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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 136/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 30.5.1969, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Carlo Antonio De Benedictis C.F._1
E
, n. a Lanciano il 29.11.1961, CF Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Carlo Antonio De Benedictis
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
12.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 14.5.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 12.3.2025, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite pagina 1 di 2 nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 136/2025 V.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Lanciano il 19.9.1998 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
1998 n. 92 - Parte II Serie A Ufficio 1);
Le parti dichiarano di aver definito i reciproci rapporti con la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, che in estrema sintesi possono indicarsi in: conferma dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili rivalutabili automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT versato direttamente alla figlia , Per_1 assegnazione della casa familiare alla che convive con la figlia;
Parte_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 21.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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