Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4495
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'ingiunzione per errato indirizzo

    La Corte ha ritenuto che l'omessa o invalida notificazione dell'atto presupposto non determina la nullità della cartella di pagamento, la quale è di per sé idonea a fondare la pretesa creditoria. Inoltre, ha considerato che l'indirizzo indicato era quello eletto nel contratto di finanziamento e che l'opponente non ha fornito prova sufficiente del mutamento di residenza e della mancanza di collegamenti fattuali con il vecchio indirizzo, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per irrituale notifica dell'ingiunzione presupposta

    Il giudice ha ritenuto che l'eventuale vizio di notifica dell'ingiunzione non inficia la cartella di pagamento ritualmente notificata, in quanto la notifica della cartella è di per sé idonea a fondare la pretesa creditoria. Inoltre, ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione fosse stata correttamente eseguita.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto che il termine di prescrizione decennale risulta interrotto dalla notifica dell'ingiunzione del 02.08.2016. Ha specificato che, in caso di mancata prova della comunicazione di risoluzione del contratto (4.12.2008), il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso, fissata per il 31/12/2010, e che in ogni caso la notifica dell'ingiunzione ha interrotto tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4495
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 4495
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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