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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/10/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 482 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 25.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 482 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 24.10.2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CONTEDDU Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MARIA ELENA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CONTEDDU CP_1 C.F._2
FRANCESCA MARIA ELENA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Olbia in Parte_1 CP_1
data 22.7.1984 con regime patrimoniale della comunione legale dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1984, numero 74, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (22.2.1985) e (23.3.1992), oggi Per_1 Persona_2
maggiorenni e autosufficienti.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
2 “a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) La casa familiare sita alla Via del Mirto n.7 in Monti, consta di due piani, entrambi abitabili e con due ingressi separati e distinti. Il piano di primo verrà assegnato al marito, mentre il piano terra alla moglie, con tutti gli arredi e corredi in essa insistenti.
c) I figli e , entrambi autosufficienti, potranno intrattenere con i genitori Per_1 Persona_2 liberi rapporti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 25.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 482 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 25.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 482 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 24.10.2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CONTEDDU Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MARIA ELENA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CONTEDDU CP_1 C.F._2
FRANCESCA MARIA ELENA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Olbia in Parte_1 CP_1
data 22.7.1984 con regime patrimoniale della comunione legale dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1984, numero 74, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (22.2.1985) e (23.3.1992), oggi Per_1 Persona_2
maggiorenni e autosufficienti.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
2 “a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) La casa familiare sita alla Via del Mirto n.7 in Monti, consta di due piani, entrambi abitabili e con due ingressi separati e distinti. Il piano di primo verrà assegnato al marito, mentre il piano terra alla moglie, con tutti gli arredi e corredi in essa insistenti.
c) I figli e , entrambi autosufficienti, potranno intrattenere con i genitori Per_1 Persona_2 liberi rapporti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 25.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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