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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/01/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2855 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 26/09/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
successore ex lege n.225/2016 a titolo universale di Controparte_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in
[...]
persona del Procuratore Dr. (C.F. Persona_1
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, C.F._1
Rep.175858 Racc. 11458 dell'1.10.21 rappresentata e difesa, con mandato alle liti su separato foglio allegato all'atto di appello, dall'avv. Alfredo
Genovese (C.F. ), che dichiara di avere studio in C.F._2
Nocera Inferiore alla Via G. Citarella n. 5
- APPELLANTE
E
, (C.F. , residente in Controparte_2 C.F._3
1 Sorrento (NA) al Corso Italia n. 329, elettivamente domiciliato in Sorrento
(NA) alla via Luigi de Maio n. 14 presso lo studio dell'avv. Marco Mignano
(C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4
ex art. 83, III comma c.p.c. in calce all'atto di costituzione nel giudizio d'appello
- APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.09.2023, parte appellante ha rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento.
Ha, altresì, chiesto riservarsi la causa in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_2
di Pace di Sorrento n. 542/2022, recante R.G. 3520/2021, del 21.03.2022,
non notificata, con la quale è stata accolta, per intervenuta prescrizione, la domanda attorea promossa da , di impugnazione estratto Controparte_2
ruolo e annullamento della cartella di pagamento n.
07120140070558376000 notificata in data 27 agosto 2014 per un importo di euro 579,34 relativa a tassa automobilistica, anno 2009, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite. Parte_2
In particolare, a chiesto la riforma della sentenza impugnata, laddove CP_3
il Giudice di ha ritenuto ammissibile la domanda ex se, Parte_3
erroneamente qualificandola quale opposizione a cartella ritualmente notificata (e non a estratto di ruolo) e omettendo di pronunciarsi circa la carenza di interesse ad agire, nonché laddove il primo Giud ice ha
2 erroneamente considerato invalide le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione (ossia due atti di intimazione: quello n. 07120169035387655,
notificato in data 29/03/2017 ex art. 139 c.p.c. nelle mani della moglie del destinatario;
e il n. 07120179048211025000, pure notificato in data
30/11/2017 ex art. 139 c.p.c. nelle mani del figlio del destinatario) e ha omesso di pronunciarsi circa la sospensione forzata delle attività da parte di imposta a partire dal Decreto Cura Italia (DL n.18 /2020). CP_3
Parte appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda proposta in primo grado da per carenza di interesse ad agire dell'attrice in Controparte_2
primo grado e condannare quest'ultima al pagamento delle competenze professionali e delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' . Parte_2
Si è costituito in data 15.06.2022 , depositando comparsa Controparte_2
di costituzione ed insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
- inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante tramite avvocato del libero foro;
- inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e
348bis c.p.c.;
- infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado;
- infondatezza della proposta eccezione di impugnabilità dell'estratto di ruolo proposta in sede d'appello;
- infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione per decorso
3 del termine prescrizionale decennale, dovendosi applicare al caso di specie – come pure affermato dal Giudice di Prime Cure - il termine di prescrizione triennale;
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
proposto da siccome inammissibile e improcedibile nonché infondato CP_3
in fatto e in diritto per i motivi di cui sopra, e la conferma d ella sentenza n.
542/2022 del 21 marzo 2022 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio,
con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nelle note di trattazione scritta, parte appellante ha evidenziato come, circa l'inammissibilità della pretesa eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice adito in primo grado, controparte sia incorsa in errore nell'espletare la propria difesa in quanto tale eccezione non risulta pro posta da parte appellante.
All'udienza del 26.09.2023, il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Va, preliminarmente, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante, attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ven gano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiv a deve accompagnarsi,
4 una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Né si ravvisa nella domanda attorea una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto ex art. 348bis c.p.c.
Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di
"filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello,
5 con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità
dell'impugnazione.
In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla “ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati. (Corte Appello Reggio
Calabria, 20 dicembre 2013).
La ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza, quando l'appello è evidentemente infondato (Corte App.
Roma, ordinanza 25.1.2013); oppure come fumus boni iuris, ossia come
"apparenza del diritto", cioè verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte App. Milano,
10.10.2012); oppure, ancora, come probabilità derivante dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi (Corte App. Pal ermo, ordinanza
15.4.2013).
Sull'eccezione relativa all'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'appellante tramite avvocato del libero foro, va osservato quanto segue.
Il cd. decreto crescita (d.l. 34/2019) convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a Parte_1
mezzo di avvocati del libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius
postulandi. In particolare, l'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, contiene una norma di interpretazione
6 autentica, come tale direttamente applicabile anche a vicende verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore (come quelle per cui è processo) , dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l'
[...]
n.d.r.) è autorizzato ad avvalersi Controparte_4
del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base
convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del
libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L.
50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti
al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2,
D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». Orbene,
l'articolo 4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di
Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite,
l' può stare in giudizio mediante Parte_1
7 propri dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di superare l'orientamento giurisprudenziale mediante il quale si era affermato che l' , in qualità di ente Parte_2
pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato,
potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ. 28684/2018).
Con detta modifica, dunque, non solo si opera una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, ma si aderisce integralmente al Protocollo
d'Intesa tra Avvocatura di Stato e Controparte_4
del 22.06.2017 e al verbale di adunanza e di deliberazione del
[...]
Comitato di Gestione dell'Agente della riscossione del 17.12.2018.
Ne deriva di conseguenza che, nel caso che occupa, l' Parte_2
deve considerarsi ritualmente costituita in giudizio con l'avv. Genovese.
Passando alla questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, segnatamente, delle
Commissioni Tributarie Provinciali di Napoli, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, ma, tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito dichiarando, anche per implicito,
8 la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza non contestando la relativa sentenza, sotto tale profilo non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare ex officio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione coperta dal giudicato implicito (ex
multis, Sez. Un. Corte di Cassazione sent. n. 21972 del 30 luglio 2021).
Ne deriva l'impossibilità di rilevare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario e il cristallizzarsi della giurisdizione del presente Giudice.
Passato ai motivi di impugnazione, parte appellante ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
9 È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di p agamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione
10 dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far va lere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ra gione
11 dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sop ra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3 - bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Nel caso di specie, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, Pt_2
documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'appellata, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era
(ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella).
In particolare, la cartella di pagamento è stata notificata in data 27.08.2014
come accertato nella pronuncia del Giudice di Prime Cure e non contestato dalle parti costituite.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia
12 contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
Parte appellante non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4 - bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugna zione proposta.
Né può rilevare, come pure è stato dedotto, che vi è stata istanza di sgravio non riscontrata da atteso che la proposizione di istanza di sgravio CP_3
non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore per fondare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 542/2022, emessa dal Giudice di Pace di CP_2
Sorrento nel procedimento civile R.G. 3520/2021, del 21.03.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pr ovvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo
13 grado, dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...]
; CP_2
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 10/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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