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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 17/2024 pubbl. il 9/01/2025 resa nel giudizio n. RG n. 337/2024 proposto
DA
A FAVORE Parte_1
DEI DOTTORI (C.F. ), con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_1 via Mantova n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Parte_3
Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria;
appellante
NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Prof. Giovanni Di Salvo;
appellata e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 alla Via Zara n 16, C.F. , rappresentata e difesa dell'Avv. C.F._1
Antonino Quattrone;
appellata
CONCLUSIONI: come da scritti e verbali di causa Svolgimento del processo Con ricorso in primo grado impugnava l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 09420229002886973 emessa da Controparte_3
e notificata all'odierna ricorrente in data 18 maggio 2022 con
[...] riferimento alle seguenti cartelle nn. 09420110015525276000, 09420120011478547000, 09420130011849015000 e 09420140009832615000, di cui eccepiva l'omessa notifica e la prescrizione. Si costituiva in giudizio la Controparte_4 la quale eccepiva l'intervenuta notifica delle cartelle di
[...] pagamento, nonché l'inammissibilità del ricorso quanto all'eccezione di prescrizione essendo decorsi i quaranta giorni previsti dall'art. 25, d.lgs. 46/99. Declinava ogni responsabilità, al più attribuibile all'
[...]
, in ordine alla eventuale prescrizione dei crediti Controparte_1 contributivi configuratasi successivamente alla notifica delle cartelle formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno corrispondente all'ammontare del credito contributivo verso il
Concessionario. Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_5
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nella specie la notifica del preavviso di fermo n. 09420130011849015000 in data 14.11.2014 e concludendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza appellata il Tribunale, dopo avere accertato la regolare notifica delle cartelle, ha accolto l'eccezione di prescrizione maturato dopo la notifica richiamando le Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397 sul termine quinquennale, accertando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio anteriore alla notifica dell'intimazione. E' stata rigettata anche la domanda riconvenzionale della ritenendola Pt_1 carente di prova sulla base della seguente motivazione <l'estinzione del credito previdenziale non presuppone, tuttavia, in via meramente automatica, un'ipotesi di responsabilità di Premesso che nel Controparte_1 rapporto obbligatorio la mancata realizzazione della pretesa creditoria postula una condotta colposa (o dolosa) nella realizzazione di una prestazione, il creditore, presuntivamente leso, oltre alla prova delle conseguenze dannose patite, è tenuto all'allegazione dell'inadempimento. Com'è noto, infatti, spetta esclusivamente al creditore provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Invero, nel caso di specie, il resistente Ente di previdenza, non descrivendo il rapporto negoziale intercorrente con in ordine alla fase riscossiva del credito, ha formulato una Controparte_1 domanda risarcitoria generica, limitandosi a richiedere il ristoro di un pregiudizio senza descrivere, sotto il profilo contenutistico, nell'ottica dell'onere di allegazione, l'inadempimento dell'ente della riscossione>>. Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo l'erroneo Pt_1 accertamento della prescrizione, rilevando la presenza di atti interruttivi ed in subordine ha ribadito la fondatezza della domanda riconvenzionale verso di cui ha chiesto la condanna al risarcimento del danno. CP_6
Si è costituita rilevando di avere notificato, dopo le cartelle, sia il CP_6 preavviso di fermo n. 09420130011849015000 in data 14.11.2014, che l'intimazione di pagamento n. 09420169007356343000 in data 20.11.2016, ed infine, l'intimazione di pagamento impugnata interrompendo così la prescrizione.
Si è costituita per difendersi. Controparte_2
L'udienza di decisione si è svolta nelle forme della trattazione cartolare con termine fino all' 11/2/25; visto il deposito di note di trattazione scritta la causa è decisa all'esito dell'udienza. Motivi della decisione
L'appello è infondato. Non è stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza di accertamento della regolare notifica delle cartelle di pagamento n. 09420110015525276000, n.09420120011478547000, n. 09420130011849015000 e n. 09420140009832615000, notificate rispettivamente in data 18.05.2011, 15.05.2012, 01.08.2014, 14.05.2013.
Ciò posto occorre accertare se sia corretto l'accertamento della prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica delle cartelle. Va rilevato che non ha, né in primo grado, né in appello prodotto la CP_6 documentazione comprovante la notifica dell'asserita intimazione n. l'intimazione di pagamento n. 09420169007356343000 in data 20.11.2016. Di detta ultima intimazione non vi è traccia, invero, neanche nella memoria di costituzione di in primo grado ( e neanche nei documenti allegati) CP_6 atteso che solo in appello è stata allegata, ma non provata , l'esistenza di detta intimazione. In sintesi non vi è alcuna prova dell'intimazione n. 09420169007356343000. Orbene, dalla notifica del preavviso di fermo n. 09420130011849015000 in data 14.11.2014 a quella dell'intimazione di pagamento in esame n.09420229002886973, notificata pacificamente il 18.05.2022 è decorso il quinquennio. A nulla vale il richiamo alla sospensione Covid 19 di cui al D.L. n. 18/20 conv. con l. 27/2020 e Decreto Sostegni bis (art. 4 del decreto legge n. 41/21) atteso che la prescrizione si è maturata in data 14/11/2019 quinquennio dopo la notifica del preavviso di fermo del 14/11/2014, dunque, prima della sospensione suddetta. La sentenza, pertanto, va confermata essendo i crediti prescritti. Va rigettato anche il motivo di appello con cui si censura il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla verso Pt_1 CP_6
Come affermato già da questa Corte sul tema, con il D.Lgs. n. 112 del 1999 è venuto meno l'obbligo dell'agente di riscossione di versare anticipatamente alla a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un Pt_1 diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla (D.Lgs. n. 37 del 1999, art. 2; D.Lgs. n. 112 del Pt_1
1999, art. 22). In caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il "discarico per inesigibilità" (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla Pt_1 solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a, b, c, d ed e), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui al D.Lgs. n. Pt_1
112 del 1999, art. 20, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è poi intervenuta la L. n. 228 del 2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito:
1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (citata L., art. 1, comma 527); in particolare, ai sensi del detto D.M. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore;
2) l'obbligo dell' di riscossione, per i crediti di importo superiore ad CP_7
Euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione (citata L., art. 1, comma 528); obbligo poi precisato (D.M. 15 giugno 2015, artt. 2 e 3) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
per i crediti superiori a Euro 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all' della riscossione, obbligo di quest'ultimo di CP_7 inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
3) per tutti i crediti, di cui ai commi 527 e 528 indipendentemente dal valore, la non applicabilità del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (citata L., art. 1, comma 529). La citata Cass. S.U. 10132/2012 ha precisato che la è un ente privatizzato, Pt_1 ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione e imporle limiti.
Si è altresì precisato che la L. n. 228 del 2012, non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non significa annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura (Cass.12229/2019; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023). Recentemente ( Cass., 25691/23 n. 116/2024) ha ribadito accogliendo il ricorso del concessionario avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a risarcire il danno alla per la prescrizione del credito Pt_1 affidatogli che << Dalla complessiva ricostruzione normativa si desume che, come correttamente dedotto dalla ricorrente ( , tra le parti è intercorso CP_6 non già un rapporto disciplinato dalle norme del codice civile, ma un mandato regolato ex lege, il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare. Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella. Da tale complessiva ricostruzione normativa si desume che tra concessionario della riscossione e intercorre non un rapporto disciplinato dalle norme del Pt_1 codice civile, ma un mandato regolato ex lege, con oggetto limitato alla sola riscossione, esclusi atti di gestione e disposizione del diritto che restano in capo all'ente titolare>> Orbene nel caso in esame, applicando i principi sopra riportati non potendosi ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella secondo le regole del mandato di diritto privato, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla appellante con conferma della sentenza. Pt_1
I contrasti giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno giustificano la compensazione delle spese di lite tra la ed il Concessionario, mentre Pt_1 vero l'appellata seguono la soccombenza degli originari Controparte_2 resistenti. Le spese in favore di seguono, pertanto, la soccombenza e si Controparte_2 liquidano in base alla tariffe minime di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
[...]
Parte_4
contro nei e
[...] Controparte_3 CP_2
avverso la sentenza n. 17/2024, emessa dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna la Parte_5
in solido al pagamento delle
[...] spese di lite quantificate in € 2.906,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Antonino Quattrone.
-dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)