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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/08/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1029/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIANNESSI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIANNESSI Controparte_1 C.F._2
CHIARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pontedera il 03.07.2004 dalla cui unione nascevano le figlie (Pisa, 13.11.2006) e (Pisa, 14.09.2010), entrambe Persona_1 Persona_2 studentesse. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – al quale si riportato nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. precisando la possibilità di pernotto per la figlia minore presso il padre - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole. Tali accordi, invero, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, infine, che parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Pontedera il 03.07.2004 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del menzionato Comune con il n. 22, parte II, serie A, anno 2004.
2. DISPONE l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle figlie, e Per_1 Per_2
(rispettivamente di diciotto e quattordici anni). Le figlie coabiteranno stabilmente con la madre.
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Ponsacco (PI), Via Pinocchio n. 112 di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra in qualità di genitore collocatario;
Controparte_1 Parte_1
4. DISPONE che il padre, nel naturale rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore, previo accordo con l'altro genitore, potrà tenere con sé la piccola ogni volta che lo Per_2 vorrà. La figlia minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre ogni due Per_2 settimane e durante il periodo delle vacanze estive;
5. PONE a carico del SI. la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), vale Controparte_1
a dire €200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia. Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. DISPONE che le spese straordinarie saranno sopportate dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Queste ultime vengono sin d'ora individuate come segue:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale salvavita;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo;
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
7. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
8. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pontedera perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separatamente
- A far data dall'omologa della separazione, la SI.ra s'impegna a pagare tutte le spese Parte_1 relative alle utenze a servizio dell'immobile, mentre gli oneri e le fiscalità, a qualsiasi titolo o ragione collegabili alla proprietà del bene, saranno a carico del SI. CP_1
- Intervenuta l'omologa, il marito s'impegna a trasferire altrove la propria residenza.
- In merito ai beni mobili, denaro e arredi della casa coniugale, avendo già provveduto a regolamentare tra loro ogni reciproco diritto e/o pretesa a qualsiasi titolo, causa o ragione, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra.
- La cifra del mantenimento delle figlie è stata stabilita sulla base del fatto che il marito, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione della madre (ubicata nel medesimo stabile della casa coniugale – si vada sul punto doc. 5 del ricorso), vedrà le figlie con frequenza pressoché quotidiana, provvedendo anche direttamente alle necessità delle stesse.
- Le parti si danno atto della reciproca indipendenza economica e perciò ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Così deciso a Pisa il 05.08.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1029/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIANNESSI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIANNESSI Controparte_1 C.F._2
CHIARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pontedera il 03.07.2004 dalla cui unione nascevano le figlie (Pisa, 13.11.2006) e (Pisa, 14.09.2010), entrambe Persona_1 Persona_2 studentesse. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – al quale si riportato nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. precisando la possibilità di pernotto per la figlia minore presso il padre - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole. Tali accordi, invero, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, infine, che parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Pontedera il 03.07.2004 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del menzionato Comune con il n. 22, parte II, serie A, anno 2004.
2. DISPONE l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle figlie, e Per_1 Per_2
(rispettivamente di diciotto e quattordici anni). Le figlie coabiteranno stabilmente con la madre.
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Ponsacco (PI), Via Pinocchio n. 112 di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra in qualità di genitore collocatario;
Controparte_1 Parte_1
4. DISPONE che il padre, nel naturale rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore, previo accordo con l'altro genitore, potrà tenere con sé la piccola ogni volta che lo Per_2 vorrà. La figlia minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre ogni due Per_2 settimane e durante il periodo delle vacanze estive;
5. PONE a carico del SI. la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), vale Controparte_1
a dire €200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia. Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. DISPONE che le spese straordinarie saranno sopportate dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Queste ultime vengono sin d'ora individuate come segue:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale salvavita;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo;
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
7. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
8. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pontedera perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separatamente
- A far data dall'omologa della separazione, la SI.ra s'impegna a pagare tutte le spese Parte_1 relative alle utenze a servizio dell'immobile, mentre gli oneri e le fiscalità, a qualsiasi titolo o ragione collegabili alla proprietà del bene, saranno a carico del SI. CP_1
- Intervenuta l'omologa, il marito s'impegna a trasferire altrove la propria residenza.
- In merito ai beni mobili, denaro e arredi della casa coniugale, avendo già provveduto a regolamentare tra loro ogni reciproco diritto e/o pretesa a qualsiasi titolo, causa o ragione, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra.
- La cifra del mantenimento delle figlie è stata stabilita sulla base del fatto che il marito, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione della madre (ubicata nel medesimo stabile della casa coniugale – si vada sul punto doc. 5 del ricorso), vedrà le figlie con frequenza pressoché quotidiana, provvedendo anche direttamente alle necessità delle stesse.
- Le parti si danno atto della reciproca indipendenza economica e perciò ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Così deciso a Pisa il 05.08.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori