Decreto cautelare 22 ottobre 2021
Decreto decisorio 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 22/10/2021, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 01116/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2021, proposto da
Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., Bibione Mare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Giuri, Alessandro Veronese, Federica Ostan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento non costituito in giudizio;
nei confronti
Pensione Luciana di -OMISSIS- & C. S.a.s. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
nonchè adozione delle misure cautelari presidenziali inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.:
– della deliberazione di Consiglio comunale 29.6.2021, n. 36 (doc. 1), pubblicata dal 6.7.2021 al 21.7.2021, e dell'Allegato A “Modifiche al regolamento per la disciplina della TARI”, limitatamente all'art. 14 bis, recante: “Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da COVID-19”;
– della deliberazione di Giunta comunale 12.8.2021, n. 162 (doc. 2), recante: “Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione di un bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della TARI 2021 dovuta dalle utenze non domestiche”, nei limiti di interesse;
– della deliberazione di Giunta comunale 31.8.2021, n. 175 (doc. 3), recante: “Integrazione deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 12.08.2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla riduzione della TARI 2021 per le utenze non domestiche. Nuovi limiti in merito ai ricavi/compensi conseguiti ai fini della partecipazione al bando”, nei limiti di interesse;
– della determinazione dirigenziale 20.8.2021, n. 823 (doc. 4), recante: “Approvazione del bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della TARI 2021 dovuta dalle utenze non domestiche”, nonché dell'allegata istanza per quanto di interesse;
– della determinazione dirigenziale 03.09.2021, n. 873 (doc. 5), recante: <<Riapprovazione del “bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della TARI 2021 dovuta dalle utenze non domestiche”, approvato con determinazione dirigenziale n. 823 del 20.8.2021>>, nonché dell'allegata istanza, per quanto di interesse;
– della determinazione dirigenziale 28.09.2021, n. 959 (doc. 6), recante: “Bando per l'accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARI 2021 al Comune di S. Michele al Tagliamento. Errata corrige”, nonché dell'allegata istanza, per quanto di interesse;
– di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che le censure dedotte avverso i provvedimenti impugnati necessitino di adeguato approfondimento nell’ambito del contraddittorio con l’amministrazione intimata;
attesa la richiesta di misure cautelari monocratiche, con la quale parte ricorrente ha invocato la sospensione in parte qua dell’efficacia degli atti gravati, chiedendo altresì di voler disporre l’ammissione con riserva delle ricorrenti al bando per la riduzione TARI, stante l’imminente scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione;
ritenuto che, nel bilanciamento degli opposti interessi, la richiesta cautelare – impregiudicata ogni diversa e più approfondita disamina collegiale - non possa trovare accoglimento per quanto riguarda la sospensione degli atti impugnati e che, al contempo, non possa essere disposta, per effetto del provvedimento monocratico, una preventiva ammissione con riserva delle ricorrenti;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 novembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 22 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO