Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 955/2020 R.G., avente ad oggetto "differenze retributive";
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nicastro n. 73/A, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra C.F. 1
Garozzo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 23.03.2020;
RICORRENTE
contro
:
Per 1 di Persona_2 nata a [...] 1'08.07.1924 ed ivi deceduta il 26.10.2020,
), già residente in [...]; (C.F. C.F. 2
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di avere lavorato dal Con ricorso depositato il 04.05.2020 Parte_1 con le mansioni di badante a 09.05.2015 fino al 03.07.2018 alle dipendenze di Persona_2 persona non autosufficiente, a tempo pieno e in regime di convivenza con la predetta con fruizione di vitto e alloggio, ha lamentato di avere percepito, nel corso del rapporto, una paga mensile di € 700,00, inferiore a quella spettantele in applicazione del C.C.N.L. di categoria del 20.02.2014 per il livello retributivo “C super”; di non avere percepito la tredicesima mensilità per l'anno 2015 e di averla solo parzialmente percepita per gli anni 2016 e 2017 per il complessivo importo di € 600,00;
8.027,75; differenze retributive anno 2018 € 3.351,88; TFR € 3.862,00; o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo".
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.11.2020 il G.L., acquisita notizia e documentazione dell'intervenuto decesso della resistente, non costituitasi in lite, ha dichiarato l'interruzione del giudizio, che la ricorrente provvedeva quindi a riassumere nei confronti degli eredi - con notificazione di ricorso presso l'ultimo domicilio della defunta -, i quali non si costituivano in giudizio.
Raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza cartolare dell'11.04.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso.
La svolta istruttoria orale non ha invero consentito di accertare lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle allegate prestazioni lavorative alle dipendenze della defunta Persona_2 nei termini allegati in ricorso;
dei due testimoni escussi all'udienza del 07.02.2022 solo il teste
Testimone_1 ha invero saputo confermare, per propria scienza, che la ricorrente lavorasse per la resistente, avendo dichiarato di esserne a conoscenza "perché mio figlio era compagno di scuola del figlio della ricorrente;
mi è capitato di accompagnare il figlio della ricorrente in questa via Cav. CP_1 ed anche di andarlo a prendere. Io salivo a casa della signora, ci sono stato diverse volte. Ho conosciuto anche la signora Vedevo che la ricorrente Persona_2 preparava la cena, faceva anche la pulizia della casa”, ma di non sapere se la stessa fosse a disposizione della signora 24 ore su 24, potendo solamente "dedurre che, abitando lì, fosse sempre a disposizione"; la teste Testimone_2 per contro, ha unicamente dichiarato che "mio figlio era compagno di scuola del figlio della ricorrente;
mi è capitato di accompagnare il figlio della ricorrente in questa via Cav. CP_1 e lo lasciavo davanti al portone. Posso dire che la ricorrente mi ha riferito che lavorava per questa signora. Ma non l'ho visto personalmente". Ancorché i testi abbiano confermato la presenza della ricorrente presso la dimora dell'anziana signora nel periodo per cui è causa, la discontinuità delle osservazioni poste a fondamento delle dichiarate circostanze si appalesa all'evidenza del tutto inidonea a provare le allegazioni svolte in ricorso in merito alla durata e alla consistenza del rapporto di lavoro, per modo che, attesa l'omessa prova dei fatti costitutivi dei vantati ed ex adverso contestati crediti per differenze retributive, la domanda va rigettata siccome infondata.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia dei resistenti vittoriosi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 955/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Ragusa il 20 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella