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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/02/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1101 /2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/02/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1101 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZUNINO SERSE FEDERICO Parte_1 ricorrente contro
rappresentato e difeso dai funzionari VICENTINI LAURA e Controparte_1
D'ALOI GIULIO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1
provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(20.4.2023), come risulta dal verbale di autotutela del 25.1.2024 prodotto dall' di CP_1
talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
pagina 1 di 2 - tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a porre a carico di parte convenuta le spese di lite sostenute da parte ricorrente, in forza del riconoscimento della provvidenza in autotutela in epoca successiva alla proposizione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, anche tenuto conto della redazione dell'atto introduttivo con collegamenti ipertestuali;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1
nell'importo di € 2.210,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/02/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1101 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZUNINO SERSE FEDERICO Parte_1 ricorrente contro
rappresentato e difeso dai funzionari VICENTINI LAURA e Controparte_1
D'ALOI GIULIO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1
provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(20.4.2023), come risulta dal verbale di autotutela del 25.1.2024 prodotto dall' di CP_1
talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
pagina 1 di 2 - tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a porre a carico di parte convenuta le spese di lite sostenute da parte ricorrente, in forza del riconoscimento della provvidenza in autotutela in epoca successiva alla proposizione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, anche tenuto conto della redazione dell'atto introduttivo con collegamenti ipertestuali;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1
nell'importo di € 2.210,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2