TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 576
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 27, comma 5, d.lgs. n. 22/1997

    La variante prevista dall'art. 27, comma 5, del d.lgs. 22/1997 ha natura funzionale e strumentale, limitata alla localizzazione dell'impianto autorizzato, ed è priva di efficacia conformativa permanente sulla destinazione urbanistica dell'area. L'autorizzazione ha carattere puntuale e non può avere effetti ultrattivi per impianti diversi o sull'intera categoria delle utilizzazioni produttive. Una volta cessata l'attività, il Comune riacquista il potere di modellare la pianificazione urbanistica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità

    La scelta pianificatoria non è contraddittoria né irragionevole, poiché distingue tra la situazione eccezionale e temporanea introdotta dalla variante puntuale e la riorganizzazione dell'uso del territorio per il periodo successivo alla chiusura dell'impianto. La pianificazione urbanistica è attività programmatoria e prospettica che può legittimamente mirare a rimuovere trasformazioni intervenute. L'esistenza di altri insediamenti produttivi non vincola il Comune, e la discrezionalità amministrativa permette di scegliere le aree per il cambio di destinazione. Non sussiste un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una disciplina urbanistica più favorevole, specie quando l'intervento ha natura temporanea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 576
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 576
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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