Art. 34. (Pubblicazione delle delibere)
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a quindici giorni.
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a quindici giorni.