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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2024, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4944 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Albano Laziale via Virgilio n. 12, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Gianluca Magnani, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
AR
, in persona del legale rappresentante
[...]
NONCHE'
con sede in Carpineto Romano, in persona del Controparte_2
legale rappresentante
CONVENUTI/CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2021 ha rappresentato di lavorare Parte_1 dal 2000 quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, presso l'Istituto di Istruzione
Superiore “A. Gramsci” di Valmontone;
di aver ricevuto, nell'a.s. 2015/2016, dall'
[...]
, l'incarico di sostituire il DSGA dell' Controparte_3 [...] di Carpineto Romano, dall'1 febbraio al 31 agosto 2016, in qualità di Controparte_2
reggente, e di aver svolto le mansioni connesse a tale incarico.
Il ricorrente ha affermato il proprio diritto alla indennità di reggenza di cui all'art. 69 2° comma c.c.n.l. scuola 1994-1997 e ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il e l' di Carpineto Romano, chiedendo: di AR Controparte_4 accertare il suo diritto al pagamento, ex art. 69 c.c.n.l. scuola del 1995, dell'indennità di reggenza, in relazione all'incarico ricevuto di sostituire il DSGA dell' di Controparte_2
Carpineto Romano dall'1 febbraio al 31 agosto 2016, in qualità di reggente;
per l'effetto, di condannare, anche in solido tra loro, il e l' AR Controparte_4 al pagamento in suo favore della somma di € 2.912,56.
1.1. Il convenuto, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si CP_1
è costituito in giudizio e all'udienza del 14 giugno 2022 è stato dichiarato contumace.
1.2. Parimenti l' , pur a seguito di regolare e tempestiva Controparte_2
notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento del diritto alla indennità di reggenza di cui all'art. 69 2° comma c.c.n.l. scuola 1995.
3.1. L'art. 25 d.lgs. 165/110901 prevede: “
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo
21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del AR
nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato
[...]
con decreto del del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione Controparte_5
degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del
dell del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto CP_5 CP_1
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
3.1.1. L'art. 69 c.c.n.l. scuola 1995 prevede: “1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo” (doc.
1.a) di parte ricorrente).
La vigenza della disposizione è stata successivamente confermata dall'art. 146 c.c.n.l. scuola
2006/2009 (doc. 2 di parte ricorrente).
3.2. Risulta dalla documentazione depositata che con decreto datato 1 febbraio 2016, il
Dirigente dell' , con provvedimento prot. MPI AOOUSPRM Registro Controparte_3
Generale 2018, ha conferito al ricorrente, stante l'assenza di un Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi rappresentata dal Dirigente Scolastico con nota del 30 settembre 2015, “per l'A.S.
2015/16, l'incarico di reggente presso l' di Carpineto Romano fino al 31 agosto Controparte_4 salvo rientro del titolare” (doc. 7 di parte ricorrente).
3.3. Tanto premesso, rilevata la prova documentale del servizio svolto dal ricorrente quale
DSGA reggente dell' dall'1 febbraio al 31 agosto 2016, si deve affermare il diritto Controparte_4 di al pagamento della indennità di cui all'art. 69 2° comma c.c.n.l. scuola 1994- Parte_1
1997.
4. Conclusivamente, ritenuta la correttezza della quantificazione operata in ricorso, il convenuto deve essere condannato al pagamento della detta indennità, pari alla somma di CP_1
€ 2.912,56, oltre i soli interessi legali.
5. Deve invece essere respinta la domanda di condanna al pagamento formulata dal lavoratore nei confronti dell'I.C. “Leone XIII”, in assenza di qualsiasi allegazione circa il fondamento della responsabilità invocata, e anche alla luce delle deduzioni rese all'udienza odierna dal ricorrente, che ha affermato che l'indennità oggetto di causa deve essere liquidata dalla Cont competente e pertanto dal Ministero competente.
6. Il convenuto, soccombente, deve altresì essere condannato al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese tra parte ricorrente e I.C. , stante la contumacia di parte CP_4
convenuta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al pagamento Parte_1 della indennità di cui all'art. 69 2° comma c.c.n.l. scuola 1994-1997, in relazione al servizio svolto dal ricorrente quale DSGA reggente dell' dall'1 febbraio al 31 agosto 2016; Controparte_4 per l'effetto, condanna il , in persona del legale AR rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € 2.912,56, oltre Parte_1
interessi legali;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il , in persona del legale rappresentante, al AR pagamento in favore di dei compensi di lite, liquidati in € 1.030,00, oltre spese Parte_1
generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 3 dicembre 2024
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi