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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/11/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 18 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
8934/2024, pubblicata il 14/10/2024,
[...]
(C.F. ), in persona della legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , con il patrocinio dell'avv. Daniele Rienzo e con elezione di domicilio Parte_2
presso il suo studio in San Nicola La Strada, via Santa Croce n. 138, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- appellante
CONTRO
C.F. ) – in qualità di mandataria (in forza di procura a Controparte_1 P.IVA_2
rogito del Notaio di Pordenone in data 27 dicembre 2022, rep. n. Persona_1
312268/42069) di (C.F. ) – in persona del Controparte_2 P.IVA_3
procuratore speciale dott. (in forza di procura autenticata dal Notaio Controparte_3 [...]
di Milano in data 2 agosto 2023 registrata il 9 agosto 2023 al n. 83073 Serie 1T), con Per_2
il patrocinio dell'avv. Giancarlo Catavello e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, Largo Donegani 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8934/2024, pubblicata il
14/10/2024, in materia di “Leasing”.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Napoli od in alternativa il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
sempre in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente ( CP_1
) per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, anche generali, e
[...]
competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
ancora in via ancor preliminare:
- accertare e dichiarare la inefficacia della cessione del credito nei confronti della Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità della
[...]
domanda per carenza di legittimazione attiva, con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Nel merito in via principale:
- rigettare la domanda ex adverso formulata poiché inammissibile, improponibile ed infondata
e destituita di fondamento sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni illustrate in prime cure, che si abbiano qui per ripetute e trascritte. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda si chiede la concessione del termine massimo di legge previsto per il rilascio del bene oggetto di causa, per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso: attesa l'insussistenza dei presupposti di legge dell'azione spiegata da parte avversa, condannare la odierna appellata, al pagamento dei compensi e delle CP_1
spese di lite del primo grado, da liquidarsi ex DM 55/2014 e succ. mod. e int., oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, fermo restando il diritto al rimborso delle spese di lite liquidate in primo grado ove nelle more l'odierna appellante si vedesse costretta a doverle versare.
pagina 2 di 10 IN VIA ISTRUTTORIA l'odierna appellante si riporta a tutte le istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva e con le memorie ex art. 281 duodecies cpc, nessuna esclusa, anche quelle formulate nelle ridette memorie e non ammesse dal Giudice adito che integralmente si reiterano in tal e si richiamano, per l'espletamento delle istanze istruttorie ritualmente richieste.
Condannare, altresì, l'odierna appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. e int., oltre accessori di legge, in favore dell'odierno appellante, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DI Controparte_1 [...]
OC CP_2 CP_4
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - ogni contraria domanda, istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in punto inibitoria: respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado essendo manifestatamente inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello, per violazione dell'art. 342 comma primo c.p.c. e, comunque, l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare in quanto inammissibili ed infondati, per le ragioni tutte dedotte in atti,
l'appello e le relative domande proposte con l'atto di citazione notificato a mezzo pec in data
18 novembre 2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria: ci si oppone alla reiterazione dei mezzi istruttori formulati da controparte, in quanto inammissibili, e, comunque, irrilevanti per i motivi indicati in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22 gennaio 2024,
[...]
per tramite della mandataria ha adito il Tribunale di Milano CP_2 Controparte_1
al fine di ottenere la condanna di al rilascio degli immobili facenti parte del Parte_1
complesso immobiliare denominato “Centro Integrato Servizi Segesta” sito in San Prisco, via
A. Stellato, costituiti da: - un appartamento ad uso ufficio al secondo piano con sovrastante lastrico solare di pertinenza al terzo piano;
- un locale deposito al piano seminterrato;
- due box al piano seminterrato. pagina 3 di 10 Al riguardo, la società ricorrente ha evidenziato di avere acquistato da ES NP S.p.a., mediante un contratto di cessione stipulato in data 2 dicembre 2022, tutti i crediti da essa vantati derivanti da contratti di locazione finanziaria scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento e di essere quindi subentrata nei relativi rapporti giuridici e nella titolarità dei beni concessi in leasing, ivi compreso il complesso immobiliare di cui è causa.
In particolare, ES NP S.p.a. (all'epoca , in data 27 settembre 2010, ha Parte_3
stipulato con un contratto di leasing avente ad oggetto gli immobili sopra Parte_1 menzionati. A seguito dell'inadempimento da parte della utilizzatrice dell'obbligo di pagare i canoni pattuiti, la società concedente, con raccomandata del 30 maggio 2019, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 lett. a) delle condizioni generali di contratto e ha quindi chiesto la restituzione degli immobili, senza ottenere riscontro positivo.
Pertanto, una volta subentrata nel rapporto derivante da tale contratto, Controparte_2
si è attivata per ottenere la restituzione in via giudiziale. si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la fondatezza Parte_1
della pretesa avversaria e chiedendone il rigetto. Più precisamente, la società utilizzatrice: ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in ragione della inefficacia della clausola di deroga alla competenza di cui all'art. 19 delle condizioni generali del contratto di leasing;
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di in mancanza di Controparte_2 prova dell'effettiva cessione del rapporto contrattuale dedotto in causa;
- ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c. in combinato disposto con gli artt. 214 e 215 c.p.c., la conformità delle copie fotostatiche della raccomandata datata 30 maggio 2019 e della allegata ricevuta di ritorno ai corrispondenti originali.
Il Tribunale, con la sentenza n. 8934/2024 del 14 ottobre 2024, ha accolto la domanda di condanna al rilascio immediato degli immobili concessi in leasing proposta da
[...]
e ha respinto tutte le eccezioni della società utilizzatrice. CP_2
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando quattro motivi Parte_1
di appello, con i quali ha censurato: 1) la statuizione di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale;
2) la statuizione di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva;
3) la statuizione di rigetto delle eccezioni formulate ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 e ss. c.p.c.; 4)
l'omissione di qualsiasi pronuncia sulla richiesta di concessione del termine massimo stabilito dalla legge per il rilascio degli immobili.
pagina 4 di 10 si è costituita anche nel giudizio di secondo grado per tramite Controparte_2 della mandataria e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
E' opportuno esaminare separatamente i singoli motivi di appello.
1)
La società appellante ha sostenuto l'inefficacia, per violazione dell'art. 1341 c.c., della clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali di leasing, nella quale è indicata la competenza esclusiva del foro di Milano per qualsiasi controversia inerente alla interpretazione e alla esecuzione del contratto. In particolare, la sottoscrizione indiscriminata apposta in calce all'elenco di tutte le condizioni generali di contratto (o comunque della maggior parte di esse), comprese quelle prive di carattere vessatorio, non sarebbe idonea a richiamare l'attenzione del contraente debole sul contenuto delle singole clausole sfavorevoli e non garantirebbe il rispetto della suddetta disposizione.
Come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (da ultimo, v. Cass. 4126/2024).
Nella fattispecie in esame, ciascuna delle clausole richiamate per la specifica approvazione è identificata, oltre che dal numero della pattuizione, anche dal titolo con il quale la stessa risulta rubricata nel testo contrattuale.
Tali indicazioni, in applicazione del principio sopra trascritto, nonché in ragione della intrinseca chiarezza dell'accordo di individuazione del foro competente, consentono di ritenere adempiuto l'obbligo di specifica approvazione per iscritto stabilito dall'art. 1341 c.c.
Pertanto, il primo motivo di appello va dichiarato infondato.
2)
Secondo la tesi della società appellante, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la legittimazione attiva di in mancanza della produzione in giudizio del Controparte_2
contratto di cessione stipulato con ES NP S.p.a. e dell'elenco ufficiale dei crediti ceduti.
Nella medesima prospettiva, ha contestato la valenza probatoria dei Parte_1
documenti depositati da rilevando: Controparte_1
pagina 5 di 10 - la natura di mero adempimento pubblicitario dell'avviso di cessione di beni e rapporti giuridici pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- la provenienza incerta dell'elenco dei beni oggetto della cessione, in quanto costituito da un file con estensione .pdf privo di intestazione;
- la tardività della documentazione allegata alla seconda delle memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Con riguardo alla valenza probatoria dell'avviso di cessione, si osserva quanto segue.
In linea generale, va richiamato il principio secondo cui “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. n. 5857/2022;
Cass. n. 24798/2020).
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto;
tale regolamentazione è giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 4277/2023; Cass.
n. 17944/2023; Cass. n. 5478/2024).
Nel caso di specie, si ritiene che l'estratto dell'avviso di cessione ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado riporti gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della insorgenza in un pagina 6 di 10 dato periodo, della intervenuta scadenza del contratto e della sua risoluzione o scioglimento, nonché della classificazione del debitore.
Dall'avviso in atti emerge infatti che la cessione ha riguardato i crediti:
i) sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021;
ii) derivanti da contratti di leasing scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex artt. 72 quater o 169 bis L.F. oppure degli artt. 97 e 177 del D.L.vo n.14/2019;
iii) riguardanti debitori classificati “inadempienze probabili” o “a sofferenza”.
Alla luce di tali indicazioni, il debitore ceduto era in condizione di contestare specificamente il fatto storico della cessione in blocco o il fatto che il proprio debito fosse compreso tra quelli ceduti, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di insorgenza del rapporto ed alle caratteristiche di esso.
Non è pertanto condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante, secondo cui la società cessionaria avrebbe dovuto necessariamente produrre il contratto di cessione (con relativo elenco notarile dei crediti ceduti), al fine di dimostrare la titolarità specifica del credito per cui
è causa.
Va inoltre rilevato che l'avviso di cessione depositato da per conto di Controparte_1
fa riferimento ad un elenco dei rapporti e beni ceduti, depositato presso Controparte_2
il Notaio di Milano, e ad una lista dei crediti e dei debitori ceduti, messa a disposizione, Per_3
unitamente ad altre informazioni, sul sito internet della società cedente.
In questo contesto, le deduzioni svolte da sulla incertezza della provenienza Parte_1 dell'elenco dei beni ceduti unitamente ai crediti depositato dalla controparte non sono sufficienti ad escluderne l'efficacia probatoria. La società utilizzatrice aveva infatti l'onere di contestare specificamente l'inserimento del proprio debito nella lista pubblicata sul sito internet di ES NP S.p.a. e la difformità del file .pdf in atti rispetto a quello depositato presso il
Notaio anch'esso agevolmente consultabile. Per_3
Gli elementi sopra indicati – senza necessità di esaminare la questione della tardività del deposito della dichiarazione della Banca cedente, la quale può ritenersi assorbita – sono, dunque, idonei ad accertare sia l'inclusione del credito originariamente vantato da ES
NP S.p.a. nei confronti di tra quelli ceduti a sia Parte_1 Controparte_2 la titolarità in capo a quest'ultima del complesso immobiliare oggetto della pretesa restitutoria di cui è giudizio.
Anche con riferimento al secondo motivo di appello, la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, sebbene con motivazione parzialmente diversa.
3)
pagina 7 di 10 Il Tribunale ha respinto con doppia motivazione le eccezioni formulate da Parte_1
ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 e ss. c.p.c. con riguardo alla raccomandata contenente la
[...] comunicazione di risoluzione del 30 maggio 2019 e al relativo avviso di ricevimento:
- per un verso, ha rilevato la genericità della contestazione della conformità delle copie dei suddetti documenti ai corrispondenti originali, in mancanza di qualsiasi indicazione sulla consistenza della lamentata divergenza, e ha escluso la rilevanza del disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento da parte del legale rappresentante della società, potendo tale avviso essere stato sottoscritto anche da un soggetto diverso incaricato della ricezione degli atti;
inoltre, ha evidenziato la natura dilatoria di tali eccezioni, considerato che in un precedente giudizio tra ES NP S.p.a. e era pacificamente emerso che il contratto Parte_1
di leasing si era risolto per inadempimento della società utilizzatrice in forza di comunicazione della società concedente del 30 maggio 2019;
- per altro verso, ha statuito l'irrilevanza del disconoscimento della conformità delle copie agli originali e dell'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, alla luce della domanda di accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. proposta da
[...] in via subordinata: essendo sostanzialmente incontestato l'inadempimento da parte CP_2 della società utilizzatrice dell'obbligo di pagamento dei canoni, anche la domanda proposta in via subordinata sarebbe stata meritevole di accoglimento, con conseguente configurabilità del diritto della società alla restituzione del bene. Controparte_2
Ciò posto, va rammentato che “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. ord.
2.2.2024 n. 3087; Cass. ord. 18.4.2017 n. 9752). 19985/2025
Il terzo motivo di appello deve quindi essere dichiarato inammissibile, poiché Parte_1
non ha svolto deduzioni in ordine alla domanda subordinata della controparte, la cui fondatezza
è stata accertata nella sentenza gravata.
Per completezza, si fa comunque rilevare che il motivo in esame è anche infondato nel merito, essendo pienamente condivisibili le considerazioni del Tribunale sulla genericità della contestazione ex art. 2719 c.c. e sulla irrilevanza del disconoscimento da parte del (solo) legale rappresentante di della di ricevimento Parte_1 Parte_4 [...]
consegnato a un soggetto diverso, incaricato della ricezione degli Parte_5
atti dalla medesima società.
pagina 8 di 10 4)
Infine, deve essere disatteso anche il quarto motivo di appello.
Per il contratto di leasing, non è previsto – come invece per il contratto di locazione (v. art. 56
L. n. 92/1978) – che nel provvedimento che dispone il rilascio sia fissata la data di esecuzione.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente condannato la società utilizzatrice al rilascio immediato degli immobili oggetto del contratto di leasing del quale ha accertato l'intervenuta risoluzione.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
in qualità di mandataria di le spese del presente Controparte_1 Controparte_2
grado di appello, le quali sono liquidate facendo riferimento ai parametri previsti per le cause di valore compreso fra euro 520.001,00 e euro 1.000.000,00 e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza Parte_6
del Tribunale di Milano n. 8934/2024, pubblicata il 14/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di in qualità di Controparte_1
mandataria di le spese del presente grado di appello, liquidate Controparte_2
in euro 22.333,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 18 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
8934/2024, pubblicata il 14/10/2024,
[...]
(C.F. ), in persona della legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , con il patrocinio dell'avv. Daniele Rienzo e con elezione di domicilio Parte_2
presso il suo studio in San Nicola La Strada, via Santa Croce n. 138, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- appellante
CONTRO
C.F. ) – in qualità di mandataria (in forza di procura a Controparte_1 P.IVA_2
rogito del Notaio di Pordenone in data 27 dicembre 2022, rep. n. Persona_1
312268/42069) di (C.F. ) – in persona del Controparte_2 P.IVA_3
procuratore speciale dott. (in forza di procura autenticata dal Notaio Controparte_3 [...]
di Milano in data 2 agosto 2023 registrata il 9 agosto 2023 al n. 83073 Serie 1T), con Per_2
il patrocinio dell'avv. Giancarlo Catavello e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, Largo Donegani 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8934/2024, pubblicata il
14/10/2024, in materia di “Leasing”.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Napoli od in alternativa il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
sempre in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente ( CP_1
) per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, anche generali, e
[...]
competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
ancora in via ancor preliminare:
- accertare e dichiarare la inefficacia della cessione del credito nei confronti della Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità della
[...]
domanda per carenza di legittimazione attiva, con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Nel merito in via principale:
- rigettare la domanda ex adverso formulata poiché inammissibile, improponibile ed infondata
e destituita di fondamento sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni illustrate in prime cure, che si abbiano qui per ripetute e trascritte. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda si chiede la concessione del termine massimo di legge previsto per il rilascio del bene oggetto di causa, per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso: attesa l'insussistenza dei presupposti di legge dell'azione spiegata da parte avversa, condannare la odierna appellata, al pagamento dei compensi e delle CP_1
spese di lite del primo grado, da liquidarsi ex DM 55/2014 e succ. mod. e int., oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, fermo restando il diritto al rimborso delle spese di lite liquidate in primo grado ove nelle more l'odierna appellante si vedesse costretta a doverle versare.
pagina 2 di 10 IN VIA ISTRUTTORIA l'odierna appellante si riporta a tutte le istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva e con le memorie ex art. 281 duodecies cpc, nessuna esclusa, anche quelle formulate nelle ridette memorie e non ammesse dal Giudice adito che integralmente si reiterano in tal e si richiamano, per l'espletamento delle istanze istruttorie ritualmente richieste.
Condannare, altresì, l'odierna appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. e int., oltre accessori di legge, in favore dell'odierno appellante, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DI Controparte_1 [...]
OC CP_2 CP_4
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - ogni contraria domanda, istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in punto inibitoria: respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado essendo manifestatamente inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello, per violazione dell'art. 342 comma primo c.p.c. e, comunque, l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare in quanto inammissibili ed infondati, per le ragioni tutte dedotte in atti,
l'appello e le relative domande proposte con l'atto di citazione notificato a mezzo pec in data
18 novembre 2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria: ci si oppone alla reiterazione dei mezzi istruttori formulati da controparte, in quanto inammissibili, e, comunque, irrilevanti per i motivi indicati in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22 gennaio 2024,
[...]
per tramite della mandataria ha adito il Tribunale di Milano CP_2 Controparte_1
al fine di ottenere la condanna di al rilascio degli immobili facenti parte del Parte_1
complesso immobiliare denominato “Centro Integrato Servizi Segesta” sito in San Prisco, via
A. Stellato, costituiti da: - un appartamento ad uso ufficio al secondo piano con sovrastante lastrico solare di pertinenza al terzo piano;
- un locale deposito al piano seminterrato;
- due box al piano seminterrato. pagina 3 di 10 Al riguardo, la società ricorrente ha evidenziato di avere acquistato da ES NP S.p.a., mediante un contratto di cessione stipulato in data 2 dicembre 2022, tutti i crediti da essa vantati derivanti da contratti di locazione finanziaria scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento e di essere quindi subentrata nei relativi rapporti giuridici e nella titolarità dei beni concessi in leasing, ivi compreso il complesso immobiliare di cui è causa.
In particolare, ES NP S.p.a. (all'epoca , in data 27 settembre 2010, ha Parte_3
stipulato con un contratto di leasing avente ad oggetto gli immobili sopra Parte_1 menzionati. A seguito dell'inadempimento da parte della utilizzatrice dell'obbligo di pagare i canoni pattuiti, la società concedente, con raccomandata del 30 maggio 2019, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 lett. a) delle condizioni generali di contratto e ha quindi chiesto la restituzione degli immobili, senza ottenere riscontro positivo.
Pertanto, una volta subentrata nel rapporto derivante da tale contratto, Controparte_2
si è attivata per ottenere la restituzione in via giudiziale. si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la fondatezza Parte_1
della pretesa avversaria e chiedendone il rigetto. Più precisamente, la società utilizzatrice: ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in ragione della inefficacia della clausola di deroga alla competenza di cui all'art. 19 delle condizioni generali del contratto di leasing;
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di in mancanza di Controparte_2 prova dell'effettiva cessione del rapporto contrattuale dedotto in causa;
- ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c. in combinato disposto con gli artt. 214 e 215 c.p.c., la conformità delle copie fotostatiche della raccomandata datata 30 maggio 2019 e della allegata ricevuta di ritorno ai corrispondenti originali.
Il Tribunale, con la sentenza n. 8934/2024 del 14 ottobre 2024, ha accolto la domanda di condanna al rilascio immediato degli immobili concessi in leasing proposta da
[...]
e ha respinto tutte le eccezioni della società utilizzatrice. CP_2
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando quattro motivi Parte_1
di appello, con i quali ha censurato: 1) la statuizione di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale;
2) la statuizione di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva;
3) la statuizione di rigetto delle eccezioni formulate ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 e ss. c.p.c.; 4)
l'omissione di qualsiasi pronuncia sulla richiesta di concessione del termine massimo stabilito dalla legge per il rilascio degli immobili.
pagina 4 di 10 si è costituita anche nel giudizio di secondo grado per tramite Controparte_2 della mandataria e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
E' opportuno esaminare separatamente i singoli motivi di appello.
1)
La società appellante ha sostenuto l'inefficacia, per violazione dell'art. 1341 c.c., della clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali di leasing, nella quale è indicata la competenza esclusiva del foro di Milano per qualsiasi controversia inerente alla interpretazione e alla esecuzione del contratto. In particolare, la sottoscrizione indiscriminata apposta in calce all'elenco di tutte le condizioni generali di contratto (o comunque della maggior parte di esse), comprese quelle prive di carattere vessatorio, non sarebbe idonea a richiamare l'attenzione del contraente debole sul contenuto delle singole clausole sfavorevoli e non garantirebbe il rispetto della suddetta disposizione.
Come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (da ultimo, v. Cass. 4126/2024).
Nella fattispecie in esame, ciascuna delle clausole richiamate per la specifica approvazione è identificata, oltre che dal numero della pattuizione, anche dal titolo con il quale la stessa risulta rubricata nel testo contrattuale.
Tali indicazioni, in applicazione del principio sopra trascritto, nonché in ragione della intrinseca chiarezza dell'accordo di individuazione del foro competente, consentono di ritenere adempiuto l'obbligo di specifica approvazione per iscritto stabilito dall'art. 1341 c.c.
Pertanto, il primo motivo di appello va dichiarato infondato.
2)
Secondo la tesi della società appellante, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la legittimazione attiva di in mancanza della produzione in giudizio del Controparte_2
contratto di cessione stipulato con ES NP S.p.a. e dell'elenco ufficiale dei crediti ceduti.
Nella medesima prospettiva, ha contestato la valenza probatoria dei Parte_1
documenti depositati da rilevando: Controparte_1
pagina 5 di 10 - la natura di mero adempimento pubblicitario dell'avviso di cessione di beni e rapporti giuridici pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- la provenienza incerta dell'elenco dei beni oggetto della cessione, in quanto costituito da un file con estensione .pdf privo di intestazione;
- la tardività della documentazione allegata alla seconda delle memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Con riguardo alla valenza probatoria dell'avviso di cessione, si osserva quanto segue.
In linea generale, va richiamato il principio secondo cui “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. n. 5857/2022;
Cass. n. 24798/2020).
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto;
tale regolamentazione è giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 4277/2023; Cass.
n. 17944/2023; Cass. n. 5478/2024).
Nel caso di specie, si ritiene che l'estratto dell'avviso di cessione ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado riporti gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della insorgenza in un pagina 6 di 10 dato periodo, della intervenuta scadenza del contratto e della sua risoluzione o scioglimento, nonché della classificazione del debitore.
Dall'avviso in atti emerge infatti che la cessione ha riguardato i crediti:
i) sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021;
ii) derivanti da contratti di leasing scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex artt. 72 quater o 169 bis L.F. oppure degli artt. 97 e 177 del D.L.vo n.14/2019;
iii) riguardanti debitori classificati “inadempienze probabili” o “a sofferenza”.
Alla luce di tali indicazioni, il debitore ceduto era in condizione di contestare specificamente il fatto storico della cessione in blocco o il fatto che il proprio debito fosse compreso tra quelli ceduti, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di insorgenza del rapporto ed alle caratteristiche di esso.
Non è pertanto condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante, secondo cui la società cessionaria avrebbe dovuto necessariamente produrre il contratto di cessione (con relativo elenco notarile dei crediti ceduti), al fine di dimostrare la titolarità specifica del credito per cui
è causa.
Va inoltre rilevato che l'avviso di cessione depositato da per conto di Controparte_1
fa riferimento ad un elenco dei rapporti e beni ceduti, depositato presso Controparte_2
il Notaio di Milano, e ad una lista dei crediti e dei debitori ceduti, messa a disposizione, Per_3
unitamente ad altre informazioni, sul sito internet della società cedente.
In questo contesto, le deduzioni svolte da sulla incertezza della provenienza Parte_1 dell'elenco dei beni ceduti unitamente ai crediti depositato dalla controparte non sono sufficienti ad escluderne l'efficacia probatoria. La società utilizzatrice aveva infatti l'onere di contestare specificamente l'inserimento del proprio debito nella lista pubblicata sul sito internet di ES NP S.p.a. e la difformità del file .pdf in atti rispetto a quello depositato presso il
Notaio anch'esso agevolmente consultabile. Per_3
Gli elementi sopra indicati – senza necessità di esaminare la questione della tardività del deposito della dichiarazione della Banca cedente, la quale può ritenersi assorbita – sono, dunque, idonei ad accertare sia l'inclusione del credito originariamente vantato da ES
NP S.p.a. nei confronti di tra quelli ceduti a sia Parte_1 Controparte_2 la titolarità in capo a quest'ultima del complesso immobiliare oggetto della pretesa restitutoria di cui è giudizio.
Anche con riferimento al secondo motivo di appello, la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, sebbene con motivazione parzialmente diversa.
3)
pagina 7 di 10 Il Tribunale ha respinto con doppia motivazione le eccezioni formulate da Parte_1
ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 e ss. c.p.c. con riguardo alla raccomandata contenente la
[...] comunicazione di risoluzione del 30 maggio 2019 e al relativo avviso di ricevimento:
- per un verso, ha rilevato la genericità della contestazione della conformità delle copie dei suddetti documenti ai corrispondenti originali, in mancanza di qualsiasi indicazione sulla consistenza della lamentata divergenza, e ha escluso la rilevanza del disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento da parte del legale rappresentante della società, potendo tale avviso essere stato sottoscritto anche da un soggetto diverso incaricato della ricezione degli atti;
inoltre, ha evidenziato la natura dilatoria di tali eccezioni, considerato che in un precedente giudizio tra ES NP S.p.a. e era pacificamente emerso che il contratto Parte_1
di leasing si era risolto per inadempimento della società utilizzatrice in forza di comunicazione della società concedente del 30 maggio 2019;
- per altro verso, ha statuito l'irrilevanza del disconoscimento della conformità delle copie agli originali e dell'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, alla luce della domanda di accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. proposta da
[...] in via subordinata: essendo sostanzialmente incontestato l'inadempimento da parte CP_2 della società utilizzatrice dell'obbligo di pagamento dei canoni, anche la domanda proposta in via subordinata sarebbe stata meritevole di accoglimento, con conseguente configurabilità del diritto della società alla restituzione del bene. Controparte_2
Ciò posto, va rammentato che “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. ord.
2.2.2024 n. 3087; Cass. ord. 18.4.2017 n. 9752). 19985/2025
Il terzo motivo di appello deve quindi essere dichiarato inammissibile, poiché Parte_1
non ha svolto deduzioni in ordine alla domanda subordinata della controparte, la cui fondatezza
è stata accertata nella sentenza gravata.
Per completezza, si fa comunque rilevare che il motivo in esame è anche infondato nel merito, essendo pienamente condivisibili le considerazioni del Tribunale sulla genericità della contestazione ex art. 2719 c.c. e sulla irrilevanza del disconoscimento da parte del (solo) legale rappresentante di della di ricevimento Parte_1 Parte_4 [...]
consegnato a un soggetto diverso, incaricato della ricezione degli Parte_5
atti dalla medesima società.
pagina 8 di 10 4)
Infine, deve essere disatteso anche il quarto motivo di appello.
Per il contratto di leasing, non è previsto – come invece per il contratto di locazione (v. art. 56
L. n. 92/1978) – che nel provvedimento che dispone il rilascio sia fissata la data di esecuzione.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente condannato la società utilizzatrice al rilascio immediato degli immobili oggetto del contratto di leasing del quale ha accertato l'intervenuta risoluzione.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
in qualità di mandataria di le spese del presente Controparte_1 Controparte_2
grado di appello, le quali sono liquidate facendo riferimento ai parametri previsti per le cause di valore compreso fra euro 520.001,00 e euro 1.000.000,00 e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza Parte_6
del Tribunale di Milano n. 8934/2024, pubblicata il 14/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di in qualità di Controparte_1
mandataria di le spese del presente grado di appello, liquidate Controparte_2
in euro 22.333,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici pagina 9 di 10 pagina 10 di 10