Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2024, proposto da
GV MACERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PEDRENGO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 27/11/2023 di adozione della variante generale al PGT pubblicata sull'albo pretorio comunale il 1/12/2023 e sul BURL il 6/12/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pedrengo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. La ricorrente agisce per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Pedrengo n. 46 del 27 novembre 2023 di adozione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (di seguito anche solo PGT), nella parte in cui, per l’area di sua proprietà viene, confermata la classificazione quale area agricola, pur in presenza di un insediamento produttivo.
In relazione a tale area, la ricorrente rappresenta di essere stata autorizzata “ alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti ”, con determinazione della Provincia di Bergamo n. 606/2004, su terreni classificati, secondo lo strumento urbanistico previgente, all’interno della “ zona territoriale omogenea verde agricolo E1 e fascia di rispetto nuova tracciato PRG ”.
La variante adottata, quindi, conferma la classificazione dell’area di proprietà della società ricorrente a “ Parco Agricolo ”, e individua il fabbricato industriale tra gli “ Edifici isolati esterni al proprio sistema di appartenenza ”, come “ Fabbricato soggetto a interventi di cui all’art. 20.2.b ” per i quali si applica la previsione dell’art. 13.22 delle NTA del Piano delle Regole, a mente del quale: “ Nell’area agricola individuata da apposito simbolo è ammessa la realizzazione di una struttura edilizia per i soli usi ed i parametri consentiti dalla specifica conferenza di servizio del 2/12/2003. Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alle normative sopravvenute, senza aumento dei parametri originari. Questi fabbricati, in caso di loro completa demolizione e ripristino del suolo agricolo, determinano un diritto edificatorio come individuato nell’allegata tab 2 ”.
2. Il ricorso è affidato a due motivi di censura, con cui la ricorrente deduce:
i) la violazione dell’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997 per non aver il Comune di Pedrengo tenuto conto che, come espressamente previsto dalla determinazione provinciale di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti, l’approvazione del progetto dell’insediamento produttivo, ha avuto l’effetto di variante urbanistica, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997, producendo la modifica definitiva della destinazione urbanistica dell’area;
ii) l’eccesso di potere per l’illogicità (secondo il noto canone di ragionevolezza insito nel Wednesbury test ) della scelta di negare la destinazione industriale all’area di proprietà della società ricorrente, legittimamente edificata con fabbricati industriali, sul rilievo che la trasformazione edilizia si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche rurali della zona come definiti negli atti della VAS.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Pedrengo eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, non costituendo la scelta urbanistica censurata un nuovo esercizio del potere pianificatorio bensì la mera conferma di una disciplina urbanistica già vigente e mai impugnata dalla ricorrente, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.
4. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata spedita in decisione.
5. Si prescinde dall’esame delle eccezioni proposte dal Comune resistente, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
6. Le censure prospettate con il primo motivo di ricorso non sono condivisibili.
6.1. La tesi di parte ricorrente si fonda su una non corretta interpretazione dell’effetto di variante previsto dall’art. 27, comma 5, del d.lgs. 22/1997 (attuale art. 208 del d.lgs. 152/2006). Tale variante ha natura funzionale e strumentale, essendo limitata alla localizzazione dell’impianto autorizzato, ed è quindi priva di efficacia conformativa permanente per quanto riguarda la destinazione urbanistica dell’area.
Se infatti il provvedimento autorizzatorio è idoneo a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione urbanistica, costituendo di per sé una variante puntuale che non abbisogna di alcuna manifestazione di assenso o di forme di recepimento da parte del Comune, l’autorizzazione ha a sua volta carattere puntuale, ossia è riferita esclusivamente all’impianto di cui si tratta. Come tale, non può avere effetti ultrattivi per impianti diversi, e tantomeno sull’intera categoria delle utilizzazioni produttive. Una volta che la cessazione dell’attività nell’impianto autorizzato introduca una soluzione di continuità rispetto alla variante puntuale, si riespande il potere del Comune di modellare la pianificazione urbanistica e di conformare l’area ad altre destinazioni.
6.2. In altre parole, al rilascio dell’autorizzazione lo strumento urbanistico resta provvisoriamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato. Non sussistendo, però, un obbligo di adeguamento della pianificazione generale, il Comune è libero di determinare quale sarà la sorte delle aree al termine dell’attività produttiva autorizzata .
6.3. Nel caso di specie, la natura strumentale della variante puntuale emerge chiaramente dal tenore letterale dell’autorizzazione provinciale (doc. 4 di parte ricorrente), la quale, punto 9, prescrive che: “ il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente ”.
6.4. La volontà urbanistica del Comune costantemente dedotta nei propri strumenti (a partire dal PGT del 2004) è quella di ottenere un ripristino agricolo dell’area.
E infatti, già nelle controdeduzioni alle osservazioni proposte in sede di adozione del PGT del 2004 (doc. 3 del Comune) l’Amministrazione aveva chiaramente evidenziato come “ la conferenza di servizio è prevalente sul PRG per lo specifico intervento oggetto della sua valutazione. Quindi esso, con le modalità lì stabilite è ammesso dal PRG. Tuttavia ciò non configura automatica ridestinazione dell’area entro l’ambito della più generale categoria produttiva. Si propone pertanto l’apposizione di specifico simbolo sull’area di intervento nelle 2 tavole di progetto rinviante ad un nuovo comma dell’articolo 36 delle NTA così scritto: 36.12 bis: Nell’area agricola individuata da apposito simbolo è ammessa la realizzazione di una struttura edilizia per i soli usi ed i parametri consentiti dalla specifica conferenza di servizio del 2/12/2003. La realizzazione dei manufatti è comunque soggetta alle prescrizioni dell’art. 47 delle NTA. Nell’esercizio dell’attività sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento dei parametri originari ”.
La variante qui impugnata si limita a ribadire questa senza introdurre alcuna innovazione sostanziale.
6.5. In questo quadro, il PGT impugnato correttamente tutela l’aspettativa della ricorrente al mantenimento dell’impianto nei limiti assentiti, ma altrettanto correttamente vieta ampliamenti e incrementi dei parametri urbanistici che estenderebbero l’effetto della variante puntuale, e prevede la demolizione ed il ripristino del suolo agricolo una volta cessata l’attività.
Tale disciplina è perfettamente coerente con il principio secondo cui un titolo autorizzatorio rilasciato in deroga per specifiche finalità produttive non determina effetti conformativi permanenti e non genera un diritto alla stabilizzazione urbanistica dell’intervento.
7. Del pari infondate sono le censure di eccesso di potere prospettate con il secondo motivo di ricorso.
7.1. Innanzitutto, giova richiamare i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza con riguardo alla natura del potere pianificatorio, agli obblighi di motivazione gravanti sull’amministrazione e ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche operate: “Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito.” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/08/2024, n.7187).
7.2. Nel caso di specie, la scelta pianificatoria effettuata dal Comune non è né contraddittoria né irragionevole, poiché distingue correttamente tra la situazione eccezionale e temporanea introdotta dalla variante puntuale e la riorganizzazione dell’uso del territorio comunale per il periodo successivo alla chiusura dell’impianto autorizzato.
È pacifico, infatti, che la pianificazione urbanistica non è attività meramente ricognitiva dello stato dei luoghi, ma costituisce invece un’attività programmatoria e prospettica, che può legittimamente proporsi l’obiettivo di rimuovere le trasformazioni già intervenute, senza che ciò integri un vizio di illogicità o di contraddittorietà.
7.3. Neppure l’esistenza di altri insediamenti produttivi nelle aree limitrofe è idonea a vincolare il Comune, in quanto il potere pianificatorio si rinnova continuamente, con il limite del divieto di espulsione delle attività legittimamente insediate. È poi rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta delle aree su cui operare un cambio di destinazione, all’interno delle coordinate assunte alla base di ciascuna variante generale al PGT. Per affermare una disparità di trattamento occorre quindi dimostrare non solo la sovrapponibilità dei singoli casi ma anche l’applicazione intermittente dei criteri generali della pianificazione.
7.4. Infine, non può configurarsi un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una disciplina urbanistica più favorevole, tanto più quando l’intervento sia stato approvato in relazione all’attività di uno specifico impianto, e abbia quindi natura intrinsecamente temporanea.
8. In definitiva il ricorso va respinto siccome infondato.
9. Le spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie esaminata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ON, Presidente
TA LI, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TA LI | RO ON |
IL SEGRETARIO