CA
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2348 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Anania in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Miceli
n. 5;
- appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Colacino in virtù di procura CP_1 in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Corso G. Nicotera n. 130;
- appellato
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
- in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo o revocare il decreto opposto, e comunque respingere ogni relativa domanda, Vittoria di spese”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in via gradata, nel merito, accertare e dare atto che la somma complessiva dell'appellante versata all'appellato, di cui è prova documentale, è pari a € 45.000,00 e non € 37.000,00, onde per cui, ove anche si volesse prescindere dai pagamenti “in contanti”, anche soltanto quelli già versati dimostrano l'esistenza di un debito del sig. pari a € 4.970,00 oltre IVA, somma cui ridurre il condannatorio in CP_1 primo grado, con conseguente vittoria di spese del primo grado di lite o quanto meno da compensare.
- in via di ulteriore subordine, nel merito, disporre: in via principale, la compensazione delle spese di lite per 1/5 e la condanna dell'opposto a rifondere i restanti 4/5; in subordine, la compensazione delle spese per ¼ e la condanna dell'opposto a rifondere all'opponente i restanti ¾; in via ancora gradata, la compensazione delle spese per metà e la condanna dell'opposto a rifondere all'opponente la restante metà; in estremo subordine, al massimo, la compensazione delle spese per ¾, e la condanna dell'opposto a rifondere all'opponente la restante metà o quanto meno il restante ¼;
- disporre in ogni caso la condanna dell'opposto alle spese del secondo grado di lite, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita rigettare il gravame spiegato da e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Cosenza recante n. 2421/2016 pubblicata in data 16.11.2016. Con condanna alle spese processuali e del compenso dovuto per il presente giudizio a carico di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo,
impugnava il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso in favore Parte_1 dell' e portante la somma complessiva di € 36.400,00, Controparte_2 oltre accessori e spese, giusta fatture emesse a saldo del corrispettivo spettante per i lavori di finitura di un fabbricato per civile abitazione;
assumeva, a motivi, la nullità del decreto siccome omessa la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili, l'inidoneità delle fatture ad integrare prova del credito, l'integrale pagamento (€ 55.540,60 di cui € 18.000,00 per contanti) dei lavori effettivamente realizzati dalla ditta opposta, che aveva altresì abbandonato il cantiere senza portare a termine l'opera commissionata;
chiedeva quindi la revoca del decreto, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29.11.2012, , CP_1 premessa la regolarità della documentazione offerta in monitorio, rappresentava, nel merito, l'esecuzione di lavori (regolarmente terminati) per complessivi € 71.900,00 di cui solo € 37.000,00 (€ 5.000,00 in contanti) corrisposti;
chiedeva di conseguenza il rigetto dell'opposizione siccome infondata, con conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione e vinte le spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del
08.01.2013, venivano quindi assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; la causa veniva istruita con interpello formale del convenuto e prova testimoniale e, all'esito, con consulenza tecnica d'ufficio, depositata la quale, all'udienza del
19.07.2016, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale tratteneva in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.”.
Con sentenza depositata il 16.11.2016 n. 2421, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accertava e dichiarava che il credito vantato dall'opposto nei confronti dell'opponente fosse pari ad CP_1 Parte_1
€ 9.970,00, oltre IVA, in luogo di quello ingiunto;
revocava, dunque, il decreto ingiuntivo in quanto portante una pretesa non esatta e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 9.970,00, oltre IVA ed interessi al saggio legale dalla domanda monitoria al saldo;
compensava integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
poneva le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Avverso detta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il OR , deducendone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava sulla base del recepimento in toto della espletata Ctu dovuti al € CP_1
9.970,00 oltre iva, e compensava tra le parti le spese di lite.
Più nello specifico, parte appellante si doleva della erroneità della mancata considerazione in sentenza della inidoneità a livello probatorio delle fatture nella specie prodotte in fase monitoria, già solo in forza della quale per converso il giudice si sarebbe dovuto limitare a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, senza entrare nel merito del rapporto controverso, o di cui comunque avrebbe quantomeno dovuto tenere conto ai fini delle statuizioni da adottarsi in tema di regolamentazione delle spese di lite, evidenziando, altresì, come il commercialista che aveva dichiarato la conformità delle fatture prodotte non avesse verificato la sussistenza dei requisiti della bollatura e della vidimazione dei libri contabili, nè tanto meno certificato la conformità dell'estratto all'originale o attestato la regolare tenuta degli stessi. Deduceva ancora come la prova per testi volta a precisare il contenuto del contratto d'appalto fosse da ritenere inammissibile, atteso che le parti avrebbero dovuto precostituirsene una prova documentale, e come non si sarebbe neppure potuta ammettere la Ctu al fine di colmare la lacuna probatoria individuata dal giudice di prime cure in relazione al prezzo dell'appalto pattuito, oltre che alla entità e quantità dei lavori e al loro esatto importo, alla stregua della genericità delle circostanze riferite sul punto dai testi escussi segnalata in sentenza, così da essersi in tal modo finito, sempre a detta di parte appellante, per consentire all'allora opposto di dimostrare quei fatti della cui prova il medesimo era invece specificamente onerato,
e tanto in contrasto con la reale funzione della consulenza tecnica d'ufficio di mezzo di valutazione di fatti già dimostrati dalle parti attraverso l'ausilio di soggetti dotati di particolare competenza tecnica invece che di mezzo di prova essa stessa volto a sopperire l'inerzia delle suddette in tema.
A mezzo del proposto gravame, poi, veniva contestata la esattezza del conteggio operato dal Ctu in ordine al quantum dovuto sulla scorta del rilievo che, laddove in base alla somma degli assegni prodotti in giudizio e la copia di una ricevuta di quanto versato in contanti la somma corrisposta dall'appellante al era risultata CP_1 pari ad €uro 45.000,00 anziché ad €uro 37.000,00, il residuo ancora da pagare sarebbe stato, in base alle risultanze della Ctu, di €uro 4.970,00 oltre IVA e non già di €uro 9.970,00 oltre IVA come statuito in sentenza.
Infine, ulteriori doglianze erano addotte dall'appellante avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la sentenza impugnata, denunciandosene l'erroneità per essere stata disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti, anziché parziale, quale sarebbe stata al contrario giustificata in primo luogo per il fatto che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere considerato nullo, in secondo luogo atteso che in esito al presente giudizio l'importo del debito sarebbe stato da ritenere inferiore rispetto a quello quantificato nella decisione impugnata e in terzo luogo in ragione del fatto che in ogni caso detta ultima somma per come determinata nella sentenza pronunciata in sede di opposizione era risultata di gran lunga inferiore a quella ingiunta con il provvedimento monitorio.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti, CP_1
nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per resistere
[...] all'avverso gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto. Tenutasi l'udienza di prima comparizione, dopo un rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e una volta provvedutosi in ordine alle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25.06.2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata da parte appellata sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
I primi tre motivi di appello, tra loro intimamente collegati e da trattare congiuntamente, sono privi di pregio e, quindi, vanno respinti.
In ordine innanzi tutto ai rilievi posti a fondamento del gravame sotto lo specifico profilo della contestata validità delle fatture azionate in sede monitoria perché autenticate dal solo commercialista, nonché del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierno appellato, a cui si sarebbe nel caso in esame del tutto inammissibilmente sopperito attraverso la espletata Ctu, deve osservarsi come, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la fattura costituisce prova nel giudizio monitorio, mentre costituisce un mero indizio probatorio nel giudizio di opposizione in quanto atto di parte, con la conseguenza che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, instaurandosi un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, faranno ingresso tutte gli ordinari mezzi di prova ai fini della dimostrazione del credito (cfr., in particolare, Cass. Civ. n. 5071 del 2009; Cass. Civ.
n. 17371 del 2003, nelle quali si è affermato: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta
a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura
e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.”).
Ciò posto, rileva il Collegio giudicante come nella fattispecie la pronuncia gravata si sottragga sul punto in disamina alle censure di cui all'interposta impugnazione, in quanto frutto di una corretta valutazione delle emergenze processuali acquisite, oltre che compiuta in conformità ai principi interpretativi sopra delineati.
Del tutto ineccepibilmente, infatti, il giudice di prime cure, a seguito della contestazione del debitore delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo emesso a suo carico, ammetteva i testi addotti dalle parti ai fini della prova del credito vantato. L'escussione testimoniale, inoltre, permetteva di accertare l'esecuzione dei lavori, con la conseguenza che si rendeva necessario procedere alla loro esatta quantificazione onde verificare la dovutezza o meno della somma oggetto di ingiunzione, per la qual cosa si era posto come necessario il ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
A tale specifico proposito è principio indiscusso quello secondo il quale “…nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto…” (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio 2024).
Orbene, va evidenziato come nel caso che qui occupa non vi sia stata alcuna contestazione circa l'esistenza del contratto di appalto, posto che lo stesso opponente dichiarava di aver commissionato alla ditta edile del i lavori relativi al CP_1 proprio immobile sito in Mendicino, mentre l'opposto risultava avere depositato a corredo del ricorso monitorio, unitamente alla fatture, il piano operativo di cantiere, vertendo piuttosto detta contestazione sull'ammontare del prezzo pattuito (e, a detta dell'appellante, pagato), nonché sull'esecuzione o meno di alcune lavorazioni, oltre che sul fatto che talune di esse non fossero state eseguite a regola d'arte e sull'abbandono del cantiere da parte della ditta, così come anche le fatture di cui era stato provato il pagamento risultavano nella specie essere state accettate senza sollevare rilievo alcuno da parte dell'opponente.
Ad ogni modo, anche per quanto riguarda l'obbligo di bollatura e vidimazione delle scritture contabili, va rammentato che l'art. 8 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 ha soppresso l'obbligo di numerazione e bollatura, a decorrere dal 25.10.2001, per i libri contabili previsti dal codice civile, per i registri IVA previsti dal D.P.R.
633/1972 e per le scritture contabili tenute ai fini fiscali previste dal D.P.R.
600/1973.
A ciò aggiungasi per di più che “…la prova scritta richiesta dall' art. 633 c.p.c. per
l' emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), da cui risulti il diritto fatto valere
a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. 29 Marzo 2021, n. 658; Cass.
Civ., Sez. 2, sent. 12 Luglio 2000, n. 13429; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 23 luglio 1994,
n. 6879).
Parimenti si è affermato in argomento che “.…anche nella denegata ipotesi di un'irregolarità nella tenuta dei documenti commerciali, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cassazione, n. 17371/03
e n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cassazione, n. 15026/05; n. 15186/03 e n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cassazione, n. 20613/11). Va, poi, ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio - il creditore (ovvero, l'opposto, già ingiungente) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche
l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.”
(cfr., tra le ultime, Cass. Civ. n. 8901/2013).
Dunque, le censure relative alla pretesa erroneità delle valutazioni espresse in ordine alle fatture in discussione durante la fase monitoria e nella pronuncia gravata non hanno alcuna ragion d'essere.
Del pari, neppure le ulteriori doglienze addotte in merito all'assunta inammissibilità della prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio e dell'espletamento della Ctu possono trovare accoglimento.
Giova premettere che ai fini probatori va operata una distinzione tra contratti con forma scritta ad probationem e con forma scritta ad substantiam e che, sebbene solo nel primo caso potrebbe configurarsi come legittimo un profilo di doglianza in merito all'ammissione di prova testimoniale, tuttavia anche la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 1673 del 2020 in merito ai primi ha precisato che:
“L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c. c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante
l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma
2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.”.
Ne discende, pertanto, che anche in materia di contratti a forma scritta ad probationem, ai fini dell'invalidità della prova testimoniale è necessario comunque che la stessa sia fatta valere ad eccezione di parte, rimanendone diversamente valida l'acquisizione, dovendosi precisare inoltre che con riferimento al contratto di appalto, quale quello dedotto in causa, non è prevista la forma scritta ad probationem.
Ciò posto, occorre ribadire che, una volta accertata in atti l'esistenza del contratto di appalto tra le parti nei termini sopra richiamati sulla base dell'ammissione proveniente dal medesimo opponente in merito al fatto di avere commissionato i lavori e anche della documentazione prodotta con riferimento ai rilasciati permessi di costruire e alla denuncia inizio attività, oltre che l'avvenuta realizzazione delle opere per come riferita dai testi, non appare sostenibile la tesi di esso appellante secondo cui il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado avrebbe supplito in via surrettizia all'onere probatorio gravante sull'appellato, essendosi invece quest'ultimo occupato di determinare l'esatto ammontare dei lavori oggetto di appalto, conteggiandoli al prezzo di mercato e al netto dei difetti riscontrati nelle lavorazioni, e ciò a fronte della circostanza rettamente sottolineata nella sentenza impugnata che i testi escussi, pur avendo confermato l'esecuzione dei lavori, avevano tutti affermato di non conoscere con precisione le quantità e l'importo esatto delle opere e dell'appalto stesso e che l'allora opponente non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento in contanti in favore della controparte di altri lavori oltre quelli di cui alla somma accertata essere stata corrisposta pari ad €uro 37.000,00.
Parimenti da disattendere sono, inoltre, le censure mosse dall'appellante avverso le statuizioni adottate con la decisione di primo grado sotto il profilo del quantum condannatorio, in quanto basate innanzi tutto sulla ricostruzione effettuata dal Ctu in maniera puntuale e analitica in sede di accertamento della entità e del valore dei lavori edili eseguiti con riferimento ai prezzi medi di mercato ed al netto dei vari difetti riscontrati.
D'altra parte, sempre in argomento la decisione è da reputarsi aderente alle emergenze processuali acquisite, laddove in merito alla pretesa somma che sarebbe stata corrisposta dal ad estinzione del proprio debito si desume dalla Pt_1 documentazione prodotta il versamento del solo importo di €uro 37.000,00, a fronte della mancata dimostrazione per converso di pagamenti in contanti per somme ulteriori rispetto ai consegnati €uro 5.000,00 come da pertinente ricevuta rilasciata dal esibita in atti, né potendo altrimenti i pagamenti in contanti in questione CP_1 considerarsi dimostrati tramite la prova orale, avendo i testi escussi reso sul punto dichiarazioni alquanto vaghe e imprecise.
Da quanto testè evidenziato, dunque, discende la correttezza delle statuizioni di prime cure sul punto, poiché assunte sulla scorta dell'integrale recepimento degli esiti accertativi di cui alla relazione di Ctu in atti meritevoli di ampia condivisione, alla stregua dei quali la somma nella specie dovuta in ragione di €uro 9.970,00, oltre
Iva, veniva determinata per differenza tra il valore attribuito dall'ausiliario ai lavori eseguiti al netto dei vizi riscontrati pari ad €uro 48.470,00 e l'importo già corrisposto dal Pranno alla ditta esecutrice per come comprovato agli atti di causa di €uro
37.000,00.
Altrettanto meritevoli di essere respinti, infine, si atteggiano i motivi di gravame che investono le determinazioni assunte con la sentenza impugnata in punto di adottata regolamentazione delle spese processuali, atteso che sia l'attore-opponente, che il convenuto-opposto sono risultati parzialmente soccombenti in esito al giudizio di primo grado, il primo per non essere riuscito dimostrare di aver pagato la totalità dei lavori effettuati al suo immobile, il secondo per essere emerso come nel giudizio monitorio fosse stata dal medesimo azionata una somma di gran lunga superiore a quella risultata in realtà effettivamente dovuta.
Soccorre a tal riguardo quanto affermato in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte
(domande ed eccezioni) fissate nella comparsa conclusionale, e la decisione del giudice. La giurisprudenza di merito ha elaborato anche una nozione di soccombenza c.d. sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, all'esito della quale è soccombente anche la parte le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte (nel numero e nell'ammontare C.
Appello Trento Bolzano sent. 12/07/2018). Solo la parte che all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese
a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza 22/04/2020 n.8036).
Anche su tale aspetto, dunque, possono condividersi le conclusioni valutative espresse dal giudice di primo grado.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sopra esposto, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 con atto di citazione notificato il 3.01.2017, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il
16.11.2016 n. 2421, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15% e Iva e Cap come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Teresa Barillari Dott. Alberto Nicola Filardo
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2348 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Anania in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Miceli
n. 5;
- appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Colacino in virtù di procura CP_1 in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Corso G. Nicotera n. 130;
- appellato
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
- in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo o revocare il decreto opposto, e comunque respingere ogni relativa domanda, Vittoria di spese”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in via gradata, nel merito, accertare e dare atto che la somma complessiva dell'appellante versata all'appellato, di cui è prova documentale, è pari a € 45.000,00 e non € 37.000,00, onde per cui, ove anche si volesse prescindere dai pagamenti “in contanti”, anche soltanto quelli già versati dimostrano l'esistenza di un debito del sig. pari a € 4.970,00 oltre IVA, somma cui ridurre il condannatorio in CP_1 primo grado, con conseguente vittoria di spese del primo grado di lite o quanto meno da compensare.
- in via di ulteriore subordine, nel merito, disporre: in via principale, la compensazione delle spese di lite per 1/5 e la condanna dell'opposto a rifondere i restanti 4/5; in subordine, la compensazione delle spese per ¼ e la condanna dell'opposto a rifondere all'opponente i restanti ¾; in via ancora gradata, la compensazione delle spese per metà e la condanna dell'opposto a rifondere all'opponente la restante metà; in estremo subordine, al massimo, la compensazione delle spese per ¾, e la condanna dell'opposto a rifondere all'opponente la restante metà o quanto meno il restante ¼;
- disporre in ogni caso la condanna dell'opposto alle spese del secondo grado di lite, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita rigettare il gravame spiegato da e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Cosenza recante n. 2421/2016 pubblicata in data 16.11.2016. Con condanna alle spese processuali e del compenso dovuto per il presente giudizio a carico di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo,
impugnava il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso in favore Parte_1 dell' e portante la somma complessiva di € 36.400,00, Controparte_2 oltre accessori e spese, giusta fatture emesse a saldo del corrispettivo spettante per i lavori di finitura di un fabbricato per civile abitazione;
assumeva, a motivi, la nullità del decreto siccome omessa la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili, l'inidoneità delle fatture ad integrare prova del credito, l'integrale pagamento (€ 55.540,60 di cui € 18.000,00 per contanti) dei lavori effettivamente realizzati dalla ditta opposta, che aveva altresì abbandonato il cantiere senza portare a termine l'opera commissionata;
chiedeva quindi la revoca del decreto, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29.11.2012, , CP_1 premessa la regolarità della documentazione offerta in monitorio, rappresentava, nel merito, l'esecuzione di lavori (regolarmente terminati) per complessivi € 71.900,00 di cui solo € 37.000,00 (€ 5.000,00 in contanti) corrisposti;
chiedeva di conseguenza il rigetto dell'opposizione siccome infondata, con conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione e vinte le spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del
08.01.2013, venivano quindi assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; la causa veniva istruita con interpello formale del convenuto e prova testimoniale e, all'esito, con consulenza tecnica d'ufficio, depositata la quale, all'udienza del
19.07.2016, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale tratteneva in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.”.
Con sentenza depositata il 16.11.2016 n. 2421, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accertava e dichiarava che il credito vantato dall'opposto nei confronti dell'opponente fosse pari ad CP_1 Parte_1
€ 9.970,00, oltre IVA, in luogo di quello ingiunto;
revocava, dunque, il decreto ingiuntivo in quanto portante una pretesa non esatta e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 9.970,00, oltre IVA ed interessi al saggio legale dalla domanda monitoria al saldo;
compensava integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
poneva le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Avverso detta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il OR , deducendone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava sulla base del recepimento in toto della espletata Ctu dovuti al € CP_1
9.970,00 oltre iva, e compensava tra le parti le spese di lite.
Più nello specifico, parte appellante si doleva della erroneità della mancata considerazione in sentenza della inidoneità a livello probatorio delle fatture nella specie prodotte in fase monitoria, già solo in forza della quale per converso il giudice si sarebbe dovuto limitare a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, senza entrare nel merito del rapporto controverso, o di cui comunque avrebbe quantomeno dovuto tenere conto ai fini delle statuizioni da adottarsi in tema di regolamentazione delle spese di lite, evidenziando, altresì, come il commercialista che aveva dichiarato la conformità delle fatture prodotte non avesse verificato la sussistenza dei requisiti della bollatura e della vidimazione dei libri contabili, nè tanto meno certificato la conformità dell'estratto all'originale o attestato la regolare tenuta degli stessi. Deduceva ancora come la prova per testi volta a precisare il contenuto del contratto d'appalto fosse da ritenere inammissibile, atteso che le parti avrebbero dovuto precostituirsene una prova documentale, e come non si sarebbe neppure potuta ammettere la Ctu al fine di colmare la lacuna probatoria individuata dal giudice di prime cure in relazione al prezzo dell'appalto pattuito, oltre che alla entità e quantità dei lavori e al loro esatto importo, alla stregua della genericità delle circostanze riferite sul punto dai testi escussi segnalata in sentenza, così da essersi in tal modo finito, sempre a detta di parte appellante, per consentire all'allora opposto di dimostrare quei fatti della cui prova il medesimo era invece specificamente onerato,
e tanto in contrasto con la reale funzione della consulenza tecnica d'ufficio di mezzo di valutazione di fatti già dimostrati dalle parti attraverso l'ausilio di soggetti dotati di particolare competenza tecnica invece che di mezzo di prova essa stessa volto a sopperire l'inerzia delle suddette in tema.
A mezzo del proposto gravame, poi, veniva contestata la esattezza del conteggio operato dal Ctu in ordine al quantum dovuto sulla scorta del rilievo che, laddove in base alla somma degli assegni prodotti in giudizio e la copia di una ricevuta di quanto versato in contanti la somma corrisposta dall'appellante al era risultata CP_1 pari ad €uro 45.000,00 anziché ad €uro 37.000,00, il residuo ancora da pagare sarebbe stato, in base alle risultanze della Ctu, di €uro 4.970,00 oltre IVA e non già di €uro 9.970,00 oltre IVA come statuito in sentenza.
Infine, ulteriori doglianze erano addotte dall'appellante avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la sentenza impugnata, denunciandosene l'erroneità per essere stata disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti, anziché parziale, quale sarebbe stata al contrario giustificata in primo luogo per il fatto che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere considerato nullo, in secondo luogo atteso che in esito al presente giudizio l'importo del debito sarebbe stato da ritenere inferiore rispetto a quello quantificato nella decisione impugnata e in terzo luogo in ragione del fatto che in ogni caso detta ultima somma per come determinata nella sentenza pronunciata in sede di opposizione era risultata di gran lunga inferiore a quella ingiunta con il provvedimento monitorio.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti, CP_1
nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per resistere
[...] all'avverso gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto. Tenutasi l'udienza di prima comparizione, dopo un rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e una volta provvedutosi in ordine alle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25.06.2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata da parte appellata sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
I primi tre motivi di appello, tra loro intimamente collegati e da trattare congiuntamente, sono privi di pregio e, quindi, vanno respinti.
In ordine innanzi tutto ai rilievi posti a fondamento del gravame sotto lo specifico profilo della contestata validità delle fatture azionate in sede monitoria perché autenticate dal solo commercialista, nonché del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierno appellato, a cui si sarebbe nel caso in esame del tutto inammissibilmente sopperito attraverso la espletata Ctu, deve osservarsi come, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la fattura costituisce prova nel giudizio monitorio, mentre costituisce un mero indizio probatorio nel giudizio di opposizione in quanto atto di parte, con la conseguenza che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, instaurandosi un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, faranno ingresso tutte gli ordinari mezzi di prova ai fini della dimostrazione del credito (cfr., in particolare, Cass. Civ. n. 5071 del 2009; Cass. Civ.
n. 17371 del 2003, nelle quali si è affermato: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta
a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura
e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.”).
Ciò posto, rileva il Collegio giudicante come nella fattispecie la pronuncia gravata si sottragga sul punto in disamina alle censure di cui all'interposta impugnazione, in quanto frutto di una corretta valutazione delle emergenze processuali acquisite, oltre che compiuta in conformità ai principi interpretativi sopra delineati.
Del tutto ineccepibilmente, infatti, il giudice di prime cure, a seguito della contestazione del debitore delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo emesso a suo carico, ammetteva i testi addotti dalle parti ai fini della prova del credito vantato. L'escussione testimoniale, inoltre, permetteva di accertare l'esecuzione dei lavori, con la conseguenza che si rendeva necessario procedere alla loro esatta quantificazione onde verificare la dovutezza o meno della somma oggetto di ingiunzione, per la qual cosa si era posto come necessario il ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
A tale specifico proposito è principio indiscusso quello secondo il quale “…nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto…” (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio 2024).
Orbene, va evidenziato come nel caso che qui occupa non vi sia stata alcuna contestazione circa l'esistenza del contratto di appalto, posto che lo stesso opponente dichiarava di aver commissionato alla ditta edile del i lavori relativi al CP_1 proprio immobile sito in Mendicino, mentre l'opposto risultava avere depositato a corredo del ricorso monitorio, unitamente alla fatture, il piano operativo di cantiere, vertendo piuttosto detta contestazione sull'ammontare del prezzo pattuito (e, a detta dell'appellante, pagato), nonché sull'esecuzione o meno di alcune lavorazioni, oltre che sul fatto che talune di esse non fossero state eseguite a regola d'arte e sull'abbandono del cantiere da parte della ditta, così come anche le fatture di cui era stato provato il pagamento risultavano nella specie essere state accettate senza sollevare rilievo alcuno da parte dell'opponente.
Ad ogni modo, anche per quanto riguarda l'obbligo di bollatura e vidimazione delle scritture contabili, va rammentato che l'art. 8 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 ha soppresso l'obbligo di numerazione e bollatura, a decorrere dal 25.10.2001, per i libri contabili previsti dal codice civile, per i registri IVA previsti dal D.P.R.
633/1972 e per le scritture contabili tenute ai fini fiscali previste dal D.P.R.
600/1973.
A ciò aggiungasi per di più che “…la prova scritta richiesta dall' art. 633 c.p.c. per
l' emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), da cui risulti il diritto fatto valere
a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. 29 Marzo 2021, n. 658; Cass.
Civ., Sez. 2, sent. 12 Luglio 2000, n. 13429; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 23 luglio 1994,
n. 6879).
Parimenti si è affermato in argomento che “.…anche nella denegata ipotesi di un'irregolarità nella tenuta dei documenti commerciali, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cassazione, n. 17371/03
e n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cassazione, n. 15026/05; n. 15186/03 e n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cassazione, n. 20613/11). Va, poi, ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio - il creditore (ovvero, l'opposto, già ingiungente) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche
l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.”
(cfr., tra le ultime, Cass. Civ. n. 8901/2013).
Dunque, le censure relative alla pretesa erroneità delle valutazioni espresse in ordine alle fatture in discussione durante la fase monitoria e nella pronuncia gravata non hanno alcuna ragion d'essere.
Del pari, neppure le ulteriori doglienze addotte in merito all'assunta inammissibilità della prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio e dell'espletamento della Ctu possono trovare accoglimento.
Giova premettere che ai fini probatori va operata una distinzione tra contratti con forma scritta ad probationem e con forma scritta ad substantiam e che, sebbene solo nel primo caso potrebbe configurarsi come legittimo un profilo di doglianza in merito all'ammissione di prova testimoniale, tuttavia anche la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 1673 del 2020 in merito ai primi ha precisato che:
“L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c. c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante
l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma
2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.”.
Ne discende, pertanto, che anche in materia di contratti a forma scritta ad probationem, ai fini dell'invalidità della prova testimoniale è necessario comunque che la stessa sia fatta valere ad eccezione di parte, rimanendone diversamente valida l'acquisizione, dovendosi precisare inoltre che con riferimento al contratto di appalto, quale quello dedotto in causa, non è prevista la forma scritta ad probationem.
Ciò posto, occorre ribadire che, una volta accertata in atti l'esistenza del contratto di appalto tra le parti nei termini sopra richiamati sulla base dell'ammissione proveniente dal medesimo opponente in merito al fatto di avere commissionato i lavori e anche della documentazione prodotta con riferimento ai rilasciati permessi di costruire e alla denuncia inizio attività, oltre che l'avvenuta realizzazione delle opere per come riferita dai testi, non appare sostenibile la tesi di esso appellante secondo cui il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado avrebbe supplito in via surrettizia all'onere probatorio gravante sull'appellato, essendosi invece quest'ultimo occupato di determinare l'esatto ammontare dei lavori oggetto di appalto, conteggiandoli al prezzo di mercato e al netto dei difetti riscontrati nelle lavorazioni, e ciò a fronte della circostanza rettamente sottolineata nella sentenza impugnata che i testi escussi, pur avendo confermato l'esecuzione dei lavori, avevano tutti affermato di non conoscere con precisione le quantità e l'importo esatto delle opere e dell'appalto stesso e che l'allora opponente non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento in contanti in favore della controparte di altri lavori oltre quelli di cui alla somma accertata essere stata corrisposta pari ad €uro 37.000,00.
Parimenti da disattendere sono, inoltre, le censure mosse dall'appellante avverso le statuizioni adottate con la decisione di primo grado sotto il profilo del quantum condannatorio, in quanto basate innanzi tutto sulla ricostruzione effettuata dal Ctu in maniera puntuale e analitica in sede di accertamento della entità e del valore dei lavori edili eseguiti con riferimento ai prezzi medi di mercato ed al netto dei vari difetti riscontrati.
D'altra parte, sempre in argomento la decisione è da reputarsi aderente alle emergenze processuali acquisite, laddove in merito alla pretesa somma che sarebbe stata corrisposta dal ad estinzione del proprio debito si desume dalla Pt_1 documentazione prodotta il versamento del solo importo di €uro 37.000,00, a fronte della mancata dimostrazione per converso di pagamenti in contanti per somme ulteriori rispetto ai consegnati €uro 5.000,00 come da pertinente ricevuta rilasciata dal esibita in atti, né potendo altrimenti i pagamenti in contanti in questione CP_1 considerarsi dimostrati tramite la prova orale, avendo i testi escussi reso sul punto dichiarazioni alquanto vaghe e imprecise.
Da quanto testè evidenziato, dunque, discende la correttezza delle statuizioni di prime cure sul punto, poiché assunte sulla scorta dell'integrale recepimento degli esiti accertativi di cui alla relazione di Ctu in atti meritevoli di ampia condivisione, alla stregua dei quali la somma nella specie dovuta in ragione di €uro 9.970,00, oltre
Iva, veniva determinata per differenza tra il valore attribuito dall'ausiliario ai lavori eseguiti al netto dei vizi riscontrati pari ad €uro 48.470,00 e l'importo già corrisposto dal Pranno alla ditta esecutrice per come comprovato agli atti di causa di €uro
37.000,00.
Altrettanto meritevoli di essere respinti, infine, si atteggiano i motivi di gravame che investono le determinazioni assunte con la sentenza impugnata in punto di adottata regolamentazione delle spese processuali, atteso che sia l'attore-opponente, che il convenuto-opposto sono risultati parzialmente soccombenti in esito al giudizio di primo grado, il primo per non essere riuscito dimostrare di aver pagato la totalità dei lavori effettuati al suo immobile, il secondo per essere emerso come nel giudizio monitorio fosse stata dal medesimo azionata una somma di gran lunga superiore a quella risultata in realtà effettivamente dovuta.
Soccorre a tal riguardo quanto affermato in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte
(domande ed eccezioni) fissate nella comparsa conclusionale, e la decisione del giudice. La giurisprudenza di merito ha elaborato anche una nozione di soccombenza c.d. sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, all'esito della quale è soccombente anche la parte le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte (nel numero e nell'ammontare C.
Appello Trento Bolzano sent. 12/07/2018). Solo la parte che all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese
a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza 22/04/2020 n.8036).
Anche su tale aspetto, dunque, possono condividersi le conclusioni valutative espresse dal giudice di primo grado.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sopra esposto, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 con atto di citazione notificato il 3.01.2017, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il
16.11.2016 n. 2421, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15% e Iva e Cap come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Teresa Barillari Dott. Alberto Nicola Filardo