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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/04/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3724/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3724/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni per morte da sinistro stradale
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio ed unitamente ad , nella qualità di
[...] Controparte_1
genitori esercenti la potestà genitoriale su (nato ad Persona_1
Acerra il 25.03.2002), divenuto maggiorenne in corso di causa e, di conseguenza, intervenuto nel presente giudizio, (nato a Persona_1
Pomigliano d'Arco il 17.02.1977), in proprio ed unitamente a CP_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori
[...]
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della Persona_2 Parte_4
procura in atti, dall'Avv. Norberto Romano ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e Controparte_3
1 difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÈ
, e _4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, quali eredi di individuati come in atti
[...] Persona_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che i suindicati attori, sulla base delle argomentazioni in atti, hanno chiesto al
Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Si è costituita in giudizio la convenuta resistendo con le argomentazioni in Controparte_3
atti.
Non si sono costituiti in giudizio, invece, _4 Controparte_5 CP_6
e , citati quali eredi di nonostante la
[...] Controparte_7 Persona_3
regolarità delle notifiche dell'atto di citazione nei loro confronti: ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 03.10.2019.
Ciò posto, si precisa preliminarmente che risulta esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita obbligatoria e che, alla luce delle missive in atti (inviate dagli attori anche in seguito alla richiesta di integrazione della società convenuta) la presente azione di risarcimento risulta proponibile ai sensi degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005.
D'altronde, nessuna eccezione è stata sollevata dalla convenuta costituita in relazione alle questioni di cui al capoverso precedente.
Tanto chiarito, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
2 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08.05.2014, che ha deciso la causa nel merito perfino in un'ipotesi in cui era stata sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano), la domanda attorea deve essere rigettata,
essendo infondata per i motivi di seguito precisati.
Carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la circostanza che nella relazione di consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica
di Nola nel Procedimento N. 1307/2017 R.G. not. di reato è stata esclusa qualsivoglia responsabilità del defunto nella causazione del sinistro in cui ha perso la Persona_3
vita evento per il quale gli attori chiedono di essere risarciti nel presente Parte_3
giudizio – come precisato in atti – e la cui responsabilità il consulente ha imputato in via esclusiva al defunto Parte_3
Le risultanze della summenzionata consulenza hanno, d'altronde, indotto la Parte_5
presso il Tribunale di Nola a chiedere al Giudice per le indagini preliminari di
[...]
disporre l'archiviazione del procedimento de quo, effettivamente disposta dal Giudice
competente, come da documentazione in atti.
Orbene, il consulente nominato dalla Procura di Nola, Ing. , sulla base, fra Persona_4
l'altro, della documentazione in atti, tra cui le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale ubicato in prossimità del sinistro di causa, del cui
DVD, acquisito da questo Tribunale, ha preso visione anche lo scrivente Magistrato alla presenza dei difensori delle parti in contraddittorio fra loro, ha concluso: “In definitiva,
valutati tutti gli atti ed esaminati i veicoli, si ritiene che il sinistro si sia verificato in
conseguenza di un comportamento pericoloso messo in atto da , il quale Parte_3
alla guida di una bicicletta, proveniente da una strada percorsa contromano, nell'effettuare
una manovra di immissione sulla principale via Cucca non arrestava la marcia non dava la
precedenza ai veicoli sopraggiungenti dalla destra e non riusciva ad evitare l'urto contro la
3 parte posteriore sinistra dell'autovettura condotta da . Il tutto in Persona_3
violazione degli articoli 140 (principio informatore della circolazione), 143, comma 11
(posizione dei veicoli sulla carreggiata), 145 (precedenza), 154 (cambiamento di direzione o
di corsia o altre manovre) del codice della strada. Non sono emersi comportamenti colposi
e/o in violazione delle norme del codice della strasa per il quale Persona_3
procedeva a bassa velocità (circa 34 km/h) su via Cucca e non percepiva la presenza della
bicicletta proveniente dalla sua sinistra. Il ciclista proveniva dalla via Parte_3
Quattromani percorsa contromano” (si vedano le pagine 29 e 30 della relazione tecnica in atti).
Ora, la consulenza tecnica in esame risulta espletata sulla base di criteri corretti ed esente da contraddizioni e vizi logici. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover condividere le risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Conclusioni opposte non possono essere suffragate dal rilievo mosso dalla difesa attorea,
che valorizza la circostanza che non percepì “la presenza della Persona_3
bicicletta proveniente dalla sua sinistra”, evidenziata dal consulente.
Infatti, ciò non si traduce in una contraddizione del consulente tecnico, considerato che dal summenzionato video emerge che l'immissione di nella carreggiata in cui Parte_3
circolava fu così repentina che quest'ultimo non era oggettivamente in Persona_3
condizione di avvedersi tempestivamente della bicicletta.
D'altro canto, siffatta conclusione trova riscontro nella deposizione del teste
[...]
, il quale, fra l'altro, ha dichiarato: “La macchina veniva da Marigliano verso Tes_1
Napoli, il signore andava ad una velocità di neanche 30 km orari, il signore con la bici è
caduto a terra, ha urtato con la bici la macchina, e la macchina si è fermata dopo cinque/sei
metri nemmeno”, aggiungendo che la bicicletta “ha urtato l'auto sul lato posteriore sinistro laterale. Il conducente della bici non ha guardato né a destra né a sinistra”, nonché: “Io
4 stavo seduto fuori al negozio di mia figlia, che si trova di fronte, è un negozio alimentare, al
piano rialzato un metro e mezzo da terra, e ho visto l'accaduto” (si veda il verbale dell'udienza dell'11.10.2022).
Va evidenziato che la presenza del teste in prossimità del sinistro è confermata dal suindicato DVD e dalle dichiarazioni rese dal teste stesso alla Polizia Municipale del
Comune di Brusciano, in atti.
La deposizione del teste nel presente giudizio risulta non contraddittoria di per sé Tes_1
considerata, oltre che all'esito del suo raffronto con le suindicate dichiarazioni del medesimo teste alla Polizia Municipale del Comune di Brusciano, con il video già menzionato e, con specifico riferimento ai punti di impatto tra i veicoli di causa, anche sulla base del suo confronto con le risultanze della c.t.u., che ha rinvenuto modesti danni da compressione delle lamiere nella parte alta della fiancata posteriore sinistra dell'autovettura di proprietà di
(il succitato teste, come evidenziato sopra, ha affermato, appunto, che la Persona_3
bicicletta ha urtato l'auto sul lato posteriore sinistro).
Non si può, quindi, assolutamente dubitare dell'attendibilità di . Testimone_1
Conseguentemente, il Tribunale non ravvisa le condizioni perché vengano rimessi gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola con riferimento alla deposizione del summenzionato testimone, come, invece, richiesto dalla difesa attorea.
Sulla base delle suesposte risultanze istruttorie, dunque, deve ritenersi che l'unico responsabile del sinistro di causa sia Parte_3
In proposito si osserva, da un lato, che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi (cfr. Cass. Civ., Sez.
5 3, Sentenza n. 12524 del 22.09.2000; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10304 del
05.05.2009) e, dall'altro, che, per la medesima giurisprudenza di legittimità, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. “risulta superata quando, all'esito della
valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo
dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente
uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza” (si veda, in particolare, la già menzionata Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12524 del 22.09.2000).
Ebbene, nel caso di specie, in virtù di quanto sinora è stato evidenziato, la presunzione in esame deve reputarsi, appunto, superata.
Alla luce di tutto quanto osservato, quindi, come sopra preannunciato, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo infondata.
Infine, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti costituite,
riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, devono ravvisarsi nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia di e _4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, convenuti vittoriosi, esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese
[...]
del presente giudizio con riferimento a tali parti.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del succitato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
- nulla per le spese del presente giudizio con riferimento ai convenuti contumaci, _4
, e .
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Così deciso in Nola, lì 26.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3724/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni per morte da sinistro stradale
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio ed unitamente ad , nella qualità di
[...] Controparte_1
genitori esercenti la potestà genitoriale su (nato ad Persona_1
Acerra il 25.03.2002), divenuto maggiorenne in corso di causa e, di conseguenza, intervenuto nel presente giudizio, (nato a Persona_1
Pomigliano d'Arco il 17.02.1977), in proprio ed unitamente a CP_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori
[...]
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della Persona_2 Parte_4
procura in atti, dall'Avv. Norberto Romano ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e Controparte_3
1 difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÈ
, e _4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, quali eredi di individuati come in atti
[...] Persona_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che i suindicati attori, sulla base delle argomentazioni in atti, hanno chiesto al
Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Si è costituita in giudizio la convenuta resistendo con le argomentazioni in Controparte_3
atti.
Non si sono costituiti in giudizio, invece, _4 Controparte_5 CP_6
e , citati quali eredi di nonostante la
[...] Controparte_7 Persona_3
regolarità delle notifiche dell'atto di citazione nei loro confronti: ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 03.10.2019.
Ciò posto, si precisa preliminarmente che risulta esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita obbligatoria e che, alla luce delle missive in atti (inviate dagli attori anche in seguito alla richiesta di integrazione della società convenuta) la presente azione di risarcimento risulta proponibile ai sensi degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005.
D'altronde, nessuna eccezione è stata sollevata dalla convenuta costituita in relazione alle questioni di cui al capoverso precedente.
Tanto chiarito, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
2 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08.05.2014, che ha deciso la causa nel merito perfino in un'ipotesi in cui era stata sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano), la domanda attorea deve essere rigettata,
essendo infondata per i motivi di seguito precisati.
Carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la circostanza che nella relazione di consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica
di Nola nel Procedimento N. 1307/2017 R.G. not. di reato è stata esclusa qualsivoglia responsabilità del defunto nella causazione del sinistro in cui ha perso la Persona_3
vita evento per il quale gli attori chiedono di essere risarciti nel presente Parte_3
giudizio – come precisato in atti – e la cui responsabilità il consulente ha imputato in via esclusiva al defunto Parte_3
Le risultanze della summenzionata consulenza hanno, d'altronde, indotto la Parte_5
presso il Tribunale di Nola a chiedere al Giudice per le indagini preliminari di
[...]
disporre l'archiviazione del procedimento de quo, effettivamente disposta dal Giudice
competente, come da documentazione in atti.
Orbene, il consulente nominato dalla Procura di Nola, Ing. , sulla base, fra Persona_4
l'altro, della documentazione in atti, tra cui le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale ubicato in prossimità del sinistro di causa, del cui
DVD, acquisito da questo Tribunale, ha preso visione anche lo scrivente Magistrato alla presenza dei difensori delle parti in contraddittorio fra loro, ha concluso: “In definitiva,
valutati tutti gli atti ed esaminati i veicoli, si ritiene che il sinistro si sia verificato in
conseguenza di un comportamento pericoloso messo in atto da , il quale Parte_3
alla guida di una bicicletta, proveniente da una strada percorsa contromano, nell'effettuare
una manovra di immissione sulla principale via Cucca non arrestava la marcia non dava la
precedenza ai veicoli sopraggiungenti dalla destra e non riusciva ad evitare l'urto contro la
3 parte posteriore sinistra dell'autovettura condotta da . Il tutto in Persona_3
violazione degli articoli 140 (principio informatore della circolazione), 143, comma 11
(posizione dei veicoli sulla carreggiata), 145 (precedenza), 154 (cambiamento di direzione o
di corsia o altre manovre) del codice della strada. Non sono emersi comportamenti colposi
e/o in violazione delle norme del codice della strasa per il quale Persona_3
procedeva a bassa velocità (circa 34 km/h) su via Cucca e non percepiva la presenza della
bicicletta proveniente dalla sua sinistra. Il ciclista proveniva dalla via Parte_3
Quattromani percorsa contromano” (si vedano le pagine 29 e 30 della relazione tecnica in atti).
Ora, la consulenza tecnica in esame risulta espletata sulla base di criteri corretti ed esente da contraddizioni e vizi logici. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover condividere le risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Conclusioni opposte non possono essere suffragate dal rilievo mosso dalla difesa attorea,
che valorizza la circostanza che non percepì “la presenza della Persona_3
bicicletta proveniente dalla sua sinistra”, evidenziata dal consulente.
Infatti, ciò non si traduce in una contraddizione del consulente tecnico, considerato che dal summenzionato video emerge che l'immissione di nella carreggiata in cui Parte_3
circolava fu così repentina che quest'ultimo non era oggettivamente in Persona_3
condizione di avvedersi tempestivamente della bicicletta.
D'altro canto, siffatta conclusione trova riscontro nella deposizione del teste
[...]
, il quale, fra l'altro, ha dichiarato: “La macchina veniva da Marigliano verso Tes_1
Napoli, il signore andava ad una velocità di neanche 30 km orari, il signore con la bici è
caduto a terra, ha urtato con la bici la macchina, e la macchina si è fermata dopo cinque/sei
metri nemmeno”, aggiungendo che la bicicletta “ha urtato l'auto sul lato posteriore sinistro laterale. Il conducente della bici non ha guardato né a destra né a sinistra”, nonché: “Io
4 stavo seduto fuori al negozio di mia figlia, che si trova di fronte, è un negozio alimentare, al
piano rialzato un metro e mezzo da terra, e ho visto l'accaduto” (si veda il verbale dell'udienza dell'11.10.2022).
Va evidenziato che la presenza del teste in prossimità del sinistro è confermata dal suindicato DVD e dalle dichiarazioni rese dal teste stesso alla Polizia Municipale del
Comune di Brusciano, in atti.
La deposizione del teste nel presente giudizio risulta non contraddittoria di per sé Tes_1
considerata, oltre che all'esito del suo raffronto con le suindicate dichiarazioni del medesimo teste alla Polizia Municipale del Comune di Brusciano, con il video già menzionato e, con specifico riferimento ai punti di impatto tra i veicoli di causa, anche sulla base del suo confronto con le risultanze della c.t.u., che ha rinvenuto modesti danni da compressione delle lamiere nella parte alta della fiancata posteriore sinistra dell'autovettura di proprietà di
(il succitato teste, come evidenziato sopra, ha affermato, appunto, che la Persona_3
bicicletta ha urtato l'auto sul lato posteriore sinistro).
Non si può, quindi, assolutamente dubitare dell'attendibilità di . Testimone_1
Conseguentemente, il Tribunale non ravvisa le condizioni perché vengano rimessi gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola con riferimento alla deposizione del summenzionato testimone, come, invece, richiesto dalla difesa attorea.
Sulla base delle suesposte risultanze istruttorie, dunque, deve ritenersi che l'unico responsabile del sinistro di causa sia Parte_3
In proposito si osserva, da un lato, che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi (cfr. Cass. Civ., Sez.
5 3, Sentenza n. 12524 del 22.09.2000; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10304 del
05.05.2009) e, dall'altro, che, per la medesima giurisprudenza di legittimità, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. “risulta superata quando, all'esito della
valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo
dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente
uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza” (si veda, in particolare, la già menzionata Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12524 del 22.09.2000).
Ebbene, nel caso di specie, in virtù di quanto sinora è stato evidenziato, la presunzione in esame deve reputarsi, appunto, superata.
Alla luce di tutto quanto osservato, quindi, come sopra preannunciato, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo infondata.
Infine, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti costituite,
riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, devono ravvisarsi nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia di e _4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, convenuti vittoriosi, esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese
[...]
del presente giudizio con riferimento a tali parti.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del succitato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
- nulla per le spese del presente giudizio con riferimento ai convenuti contumaci, _4
, e .
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Così deciso in Nola, lì 26.04.2025.
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