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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel . ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1861/2021 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi” e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Bolognese;
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...], CF, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Ietti;
C.F._2
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 15 aprile 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.5.2021, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Ucrania il 23.07.2015; - che prima del Controparte_1 matrimonio, dalla relazione tra le parti, nasceva il 27.3.2014 la figlia minore di età Persona_1
- proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito al medesimo, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza causata dalle plurime violenze subite, e chiedendo l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento della minore e al mantenimento della stessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 1.12.2021,
il quale deduceva di aver introdotto, in data 22.9.2021, Controparte_1 procedimento di divorzio innanzi all'autorità giudiziaria ucraina e pertanto, in via preliminare, chiedeva di dichiarare estinto il procedimento di separazione personale giudiziale intrapreso da con riconoscimento automatico della sentenza straniera, ovvero, in subordine, Parte_1 di rigettare integralmente il ricorso. Formulava, in ogni caso, autonome istanze in ordine ai provvedimenti accessori.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, disposta ed espletata CTU, acquisite le relazioni del
Servizi Sociali competenti all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per le statuizioni relative allo status.
***
1-. La domanda di separazione avanzata da è improcedibile per intervenuta Parte_1 cessazione della materia del contendere, essendo sopraggiunta una decisione definitiva ed irreversibile sullo scioglimento del vincolo pronunciata dall'autorità giurisdizionale ucraina.
Si osserva infatti che la moglie depositava ricorso per separazione giudiziale in Parte_1 data 5.5.2021 e il marito costituendosi in giudizio, Controparte_1 rappresentava di avere instaurato il 22.9.2021 procedimento di divorzio avanti al Tribunale della
Provincia di Pidvolochysk (Ucraina). Nel corso del giudizio, parte resistente dava atto che il giudizio di divorzio si era, nelle more, concluso con sentenza resa in data 10.2.2022 (pronunzia già definitiva alla data della produzione in giudizio da parte del resistente, con regolare apostille e traduzione giurata dall'ucraino all'italiano), che, per quanto qui interessa, nella contumacia della moglie regolarmente citata, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi.
Ora, l'art. 64 della L. n. 218 del 1995 stabilisce che "la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento".
I criteri per il riconoscimento automatico delle decisioni straniere sono poi elencati nei successivi commi dell'articolo citato.
Ricorrono, nella fattispecie in esame, i requisiti richiesti dall'art. 64 L. n. 218 del 1995 per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera avendo il Tribunale di Pidvolochysk giurisdizione, essendosi svolto il procedimento nel contraddittorio delle parti (nella sentenza si dà atto che è stata citata a comparire in base alle norme del diritto interno) ed Parte_1 essendo passata in giudicato la sentenza pronunciata senza che analogo procedimento fosse già instaurato avanti al giudice italiano.
Peraltro, come rilevato anche dalla Suprema Corte, poiché il giudizio di separazione non è assimilabile né equivalente a quello straniero di divorzio sotto il profilo degli effetti, la sentenza straniera di divorzio può essere riconosciuta in Italia anche in pendenza del giudizio di separazione, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza ex art. 64, lett. f), L. n. 218 del
1995, con la conseguenza che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, ai sensi dell'art. 67 comma 3 della l.
218/95, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dal coniuge convenuto nel giudizio di separazione (Cass. 24542/2016).
La sentenza prodotta in giudizio, quindi, avendo i requisiti per il riconoscimento in Italia, deve ritenersi produttiva di effetti diretti nell'ambito del presente giudizio di separazione, rendendolo improcedibile per cessata materia del contendere.
2-.La domanda di riconoscimento della sentenza straniera avanzata dal resistente è, tuttavia, inammissibile.
Secondo quanto stabilito dall'art. 64 e dall'art. 67 terzo comma 1. n. 218 del 1995 le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64.
2 In caso di contestazione del riconoscimento si può richiedere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il terzo comma dell'art. 67 stabilisce, tuttavia che "Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio".
Tale ipotesi si è verificata nel caso di specie, avendo il resistente prodotto la sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina e avendo la ricorrente contestato la sua efficacia nel nostro ordinamento.
Ne consegue che, in tal caso, il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, può verificare solo incidenter tantum la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio ma non può procedere al riconoscimento e ordinare la trascrizione della sentenza con effetti per l'intero ordinamento.
Al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento straniero valevole erga omnes e la conseguente trascrizione, il resistente, che ne ha fatto istanza, deve avvalersi dello strumento di cui all'art. 67 della legge 218 del 1995.
Tali controversie, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 150/2011, sono attribuite alla competenza esclusiva e funzionale della Corte di Appello.
Il giudice della separazione può conoscere solo incidentalmente della riconoscibilità della sentenza straniera di divorzio, al limitato fine di verificare la improcedibilità della domanda di separazione giudiziale.
3.- L'improcedibilità della domanda separativa non implica tuttavia anche il venir meno dell'interesse di una o entrambe le parti ad una pronuncia sulle ulteriori domande formulate nel ricorso.
Nella fattispecie in esame deve in primo luogo osservarsi come la sentenza ucraina abbia pronunciato esclusivamente sul vincolo, in ragione della domanda proposta dal marito.
Negli atti introduttivi del presente giudizio e nelle memorie integrative depositate per la fase contenziosa, invece, entrambe le parti hanno formulato ulteriori domande (segnatamente, di affidamento esclusivo della figlia minore e di riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte dell'altro genitore).
Appare quindi evidente il perdurante interesse di entrambe le parti alla operatività di una pronuncia giudiziale su dette domande, formulate - giova ribadirlo - anche dallo stesso resistente.
Pertanto, avendo i giudici ucraini statuito esclusivamente sullo status, la relativa pronuncia deve essere valutata nel presente giudizio - instaurato antecedentemente alla sentenza straniera - alla stregua di una sentenza non definitiva sul vincolo matrimoniale, senza tuttavia far venir meno l'obbligo del giudice italiano di pronunciarsi sulle ulteriori domande formulate da entrambe le parti e di adottare i provvedimenti conseguenti sulle questioni patrimoniali e sulla responsabilità genitoriale, non contemplati dal tribunale ucraino.
Con riferimento a tali profili, essendo nata dall'unione matrimoniale la figlia minore _1
residente stabilmente in Italia, osserva il Tribunale come, facendo applicazione del
[...]
Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) con specifico riferimento al criterio di collegamento di cui all'art.
8 - che è quello dello Stato membro di abituale residenza (del minore) alla data in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale - non possa che radicarsi la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana.
L'operatività di tale principio, che determina la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della residenza abituale del minore alla data di
3 proposizione della domanda, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza,
è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 10 febbraio 2017 n.
3555.
La causa deve dunque proseguire e va dunque rimessa sul ruolo per le ulteriori determinazioni.
3.-La regolamentazione delle spese di lite della presente fase viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda di separazione giudiziale avanzata per Parte_1 cessata materia del contendere;
2) dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano della sentenza di divorzio ucraina avanzata da;
Controparte_1
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel . ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1861/2021 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi” e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Bolognese;
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...], CF, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Ietti;
C.F._2
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 15 aprile 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.5.2021, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Ucrania il 23.07.2015; - che prima del Controparte_1 matrimonio, dalla relazione tra le parti, nasceva il 27.3.2014 la figlia minore di età Persona_1
- proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito al medesimo, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza causata dalle plurime violenze subite, e chiedendo l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento della minore e al mantenimento della stessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 1.12.2021,
il quale deduceva di aver introdotto, in data 22.9.2021, Controparte_1 procedimento di divorzio innanzi all'autorità giudiziaria ucraina e pertanto, in via preliminare, chiedeva di dichiarare estinto il procedimento di separazione personale giudiziale intrapreso da con riconoscimento automatico della sentenza straniera, ovvero, in subordine, Parte_1 di rigettare integralmente il ricorso. Formulava, in ogni caso, autonome istanze in ordine ai provvedimenti accessori.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, disposta ed espletata CTU, acquisite le relazioni del
Servizi Sociali competenti all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per le statuizioni relative allo status.
***
1-. La domanda di separazione avanzata da è improcedibile per intervenuta Parte_1 cessazione della materia del contendere, essendo sopraggiunta una decisione definitiva ed irreversibile sullo scioglimento del vincolo pronunciata dall'autorità giurisdizionale ucraina.
Si osserva infatti che la moglie depositava ricorso per separazione giudiziale in Parte_1 data 5.5.2021 e il marito costituendosi in giudizio, Controparte_1 rappresentava di avere instaurato il 22.9.2021 procedimento di divorzio avanti al Tribunale della
Provincia di Pidvolochysk (Ucraina). Nel corso del giudizio, parte resistente dava atto che il giudizio di divorzio si era, nelle more, concluso con sentenza resa in data 10.2.2022 (pronunzia già definitiva alla data della produzione in giudizio da parte del resistente, con regolare apostille e traduzione giurata dall'ucraino all'italiano), che, per quanto qui interessa, nella contumacia della moglie regolarmente citata, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi.
Ora, l'art. 64 della L. n. 218 del 1995 stabilisce che "la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento".
I criteri per il riconoscimento automatico delle decisioni straniere sono poi elencati nei successivi commi dell'articolo citato.
Ricorrono, nella fattispecie in esame, i requisiti richiesti dall'art. 64 L. n. 218 del 1995 per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera avendo il Tribunale di Pidvolochysk giurisdizione, essendosi svolto il procedimento nel contraddittorio delle parti (nella sentenza si dà atto che è stata citata a comparire in base alle norme del diritto interno) ed Parte_1 essendo passata in giudicato la sentenza pronunciata senza che analogo procedimento fosse già instaurato avanti al giudice italiano.
Peraltro, come rilevato anche dalla Suprema Corte, poiché il giudizio di separazione non è assimilabile né equivalente a quello straniero di divorzio sotto il profilo degli effetti, la sentenza straniera di divorzio può essere riconosciuta in Italia anche in pendenza del giudizio di separazione, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza ex art. 64, lett. f), L. n. 218 del
1995, con la conseguenza che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, ai sensi dell'art. 67 comma 3 della l.
218/95, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dal coniuge convenuto nel giudizio di separazione (Cass. 24542/2016).
La sentenza prodotta in giudizio, quindi, avendo i requisiti per il riconoscimento in Italia, deve ritenersi produttiva di effetti diretti nell'ambito del presente giudizio di separazione, rendendolo improcedibile per cessata materia del contendere.
2-.La domanda di riconoscimento della sentenza straniera avanzata dal resistente è, tuttavia, inammissibile.
Secondo quanto stabilito dall'art. 64 e dall'art. 67 terzo comma 1. n. 218 del 1995 le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64.
2 In caso di contestazione del riconoscimento si può richiedere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il terzo comma dell'art. 67 stabilisce, tuttavia che "Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio".
Tale ipotesi si è verificata nel caso di specie, avendo il resistente prodotto la sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina e avendo la ricorrente contestato la sua efficacia nel nostro ordinamento.
Ne consegue che, in tal caso, il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, può verificare solo incidenter tantum la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio ma non può procedere al riconoscimento e ordinare la trascrizione della sentenza con effetti per l'intero ordinamento.
Al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento straniero valevole erga omnes e la conseguente trascrizione, il resistente, che ne ha fatto istanza, deve avvalersi dello strumento di cui all'art. 67 della legge 218 del 1995.
Tali controversie, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 150/2011, sono attribuite alla competenza esclusiva e funzionale della Corte di Appello.
Il giudice della separazione può conoscere solo incidentalmente della riconoscibilità della sentenza straniera di divorzio, al limitato fine di verificare la improcedibilità della domanda di separazione giudiziale.
3.- L'improcedibilità della domanda separativa non implica tuttavia anche il venir meno dell'interesse di una o entrambe le parti ad una pronuncia sulle ulteriori domande formulate nel ricorso.
Nella fattispecie in esame deve in primo luogo osservarsi come la sentenza ucraina abbia pronunciato esclusivamente sul vincolo, in ragione della domanda proposta dal marito.
Negli atti introduttivi del presente giudizio e nelle memorie integrative depositate per la fase contenziosa, invece, entrambe le parti hanno formulato ulteriori domande (segnatamente, di affidamento esclusivo della figlia minore e di riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte dell'altro genitore).
Appare quindi evidente il perdurante interesse di entrambe le parti alla operatività di una pronuncia giudiziale su dette domande, formulate - giova ribadirlo - anche dallo stesso resistente.
Pertanto, avendo i giudici ucraini statuito esclusivamente sullo status, la relativa pronuncia deve essere valutata nel presente giudizio - instaurato antecedentemente alla sentenza straniera - alla stregua di una sentenza non definitiva sul vincolo matrimoniale, senza tuttavia far venir meno l'obbligo del giudice italiano di pronunciarsi sulle ulteriori domande formulate da entrambe le parti e di adottare i provvedimenti conseguenti sulle questioni patrimoniali e sulla responsabilità genitoriale, non contemplati dal tribunale ucraino.
Con riferimento a tali profili, essendo nata dall'unione matrimoniale la figlia minore _1
residente stabilmente in Italia, osserva il Tribunale come, facendo applicazione del
[...]
Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) con specifico riferimento al criterio di collegamento di cui all'art.
8 - che è quello dello Stato membro di abituale residenza (del minore) alla data in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale - non possa che radicarsi la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana.
L'operatività di tale principio, che determina la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della residenza abituale del minore alla data di
3 proposizione della domanda, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza,
è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 10 febbraio 2017 n.
3555.
La causa deve dunque proseguire e va dunque rimessa sul ruolo per le ulteriori determinazioni.
3.-La regolamentazione delle spese di lite della presente fase viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda di separazione giudiziale avanzata per Parte_1 cessata materia del contendere;
2) dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano della sentenza di divorzio ucraina avanzata da;
Controparte_1
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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