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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 476/22 Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 573/2022 del 22/02/2022 oggetto: riliquidazione pensione malattia ad integrazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv.ti PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.01.2019 , titolare di pensione di categoria VO con Parte_1
decorrenza da gennaio 2002 - premesso che negli anni rilevanti ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, aveva maturato periodi di contribuzione figurativa;
di aver diritto al riconoscimento di tali contributi figurativi e delle retribuzione derivante dalla voce “altre competenze” ai sensi dell'art
8 L 155/81; che nell'arco temporale rilevante per il calcolo della pensione sono presenti retribuzioni ridotte, come evincibile dall'estratto conto carpe pc, che non risultano conteggiate da nel CP_1
calcolo originario della pensione;
che da un corretto calcolo di tali voci il rateo di pensione alla decorrenza (gennaio 2002) era pari ad € 801,09 – concludeva per l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione con calcolo, nella RMS, delle retribuzioni ridotte, con rideterminazione CP_ del rateo in € 801,09 alla decorrenza, con condanna dell' al pagamento degli importi differenziali arretrati.
CP_ Si costituiva che preliminarmente eccepiva la decadenza ex art 47 DPR 639/70, la prescrizione estintiva del diritto e l'infondatezza nel merito rilevando che in via amministrativa, a seguito della domanda del 15.3.2016, era stato ricalcolata la pensione del ricorrente dal che, tenuto conto della prescrizione decennale, era emerso un credito lordo di e 693,69 riscosso unitamente alla rata di maggio 2016.
Con la gravata sentenza, all'esito di consulenza contabile che accertava la congruità del conteggio CP_ prodotto da a seguito della domanda amministrava del ricorrente, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva dunque appello censurando la gravata sentenza laddove non aveva Parte_1
CP_ tenuto debito conto delle risultanze contabili scaturenti dall'estratto conto CARPE emesso da (e non modificabile dalla parte); lamentando inoltre le erronee conclusioni del consulente, sia laddove aveva erroneamente considerato i periodi di malattia indicati con il codice 300, mentre la malattia ad integrazione (presente negli anni 1991, 2000 e 2001) era indicata con il codice 319, sia per le modalità di calcolo della RMS adottate dal consulente d'ufficio.
Rilevava pertanto che le corrette retribuzioni relative ai periodi di malattia ad integrazione erano le seguenti:
- anno 1991 retr sett 209,95 (10.917,89:52) x 2 sett malattia= euro 419,91
- anno 2000 retr sett 244,24 (12.700,70:52) x 4 sett malattia= euro 976,97
- anno 2001 retr sett 264,43 (13.750,66:52) x 2 sett malattia= euro 528,87.
Alla luce di quanto sopra censurava la sentenza del Tribunale giacchè fondata su una erronea consulenza contabile.
a) Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni figurative per retribuzioni ridotte precedenti al pensionamento e non conteggiati nel calcolo originario della pensione, e per effetto del ricalcolo delle quote della pensione della ricorrente determinando un importo alla decorrenza, gennaio 2002, di euro 801,09 o nella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal CP_1 ricalcolo, come per legge oltre accessori;
c) c) condannare l al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione. CP_ Si costituiva che preliminarmente eccepiva la decadenza ex art 47 DPR 639/70, la prescrizione estintiva, la carenza di interesse ex art 100 cpc, alla luce delle risultanze della ctu espletata in primo grado, l'infondatezza nel merito e l'inammissibilità del ricorso in ordine al valore dichiarato della controversia.; con vittoria delle spese di lite.
CP_ Nel presente giudizio il Collegio (all'udienza del 20.1.2023) richiedeva all' integrazione documentale, poi prodotta;
la causa veniva poi chiamata all'udienza del 14.2.2025; nessuno CP_ compariva per l'appellante, compariva ed insisteva per la decisione del giudizio.
La causa è stata dunque decisa all'udienza del 14.2.2025 come da dispositivo allegato.
***
Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 (cfr. Cass. n. 7756/2016 e n. 29754/2019).
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal
8.1.2016 (triennio precedente l'introduzione del giudizio).
Entro tali limiti temporali il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
L'oggetto del giudizio attiene al corretto calcolo della retribuzione pensionabile del ricorrente per i periodi di contribuzione figurativa esclusivamente per i periodi di malattia (ad integrazione).
Esula dunque dal giudizio il ricalcolo di diversa contribuzione ad integrazione (ad es. Cig) non richiesta dal ricorrente.
CP_ Orbene, il ricorrente lamenta che (prima ed il primo giudice poi) non avrebbero fatto corretta applicazione dell'art 8 L 155/81 che prevede, al comma 1 che: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa.
Deve aggiungersi che l'ultimo capoverso del comma 1 dell'art 8 prevede che: “Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Altresì giova richiamare il successivo comma 3 dell'art 8 che così dispone: “Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”.
Emerge dunque che il comma 3 dell'art 8 L 155/81, applicabile nel caso di specie, indica implicitamente un procedimento matematico (“…escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta”. “… integrata figurativamente fino a concorrenza…”) per il calcolo della retribuzione media annua.
In sintesi (come già rilevato da questa Corte di Appello con sentenza n 514/22), “i dati riportati nell'estratto contributivo analitico modello Unicarpe o retr. Pens (che il ricorrente pone a base dei propri assunti), specificamente là dove essi hanno ad oggetto il valore retributivo della contribuzione figurativa riguardante la malattia ad integrazione, costituiscono l'esito di operazioni di calcolo
(calcolo di differenze o integrazioni); essi, quindi, non rappresentano dati retributivi “originari”, ma dati già elaborati, con la conseguenza che non può ritenersi corretto il ragionamento del ricorrente, che pone a confronto la retribuzione media settimanale dei periodi di lavoro effettivo con la retribuzione media settimanale riportata in corrispondenza dei periodi di malattia ad integrazione.
Del resto, per poter allegare le ragioni dell'asserito difetto del calcolo pensionistico operato dall' il ricorrente, alla luce dell'art.8 comma 3 cit., avrebbe dovuto esporre “le retribuzioni CP_1 settimanali percepite in misura ridotta” in una modalità che evidenziasse le retribuzioni ridotte
(quelle originarie, e non quelle rielaborate) percepite con riferimento al numero specifico delle settimane per le quali si erano verificati gli eventi causativi della riduzione (ossia la malattia o la
c.i.g.), non essendo invece utile un eventuale dato retributivo complessivo, che “accorpa” e confonde le retribuzioni integrali per le settimane di lavoro e le retribuzioni ridotte per le settimane di sospensione lavorativa tutelata. Pertanto il ricalcolo pensionistico proposto dal ricorrente in mancanza dei dati originari delle retribuzioni ridotte non può ritenersi realmente significativo della lamentata inadeguatezza della pensione erogata e quindi della sussistenza di indici di inesatto adempimento tali da radicare un più rigoroso onere probatorio a carico dell'istituto debitore o da giustificare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio”.
CP_ Orbene nel caso in esame, su richiesta del Collegio, ha prodotto i modelli cd 01M (relativi agli anni 1991, 2000, 2001) da cui è possibile verificare gli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di “altre competenze” e di retribuzioni ridotte per i periodi di malattia, nonché il modello Unicarpe CP_ che indica analiticamente le retribuzioni utilizzate da per calcolare la RMS ai fini della liquidazione della pensione;
altresì il ricorrente aveva già prodotto l'estratto Carpe pc che ha offerto CP_ ulteriori elementi per verificare i criteri seguiti da per la determinazione della RMS. CP_ Orbene dal raffronto di tali documenti si evince la retribuzione pensionabile valorizzata da anche per i periodi di contribuzione figurativa (nella specie malattia), nonché in una distinta colonna dell'estratto Carpe pc l'importo corrisposto dal datore di lavoro a titolo “altre competenze” sicchè dal CP_ raffronto tra i dati originari dichiarati dal datore di lavoro con quelli rielaborati da è possibile comprendere i criteri adottati per la liquidazione della pensione.
Nello specifico il ricorrente si duole che, sia in fase di accredito dei contributi figurativi di malattia, CP_ l' avrebbe operato un illegittimo scomputo delle extramensilità (in primis 13° mensilità).
CP_ Tale circostanza non è stata smentita da
CP_ Per maggiore chiarezza e per comprendere il modus procedendi dell' nel caso in esame, in fase di accredito dei contributi figurativi per malattia (e CIG) ad integrazione, si richiama una precedente sentenza del Tribunale di Lecce (sent. n 3719/23) in cui è stata disposta ex art 421 cpc l'escussione CP_ come teste di un funzionario (dott ) le cui dichiarazioni sono state riprodotte Testimone_1
in sentenza e che per maggiore chiarezza appare opportuno richiamare in questa sede.
“ADR la voce “malattia ad integrazione” presente nei documenti indica un importo figurativo CP_1
CP_ riconosciuto dall al lavoratore per integrare la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro per i periodi di malattia a carico del datore di lavoro (ad es periodi di carenza per i primi giorni di malattia) al fine di ottenere un importo, nei periodi di malattia/infortunio o CIG (ove la voce sia CIG ad integrazione), corrispondente alla retribuzione intera percepita dal lavoratore nei periodi lavorati, il tutto per una corretta quantificazione della retribuzione pensionabile.
ADR va precisato che quando nei documenti (come estratto contributivo, Unicarpe etc) si vede la voce CP_1
“malattia” (come nel caso di specie per l'anno 1980 Unicarpe) e non “malattia ad integrazione” significa che il datore di lavoro ha corrisposto al lavoratore, per i periodi di sospensione (per malattia/infortunio o
CIG), l'intero importo della retribuzione per ogni settimana di malattia (ossia dal primo all'ultimo giorno della settimana), sicchè non è necessario che integri figurativamente la retribuzione nei termini prima CP_1 detti. In questo caso il periodo indicato accanto alla voce “malattia” è valido sia per il diritto che per la misura della pensione e l'importo corrispondente non è un “di cui” (ossia un importo minore già compreso in un importo maggiore) ma un importo che va sommato alla retribuzione ordinaria.
ADR se prendiamo l'esempio dell'anno 2003 esaminando la denuncia contributiva in atti (prodotta da CP_1 si vede che il datore di lavoro ha corrisposto per l'anno 2003 € 16538 a titolo di retribuzione ordinaria per le
52 settimane (indicato come competenze correnti); € 1461 a titolo di altre competenze (ossia retribuzioni non fisse e costanti) ed € 125 per le due settimane di retribuzioni ridotte, di cui una settimana di malattia il cui CP_ importo, però, è già compreso nelle retribuzioni correnti (ossia è un “di cui”). Pertanto per calcolare figurativamente la retribuzione per la settimana di malattia da integrare, per assicurare anche in tale periodo una retribuzione pari a quella dei periodi lavorati, fa il seguente calcolo: € 16538 (retribuzioni correnti) -
€125 (retribuzione ridotta corrisposta dal datore di lavoro, già compresa nelle retribuzioni correnti)= € 16413: 50 (settimane di effettivo lavoro)=328,26 € che è la retribuzione intera delle settimane interamente lavorate.
Dal momento che il datore di lavoro per la sola settimana di malattia ha corrisposto € 125: 2 (due settimane CP_ di cui una sola per malattia)= ossia € 62,50 (retribuzione settimanale ridotta) integra l'importo della settimana di malattia di € 265,76 (voce malattia ad integrazione nell'estratto unicarpe in atti) al fine di portare la retribuzione settimanale di malattia ad un importo equivalente a quello delle settimane lavorate ossia pari
a € 328,26 (€ 265,76+62,50). Tutto al fine di determinare figurativamente la retribuzione pensionabile per le settimane a retribuzione ridotta.
Quindi al fine del calcolo della RMS per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa (malattia infortunio
e CIG) non viene sommato l'importo della voce altre competenze (emolumenti extramensili), ma vengono inserite esclusivamente le competenze correnti e ciò sino al 31.12.2004.
Diversamente per calcolare la RMS per l'intero anno (richiamando sempre l'esempio dell'anno 2003 come CP_ risulta da Unicarpe in atti) somma le competenze correnti (che già includono le retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro per malattia, infortunio, CIG), le altre competenze e l'importo ad integrazione riconosciuto figurativamente dall (secondo il procedimento prima esposto). CP_1
Di tanto si ha conferma dall'esame del modello Unicarpe prodotto nel fascicolo che attesta (tornando CP_1 all'esempio dell'anno 2003) che nel calcolo della RMS sono indicati tutti i suddetti importi pari a complessivi
€ 18.264,76 (come si vede nella prima tabella di pag 4 del prospetto Unicarpe) da cui è poi scaturito il rateo di pensione di € 1237,07 pressocchè pari alla pensione effettivamente percepita dal ricorrente alla decorrenza, pari a € 1236,46, circostanza che conferma la correttezza del calcolo di CP_1
In sintesi l'importo che risulta nell'Unicarpe sotto la voce malattia ad integrazione non è un importo CP_ effettivamente corrisposto al lavoratore ma un importo figurativamente considerato da per elevare la retribuzione ridotta versata dal datore di lavoro al fine di adeguarla alla retribuzione da lui percepita nei periodi di effettivo lavoro, il tutto al fine di determinare la corretta RMS.
ADR A partire dall'anno 2005, a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/10, il datore di lavoro nelle denunce contributive (Emens) indica la quota di retribuzione persa dal lavoratore (e non solo quella inferiore da lui corrisposta) indicando così la retribuzione intera che avrebbe percepito ove avesse lavorato. CP_ In tal caso quindi per basta prendere l'importo indicato nella voce “retribuzioni ridotte” per avere
l'importo figurativo totale riferibile ai periodi di sospensione per malattia/infortunio o CIG.
ADR in conclusione tengo a precisare che nel modello Unicarpe come quello in esame sono indicate le competenze complessivamente versate dal datore di lavoro anche a titolo di retribuzione ridotte (oltre che a titolo di altre competenze) ma non si ha possibilità di verificare in questo modello l'importo delle retribuzioni ridotte versate dal datore di lavoro al lavoratore mancando in tale prospetto una voce specifica;
tali retribuzioni ridotte sono invece all'interno dell'importo complessivo versato dal datore di lavoro indicato nell'Unicarpe, mentre all'importo delle retribuzioni ridotte da lui versate si può invece risalire esaminando le denunce contributive o le buste paga. Ribadisco ancora che l'importo corrispondente alla voce malattia ad integrazione non è un importo reale ma CP_ un importo figurativo riconosciuto da solo per adeguare la retribuzione ridotta a quella percepita nei periodi di lavoro effettivo”.
Orbene, dalle suddette dichiarazioni emerge dunque che al fine del calcolo della RMS per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa (malattia infortunio e CIG) non è stato “sommato l'importo della voce altre competenze (emolumenti extramensili), ma vengono inserite esclusivamente le competenze correnti
e ciò sino al 31.12.2004. Diversamente per calcolare la RMS per l'intero anno (richiamando sempre l'esempio CP_ dell'anno 2003 come risulta da Unicarpe in atti) somma le competenze correnti (che già includono le retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro per malattia, infortunio, CIG), le altre competenze e
l'importo ad integrazione riconosciuto figurativamente dall (secondo il procedimento prima esposto)”. CP_1
E tale modalità operativa nella quantificazione dell'importo (virtuale) integrativo della retribuzione CP_ ridotta (versata dal datore di lavoro per malattia) è stata poi effettivamente utilizzata da anche nella liquidazione della pensione VO del ricorrente
Risulta evidente che si discute di una incidenza sul rateo di pensione estremamente esiguo, riguardando esclusivamente l'importo (proporzionale) di retribuzione extramensile (di norma 13° mensilità) inerente alla porzione di RMS relativa al periodo di malattia (o CIG) integrata virtualmente CP_ da (al fine di ottenere una RMS, nei periodi di malattia/infortunio o CIG, corrispondente alla retribuzione intera percepita dal lavoratore in costanza di rapporto), atteso che la parte di retribuzione ridotta versata dal datore di lavoro per il suddetto evento figurativo è già comprensiva delle extramensilità.
Orbene, il corretto calcolo della RMS per i periodi di malattia verificatisi sino al 31.12.2004 impone, ai sensi del comma 1 dell'art 8 L 155/81, di sommare all'importo corrisposto dal datore di lavoro come “competenze correnti”, anche l'importo erogato sotto la voce “altre competenze” (tra cui rientrano le competenze extramensili).
Diversamente, dall'esame della documentazione acquisita nel presente giudizio, risulta invece che CP_ ha escluso, ai fini del calcolo della RMS per i periodi di malattia con retribuzioni ridotte, gli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di “altre competenze” (per gli anni 1991, 2000 e 2001) CP_ sicchè risulta erronea per difetto l'importo virtualmente integrato da
Pertanto un corretto calcolo della RMS per i periodi di malattia cd ad integrazione, comprensivo degli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di altre competenze, determina una RMS (per l'anno
CP_ 1991) di € 216,16, invece che di € 179,07 (invece calcolata da escludendo tale voce); per l'anno
CP_ 2000 di € 249,1968, invece che € 226,44 calcolata da e, per l'anno 2001 di € 265,92, invece che
CP_ di € 238,82 calcolata da
CP_ Concretamente è tenuto ad effettuare il ricalcolo della pensione VO del ricorrente valorizzando, nella determinazione dell'importo da integrare virtualmente per i periodi di contribuzione figurativa per malattia presenti negli anni 1991 (2 settimane), 2000 (4 settimane) e 2001 (2 settimane), utilizzando (quale importo da integrare) € 322,84 (invece che € 248,66 relativamente all'anno 1991),
€ 257,52 (invece che di € 166,52 relativamente all'anno 2000), € 77,36 (invece che di € 23,15 relativamente all'anno 2001) con conseguente adeguamento del rateo di pensione ai suddetti criteri, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dal triennio CP_1
precedente il deposito del ricorso (8.01.2016) oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano considerando l'esiguità delle differenze pensionistiche applicando lo scaglione (sino ad € 1.100).
PQM
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 4/08/2022 da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del 22/02/2022 n. 573/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione
VO in godimento, relativamente ai periodi di contribuzione figurativa per malattia presenti negli anni
1991 (2 settimane), 2000 (4 settimane) e 2001 (2 settimane), disponendo la sostituzione del corretto importo di € 322,84 (invece che di € 248,66 relativamente all'anno 1991), di € 257,52 (invece che di
€ 166,52 relativamente all'anno 2000), di € 77,36 (invece che di € 23,15 relativamente all'anno 2001) con conseguente adeguamento del rateo di pensione ai suddetti criteri.
CP_ Condanna l' al pagamento dei ratei arretrati maturati dal 08.1.2016 e dei ratei maturandi oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda.
Condanna l' al pagamento delle competenze di lite dei due gradi di giudizio che si liquidano, CP_1 per il primo grado, in € 500,00, e per il presente grado, in € 300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito avv Pietro Attilio Galati.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv.ti PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.01.2019 , titolare di pensione di categoria VO con Parte_1
decorrenza da gennaio 2002 - premesso che negli anni rilevanti ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, aveva maturato periodi di contribuzione figurativa;
di aver diritto al riconoscimento di tali contributi figurativi e delle retribuzione derivante dalla voce “altre competenze” ai sensi dell'art
8 L 155/81; che nell'arco temporale rilevante per il calcolo della pensione sono presenti retribuzioni ridotte, come evincibile dall'estratto conto carpe pc, che non risultano conteggiate da nel CP_1
calcolo originario della pensione;
che da un corretto calcolo di tali voci il rateo di pensione alla decorrenza (gennaio 2002) era pari ad € 801,09 – concludeva per l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione con calcolo, nella RMS, delle retribuzioni ridotte, con rideterminazione CP_ del rateo in € 801,09 alla decorrenza, con condanna dell' al pagamento degli importi differenziali arretrati.
CP_ Si costituiva che preliminarmente eccepiva la decadenza ex art 47 DPR 639/70, la prescrizione estintiva del diritto e l'infondatezza nel merito rilevando che in via amministrativa, a seguito della domanda del 15.3.2016, era stato ricalcolata la pensione del ricorrente dal che, tenuto conto della prescrizione decennale, era emerso un credito lordo di e 693,69 riscosso unitamente alla rata di maggio 2016.
Con la gravata sentenza, all'esito di consulenza contabile che accertava la congruità del conteggio CP_ prodotto da a seguito della domanda amministrava del ricorrente, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva dunque appello censurando la gravata sentenza laddove non aveva Parte_1
CP_ tenuto debito conto delle risultanze contabili scaturenti dall'estratto conto CARPE emesso da (e non modificabile dalla parte); lamentando inoltre le erronee conclusioni del consulente, sia laddove aveva erroneamente considerato i periodi di malattia indicati con il codice 300, mentre la malattia ad integrazione (presente negli anni 1991, 2000 e 2001) era indicata con il codice 319, sia per le modalità di calcolo della RMS adottate dal consulente d'ufficio.
Rilevava pertanto che le corrette retribuzioni relative ai periodi di malattia ad integrazione erano le seguenti:
- anno 1991 retr sett 209,95 (10.917,89:52) x 2 sett malattia= euro 419,91
- anno 2000 retr sett 244,24 (12.700,70:52) x 4 sett malattia= euro 976,97
- anno 2001 retr sett 264,43 (13.750,66:52) x 2 sett malattia= euro 528,87.
Alla luce di quanto sopra censurava la sentenza del Tribunale giacchè fondata su una erronea consulenza contabile.
a) Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni figurative per retribuzioni ridotte precedenti al pensionamento e non conteggiati nel calcolo originario della pensione, e per effetto del ricalcolo delle quote della pensione della ricorrente determinando un importo alla decorrenza, gennaio 2002, di euro 801,09 o nella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal CP_1 ricalcolo, come per legge oltre accessori;
c) c) condannare l al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione. CP_ Si costituiva che preliminarmente eccepiva la decadenza ex art 47 DPR 639/70, la prescrizione estintiva, la carenza di interesse ex art 100 cpc, alla luce delle risultanze della ctu espletata in primo grado, l'infondatezza nel merito e l'inammissibilità del ricorso in ordine al valore dichiarato della controversia.; con vittoria delle spese di lite.
CP_ Nel presente giudizio il Collegio (all'udienza del 20.1.2023) richiedeva all' integrazione documentale, poi prodotta;
la causa veniva poi chiamata all'udienza del 14.2.2025; nessuno CP_ compariva per l'appellante, compariva ed insisteva per la decisione del giudizio.
La causa è stata dunque decisa all'udienza del 14.2.2025 come da dispositivo allegato.
***
Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 (cfr. Cass. n. 7756/2016 e n. 29754/2019).
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal
8.1.2016 (triennio precedente l'introduzione del giudizio).
Entro tali limiti temporali il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
L'oggetto del giudizio attiene al corretto calcolo della retribuzione pensionabile del ricorrente per i periodi di contribuzione figurativa esclusivamente per i periodi di malattia (ad integrazione).
Esula dunque dal giudizio il ricalcolo di diversa contribuzione ad integrazione (ad es. Cig) non richiesta dal ricorrente.
CP_ Orbene, il ricorrente lamenta che (prima ed il primo giudice poi) non avrebbero fatto corretta applicazione dell'art 8 L 155/81 che prevede, al comma 1 che: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa.
Deve aggiungersi che l'ultimo capoverso del comma 1 dell'art 8 prevede che: “Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Altresì giova richiamare il successivo comma 3 dell'art 8 che così dispone: “Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”.
Emerge dunque che il comma 3 dell'art 8 L 155/81, applicabile nel caso di specie, indica implicitamente un procedimento matematico (“…escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta”. “… integrata figurativamente fino a concorrenza…”) per il calcolo della retribuzione media annua.
In sintesi (come già rilevato da questa Corte di Appello con sentenza n 514/22), “i dati riportati nell'estratto contributivo analitico modello Unicarpe o retr. Pens (che il ricorrente pone a base dei propri assunti), specificamente là dove essi hanno ad oggetto il valore retributivo della contribuzione figurativa riguardante la malattia ad integrazione, costituiscono l'esito di operazioni di calcolo
(calcolo di differenze o integrazioni); essi, quindi, non rappresentano dati retributivi “originari”, ma dati già elaborati, con la conseguenza che non può ritenersi corretto il ragionamento del ricorrente, che pone a confronto la retribuzione media settimanale dei periodi di lavoro effettivo con la retribuzione media settimanale riportata in corrispondenza dei periodi di malattia ad integrazione.
Del resto, per poter allegare le ragioni dell'asserito difetto del calcolo pensionistico operato dall' il ricorrente, alla luce dell'art.8 comma 3 cit., avrebbe dovuto esporre “le retribuzioni CP_1 settimanali percepite in misura ridotta” in una modalità che evidenziasse le retribuzioni ridotte
(quelle originarie, e non quelle rielaborate) percepite con riferimento al numero specifico delle settimane per le quali si erano verificati gli eventi causativi della riduzione (ossia la malattia o la
c.i.g.), non essendo invece utile un eventuale dato retributivo complessivo, che “accorpa” e confonde le retribuzioni integrali per le settimane di lavoro e le retribuzioni ridotte per le settimane di sospensione lavorativa tutelata. Pertanto il ricalcolo pensionistico proposto dal ricorrente in mancanza dei dati originari delle retribuzioni ridotte non può ritenersi realmente significativo della lamentata inadeguatezza della pensione erogata e quindi della sussistenza di indici di inesatto adempimento tali da radicare un più rigoroso onere probatorio a carico dell'istituto debitore o da giustificare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio”.
CP_ Orbene nel caso in esame, su richiesta del Collegio, ha prodotto i modelli cd 01M (relativi agli anni 1991, 2000, 2001) da cui è possibile verificare gli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di “altre competenze” e di retribuzioni ridotte per i periodi di malattia, nonché il modello Unicarpe CP_ che indica analiticamente le retribuzioni utilizzate da per calcolare la RMS ai fini della liquidazione della pensione;
altresì il ricorrente aveva già prodotto l'estratto Carpe pc che ha offerto CP_ ulteriori elementi per verificare i criteri seguiti da per la determinazione della RMS. CP_ Orbene dal raffronto di tali documenti si evince la retribuzione pensionabile valorizzata da anche per i periodi di contribuzione figurativa (nella specie malattia), nonché in una distinta colonna dell'estratto Carpe pc l'importo corrisposto dal datore di lavoro a titolo “altre competenze” sicchè dal CP_ raffronto tra i dati originari dichiarati dal datore di lavoro con quelli rielaborati da è possibile comprendere i criteri adottati per la liquidazione della pensione.
Nello specifico il ricorrente si duole che, sia in fase di accredito dei contributi figurativi di malattia, CP_ l' avrebbe operato un illegittimo scomputo delle extramensilità (in primis 13° mensilità).
CP_ Tale circostanza non è stata smentita da
CP_ Per maggiore chiarezza e per comprendere il modus procedendi dell' nel caso in esame, in fase di accredito dei contributi figurativi per malattia (e CIG) ad integrazione, si richiama una precedente sentenza del Tribunale di Lecce (sent. n 3719/23) in cui è stata disposta ex art 421 cpc l'escussione CP_ come teste di un funzionario (dott ) le cui dichiarazioni sono state riprodotte Testimone_1
in sentenza e che per maggiore chiarezza appare opportuno richiamare in questa sede.
“ADR la voce “malattia ad integrazione” presente nei documenti indica un importo figurativo CP_1
CP_ riconosciuto dall al lavoratore per integrare la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro per i periodi di malattia a carico del datore di lavoro (ad es periodi di carenza per i primi giorni di malattia) al fine di ottenere un importo, nei periodi di malattia/infortunio o CIG (ove la voce sia CIG ad integrazione), corrispondente alla retribuzione intera percepita dal lavoratore nei periodi lavorati, il tutto per una corretta quantificazione della retribuzione pensionabile.
ADR va precisato che quando nei documenti (come estratto contributivo, Unicarpe etc) si vede la voce CP_1
“malattia” (come nel caso di specie per l'anno 1980 Unicarpe) e non “malattia ad integrazione” significa che il datore di lavoro ha corrisposto al lavoratore, per i periodi di sospensione (per malattia/infortunio o
CIG), l'intero importo della retribuzione per ogni settimana di malattia (ossia dal primo all'ultimo giorno della settimana), sicchè non è necessario che integri figurativamente la retribuzione nei termini prima CP_1 detti. In questo caso il periodo indicato accanto alla voce “malattia” è valido sia per il diritto che per la misura della pensione e l'importo corrispondente non è un “di cui” (ossia un importo minore già compreso in un importo maggiore) ma un importo che va sommato alla retribuzione ordinaria.
ADR se prendiamo l'esempio dell'anno 2003 esaminando la denuncia contributiva in atti (prodotta da CP_1 si vede che il datore di lavoro ha corrisposto per l'anno 2003 € 16538 a titolo di retribuzione ordinaria per le
52 settimane (indicato come competenze correnti); € 1461 a titolo di altre competenze (ossia retribuzioni non fisse e costanti) ed € 125 per le due settimane di retribuzioni ridotte, di cui una settimana di malattia il cui CP_ importo, però, è già compreso nelle retribuzioni correnti (ossia è un “di cui”). Pertanto per calcolare figurativamente la retribuzione per la settimana di malattia da integrare, per assicurare anche in tale periodo una retribuzione pari a quella dei periodi lavorati, fa il seguente calcolo: € 16538 (retribuzioni correnti) -
€125 (retribuzione ridotta corrisposta dal datore di lavoro, già compresa nelle retribuzioni correnti)= € 16413: 50 (settimane di effettivo lavoro)=328,26 € che è la retribuzione intera delle settimane interamente lavorate.
Dal momento che il datore di lavoro per la sola settimana di malattia ha corrisposto € 125: 2 (due settimane CP_ di cui una sola per malattia)= ossia € 62,50 (retribuzione settimanale ridotta) integra l'importo della settimana di malattia di € 265,76 (voce malattia ad integrazione nell'estratto unicarpe in atti) al fine di portare la retribuzione settimanale di malattia ad un importo equivalente a quello delle settimane lavorate ossia pari
a € 328,26 (€ 265,76+62,50). Tutto al fine di determinare figurativamente la retribuzione pensionabile per le settimane a retribuzione ridotta.
Quindi al fine del calcolo della RMS per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa (malattia infortunio
e CIG) non viene sommato l'importo della voce altre competenze (emolumenti extramensili), ma vengono inserite esclusivamente le competenze correnti e ciò sino al 31.12.2004.
Diversamente per calcolare la RMS per l'intero anno (richiamando sempre l'esempio dell'anno 2003 come CP_ risulta da Unicarpe in atti) somma le competenze correnti (che già includono le retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro per malattia, infortunio, CIG), le altre competenze e l'importo ad integrazione riconosciuto figurativamente dall (secondo il procedimento prima esposto). CP_1
Di tanto si ha conferma dall'esame del modello Unicarpe prodotto nel fascicolo che attesta (tornando CP_1 all'esempio dell'anno 2003) che nel calcolo della RMS sono indicati tutti i suddetti importi pari a complessivi
€ 18.264,76 (come si vede nella prima tabella di pag 4 del prospetto Unicarpe) da cui è poi scaturito il rateo di pensione di € 1237,07 pressocchè pari alla pensione effettivamente percepita dal ricorrente alla decorrenza, pari a € 1236,46, circostanza che conferma la correttezza del calcolo di CP_1
In sintesi l'importo che risulta nell'Unicarpe sotto la voce malattia ad integrazione non è un importo CP_ effettivamente corrisposto al lavoratore ma un importo figurativamente considerato da per elevare la retribuzione ridotta versata dal datore di lavoro al fine di adeguarla alla retribuzione da lui percepita nei periodi di effettivo lavoro, il tutto al fine di determinare la corretta RMS.
ADR A partire dall'anno 2005, a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/10, il datore di lavoro nelle denunce contributive (Emens) indica la quota di retribuzione persa dal lavoratore (e non solo quella inferiore da lui corrisposta) indicando così la retribuzione intera che avrebbe percepito ove avesse lavorato. CP_ In tal caso quindi per basta prendere l'importo indicato nella voce “retribuzioni ridotte” per avere
l'importo figurativo totale riferibile ai periodi di sospensione per malattia/infortunio o CIG.
ADR in conclusione tengo a precisare che nel modello Unicarpe come quello in esame sono indicate le competenze complessivamente versate dal datore di lavoro anche a titolo di retribuzione ridotte (oltre che a titolo di altre competenze) ma non si ha possibilità di verificare in questo modello l'importo delle retribuzioni ridotte versate dal datore di lavoro al lavoratore mancando in tale prospetto una voce specifica;
tali retribuzioni ridotte sono invece all'interno dell'importo complessivo versato dal datore di lavoro indicato nell'Unicarpe, mentre all'importo delle retribuzioni ridotte da lui versate si può invece risalire esaminando le denunce contributive o le buste paga. Ribadisco ancora che l'importo corrispondente alla voce malattia ad integrazione non è un importo reale ma CP_ un importo figurativo riconosciuto da solo per adeguare la retribuzione ridotta a quella percepita nei periodi di lavoro effettivo”.
Orbene, dalle suddette dichiarazioni emerge dunque che al fine del calcolo della RMS per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa (malattia infortunio e CIG) non è stato “sommato l'importo della voce altre competenze (emolumenti extramensili), ma vengono inserite esclusivamente le competenze correnti
e ciò sino al 31.12.2004. Diversamente per calcolare la RMS per l'intero anno (richiamando sempre l'esempio CP_ dell'anno 2003 come risulta da Unicarpe in atti) somma le competenze correnti (che già includono le retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro per malattia, infortunio, CIG), le altre competenze e
l'importo ad integrazione riconosciuto figurativamente dall (secondo il procedimento prima esposto)”. CP_1
E tale modalità operativa nella quantificazione dell'importo (virtuale) integrativo della retribuzione CP_ ridotta (versata dal datore di lavoro per malattia) è stata poi effettivamente utilizzata da anche nella liquidazione della pensione VO del ricorrente
Risulta evidente che si discute di una incidenza sul rateo di pensione estremamente esiguo, riguardando esclusivamente l'importo (proporzionale) di retribuzione extramensile (di norma 13° mensilità) inerente alla porzione di RMS relativa al periodo di malattia (o CIG) integrata virtualmente CP_ da (al fine di ottenere una RMS, nei periodi di malattia/infortunio o CIG, corrispondente alla retribuzione intera percepita dal lavoratore in costanza di rapporto), atteso che la parte di retribuzione ridotta versata dal datore di lavoro per il suddetto evento figurativo è già comprensiva delle extramensilità.
Orbene, il corretto calcolo della RMS per i periodi di malattia verificatisi sino al 31.12.2004 impone, ai sensi del comma 1 dell'art 8 L 155/81, di sommare all'importo corrisposto dal datore di lavoro come “competenze correnti”, anche l'importo erogato sotto la voce “altre competenze” (tra cui rientrano le competenze extramensili).
Diversamente, dall'esame della documentazione acquisita nel presente giudizio, risulta invece che CP_ ha escluso, ai fini del calcolo della RMS per i periodi di malattia con retribuzioni ridotte, gli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di “altre competenze” (per gli anni 1991, 2000 e 2001) CP_ sicchè risulta erronea per difetto l'importo virtualmente integrato da
Pertanto un corretto calcolo della RMS per i periodi di malattia cd ad integrazione, comprensivo degli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di altre competenze, determina una RMS (per l'anno
CP_ 1991) di € 216,16, invece che di € 179,07 (invece calcolata da escludendo tale voce); per l'anno
CP_ 2000 di € 249,1968, invece che € 226,44 calcolata da e, per l'anno 2001 di € 265,92, invece che
CP_ di € 238,82 calcolata da
CP_ Concretamente è tenuto ad effettuare il ricalcolo della pensione VO del ricorrente valorizzando, nella determinazione dell'importo da integrare virtualmente per i periodi di contribuzione figurativa per malattia presenti negli anni 1991 (2 settimane), 2000 (4 settimane) e 2001 (2 settimane), utilizzando (quale importo da integrare) € 322,84 (invece che € 248,66 relativamente all'anno 1991),
€ 257,52 (invece che di € 166,52 relativamente all'anno 2000), € 77,36 (invece che di € 23,15 relativamente all'anno 2001) con conseguente adeguamento del rateo di pensione ai suddetti criteri, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dal triennio CP_1
precedente il deposito del ricorso (8.01.2016) oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano considerando l'esiguità delle differenze pensionistiche applicando lo scaglione (sino ad € 1.100).
PQM
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 4/08/2022 da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del 22/02/2022 n. 573/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione
VO in godimento, relativamente ai periodi di contribuzione figurativa per malattia presenti negli anni
1991 (2 settimane), 2000 (4 settimane) e 2001 (2 settimane), disponendo la sostituzione del corretto importo di € 322,84 (invece che di € 248,66 relativamente all'anno 1991), di € 257,52 (invece che di
€ 166,52 relativamente all'anno 2000), di € 77,36 (invece che di € 23,15 relativamente all'anno 2001) con conseguente adeguamento del rateo di pensione ai suddetti criteri.
CP_ Condanna l' al pagamento dei ratei arretrati maturati dal 08.1.2016 e dei ratei maturandi oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda.
Condanna l' al pagamento delle competenze di lite dei due gradi di giudizio che si liquidano, CP_1 per il primo grado, in € 500,00, e per il presente grado, in € 300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito avv Pietro Attilio Galati.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi