Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 406.
(Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie)
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183 , nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche' quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
((4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.))
(Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie)
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183 , nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche' quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
((4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.))
Commentario • 1
- 1. Codice della StradaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 agosto 2023 · 99.85098
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Terni, sentenza 22/10/2024, n. 822Provvedimento: […] 2 Ministeri competenti, in assenza di un decreto che fissasse, ex ante, le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione ed i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 406, co. 2 del d.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il Organizzazione_2 procedeva, ai sensi dell'art. 192, co. 3, all'approvazione del prototipo, secondo le medesime procedure previste per l'omologazione, come avvenuto nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del D.M.Leggi di più...
- art. 142 C.d.S.·
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