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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/10/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 41/2023 R.G.L. promossa da:
NE SP (già , già ), rappresentata e difesa CP_1 CP_2
dagli avv.ti Francesco Rotondi, Alessandro Paone e Angelo Quarto, per procura allegata al ricorso in appello appellante
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 Controparte_4
Andrea Rosso, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellati ed appellanti incidentali
Oggetto: Licenziamento del dirigente.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: come da ricorso depositato il 6.2.23.
Per gli appellati ed appellanti incidentali: come da memoria depositata il
28.9.23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 140/2022 il Tribunale di Savona ha condannato
[...]
a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, la CP_5 complessiva somma netta di € 319.130,10 in favore di e Controparte_4 la complessiva somma netta di € 319.066,48 in favore di . Controparte_3
Ha proposto appello già ed in oggi CP_1 Controparte_5
NE SP e gli appellati hanno resistito al gravame e proposto appello incidentale.
All'udienza del 14.3.2024, questa Corte ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno chiesto un primo rinvio, onde valutare tale proposta e successivi altri rinvii per approfondire SPzi conciliativi.
Infine, nessuna delle parti è comparsa alla udienza in data 17.10.2024, né a quella successivamente fissata ex art. 309 c.p.c..
Per giurisprudenza costante, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal c.p.c. per il rito ordinario, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro;
pertanto, nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione, sia alla successiva udienza di rinvio, occorre disporre la cancellazione della causa dal ruolo (v. Cass.
2816/2015 e 17368/2018).
Nel caso di specie, pertanto, trovano applicazione gli artt. 181 e 309 c.p.c., con le conseguenze di cui al dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese.
Infine, trattandosi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c., non si applica il raddoppio del contributo unificato (v.
Corte Cost. 120/2016).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione.
Così deciso all'udienza del 24/10/2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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