze estive e festività: i coniugi concorderanno senza difficolta, sia le vacanze estive, che le festività, quali Natale, Pasqua, che dovranno comunque prevedere che i bambini trascorrano con i genitori alternativamente la Vigilia di Natale e il Natale, la Vigilia di Capodanno e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive i bambini potranno rimanere con il padre per 15 gg, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la loro tenera età, da distribuire a seconda delle esigenze nei mesi di luglio e agosto e con un orario giornaliero che vada dall'h 10:00 all'h 18:30/19:00;
4) disporre un assegno di mantenimento a carico di per i figli Controparte_1 minori e di € 400,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e che Per_1 Per_2 verrà adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5) l'assegno unico verrà richiesto al 50% dai coniugi;
6) disporre che il IG. versi a definizione rispetto agli arretrati Controparte_1 relativi all'assegno di mantenimento dei figli, la somma di € 4.000,00 che verrà consegnata alla IG.ra prima della comparizione in Tribunale;
Pt_1
7) disporre che le somme versate sul conto poste del IG. regalate al figlio CP_1
vengano depositate su un CC vincolato al minore;
Per_1
8) disporre che gli oggetti d'oro dei bambini vengano depositati in una cassetta di sicurezza, ovvero venga stabilita una diversa modalità che possa far sentire garantiti entrambe i genitori. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 05/08/2017 in (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LM, atto n. 38 part PARTE II, serie A anno 2017 ) e che dall'unione sono nati due figli (7.06.2019) e Per_1
(16.04.2021). Per_2
2 La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affido congiunto dei i figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
3) disporre un calendario di incontri dei bambini con il padre secondo le modalità indicate in narrativa: I bambini trascorrono le ore pomeridiane con mamma e i nonni materni, presso i quali dopo la separazione vivono con la madre, pur prevedendo che madre e figli si trasferiranno a breve in una autonoma abitazione. I nonni materni e paterni restano, comunque, un punto di riferimento costante per i bambini. Le modalità di visita del padre sono libere e pacificamente decise tra i genitori, anche se, atteso che il IG. vive CP_1 in Piemonte e la IG.ra sta per trasferirsi definitivamente a LM, sono spesso Pt_1 concentrate nei periodi in cui torna a LM. Per una maggiore comodità si indicano tuttavia le seguenti modalità di visita per il padre: - i bambini vedranno il papà almeno 2 giorni a settimana dall'uscita dell'asilo e fino all'h 19:00 (per comodità martedì e giovedì) e trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la tenerissima età dei bambini. Nei fine settimana il padre vedrà i bambini nel seguente orario: il sabato all'uscita dall'asilo e li terrà con sé fino all'h 19:00 - la domenica dall'h 10:00/10:30 fino alle 18:00/18:30 Per le vacanze estive e festività: i coniugi concorderanno senza difficolta, sia le vacanze estive, che le festività, quali Natale, Pasqua, che dovranno comunque prevedere che i bambini trascorrano con i genitori alternativamente la Vigilia di Natale e il Natale, la Vigilia di Capodanno e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive i bambini potranno rimanere con il padre per 15 gg, senza pernotto, salva la volontà de bambini di restare con il padre qualora lo chiedessero, attesa la loro tenera età, da distribuire a seconda delle esigenze nei mesi di luglio e agosto e con un orario giornaliero che vada dall'h 10:00 all'h 18:30/19:00;
3 4) disporre un assegno di mantenimento a carico di per i figli minori Controparte_1
e di € 400,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e che verrà Per_1 Per_2 adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5) l'assegno unico verrà richiesto al 50% dai coniugi;
6) disporre che il IG. versi a definizione rispetto agli arretrati relativi Controparte_1 all'assegno di mantenimento dei figli, la somma di € 4.000,00 che verrà consegnata alla IG.ra prima della comparizione in Tribunale;
Pt_1
7) disporre che le somme versate sul conto poste del IG. regalate al figlio CP_1
vengano depositate su un CC vincolato al minore;
Per_1
8) disporre che gli oggetti d'oro dei bambini vengano depositati in una cassetta di sicurezza, ovvero venga stabilita una diversa modalità che possa far sentire garantiti entrambe i genitori;
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. LM, così deciso nella camera di consiglio dell' 11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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