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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/10/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1159/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nata a [...], il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_4 C.F._4
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_5 C.F._5 tutti rappresenti e difesi dagli avv.ti Francesco Donolato e Roberto Dugo attori contro dott. (CF ) nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._6 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Tofful
convenuto con sede a Controparte_2
Trieste, Via Costantino Costantinides 2, CF/PI , in persona del Direttore Generale, legale P.IVA_1 rappresentante, dott. CF rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._7
NC OB convenuta con la chiamata in causa di
, (P.IVA – C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Grisafi
pagina 1 di 14 terza chiamata
C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, via Clerici Controparte_5 P.IVA_4
n. 14, in persona del procuratore speciale avente poteri di rappresentanza legale Dott. Controparte_6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Stefano Taurini terza chiamata
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per gli attori:
“Nel merito:
In via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, ritenuta la responsabilità del dott. Controparte_1 nella causazione del decesso del sig. in data 9 gennaio 2015 condannare lo stesso medico e l' Persona_1 [...]
in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dai sig.ri , Controparte_7 Parte_1
e nelle loro rispettive qualità di sorella, convivente more Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 uxorio, figlia, padre e madre del sig. in particolare, con riguardo al danno non patrimoniale nella misura di: Persona_1
- figlia, € 294.201,00; - convivente more uxorio, € 294.201,00; - sorella, Parte_3 Parte_2 Parte_1
€ 127.487,10; e padre e madre, € 245.167,50 pro capite E così per complessivi € Parte_4 Parte_5
1.206.224,10 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Nonché del danno patrimoniale subito dalla sig.ra
e dalla figlia nella misura di € 567.974,42, ovvero nella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia. Pt_2 Pt_3
Nonché del danno non patrimoniale, tanatologico-catastrofale, subito dal sig. a seguito della condotta del dott. Persona_1
, nella misura di € 30.000,00, ovvero nella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di Controparte_1 [...]
in qualità di erede del de cujus. Con favore di spese anche in ordine al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. in via Pt_3 istruttoria: disporre che i Ctu vengano chiamati a fornire adeguati chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte in corso di causa dagli odierni ricorrenti come da note depositate in data 6/3/2025 e si insiste per l'accoglimento delle ulteriori istanze di cui al ricorso introduttivo e alle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. non ammesse. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Per il convenuto dott. : Controparte_1
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, con conseguente riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo al dott. , anche in concorso con Controparte_1
l' , condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_4 tempore, a tenere indenne e/o manlevare il dott. dal pagamento di € 1.804.198,52.= o della diversa somma Controparte_1 che dovesse essere determinata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti oltre alle spese del
pagina 2 di 14 procedimento ex art 696 bis cpc, con conseguente rigetto di ogni qualsivoglia ulteriore domanda formulata nei confronti del dott. da parte della nonché della;
Controparte_1 CP_4 Controparte_8
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per la convenuta CP_9
“Respingersi, adversis reiectis, ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_2
,
[...] CP_9 in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannarsi la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e tenere indenne la convenuta Controparte_5 [...]
, delle somme tutte che quest'ultima fosse condannata a pagare agli Controparte_2 CP_9 attori;
in ogni caso con favore di spese.”
Per la terza chiamata : CP_4
“- respingere ogni domanda da chicchessia svolta nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti del dott. , respingere Controparte_1 la domanda di manleva da quest'ultimo svolta nei confronti della per inoperatività della copertura assicurativa CP_4 sostanziale ai sensi di polizza, se non “a secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla compagnia assicuratrice ( dell' e fino alla concorrenza CP_10 Controparte_11 della somma assicurata pari ad euro 2.000.000,00-.
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di regresso svolta dalla terza chiamata
[...] nei confronti del dott. , respingere la domanda di manleva da quest'ultimo svolta nei confronti CP_12 Controparte_1 della per tardività della medesima ovvero per inoperatività della copertura assicurativa sostanziale ai sensi di CP_4 polizza;
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'assicurato dott. , respingere la domanda di manleva da quest'ultimo svolta nei confronti della Controparte_1 CP_4
per come formulata, limitando la condanna della :
[...] CP_4 anche in via di regresso, proporzionalmente con la compagnia assicuratrice ( dell' CP_10 [...]
in ragione delle indennità dovute secondo le rispettive responsabilità accertate in Controparte_11 capo ai propri assicurati e secondo i rispettivi contratti ex art. 1910 c.c.; entro il massimale di polizza di euro 2.000.000; con applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo assoluto di euro 516,00 e un massimo di euro 15.494,00.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: pagina 3 di 14 - ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze, premessa la locuzione “E' vero che”:
1. Il dott. alle ore 11.00 circa del giorno 8.1.2015 riceveva al centralino dell'ambulatorio di Medea (GO) Controparte_1 una telefonata da parte del sig. il quale riferiva che quella mattina era rimasto a casa dal lavoro per febbre e Persona_1 dolori diffusi e chiedeva l'emissione di un certificato di malattia per giustificare l'assenza lavorativa?
2. Il dott. , sulla scorta di quanto riferitogli dal sig. formulava una prima diagnosi di Controparte_1 Persona_1
“sospetta sindrome influenzale” e gli comunicava che si sarebbe recato al suo domicilio per visitarlo personalmente?
3. Alle ore 14 della medesima giornata il medico si recava presso la abitazione del sig. e lo visitava? Persona_1
4. A conclusione della visita il medico confermava la diagnosi iniziale di “sospetta sindrome influenzale“ e si raccomandava che, in caso di peggioramento, il sig. avrebbe dovuto immediatamente allertare il servizio di emergenza del Persona_1
118?
5. Il giorno dopo, ad ore 8.40 circa, mentre il dott. stava lasciando il servizio ambulatoriale in Mariano del Controparte_1
IU (GO) per affrontare un caso urgente, l'addetta di segreteria, sig.ra segnalava al medico la presenza in sala Testimone_1 della sig.ra convivente more uxorio del sig. in quanto, a suo dire, il compagno si era Parte_2 Persona_1 aggravato?
6. Il medico diceva alla sig.ra di riferire alla sig.ra di chiamare subito il 118 per trasportare il Testimone_1 Parte_2 compagno nel vicino Pronto Soccorso e un tanto veniva riportato dalla sig.ra alla sig.ra Testimone_1 Pt_2
7. Successivamente il sanitario veniva a conoscenza del fatto che il sig. era deceduto il giorno stesso, ad ore Persona_1
18.10, dopo che era stato accompagnato dalla sig.ra con mezzi propri, all'Ospedale di Palmanova? Parte_2
Si indica a teste la sig.ra residente a [...]del IU. Testimone_1
- respingere le istanze istruttorie avversarie per le ragioni dedotte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. dd. 07/07/23.”
Per la terza chiamata CP_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA
PRELIMINARE: Nella sola ipotesi in cui nei confronti del resistente Dott. non si ritenga già Controparte_1 validamente esteso il contraddittorio, autorizzare la chiamata in causa del Dott. , all'uopo differendo fissando Controparte_1 nuova udienza di comparizione e di trattazione, ex artt. 106 e 269 del Codice di Procedura Civile, per consentirne la citazione nel rispetto dei termini a comparire;
2) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa dedotta nei confronti di in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3) Controparte_5
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese Cont dedotte nei confronti di GI, dichiarare in ogni caso la inoperatività nel caso di spese della garanzia prevista dalla polizza 4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e Controparte_5 non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese dedotte nei confronti di nonché nell'ancor CP_2 più denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della garanzia accertare e dichiarare il concorso colposo CP_10 del de cuius, ex art. 1227 c.c. e, in ogni caso, limitare la eventuale esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di CP_10
pagina 4 di 14 equità e giustizia, sempre e comunque per quanto eccedente la franchigia fissa di polizza pari a € 500.000 e previa ripartizione proporzionale del danno ex art. 1910 c.c. con condannando altresì il Dott. a CP_4 Controparte_1 manlevare integralmente ovvero a rimborsare ad essa ogni somma che dovesse risultare Controparte_5 tenuta a risarcire in conseguenza del fatto ascrivibile a fatto esclusivo del sanitario;
5) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la rinnovazione integrale della CTU, in relazione ai numerosi profili critici esposti in atti nonché al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 15 L. 24/2017, a pena di nullità.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, in proprio e in qualità di eredi di , hanno convenuto in giudicio il dott.
[...] Persona_1
e deducendo la responsabilità del dott. , medico di medicina Controparte_1 CP_9 CP_1 generale di riferimento di , per il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 9.1.2015. Persona_1
Gli attori hanno dedotto che in data 8.1.2015 il dott. era stato contattato dalla convivente more CP_1 uxorio di nonché da personalmente in quanto questi si Persona_1 Persona_1 sentiva male. Descritti i sintomi, il dott. , senza mai visitare personalmente CP_1 Per_1
, aveva diagnosticato una probabile sindrome influenzale e aveva prescritto un antipiretico.
[...]
Durante la notte era peggiorato e la mattina dopo la compagna si era recata in Persona_1 ambulatorio del dott. . Sollecitata dal medico, la compagna aveva portato CP_1 Per_1
all'ospedale di Palmanova, dove veniva ricoverato e nonostante le cure era infine deceduto nella
[...] prima serata.
La responsabilità ascritta dagli attori al dott. consiste: nel non aver visitato personalmente CP_1
; nel non aver diagnosticato una sospetta polmonite alla luce dei sintomi comunque Persona_1 riferiti al telefono;
nel non aver prescritto alcuna cura specifica e in particolare una cura antibiotica oltre a non aver ordinato a di recarsi in ospedale per ulteriori approfondimenti vista la Persona_1 situazione altamente rischiosa, considerato anche lo stato di salute pregresso.
sarebbe quindi deceduto a causa di queste condotte errate del dott. , Persona_1 CP_1 con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Nello specifico, è stata chiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro: a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale del tipo danno da perdita parentale subito da tutti gli attori (ciascuno in qualità di convivente more uxorio, figlia, sorella gemella, padre e madre); a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla convivente more uxorio e dalla figlia in quanto private del sostegno economico che il compagno e padre avrebbe loro garantito se in vita;
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale del tipo danno catastrofale subito da e richiesto dagli attori iure hereditatis. Persona_1
pagina 5 di 14 Si è costituito il dott. offrendo una ricostruzione dei fatti diversi. Nello specifico, il Controparte_1 dott. ha allegato di aver visitato nel pomeriggio dell'8.1.2015 . CP_1 Persona_1
non avrebbe riferito di sangue nell'escreato e tale assenza sarebbe stata comunque Persona_1 verificata dal dott. in sede di visita. Il dott. avrebbe, sempre nel pomeriggio CP_1 CP_1 dell'8.1.2015, consigliato a di eseguire un RX torace e di recarsi all'ospedale o Persona_1 comunque chiamare il 118 in caso di peggioramento.
La mattina seguente, il dott. sarebbe stato avvertito dalla sua segretaria della presenza in CP_1 ambulatorio della compagna di , reagendo con stupore alla circostanza che la stessa Persona_1 fosse lì per riferire di un peggioramento, avendo già detto il giorno precedente di allertare il 118 e di recarsi subito in ospedale.
Alla luce dei fatti così dedotti, il dott. ha negato qualsiasi sua responsabilità, ribadendo che la CP_1 propria condotta è stata corretta alla luce dei dati disponibili e in ogni caso negando la sussistenza del nesso causale tra la propria condotta e il decesso di . Il dott. ha altresì Persona_1 CP_1 contestato le singole poste di danno richieste.
Il dott. ha comunque chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, . CP_1 CP_4
Anche i è costituita contestando la ricostruzione dei fatti nonché le pretese degli attori. CP_9
Ha primariamente negato la propria legittimazione passiva in quanto in nessun caso potrebbe CP_9 essere ritenuta responsabile per la condotta di un medico di medicina generale, rispetto al quale non esercita alcuna attività di controllo e/o sorveglianza.
Ha comunque negato la possibilità di ravvisare una responsabilità nella condotta del dott. . CP_1
a anch'essa chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, la CP_9 CP_10
si è costituita contestando anch'essa la sussistenza di alcuna responsabilità del dott. CP_4
e formulando specifiche eccezioni rispetto alla copertura assicurativa. CP_1
Infine, si è costituita anche contestando parimenti la sussistenza di alcuna responsabilità del CP_10 dott. e di deducendo in punto copertura assicurativa e comunque formulando CP_1 CP_9 domanda riconvenzionale trasversale di regresso nei confronti del dott. . CP_1
A seguito di mutamento di rito, la causa è stata istruita oralmente e mediante espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio demandata a un collegio peritale (a fronte della nullità per violazione dell'art. 15 commi 4 e 8 l. n. 24/2017 della perizia eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in quanto).
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni su riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, si osserva quanto segue. pagina 6 di 14 I fatti oggetto di causa risalgono all'8 e 9 gennaio 2015. Pertanto, la normativa applicabile al caso concreto in punto responsabilità medica civile è quella contenuta nel d.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. Legge Balduzzi).
Come è noto, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di confermare l'irretroattività della l. n. 24/2017
(c.d. Legge Gelli-Bianco) con riferimento alle norme di tipo sostanziale (da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 6134 del 2025).
Ciò non toglie, tuttavia, che alcune prescrizioni della c.d. Legge Gelli-Bianco debbano essere applicate, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore anche se aventi ad oggetto fatti storici avvenuti prima della sua vigenza. Tanto è stato affermato in particolare per la norma di tipo processuale contenuta nell'art. 15 l. n. 24/2017 che prescrive che l'espletamento della consulenza tecnica sia affidato “a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15594 del 2025).
Con quest'ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.
Alla luce di un tanto, nel corso del processo è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto quella espletata nel corso del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (sub R.G.
216/2021 presso il Tribunale di Gorizia) era stata demandata a un solo consulente, nonostante il procedimento fosse stato introdotto in data ben successiva rispetto all'entrata in vigore della c.d. Legge
Gelli-Bianco.
Si procede quindi all'inquadramento, in punto di diritto, della responsabilità dei convenuti.
Con riferimento alla responsabilità del dott. , si ritiene di aderire a quanto sostenuto dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità che ha affermato che sotto la vigenza della c.d. Legge la Per_2 responsabilità del medico era da inquadrare ancora come responsabilità di tipo contrattuale (da contratto o comunque da c.d. contatto sociale) (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 2019 – così come Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024 – che ribadisce la posizione della corte di legittimità, richiamando
Cass. n. 08940 del 17/04/2014, pur a conoscenza delle diverse tesi emerse nella giurisprudenza di merito).
Il medico di medicina generale è figura riferibile al Sistema Sanitario Nazionale (Cass Sez. 3, Sentenza n.
6243 del 2015) oltre che soggetto scelto dal paziente che può indicarne il nominativo specifico.
Con riferimento alla responsabilità di si ritiene anche in questo caso di aderire alle considerazioni CP_9 svolte dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, è certamente legittimata passiva della domanda CP_9
pagina 7 di 14 di risarcimento del danno conseguente alla responsabilità ascritta al medico di medicina generale in quanto si tratta di un soggetto attraverso il quale il Servizio Sanitario Nazionale, e così le singole Aziende di Unità
Sanitaria Locale Socio Sanitaria, eroga i servizi sanitari alla popolazione (Cass Sez. 3, Sentenza n. 6243 del
2015 e, più recentemente, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14846 del 28/05/2024 e Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
5673 del 04/03/2025).
Posta questa qualificazione per entrambi i soggetti convenuti in giudizio, si ricorda che gli attori hanno l'onere di provare il titolo, l'evento dannoso, il nesso di causa tra l'inadempimento del medico e l'evento dannoso (c.d. causalità materiale), nonché l'esistenza e la consistenza del danno conseguenza e la sua riconducibilità all'inadempimento (c.d. causalità giuridica); con riferimento invece all'inadempimento ascritto al medico, gli attori possono limitarsi alla sua allegazione mentre spetta al medico provare di aver correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento è dipeso da circostanze imprevedibili/inevitabili e pertanto a lui non imputabili (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
5922 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16199 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 2024).
Non è contestato che il dott. fosse il medico di medicina generale di . CP_1 Persona_1
Vi è invece contestazione circa lo svolgimento dei fatti, in particolare in riferimento alla giornata dell'8 gennaio 2015.
Gli attori affermano che la mattina dell'8 gennaio 2015 al secondo tentativo di telefonata Per_1
avesse riferito al dott. i suoi sintomi tra i quali febbre alta e sangue nell'escreato. Il
[...] CP_1 dott. avrebbe quindi diagnosticato una sospetta sindrome influenzale e prescritto un CP_1 antipiretico. Non vi sarebbe stata alcuna visita domiciliare nel pomeriggio né sarebbe stato consigliato di allertare il 118 o comunque di recarsi in ospedale.
Il convenuto dott. invece afferma di essersi recato al domicilio di nel CP_1 Persona_1 pomeriggio dell'8 gennaio 2015, che non gli fosse stato riferito del sangue nell'espettorato e comunque di averne verificato personalmente l'assenza tramite la prova del fazzoletto, di aver consigliato l'esecuzione di un RX torace e così di recarsi in ospedale e, al rifiuto del paziente, di aver comunque detto al paziente di allertare il 118 in caso di peggioramento.
A sostegno della tesi degli attori viene dedotto che lo stesso avrebbe riferito alla Persona_1 compagna, mentre si trovava in ospedale il 9 gennaio 2015, che il pomeriggio del giorno prima il dott.
non lo aveva visitato a casa ma si era limitato a telefonargli. Tale circostanza, tuttavia, è rimasta CP_1 sfornita di prova, restando quindi mera allegazione di parte.
Un altro elemento che gli attori hanno valorizzato a sostegno della propria tesi è che nella cartella clinica di tenuta dal dott. non fossero annotati i parametri vitali del paziente, Persona_1 CP_1 cosa che sarebbe dovuta avvenire in caso di eseguita visita. In altre parole, l'assenza di annotazione dei pagina 8 di 14 parametri vitali dovrebbe far presumere, con ragionamento logico, che in realtà la visita non sia stata fatta.
Tuttavia, sul punto lo stesso collegio peritale ha specificato che non vi è normativamente alcuna indicazione circa il contenuto necessario della cartella clinica che i medici di medicina generale devono tenere e aggiornare per ogni paziente. Pertanto, la mancata compilazione dei parametri vitali (fatto noto) non può essere utilizzata per fondare un ragionamento presuntivo che porti ad affermare che una visita non ci sia stata (fatto ignoto/contestato).
D'altro canto, la versione fornita dal dott. appare sostenuta da elementi probatori più solidi. In CP_1 particolare, nel corso dell'udienza del 15 novembre 2023 (rinviata per malattia della scrivente dal 31 ottobre
2023) è stata sentita come testimone la sig.ra segretaria del dott. dal 2008 al 2022, Testimone_1 CP_1 che ha riferito (sulla domanda “Vero che in data 8.1.2015 ad ore 11.00 circa sull'utenza telefonica dell'ambulatorio del dott. in Medea (GO) riceveva una telefonata dal sig. che le riferiva che quella mattina era Controparte_1 Persona_1 rimasto a casa dal lavoro in quanto aveva febbre e dolori diffusi e chiedeva l'emissione del certificato di malattia?”) “sì, confermo. Ho ricevuto io la telefonata, sono io il primo filtro, ho preso l'appunto per riferirlo poi al dott. al termine CP_1 delle visite ambulatoriali che stava svolgendo. Non posso confermare data e ora con precisione, sicuramente dopo la festa dell'epifania però non posso nemmeno specificare il mese, se fosse gennaio febbraio o dopo, sicuramente prima di giugno 2015”
e che “al termine delle visite ambulatoriali, ripeto non ricordo il giorno preciso ma sicuramente il giorno stesso della telefonata, il dott. uscendo insieme a me dallo studio medico mi aveva riferito che sarebbe andato a fare la visita domiciliare a CP_1
PI” aggiungendo, a domanda della giudice, “preciso che l'unica cosa che ricordo e so è che il dottore, uscendo, mi aveva detto che sarebbe andato a far la visita, altro non ricordo”. Interrogata a prova diretta sui capitoli di prova della terza intervenuta ha dichiarato “al termine della mattinata sono andata a riferire le telefonate e in quell'occasione, mentre c'ero anche io in ambulatorio, il dottore ha chiamato al telefono PI. Il dottore ha chiesto a PI cosa avesse.
Al termine della telefonata il dottore ha detto a PI che subito dopo l'attività ambulatoriale sarebbe andato a casa sua.
Al termine della telefonata il dottore ha redatto, con me lì presente, il certificato di malattia per sospetta sindrome influenzale.”. Ancora, alla domanda “A conclusione della visita il medico confermava la diagnosi iniziale di “sospetta sindrome influenzale” e si raccomandava che, in caso di peggioramento, il sig. avrebbe dovuto Persona_1 immediatamente allertare il servizio di emergenza del 118?” ha risposto “ricordo che il giorno dopo, alla mattina appena entrati, per aggiornarmi il dottore mi ha riferito che aveva confermato la diagnosi di sindrome influenzale. Di avergli detto di chiamare il numero di emergenza me lo aveva detto solo dopo quando l'ho informato della presenza della compagna”.
Appare invero poco plausibile, in quanto irragionevole, che il dott. , dopo aver detto al telefono CP_1
a che si sarebbe recato a casa sua per una visita (con la segretaria presente) e averlo Persona_1 ribadito alla segretaria in uscita dall'ambulatorio, non vi abbia invece provveduto.
Oltre alla testimonianza della segretaria, depone per la fondatezza della prospettazione del dott. CP_1 anche il fatto che nella cartella clinica (doc. 5 fascicolo dott. ) fosse riportata già in data 8.1.2015 CP_1
pagina 9 di 14 (p. 5) la prescrizione di paracetamolo e “se non migliora opportuno ricovero. Siamo comunque d'accordo di sentirci domani mattina” e in data 9.1.2015 “visitato ieri pomeriggio: sospetta sindrome influenzale”.
Il contenuto della cartella clinica redatta al tempo unitamente alla testimonianza della segretaria permettono quindi di affermare che una visita ci sia stata. In senso contrario sussiste la sola allegazione dell'attrice, compagna di , di quanto a sua volta alla stessa riferito dal de cuius il giorno stesso in Parte_6 cui poi è deceduto.
Con riferimento poi alla circostanza della presenza di sangue nell'espettorato o comunque se Per_1
avesse o meno riferito di un tanto al medico, si ritiene che non sia raggiunta la prova della
[...] veridicità di tali circostanze.
Infatti, non risulta dalla cartella clinica redatta dal dott. né invero risulta che la presenza di CP_1 sangue fosse stata rilevata dal personale sanitario una volta che venne ricoverato Persona_1 all'ospedale di Palmanova in data 9.1.2015 (mentre è vero che quantomeno in sede di accesso al Pronto
Soccorso aveva dichiarato la propria condizione così riassunta dai sanitari “Da 2 gg. Persona_1 iperpiressia, tosse produttiva con emoftoe”, ossia espulsione di catarro con tracce o striature di sangue).
Infine, circa l'ulteriore circostanze di aver prescritto di recarsi in ospedale o comunque di allertare il 118, si ritiene che un tanto sia stato in effetti provato.
Infatti, la cartella clinica redatta dal dott. riporta già in data 8.1.2015 l'indicazione CP_1 dell'opportunità del ricovero in caso di mancato miglioramento. Non solo, nello stesso senso può essere valorizzata la testimonianza della segretaria sig.ra la mattina del 9 gennaio 2015, quando il Testimone_1 dott. viene informato dalla presenza in ambulatorio della compagna di CP_1 Persona_1 per un suo riferito peggioramento, egli esordisce dicendo “ma come è ancora qui, gli avevo detto di chiamare il numero di emergenza se fosse peggiorato”. La teste continua ricordando che “a quel punto il dottore mi aveva detto di dire alla signora di andare subito all'ospedale, lui è uscito e io ho riferito ciò alla signora”.
Non si rinvengono, d'altro canto, elementi fattuali di senso contrario.
Tutto quanto sopra esposto conduce a ritenere provato che una visita ci sia stata, che non fosse stato riferito del sangue nell'espettorato e che comunque fosse stato informato dal dott. Persona_1
della necessità di rivolgersi all'ospedale in caso di peggioramento. CP_1
Peraltro, tutte le considerazioni svolte (ritenute comunque necessarie in quanto volte a delineare lo svolgimento dei fatti) passano in secondo piano alla luce delle risultanze della consulenza tecnica collegiale.
Venendo quindi al cuore della questione dedotta in causa, fermo il riparto dell'onere della prova in caso di responsabilità contrattuale, si ritiene di poter addivenire a decisione concentrandosi sulla sussistenza o meno del nesso di causa tra la condotta del dott. e il decesso di , in CP_1 Persona_1 applicazione del principio della ragione più liquida (“l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, pagina 10 di 14 secondo comma, c.p.c., […] consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" […] L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità” Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 693 del
2024).
Si reputa che la consulenza collegiale abbia consentito di accertare che non vi sia nesso causale tra la condotta del dott. (al di là della possibilità o meno di stigmatizzarla quale inadempimento) e il CP_1 decesso di . Persona_1
Infatti, il collegio dei consulenti, sulla base dell'esame autoptico, ha affermato che ragionevolmente si sarebbe trattato di una polmonite emorragica bilaterale rapidamente fatale e che l'eziologia di solito è da
Streptococcus pyogenes o da Staphylococcus aureus (PVL+) (p. 20).
Sul punto, rispondendo alle osservazioni dei CCTTPP, il collegio ha ricordato che “l'eziologia della polmonite emorragica bilaterale non è stata accertata all'esame autoptico in quanto non furono eseguiti specifici prelievi microbiologici, pertanto le discussioni sull'argomento non possono essere che speculative.” (p. 26).
Se è vero che le condizioni particolari pregresse di avrebbero dovuto indurre il Persona_1 dott. a prescrivere anche una terapia antibiotica orale (con ciò probabilmente evidenziando un CP_1 profilo di colpa del tipo imprudenza, anche considerato che il rispetto delle Linee guida non è causa esimente della responsabilità e ciò soprattutto se le particolari circostanze del caso concreto inducano a tenere una condotta ulteriore e/o diversa rispetto alle prescrizioni in esse contenute in quanto non idonee a trattare il caso specifico), è altresì vero che questa non avrebbe comunque evitato il decesso: “è altamente probabile che questa terapia antibiotica orale non avrebbe potuto modificare in alcun modo il decorso successivo, in quanto come sovra argomentato non esiste alcuna terapia antibiotica orale efficace per la polmonite emorragica da Staphylococcus aureus PVL+” (p. 21).
Peraltro, i consulenti ricordano che “[l]a terapia antibiotica di una infezione stafilococcica grave si basa sulla somministrazione di antibiotici per via endovenosa”. Terapia che evidentemente non poteva comunque essere prescritta a domicilio del paziente ma avrebbe dovuto essere eseguita in ospedale.
E ancora “[è] altresì possibile affermare con un elevato grado di probabilità che l'adozione di una corretta terapia non avrebbe evitato il decesso del Signor ” (p. 22). Persona_1
Si crede che il collegio dei consulenti abbia altresì fornito coerente risposta alle osservazioni dei CCTTPP.
Si ritiene comunque di aggiungere che lo stesso assunto dei CCTTPP attorei depone a ben vedere nel senso di ritenere insussistente la responsabilità del dott. . CP_1
pagina 11 di 14 Questi hanno osservato che “La diagnosi precoce ed il trattamento antibiotico, in questi casi, sono DECISIVI per il miglioramento dell'outcome per il paziente settico.
Si ricorda a tal proposito che le probabilità di sopravvivenza si riducono drasticamente, in questi casi, tanto più quanto più si ritarda l'avvio del trattamento. Se un paziente riceve la terapia antibiotica entro la prima ora dalla diagnosi o ancor prima dopo aver eseguito i prelievi per le colture, le possibilità di sopravvivenza raggiungono quasi l'80%, mentre diminuiscono del
7,6% per ogni ora di ritardo. (Kumar, A,et. al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006 Jun;
34(6):1589-96.)...” (riportato a p.
26 della consulenza).
Si deve rilevare però che nemmeno una volta che è stato ricoverato in ospedale Persona_1 venivano eseguite emocolture. Pertanto, non si vede come l'eventuale invio in ospedale di Per_1
da parte del dott. già l'8 gennaio 2015 avrebbe cambiato la tragica sorte del paziente,
[...] CP_1 se comunque non sarebbero state eseguite le emocolture (come in effetti non sono state eseguite) necessarie ad avviare il trattamento antibiotico endovenoso specifico. La condotta del dott. non CP_1 si pone pertanto in nesso causale con il decesso di . Persona_1
Infine, è vero che le considerazioni svolte dal collegio dei consulenti sono di tipo speculativo (quanto meno in merito all'eziologia della polmonite), come dagli stessi riconosciuto, e ciò in quanto l'esame autoptico non fornisce dati sufficienti per individuare con certezza la specifica eziologia della polmonite.
Tuttavia, si deve ricordare che la giurisprudenza ha affermato che “l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento” (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025).
Pertanto, l'esito della lite rimane lo stesso anche a non voler dar credito alle valutazioni dei consulenti del giudice, ciò in quanto nemmeno le osservazioni dei CCTTPP attorei danno (inversamente) conto della certezza della sussistenza di un nesso causale tra la terapia antibiotica (la cui efficacia peraltro è strettamente legata a un timing di somministrazione stringente) e la salvezza del paziente, in termini di “più probabile che non”. Anzi, come abbiamo visto sopra, la probabilità (e non certezza) di salvezza cala drasticamente per ogni ora di ritardo nella somministrazione della terapia antibiotica rispetto alla diagnosi o “ancora prima” all'esecuzione dei prelievi per le colture. L'inciso “ancor prima” fa intendere che tra le due opzioni (ossia la somministrazione della terapia dopo la diagnosi o dopo il prelievo per le colture) la seconda è quella che assicura chance di sopravvivenza più elevate. Nel caso concreto però le emocolture non sono state eseguite nemmeno in ospedale (i consulenti del giudice osservano “forse perché il paziente all'ingresso non era febbrile ed era leggermente leucopenico (GB < 3000/mm3) con aumento marcato di PCR/PCT 45/410” – p. 19) pertanto rimane assolutamente incerta la percentuale di chance di sopravvivenza, non potendosi nemmeno valutare se fosse tale da sostenere che la sopravvivenza fosse “più probabile che non”. pagina 12 di 14 Peraltro, i consulenti del giudice hanno riconosciuto che “il peggioramento delle condizioni [è] avvenuto successivamente, in maniera rapida e imprevedibile” (p. 27): ossia, il peggioramento delle condizioni di si è verificato in ospedale e in un modo rapido e imprevedibile. Rapidità e Persona_1 imprevedibilità che nuovamente rendono assolutamente incerto un giudizio positivo circa il fatto che fosse
“più probabile che non” che la condotta del dott. abbia avuto ruolo causale nel decesso di CP_1
. Persona_1
Venendo meno il nesso causale tra condotta del medico e decesso del paziente, viene meno la possibilità di accogliere entrambe le domande di accertamento della responsabilità del dott. e della correlata CP_1 responsabilità di così del risarcimento del danno. CP_9
Le conseguenti domande rivolte verso le compagnie assicurative sono così assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022. Ai fini dell'individuazione dello scaglione di valore, si ritiene la causa di valore indeterminabile, di media complessità (scaglione di valore da 52.000€ a 260.000€) in quanto le poste di danno dedotte dagli attori non sono prontamente liquidabili con parametri uniformi. Si applicano i valori minimi dello scaglione di riferimento in quanto si ritiene che gli attori siano stati indotti a sostenere la causa di merito alla luce di una perizia espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che gli stessi hanno interpretato a loro favorevole. Gli attori devono essere condannati anche alla rifusione delle spese sostenute dalle terze chiamate in quanto l'estensione del contraddittorio a questi soggetti non è stata astrattamente infondata (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta le domande degli attori;
2. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e a rifondere a:
[...] Parte_5 dott. , le spese del giudizio che si liquidano in 7.052,00 € per compensi e Controparte_1
870 € per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
le spese Controparte_2 del giudizio che si liquidano per compensi in 7.052,00 € per questo procedimento e 1.914 € per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., 1.102 € per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
le spese del giudizio che si liquidano in 7.052,00 € per compensi, oltre spese CP_4 generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
pagina 13 di 14 le spese del giudizio che si liquidano in 7.052,00 € per Controparte_5 compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
3. spese di ctu a definitivo carico di parte attrice.
Gorizia, li 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nata a [...], il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_4 C.F._4
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_5 C.F._5 tutti rappresenti e difesi dagli avv.ti Francesco Donolato e Roberto Dugo attori contro dott. (CF ) nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._6 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Tofful
convenuto con sede a Controparte_2
Trieste, Via Costantino Costantinides 2, CF/PI , in persona del Direttore Generale, legale P.IVA_1 rappresentante, dott. CF rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._7
NC OB convenuta con la chiamata in causa di
, (P.IVA – C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Grisafi
pagina 1 di 14 terza chiamata
C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, via Clerici Controparte_5 P.IVA_4
n. 14, in persona del procuratore speciale avente poteri di rappresentanza legale Dott. Controparte_6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Stefano Taurini terza chiamata
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per gli attori:
“Nel merito:
In via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, ritenuta la responsabilità del dott. Controparte_1 nella causazione del decesso del sig. in data 9 gennaio 2015 condannare lo stesso medico e l' Persona_1 [...]
in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dai sig.ri , Controparte_7 Parte_1
e nelle loro rispettive qualità di sorella, convivente more Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 uxorio, figlia, padre e madre del sig. in particolare, con riguardo al danno non patrimoniale nella misura di: Persona_1
- figlia, € 294.201,00; - convivente more uxorio, € 294.201,00; - sorella, Parte_3 Parte_2 Parte_1
€ 127.487,10; e padre e madre, € 245.167,50 pro capite E così per complessivi € Parte_4 Parte_5
1.206.224,10 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Nonché del danno patrimoniale subito dalla sig.ra
e dalla figlia nella misura di € 567.974,42, ovvero nella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia. Pt_2 Pt_3
Nonché del danno non patrimoniale, tanatologico-catastrofale, subito dal sig. a seguito della condotta del dott. Persona_1
, nella misura di € 30.000,00, ovvero nella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di Controparte_1 [...]
in qualità di erede del de cujus. Con favore di spese anche in ordine al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. in via Pt_3 istruttoria: disporre che i Ctu vengano chiamati a fornire adeguati chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte in corso di causa dagli odierni ricorrenti come da note depositate in data 6/3/2025 e si insiste per l'accoglimento delle ulteriori istanze di cui al ricorso introduttivo e alle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. non ammesse. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Per il convenuto dott. : Controparte_1
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, con conseguente riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo al dott. , anche in concorso con Controparte_1
l' , condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_4 tempore, a tenere indenne e/o manlevare il dott. dal pagamento di € 1.804.198,52.= o della diversa somma Controparte_1 che dovesse essere determinata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti oltre alle spese del
pagina 2 di 14 procedimento ex art 696 bis cpc, con conseguente rigetto di ogni qualsivoglia ulteriore domanda formulata nei confronti del dott. da parte della nonché della;
Controparte_1 CP_4 Controparte_8
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per la convenuta CP_9
“Respingersi, adversis reiectis, ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_2
,
[...] CP_9 in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannarsi la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e tenere indenne la convenuta Controparte_5 [...]
, delle somme tutte che quest'ultima fosse condannata a pagare agli Controparte_2 CP_9 attori;
in ogni caso con favore di spese.”
Per la terza chiamata : CP_4
“- respingere ogni domanda da chicchessia svolta nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti del dott. , respingere Controparte_1 la domanda di manleva da quest'ultimo svolta nei confronti della per inoperatività della copertura assicurativa CP_4 sostanziale ai sensi di polizza, se non “a secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla compagnia assicuratrice ( dell' e fino alla concorrenza CP_10 Controparte_11 della somma assicurata pari ad euro 2.000.000,00-.
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di regresso svolta dalla terza chiamata
[...] nei confronti del dott. , respingere la domanda di manleva da quest'ultimo svolta nei confronti CP_12 Controparte_1 della per tardività della medesima ovvero per inoperatività della copertura assicurativa sostanziale ai sensi di CP_4 polizza;
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'assicurato dott. , respingere la domanda di manleva da quest'ultimo svolta nei confronti della Controparte_1 CP_4
per come formulata, limitando la condanna della :
[...] CP_4 anche in via di regresso, proporzionalmente con la compagnia assicuratrice ( dell' CP_10 [...]
in ragione delle indennità dovute secondo le rispettive responsabilità accertate in Controparte_11 capo ai propri assicurati e secondo i rispettivi contratti ex art. 1910 c.c.; entro il massimale di polizza di euro 2.000.000; con applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo assoluto di euro 516,00 e un massimo di euro 15.494,00.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: pagina 3 di 14 - ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze, premessa la locuzione “E' vero che”:
1. Il dott. alle ore 11.00 circa del giorno 8.1.2015 riceveva al centralino dell'ambulatorio di Medea (GO) Controparte_1 una telefonata da parte del sig. il quale riferiva che quella mattina era rimasto a casa dal lavoro per febbre e Persona_1 dolori diffusi e chiedeva l'emissione di un certificato di malattia per giustificare l'assenza lavorativa?
2. Il dott. , sulla scorta di quanto riferitogli dal sig. formulava una prima diagnosi di Controparte_1 Persona_1
“sospetta sindrome influenzale” e gli comunicava che si sarebbe recato al suo domicilio per visitarlo personalmente?
3. Alle ore 14 della medesima giornata il medico si recava presso la abitazione del sig. e lo visitava? Persona_1
4. A conclusione della visita il medico confermava la diagnosi iniziale di “sospetta sindrome influenzale“ e si raccomandava che, in caso di peggioramento, il sig. avrebbe dovuto immediatamente allertare il servizio di emergenza del Persona_1
118?
5. Il giorno dopo, ad ore 8.40 circa, mentre il dott. stava lasciando il servizio ambulatoriale in Mariano del Controparte_1
IU (GO) per affrontare un caso urgente, l'addetta di segreteria, sig.ra segnalava al medico la presenza in sala Testimone_1 della sig.ra convivente more uxorio del sig. in quanto, a suo dire, il compagno si era Parte_2 Persona_1 aggravato?
6. Il medico diceva alla sig.ra di riferire alla sig.ra di chiamare subito il 118 per trasportare il Testimone_1 Parte_2 compagno nel vicino Pronto Soccorso e un tanto veniva riportato dalla sig.ra alla sig.ra Testimone_1 Pt_2
7. Successivamente il sanitario veniva a conoscenza del fatto che il sig. era deceduto il giorno stesso, ad ore Persona_1
18.10, dopo che era stato accompagnato dalla sig.ra con mezzi propri, all'Ospedale di Palmanova? Parte_2
Si indica a teste la sig.ra residente a [...]del IU. Testimone_1
- respingere le istanze istruttorie avversarie per le ragioni dedotte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. dd. 07/07/23.”
Per la terza chiamata CP_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA
PRELIMINARE: Nella sola ipotesi in cui nei confronti del resistente Dott. non si ritenga già Controparte_1 validamente esteso il contraddittorio, autorizzare la chiamata in causa del Dott. , all'uopo differendo fissando Controparte_1 nuova udienza di comparizione e di trattazione, ex artt. 106 e 269 del Codice di Procedura Civile, per consentirne la citazione nel rispetto dei termini a comparire;
2) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa dedotta nei confronti di in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3) Controparte_5
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese Cont dedotte nei confronti di GI, dichiarare in ogni caso la inoperatività nel caso di spese della garanzia prevista dalla polizza 4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e Controparte_5 non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese dedotte nei confronti di nonché nell'ancor CP_2 più denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della garanzia accertare e dichiarare il concorso colposo CP_10 del de cuius, ex art. 1227 c.c. e, in ogni caso, limitare la eventuale esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di CP_10
pagina 4 di 14 equità e giustizia, sempre e comunque per quanto eccedente la franchigia fissa di polizza pari a € 500.000 e previa ripartizione proporzionale del danno ex art. 1910 c.c. con condannando altresì il Dott. a CP_4 Controparte_1 manlevare integralmente ovvero a rimborsare ad essa ogni somma che dovesse risultare Controparte_5 tenuta a risarcire in conseguenza del fatto ascrivibile a fatto esclusivo del sanitario;
5) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la rinnovazione integrale della CTU, in relazione ai numerosi profili critici esposti in atti nonché al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 15 L. 24/2017, a pena di nullità.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, in proprio e in qualità di eredi di , hanno convenuto in giudicio il dott.
[...] Persona_1
e deducendo la responsabilità del dott. , medico di medicina Controparte_1 CP_9 CP_1 generale di riferimento di , per il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 9.1.2015. Persona_1
Gli attori hanno dedotto che in data 8.1.2015 il dott. era stato contattato dalla convivente more CP_1 uxorio di nonché da personalmente in quanto questi si Persona_1 Persona_1 sentiva male. Descritti i sintomi, il dott. , senza mai visitare personalmente CP_1 Per_1
, aveva diagnosticato una probabile sindrome influenzale e aveva prescritto un antipiretico.
[...]
Durante la notte era peggiorato e la mattina dopo la compagna si era recata in Persona_1 ambulatorio del dott. . Sollecitata dal medico, la compagna aveva portato CP_1 Per_1
all'ospedale di Palmanova, dove veniva ricoverato e nonostante le cure era infine deceduto nella
[...] prima serata.
La responsabilità ascritta dagli attori al dott. consiste: nel non aver visitato personalmente CP_1
; nel non aver diagnosticato una sospetta polmonite alla luce dei sintomi comunque Persona_1 riferiti al telefono;
nel non aver prescritto alcuna cura specifica e in particolare una cura antibiotica oltre a non aver ordinato a di recarsi in ospedale per ulteriori approfondimenti vista la Persona_1 situazione altamente rischiosa, considerato anche lo stato di salute pregresso.
sarebbe quindi deceduto a causa di queste condotte errate del dott. , Persona_1 CP_1 con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Nello specifico, è stata chiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro: a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale del tipo danno da perdita parentale subito da tutti gli attori (ciascuno in qualità di convivente more uxorio, figlia, sorella gemella, padre e madre); a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla convivente more uxorio e dalla figlia in quanto private del sostegno economico che il compagno e padre avrebbe loro garantito se in vita;
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale del tipo danno catastrofale subito da e richiesto dagli attori iure hereditatis. Persona_1
pagina 5 di 14 Si è costituito il dott. offrendo una ricostruzione dei fatti diversi. Nello specifico, il Controparte_1 dott. ha allegato di aver visitato nel pomeriggio dell'8.1.2015 . CP_1 Persona_1
non avrebbe riferito di sangue nell'escreato e tale assenza sarebbe stata comunque Persona_1 verificata dal dott. in sede di visita. Il dott. avrebbe, sempre nel pomeriggio CP_1 CP_1 dell'8.1.2015, consigliato a di eseguire un RX torace e di recarsi all'ospedale o Persona_1 comunque chiamare il 118 in caso di peggioramento.
La mattina seguente, il dott. sarebbe stato avvertito dalla sua segretaria della presenza in CP_1 ambulatorio della compagna di , reagendo con stupore alla circostanza che la stessa Persona_1 fosse lì per riferire di un peggioramento, avendo già detto il giorno precedente di allertare il 118 e di recarsi subito in ospedale.
Alla luce dei fatti così dedotti, il dott. ha negato qualsiasi sua responsabilità, ribadendo che la CP_1 propria condotta è stata corretta alla luce dei dati disponibili e in ogni caso negando la sussistenza del nesso causale tra la propria condotta e il decesso di . Il dott. ha altresì Persona_1 CP_1 contestato le singole poste di danno richieste.
Il dott. ha comunque chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, . CP_1 CP_4
Anche i è costituita contestando la ricostruzione dei fatti nonché le pretese degli attori. CP_9
Ha primariamente negato la propria legittimazione passiva in quanto in nessun caso potrebbe CP_9 essere ritenuta responsabile per la condotta di un medico di medicina generale, rispetto al quale non esercita alcuna attività di controllo e/o sorveglianza.
Ha comunque negato la possibilità di ravvisare una responsabilità nella condotta del dott. . CP_1
a anch'essa chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, la CP_9 CP_10
si è costituita contestando anch'essa la sussistenza di alcuna responsabilità del dott. CP_4
e formulando specifiche eccezioni rispetto alla copertura assicurativa. CP_1
Infine, si è costituita anche contestando parimenti la sussistenza di alcuna responsabilità del CP_10 dott. e di deducendo in punto copertura assicurativa e comunque formulando CP_1 CP_9 domanda riconvenzionale trasversale di regresso nei confronti del dott. . CP_1
A seguito di mutamento di rito, la causa è stata istruita oralmente e mediante espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio demandata a un collegio peritale (a fronte della nullità per violazione dell'art. 15 commi 4 e 8 l. n. 24/2017 della perizia eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in quanto).
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni su riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, si osserva quanto segue. pagina 6 di 14 I fatti oggetto di causa risalgono all'8 e 9 gennaio 2015. Pertanto, la normativa applicabile al caso concreto in punto responsabilità medica civile è quella contenuta nel d.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. Legge Balduzzi).
Come è noto, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di confermare l'irretroattività della l. n. 24/2017
(c.d. Legge Gelli-Bianco) con riferimento alle norme di tipo sostanziale (da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 6134 del 2025).
Ciò non toglie, tuttavia, che alcune prescrizioni della c.d. Legge Gelli-Bianco debbano essere applicate, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore anche se aventi ad oggetto fatti storici avvenuti prima della sua vigenza. Tanto è stato affermato in particolare per la norma di tipo processuale contenuta nell'art. 15 l. n. 24/2017 che prescrive che l'espletamento della consulenza tecnica sia affidato “a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15594 del 2025).
Con quest'ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.
Alla luce di un tanto, nel corso del processo è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto quella espletata nel corso del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (sub R.G.
216/2021 presso il Tribunale di Gorizia) era stata demandata a un solo consulente, nonostante il procedimento fosse stato introdotto in data ben successiva rispetto all'entrata in vigore della c.d. Legge
Gelli-Bianco.
Si procede quindi all'inquadramento, in punto di diritto, della responsabilità dei convenuti.
Con riferimento alla responsabilità del dott. , si ritiene di aderire a quanto sostenuto dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità che ha affermato che sotto la vigenza della c.d. Legge la Per_2 responsabilità del medico era da inquadrare ancora come responsabilità di tipo contrattuale (da contratto o comunque da c.d. contatto sociale) (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 2019 – così come Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024 – che ribadisce la posizione della corte di legittimità, richiamando
Cass. n. 08940 del 17/04/2014, pur a conoscenza delle diverse tesi emerse nella giurisprudenza di merito).
Il medico di medicina generale è figura riferibile al Sistema Sanitario Nazionale (Cass Sez. 3, Sentenza n.
6243 del 2015) oltre che soggetto scelto dal paziente che può indicarne il nominativo specifico.
Con riferimento alla responsabilità di si ritiene anche in questo caso di aderire alle considerazioni CP_9 svolte dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, è certamente legittimata passiva della domanda CP_9
pagina 7 di 14 di risarcimento del danno conseguente alla responsabilità ascritta al medico di medicina generale in quanto si tratta di un soggetto attraverso il quale il Servizio Sanitario Nazionale, e così le singole Aziende di Unità
Sanitaria Locale Socio Sanitaria, eroga i servizi sanitari alla popolazione (Cass Sez. 3, Sentenza n. 6243 del
2015 e, più recentemente, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14846 del 28/05/2024 e Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
5673 del 04/03/2025).
Posta questa qualificazione per entrambi i soggetti convenuti in giudizio, si ricorda che gli attori hanno l'onere di provare il titolo, l'evento dannoso, il nesso di causa tra l'inadempimento del medico e l'evento dannoso (c.d. causalità materiale), nonché l'esistenza e la consistenza del danno conseguenza e la sua riconducibilità all'inadempimento (c.d. causalità giuridica); con riferimento invece all'inadempimento ascritto al medico, gli attori possono limitarsi alla sua allegazione mentre spetta al medico provare di aver correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento è dipeso da circostanze imprevedibili/inevitabili e pertanto a lui non imputabili (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
5922 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16199 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 2024).
Non è contestato che il dott. fosse il medico di medicina generale di . CP_1 Persona_1
Vi è invece contestazione circa lo svolgimento dei fatti, in particolare in riferimento alla giornata dell'8 gennaio 2015.
Gli attori affermano che la mattina dell'8 gennaio 2015 al secondo tentativo di telefonata Per_1
avesse riferito al dott. i suoi sintomi tra i quali febbre alta e sangue nell'escreato. Il
[...] CP_1 dott. avrebbe quindi diagnosticato una sospetta sindrome influenzale e prescritto un CP_1 antipiretico. Non vi sarebbe stata alcuna visita domiciliare nel pomeriggio né sarebbe stato consigliato di allertare il 118 o comunque di recarsi in ospedale.
Il convenuto dott. invece afferma di essersi recato al domicilio di nel CP_1 Persona_1 pomeriggio dell'8 gennaio 2015, che non gli fosse stato riferito del sangue nell'espettorato e comunque di averne verificato personalmente l'assenza tramite la prova del fazzoletto, di aver consigliato l'esecuzione di un RX torace e così di recarsi in ospedale e, al rifiuto del paziente, di aver comunque detto al paziente di allertare il 118 in caso di peggioramento.
A sostegno della tesi degli attori viene dedotto che lo stesso avrebbe riferito alla Persona_1 compagna, mentre si trovava in ospedale il 9 gennaio 2015, che il pomeriggio del giorno prima il dott.
non lo aveva visitato a casa ma si era limitato a telefonargli. Tale circostanza, tuttavia, è rimasta CP_1 sfornita di prova, restando quindi mera allegazione di parte.
Un altro elemento che gli attori hanno valorizzato a sostegno della propria tesi è che nella cartella clinica di tenuta dal dott. non fossero annotati i parametri vitali del paziente, Persona_1 CP_1 cosa che sarebbe dovuta avvenire in caso di eseguita visita. In altre parole, l'assenza di annotazione dei pagina 8 di 14 parametri vitali dovrebbe far presumere, con ragionamento logico, che in realtà la visita non sia stata fatta.
Tuttavia, sul punto lo stesso collegio peritale ha specificato che non vi è normativamente alcuna indicazione circa il contenuto necessario della cartella clinica che i medici di medicina generale devono tenere e aggiornare per ogni paziente. Pertanto, la mancata compilazione dei parametri vitali (fatto noto) non può essere utilizzata per fondare un ragionamento presuntivo che porti ad affermare che una visita non ci sia stata (fatto ignoto/contestato).
D'altro canto, la versione fornita dal dott. appare sostenuta da elementi probatori più solidi. In CP_1 particolare, nel corso dell'udienza del 15 novembre 2023 (rinviata per malattia della scrivente dal 31 ottobre
2023) è stata sentita come testimone la sig.ra segretaria del dott. dal 2008 al 2022, Testimone_1 CP_1 che ha riferito (sulla domanda “Vero che in data 8.1.2015 ad ore 11.00 circa sull'utenza telefonica dell'ambulatorio del dott. in Medea (GO) riceveva una telefonata dal sig. che le riferiva che quella mattina era Controparte_1 Persona_1 rimasto a casa dal lavoro in quanto aveva febbre e dolori diffusi e chiedeva l'emissione del certificato di malattia?”) “sì, confermo. Ho ricevuto io la telefonata, sono io il primo filtro, ho preso l'appunto per riferirlo poi al dott. al termine CP_1 delle visite ambulatoriali che stava svolgendo. Non posso confermare data e ora con precisione, sicuramente dopo la festa dell'epifania però non posso nemmeno specificare il mese, se fosse gennaio febbraio o dopo, sicuramente prima di giugno 2015”
e che “al termine delle visite ambulatoriali, ripeto non ricordo il giorno preciso ma sicuramente il giorno stesso della telefonata, il dott. uscendo insieme a me dallo studio medico mi aveva riferito che sarebbe andato a fare la visita domiciliare a CP_1
PI” aggiungendo, a domanda della giudice, “preciso che l'unica cosa che ricordo e so è che il dottore, uscendo, mi aveva detto che sarebbe andato a far la visita, altro non ricordo”. Interrogata a prova diretta sui capitoli di prova della terza intervenuta ha dichiarato “al termine della mattinata sono andata a riferire le telefonate e in quell'occasione, mentre c'ero anche io in ambulatorio, il dottore ha chiamato al telefono PI. Il dottore ha chiesto a PI cosa avesse.
Al termine della telefonata il dottore ha detto a PI che subito dopo l'attività ambulatoriale sarebbe andato a casa sua.
Al termine della telefonata il dottore ha redatto, con me lì presente, il certificato di malattia per sospetta sindrome influenzale.”. Ancora, alla domanda “A conclusione della visita il medico confermava la diagnosi iniziale di “sospetta sindrome influenzale” e si raccomandava che, in caso di peggioramento, il sig. avrebbe dovuto Persona_1 immediatamente allertare il servizio di emergenza del 118?” ha risposto “ricordo che il giorno dopo, alla mattina appena entrati, per aggiornarmi il dottore mi ha riferito che aveva confermato la diagnosi di sindrome influenzale. Di avergli detto di chiamare il numero di emergenza me lo aveva detto solo dopo quando l'ho informato della presenza della compagna”.
Appare invero poco plausibile, in quanto irragionevole, che il dott. , dopo aver detto al telefono CP_1
a che si sarebbe recato a casa sua per una visita (con la segretaria presente) e averlo Persona_1 ribadito alla segretaria in uscita dall'ambulatorio, non vi abbia invece provveduto.
Oltre alla testimonianza della segretaria, depone per la fondatezza della prospettazione del dott. CP_1 anche il fatto che nella cartella clinica (doc. 5 fascicolo dott. ) fosse riportata già in data 8.1.2015 CP_1
pagina 9 di 14 (p. 5) la prescrizione di paracetamolo e “se non migliora opportuno ricovero. Siamo comunque d'accordo di sentirci domani mattina” e in data 9.1.2015 “visitato ieri pomeriggio: sospetta sindrome influenzale”.
Il contenuto della cartella clinica redatta al tempo unitamente alla testimonianza della segretaria permettono quindi di affermare che una visita ci sia stata. In senso contrario sussiste la sola allegazione dell'attrice, compagna di , di quanto a sua volta alla stessa riferito dal de cuius il giorno stesso in Parte_6 cui poi è deceduto.
Con riferimento poi alla circostanza della presenza di sangue nell'espettorato o comunque se Per_1
avesse o meno riferito di un tanto al medico, si ritiene che non sia raggiunta la prova della
[...] veridicità di tali circostanze.
Infatti, non risulta dalla cartella clinica redatta dal dott. né invero risulta che la presenza di CP_1 sangue fosse stata rilevata dal personale sanitario una volta che venne ricoverato Persona_1 all'ospedale di Palmanova in data 9.1.2015 (mentre è vero che quantomeno in sede di accesso al Pronto
Soccorso aveva dichiarato la propria condizione così riassunta dai sanitari “Da 2 gg. Persona_1 iperpiressia, tosse produttiva con emoftoe”, ossia espulsione di catarro con tracce o striature di sangue).
Infine, circa l'ulteriore circostanze di aver prescritto di recarsi in ospedale o comunque di allertare il 118, si ritiene che un tanto sia stato in effetti provato.
Infatti, la cartella clinica redatta dal dott. riporta già in data 8.1.2015 l'indicazione CP_1 dell'opportunità del ricovero in caso di mancato miglioramento. Non solo, nello stesso senso può essere valorizzata la testimonianza della segretaria sig.ra la mattina del 9 gennaio 2015, quando il Testimone_1 dott. viene informato dalla presenza in ambulatorio della compagna di CP_1 Persona_1 per un suo riferito peggioramento, egli esordisce dicendo “ma come è ancora qui, gli avevo detto di chiamare il numero di emergenza se fosse peggiorato”. La teste continua ricordando che “a quel punto il dottore mi aveva detto di dire alla signora di andare subito all'ospedale, lui è uscito e io ho riferito ciò alla signora”.
Non si rinvengono, d'altro canto, elementi fattuali di senso contrario.
Tutto quanto sopra esposto conduce a ritenere provato che una visita ci sia stata, che non fosse stato riferito del sangue nell'espettorato e che comunque fosse stato informato dal dott. Persona_1
della necessità di rivolgersi all'ospedale in caso di peggioramento. CP_1
Peraltro, tutte le considerazioni svolte (ritenute comunque necessarie in quanto volte a delineare lo svolgimento dei fatti) passano in secondo piano alla luce delle risultanze della consulenza tecnica collegiale.
Venendo quindi al cuore della questione dedotta in causa, fermo il riparto dell'onere della prova in caso di responsabilità contrattuale, si ritiene di poter addivenire a decisione concentrandosi sulla sussistenza o meno del nesso di causa tra la condotta del dott. e il decesso di , in CP_1 Persona_1 applicazione del principio della ragione più liquida (“l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, pagina 10 di 14 secondo comma, c.p.c., […] consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" […] L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità” Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 693 del
2024).
Si reputa che la consulenza collegiale abbia consentito di accertare che non vi sia nesso causale tra la condotta del dott. (al di là della possibilità o meno di stigmatizzarla quale inadempimento) e il CP_1 decesso di . Persona_1
Infatti, il collegio dei consulenti, sulla base dell'esame autoptico, ha affermato che ragionevolmente si sarebbe trattato di una polmonite emorragica bilaterale rapidamente fatale e che l'eziologia di solito è da
Streptococcus pyogenes o da Staphylococcus aureus (PVL+) (p. 20).
Sul punto, rispondendo alle osservazioni dei CCTTPP, il collegio ha ricordato che “l'eziologia della polmonite emorragica bilaterale non è stata accertata all'esame autoptico in quanto non furono eseguiti specifici prelievi microbiologici, pertanto le discussioni sull'argomento non possono essere che speculative.” (p. 26).
Se è vero che le condizioni particolari pregresse di avrebbero dovuto indurre il Persona_1 dott. a prescrivere anche una terapia antibiotica orale (con ciò probabilmente evidenziando un CP_1 profilo di colpa del tipo imprudenza, anche considerato che il rispetto delle Linee guida non è causa esimente della responsabilità e ciò soprattutto se le particolari circostanze del caso concreto inducano a tenere una condotta ulteriore e/o diversa rispetto alle prescrizioni in esse contenute in quanto non idonee a trattare il caso specifico), è altresì vero che questa non avrebbe comunque evitato il decesso: “è altamente probabile che questa terapia antibiotica orale non avrebbe potuto modificare in alcun modo il decorso successivo, in quanto come sovra argomentato non esiste alcuna terapia antibiotica orale efficace per la polmonite emorragica da Staphylococcus aureus PVL+” (p. 21).
Peraltro, i consulenti ricordano che “[l]a terapia antibiotica di una infezione stafilococcica grave si basa sulla somministrazione di antibiotici per via endovenosa”. Terapia che evidentemente non poteva comunque essere prescritta a domicilio del paziente ma avrebbe dovuto essere eseguita in ospedale.
E ancora “[è] altresì possibile affermare con un elevato grado di probabilità che l'adozione di una corretta terapia non avrebbe evitato il decesso del Signor ” (p. 22). Persona_1
Si crede che il collegio dei consulenti abbia altresì fornito coerente risposta alle osservazioni dei CCTTPP.
Si ritiene comunque di aggiungere che lo stesso assunto dei CCTTPP attorei depone a ben vedere nel senso di ritenere insussistente la responsabilità del dott. . CP_1
pagina 11 di 14 Questi hanno osservato che “La diagnosi precoce ed il trattamento antibiotico, in questi casi, sono DECISIVI per il miglioramento dell'outcome per il paziente settico.
Si ricorda a tal proposito che le probabilità di sopravvivenza si riducono drasticamente, in questi casi, tanto più quanto più si ritarda l'avvio del trattamento. Se un paziente riceve la terapia antibiotica entro la prima ora dalla diagnosi o ancor prima dopo aver eseguito i prelievi per le colture, le possibilità di sopravvivenza raggiungono quasi l'80%, mentre diminuiscono del
7,6% per ogni ora di ritardo. (Kumar, A,et. al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006 Jun;
34(6):1589-96.)...” (riportato a p.
26 della consulenza).
Si deve rilevare però che nemmeno una volta che è stato ricoverato in ospedale Persona_1 venivano eseguite emocolture. Pertanto, non si vede come l'eventuale invio in ospedale di Per_1
da parte del dott. già l'8 gennaio 2015 avrebbe cambiato la tragica sorte del paziente,
[...] CP_1 se comunque non sarebbero state eseguite le emocolture (come in effetti non sono state eseguite) necessarie ad avviare il trattamento antibiotico endovenoso specifico. La condotta del dott. non CP_1 si pone pertanto in nesso causale con il decesso di . Persona_1
Infine, è vero che le considerazioni svolte dal collegio dei consulenti sono di tipo speculativo (quanto meno in merito all'eziologia della polmonite), come dagli stessi riconosciuto, e ciò in quanto l'esame autoptico non fornisce dati sufficienti per individuare con certezza la specifica eziologia della polmonite.
Tuttavia, si deve ricordare che la giurisprudenza ha affermato che “l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento” (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025).
Pertanto, l'esito della lite rimane lo stesso anche a non voler dar credito alle valutazioni dei consulenti del giudice, ciò in quanto nemmeno le osservazioni dei CCTTPP attorei danno (inversamente) conto della certezza della sussistenza di un nesso causale tra la terapia antibiotica (la cui efficacia peraltro è strettamente legata a un timing di somministrazione stringente) e la salvezza del paziente, in termini di “più probabile che non”. Anzi, come abbiamo visto sopra, la probabilità (e non certezza) di salvezza cala drasticamente per ogni ora di ritardo nella somministrazione della terapia antibiotica rispetto alla diagnosi o “ancora prima” all'esecuzione dei prelievi per le colture. L'inciso “ancor prima” fa intendere che tra le due opzioni (ossia la somministrazione della terapia dopo la diagnosi o dopo il prelievo per le colture) la seconda è quella che assicura chance di sopravvivenza più elevate. Nel caso concreto però le emocolture non sono state eseguite nemmeno in ospedale (i consulenti del giudice osservano “forse perché il paziente all'ingresso non era febbrile ed era leggermente leucopenico (GB < 3000/mm3) con aumento marcato di PCR/PCT 45/410” – p. 19) pertanto rimane assolutamente incerta la percentuale di chance di sopravvivenza, non potendosi nemmeno valutare se fosse tale da sostenere che la sopravvivenza fosse “più probabile che non”. pagina 12 di 14 Peraltro, i consulenti del giudice hanno riconosciuto che “il peggioramento delle condizioni [è] avvenuto successivamente, in maniera rapida e imprevedibile” (p. 27): ossia, il peggioramento delle condizioni di si è verificato in ospedale e in un modo rapido e imprevedibile. Rapidità e Persona_1 imprevedibilità che nuovamente rendono assolutamente incerto un giudizio positivo circa il fatto che fosse
“più probabile che non” che la condotta del dott. abbia avuto ruolo causale nel decesso di CP_1
. Persona_1
Venendo meno il nesso causale tra condotta del medico e decesso del paziente, viene meno la possibilità di accogliere entrambe le domande di accertamento della responsabilità del dott. e della correlata CP_1 responsabilità di così del risarcimento del danno. CP_9
Le conseguenti domande rivolte verso le compagnie assicurative sono così assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022. Ai fini dell'individuazione dello scaglione di valore, si ritiene la causa di valore indeterminabile, di media complessità (scaglione di valore da 52.000€ a 260.000€) in quanto le poste di danno dedotte dagli attori non sono prontamente liquidabili con parametri uniformi. Si applicano i valori minimi dello scaglione di riferimento in quanto si ritiene che gli attori siano stati indotti a sostenere la causa di merito alla luce di una perizia espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che gli stessi hanno interpretato a loro favorevole. Gli attori devono essere condannati anche alla rifusione delle spese sostenute dalle terze chiamate in quanto l'estensione del contraddittorio a questi soggetti non è stata astrattamente infondata (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta le domande degli attori;
2. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e a rifondere a:
[...] Parte_5 dott. , le spese del giudizio che si liquidano in 7.052,00 € per compensi e Controparte_1
870 € per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
le spese Controparte_2 del giudizio che si liquidano per compensi in 7.052,00 € per questo procedimento e 1.914 € per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., 1.102 € per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
le spese del giudizio che si liquidano in 7.052,00 € per compensi, oltre spese CP_4 generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
pagina 13 di 14 le spese del giudizio che si liquidano in 7.052,00 € per Controparte_5 compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta;
3. spese di ctu a definitivo carico di parte attrice.
Gorizia, li 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
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