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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 3654 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall' avv. stabilito Alessandro De Muro
(C.F.: ), con domicilio come in atti;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Raffaella Del Guercio (CF: ), C.F._3
con domicilio come in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Severino Nappi
(C.F.: ), con domicilio come in atti C.F._4 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Così come rassegnate dalle parti all'udienza del 04.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120230121427692000, notificata in data 04.04.2024, recante l'importo di euro 18.629,29 e relativa al mancato rimborso di un finanziamento agevolato ex D.Lgs. n. 185/2000 concessogli da CP_2
[...]
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione n. 78350056757, quale atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento impugnata, nonché la conseguente intervenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione.
Ha, quindi, così concluso: “1) preliminarmente, sospendere, con decreto inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle esattoriali oggetto del pignoramento presso terzi impugnato;
2)
Accertare e dichiarare l'irrituale notifica dell'ingiunzione n.
78350056757 del 30/06/2016 da considerarsi a tutti gli effetti nulla;
3)
Per l'effetto, attesa l'irrituale notifica dell'ingiunzione n. 78350056757 del 30/06/2016, accertare e dichiarare, di conseguenza, la nullità della cartella di pagamento n. 07120230121427692 000 impugnata;
4)
Accertare e dichiarare, altresì, la nullità, illegittimità ed inesistenza del credito richiesto dalle parti opposte, poiché lo stesso si è inesorabilmente prescritto atteso il decorso del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c.”
- 2 - Si è costituita in giudizio , Controparte_1
sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni concernenti la notifica dell'atto presupposto. Ha, quindi, così concluso:
“- in via preliminare, rigettare tutte le domande formulate da parte attorea - compresa l'istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge - in quanto inammissibili ed infondate per le motivazioni così come gradatamente indicate in atto;
- dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
in merito alle eccezioni che esulano dalla sua sfera di
[...]
competenza. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte avversa, condannare l'Ente
Impositore responsabile a rifondere le spese di giudizio sia in favore dell'attore che in favore dell Controparte_1
quest'ultima nella sua qualità di adìectus solutionis causa (art. 1188
c.c.), non essendo un contitolare del diritto di credito”.
Si è costituita, altresì,
[...]
Controparte_2
sostenendo la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, effettuata presso il domicilio eletto dal nel contratto di Pt_1
finanziamento, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2025, la causa è stata riservata in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini ex art. 189 c.p.c.
*****
- 3 - L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
sostiene, in primis, la nullità ed improcedibilità Parte_1
della pretesa creditoria, per irritualità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, con conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento.
Il D'NN ha, infatti, dedotto che all'epoca della notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta presso l'indirizzo di Napoli, via Agnolella n. 7, egli risiedeva in Marano di Napoli, alla via Casa
Lanno n. 86.
Sul punto, deve rammentarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di riscossione esattoriale di crediti di natura pubblicistica, ai sensi dell'art. 17, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999, la notificazione della cartella di pagamento è di per sé idonea a fondare validamente la pretesa creditoria, inserendosi legittimamente nella sequenza procedimentale della riscossione, anche a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale, infatti, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica (Cass., n. 1005/2023).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il citato art. 17, comma 3-ter non richiama il comma 2 dell'art. 2 del R.D. n. 639 del
1910, il quale prevede, quale regola generale, la notificazione dell'ingiunzione, con la conseguenza che l'omessa o invalida notificazione dell'atto presupposto non determina la nullità della cartella di pagamento, né incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
- 4 - L'eventuale vizio di notifica dell'ingiunzione non inficia, dunque, la cartella di pagamento ritualmente notificata, con conseguente infondatezza della doglianza.
Fermo restando il carattere assorbente di quanto precede, deve, peraltro, rilevarsi che, a fronte della notifica effettuata dall'ufficiale postale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il luogo indicato quale domicilio eletto nel contratto di finanziamento, il senza in Pt_1
alcun modo contestare l'efficacia fidefacente delle dichiarazioni rese dall'ufficiale postale nella ricevuta della raccomandata, si è limitato a produrre il certificato di residenza anagrafica, al fine di dimostrare il diverso luogo di residenza all'epoca della notifica.
Orbene, deve osservarsi che dall'attestazione dell'ufficiale postale, il quale ha immesso l'avviso in cassetta, in assenza del destinatario comunque individuato all'indirizzo, si desume che il aveva pur Pt_1
sempre mantenuto un collegamento funzionale con la precedente dimora, dove la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n.
20311/2024) ha precisato che le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo, potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
25631 del 2023; Cass. 24 marzo 2023, n. 8463; Cass. 20 settembre
2019, n. 23521; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016, Rv.
639660 -01; Cass. 9 maggio 2014, n. 10107; Cass. 19 luglio 2005, n.
15200), senza che occorra la querela di falso in ordine all'attestazione dell'ufficiale postale di «assenza temporanea» (ex multis : Cass. n.
15135/2022).
- 5 - Discende da quanto sopra che il destinatario della notifica deve ritenersi individuato, sulla base dell'attestazione dell'Ufficiale Postale, all'indirizzo della precedente residenza con la quale aveva mantenuto un collegamento funzionale;
notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 890 del 1982.
In questo contesto, avrebbe dovuto dimostrare Parte_1
l'effettivo mutamento della residenza e la mancanza di collegamenti fattuali con il vecchio indirizzo.
Infatti, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass.,
Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25603).
Nella fattispecie, in mancanza di prova dell'effettivo mutamento di residenza, in modo da superare l'attestazione dell'ufficiale postale, la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve ritenersi correttamente eseguita.
Da ciò discende, ulteriormente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
È stata, invero, versata in atti la comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento, datata 4.12.2008. Essa integra il dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito a ricevere il rimborso immediato dell'importo residuo del finanziamento, venendo meno, con la risoluzione, il beneficio della rateizzazione.
- 6 - Qualora, peraltro, non volesse attribuirsi rilevanza alla predetta comunicazione di risoluzione – di cui non vi è prova di comunicazione al mutuatario – dovrebbe farsi applicazione del principio generale secondo cui nei rapporti di mutuo il termine di prescrizione è decennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso. Pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in base al piano di ammortamento, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore, e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017).
Nella fattispecie, il contratto di finanziamento relativo alle agevolazioni di cui al D. Lgs. n. 185/2000 Titolo II°, è stato sottoscritto da in data 17/06/2004 con previsione di un piano di Parte_1
rimborso mediante 20 rate mensili, e con scadenza dell'ultima rata fissata per la data del 31/12/2010.
In ogni caso, dunque, il termine di prescrizione decennale risulta interrotto dalla notifica dell'ingiunzione n. 78350056757 del
02.08.2016.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
- 7 - 2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore delle controparti, che qui si liquidano in euro 2600,00 per compenso in favore di ed euro Controparte_1
2600,00 per compenso in favore di
[...]
il tutto Controparte_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 3654 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall' avv. stabilito Alessandro De Muro
(C.F.: ), con domicilio come in atti;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Raffaella Del Guercio (CF: ), C.F._3
con domicilio come in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Severino Nappi
(C.F.: ), con domicilio come in atti C.F._4 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Così come rassegnate dalle parti all'udienza del 04.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120230121427692000, notificata in data 04.04.2024, recante l'importo di euro 18.629,29 e relativa al mancato rimborso di un finanziamento agevolato ex D.Lgs. n. 185/2000 concessogli da CP_2
[...]
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione n. 78350056757, quale atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento impugnata, nonché la conseguente intervenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione.
Ha, quindi, così concluso: “1) preliminarmente, sospendere, con decreto inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle esattoriali oggetto del pignoramento presso terzi impugnato;
2)
Accertare e dichiarare l'irrituale notifica dell'ingiunzione n.
78350056757 del 30/06/2016 da considerarsi a tutti gli effetti nulla;
3)
Per l'effetto, attesa l'irrituale notifica dell'ingiunzione n. 78350056757 del 30/06/2016, accertare e dichiarare, di conseguenza, la nullità della cartella di pagamento n. 07120230121427692 000 impugnata;
4)
Accertare e dichiarare, altresì, la nullità, illegittimità ed inesistenza del credito richiesto dalle parti opposte, poiché lo stesso si è inesorabilmente prescritto atteso il decorso del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c.”
- 2 - Si è costituita in giudizio , Controparte_1
sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni concernenti la notifica dell'atto presupposto. Ha, quindi, così concluso:
“- in via preliminare, rigettare tutte le domande formulate da parte attorea - compresa l'istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge - in quanto inammissibili ed infondate per le motivazioni così come gradatamente indicate in atto;
- dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
in merito alle eccezioni che esulano dalla sua sfera di
[...]
competenza. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte avversa, condannare l'Ente
Impositore responsabile a rifondere le spese di giudizio sia in favore dell'attore che in favore dell Controparte_1
quest'ultima nella sua qualità di adìectus solutionis causa (art. 1188
c.c.), non essendo un contitolare del diritto di credito”.
Si è costituita, altresì,
[...]
Controparte_2
sostenendo la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, effettuata presso il domicilio eletto dal nel contratto di Pt_1
finanziamento, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2025, la causa è stata riservata in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini ex art. 189 c.p.c.
*****
- 3 - L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
sostiene, in primis, la nullità ed improcedibilità Parte_1
della pretesa creditoria, per irritualità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, con conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento.
Il D'NN ha, infatti, dedotto che all'epoca della notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta presso l'indirizzo di Napoli, via Agnolella n. 7, egli risiedeva in Marano di Napoli, alla via Casa
Lanno n. 86.
Sul punto, deve rammentarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di riscossione esattoriale di crediti di natura pubblicistica, ai sensi dell'art. 17, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999, la notificazione della cartella di pagamento è di per sé idonea a fondare validamente la pretesa creditoria, inserendosi legittimamente nella sequenza procedimentale della riscossione, anche a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale, infatti, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica (Cass., n. 1005/2023).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il citato art. 17, comma 3-ter non richiama il comma 2 dell'art. 2 del R.D. n. 639 del
1910, il quale prevede, quale regola generale, la notificazione dell'ingiunzione, con la conseguenza che l'omessa o invalida notificazione dell'atto presupposto non determina la nullità della cartella di pagamento, né incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
- 4 - L'eventuale vizio di notifica dell'ingiunzione non inficia, dunque, la cartella di pagamento ritualmente notificata, con conseguente infondatezza della doglianza.
Fermo restando il carattere assorbente di quanto precede, deve, peraltro, rilevarsi che, a fronte della notifica effettuata dall'ufficiale postale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il luogo indicato quale domicilio eletto nel contratto di finanziamento, il senza in Pt_1
alcun modo contestare l'efficacia fidefacente delle dichiarazioni rese dall'ufficiale postale nella ricevuta della raccomandata, si è limitato a produrre il certificato di residenza anagrafica, al fine di dimostrare il diverso luogo di residenza all'epoca della notifica.
Orbene, deve osservarsi che dall'attestazione dell'ufficiale postale, il quale ha immesso l'avviso in cassetta, in assenza del destinatario comunque individuato all'indirizzo, si desume che il aveva pur Pt_1
sempre mantenuto un collegamento funzionale con la precedente dimora, dove la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n.
20311/2024) ha precisato che le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo, potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
25631 del 2023; Cass. 24 marzo 2023, n. 8463; Cass. 20 settembre
2019, n. 23521; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016, Rv.
639660 -01; Cass. 9 maggio 2014, n. 10107; Cass. 19 luglio 2005, n.
15200), senza che occorra la querela di falso in ordine all'attestazione dell'ufficiale postale di «assenza temporanea» (ex multis : Cass. n.
15135/2022).
- 5 - Discende da quanto sopra che il destinatario della notifica deve ritenersi individuato, sulla base dell'attestazione dell'Ufficiale Postale, all'indirizzo della precedente residenza con la quale aveva mantenuto un collegamento funzionale;
notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 890 del 1982.
In questo contesto, avrebbe dovuto dimostrare Parte_1
l'effettivo mutamento della residenza e la mancanza di collegamenti fattuali con il vecchio indirizzo.
Infatti, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass.,
Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25603).
Nella fattispecie, in mancanza di prova dell'effettivo mutamento di residenza, in modo da superare l'attestazione dell'ufficiale postale, la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve ritenersi correttamente eseguita.
Da ciò discende, ulteriormente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
È stata, invero, versata in atti la comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento, datata 4.12.2008. Essa integra il dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito a ricevere il rimborso immediato dell'importo residuo del finanziamento, venendo meno, con la risoluzione, il beneficio della rateizzazione.
- 6 - Qualora, peraltro, non volesse attribuirsi rilevanza alla predetta comunicazione di risoluzione – di cui non vi è prova di comunicazione al mutuatario – dovrebbe farsi applicazione del principio generale secondo cui nei rapporti di mutuo il termine di prescrizione è decennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso. Pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in base al piano di ammortamento, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore, e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017).
Nella fattispecie, il contratto di finanziamento relativo alle agevolazioni di cui al D. Lgs. n. 185/2000 Titolo II°, è stato sottoscritto da in data 17/06/2004 con previsione di un piano di Parte_1
rimborso mediante 20 rate mensili, e con scadenza dell'ultima rata fissata per la data del 31/12/2010.
In ogni caso, dunque, il termine di prescrizione decennale risulta interrotto dalla notifica dell'ingiunzione n. 78350056757 del
02.08.2016.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
- 7 - 2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore delle controparti, che qui si liquidano in euro 2600,00 per compenso in favore di ed euro Controparte_1
2600,00 per compenso in favore di
[...]
il tutto Controparte_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 8 -