Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11/04/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Triola, presso il cui indirizzo PEC è altresì elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, CP_2 C.F._2
dagli avv. David Maria Santoro e Mario Cossu nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Sassari, Via Roma n. 107
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto ingiuntivo n. 656/2020, in un procedimento monitorio instaurato nei confronti della società e del socio accomandatario CP_3 Controparte_1 ingiungeva a “ ” il pagamento, a favore di Parte_1 P.IVA_1
, di euro 18.012,09, di cui euro 4.500,00 ed euro 5.000,00 dovuti a titolo di canoni di CP_2
locazione non corrisposti, euro 3.769,20 ed euro 4.782,89 a titolo di spese consortili, oltre interessi commerciali e spese di lite.
mediante la stipulazione di due diversi contratti quadriennali, aveva concesso in locazione alla società due locali commerciali, rispettivamente individuati coi numeri 73/0/10 e 69/0/1; b) il contratto inerente all'immobile di cui al numero 73/0/10 inizialmente aveva quale termine finale il
31/01/2018 e poi il 31/01/2019 nonché disponeva che la locataria, a partire dal terzo anno di locazione, doveva corrispondere alla controparte un canone annuo pari a euro 10.000,00, da versare per mezzo di due rate infrannuali “(luglio / settembre)”; c) il negozio di cui al n. 69/0/1 scadeva il
31/01/2020 e stabiliva anch'esso che la conduttrice era tenuta a versare alla locatrice la somma annua di euro 10.000,00, in questo caso da corrispondere “in quattro rate anticipate
(febbraio/maggio/agosto/novembre) di € 2.500,00 ciascuna”; d) entrambi i contratti potevano essere rinnovati “previa contrattazione del canone di locazione”; e) in forza dei suddetti negozi locatizi, la locataria doveva pagare “direttamente al ” quanto dovuto a titolo di contributi CP_4
consortili e spese di consumo idrico.
In merito al contratto di cui al n. 73/0/10, gli opponenti sostenevano che non era dovuto alcunché a titolo di canone di locazione, dato che il contratto non era stato rinnovato e l'asserito credito ineriva a un arco temporale successivo “alla naturale scadenza del contratto (31.1.2018 ovvero
31.1.2019),” cosicché alla ricorrente poteva al massimo essere riconosciuta l'indennità di occupazione, che, in ogni caso “non” poteva “essere richiesta e concessa con decreto ingiuntivo.”
In ordine al negozio di cui al n. 69/0/1, invece, l'opponente, dopo aver premesso che la si CP_2 doleva del “mancato pagamento delle rate relative ai trimestri di maggio 2019 ed agosto 2019 per la complessiva somma di € 4.500,00”, sottolineava che “la richiesta di € 4.500,00 non corrisponde in alcun modo al multiplo della somma di € 2.5000,00 per ogni singola rata trimestrale delle quali parte locatrice chiede il pagamento”, e poi concludeva che in ogni caso nulla spettava alla controparte “a far data dalla restituzione dei locali”. Parte ingiunta, infine, in merito alle spese di consumo idrico e ai contributi consortili, rilevava che “la locatrice non poteva chiedere un decreto ingiuntivo per il rimborso di somme che non risulta avere anticipato.”
e chiedevano pertanto l'annullamento/revoca dell'impugnato decreto CP_3 CP_1 ingiuntivo, manifestando altresì opposizione a una “eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”. Gli opponenti formulavano altresì domanda riconvenzionale con la quale, dopo aver esposto di aver compiuto “miglioramenti ed addizioni” per un costo totale pari a euro 32.971,62, chiedevano che la venisse condannata “ai sensi degli CP_2
artt. 1592 e 1593 cod. civ., al pagamento di una indennità corrispondente alla minor somma tra
l'importo delle spese effettuate ed il valore del risultato utile al momento della riconsegna.” , con comparsa, si costituiva regolarmente in giudizio in data 10/02/2021 eccependo, CP_2
in particolare, che: a) la locazione concernente l'immobile n. 73/01/10 era stata tacitamente rinnovata “sino alla data di rilascio dei locali (17.11.2019)”; b) le somme richieste per la locazione concernente il locale n. 69/0/1 erano da ascrivere ad un lasso temporale anteriore alla scadenza del contratto di riferimento e alla restituzione della res, nonché erano pienamente confacenti con quanto contrattualmente pattuito “(canone annuale € 9.000,00, da regolare in quattro rate trimestrali di €
2.250,00 ciascuna)”; c) “gli oneri per i servizi di gestione e per i consumi d'acqua” erano stati pattiziamente posti a carico della conduttrice in ambedue i negozi locatizi;
d) la locatrice non aveva prestato alcun consenso alle asserite migliorie e non sussistevano addizioni allorquando controparte aveva restituito gli immobili locati.
La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza n. 268/2024 del 27/03/2024, con la quale il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'opposizione, dichiarava definitivamente esecutivo il D.I. n. 656/2020 e condannava altresì parte opponete alle spese di lite.
Il tribunale, richiamati i consolidati principi probatori inerenti al procedimento di opposizione e all'adempimento delle obbligazioni, in primo luogo, rilevava che la , con il deposito dei CP_2 contratti, dell'attestazione di pagamento del Consorzio di Porto Rotondo e con l'allegazione delle inadempienze della controparte, aveva soddisfatto l'onere probatorio poste a suo carico, mentre parte opponente non aveva provato il pagamento degli importi richiesti dall'opposta. Il giudice di primo grado, poi, in considerazione della “corrispondenza intercorsa tra le parti” e del
“comportamento delle stesse”, riteneva che le locazioni fossero state rinnovate “tacitamente alle medesime condizioni” ed infine rigettava la domanda riconvenzionale, in quanto non era stato provato il necessario assenso di parte locatrice alle asserite migliorie, ovvero un requisito espressamente previsto dall'art. 1592 c.c., né era stata provata la presenza delle stesse.
Soltanto il in data 7/11/2024, ha presentato appello avverso la sentenza n. 268/2024 per CP_1
i seguenti motivi:
i) in primo luogo ha domandato la sospensione/revocazione della “provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata”, evidenziando, da un lato, che la , a seguito della CP_2 pubblicazione della sentenza, aveva notificato un atto di precetto facente riferimento a importi diversi da quelli evincibili dall'impugnata sentenza, ovvero “€ 30.236,63” anziché
“€ 25.831,32”, e, dall'altro, ha contestato la spettanza degli interessi commerciali, pari a “€
6.557,35”, in favore di persona priva “della qualità di imprenditore”;
ii) Nullità/inesistenza della sentenza n. 268/2024, in quanto, da una parte, l'opposto D.I. ingiungeva il pagamento alla sola e, dall'altra, la sentenza di primo grado CP_3 veniva “emessa nei confronti di un soggetto che non era il destinatario del decreto ingiuntivo,” ovvero il CP_1
iii) Il mancato riferimento, nella sentenza de qua, al beneficium excussionis, qualora la si volesse considerare rivolta al successore dell' , ovvero la e CP_3 Controparte_5 all'odierno appellante in qualità di socio accomandatario;
iv) la mancata rinnovazione dei due contratti di locazione nonché la mancata richiesta, da parte della , dell'“indennità per abusiva occupazione”, invocando a tali fini il contenuto CP_2 dell'art. 2 di entrambi i negozi locatizi e l'insussistenza del richiesto “accordo per la rideterminazione del canone”;
v) la non debenza degli interessi commerciali in favore di un soggetto non imprenditore invocando a tale proposito il contenuto degli artt. 1, comma 1, D. Lgs. 231/2001, 2, lett. a),
D. Lgs. 231/2001 e 2, lett. c), D.lgs. 231/2001.
, in data 5/02/2025, costituendosi regolarmente in giudizio, pur dando atto CP_2 dell'erronea indicazione dell'importo contenuto nel proprio atto di precetto, ha resistito alle avverse pretese concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Preliminarmente osserva la Corte che il non ha fatto specifico riferimento, in alcuno dei CP_1
suoi motivi di gravame, alle asserite migliorie ed addizioni, limitandosi a trattarne nella sola ricostruzione del fatto, con conseguente definitività della relativa statuizione di rigetto contenuta in sentenza, contro la quale non risultano formulate specifiche ragioni di censura.
Nel merito, per ragioni di ordine logico, vanno esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello, poiché fra loro strettamente connessi.
È certamente infondato il motivo con il quale l'appellante si duole del fatto che l'impugnata sentenza sarebbe stata “emessa nei confronti di un soggetto che non era il destinatario del decreto ingiuntivo,” circostanza dalla quale deriverebbe la nullità/inesistenza del provvedimento.
Nel procedimento di merito instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, come è noto, la domanda introduttiva del giudizio è contenuta nell'originario ricorso. Nel caso di specie, la ricorrente agiva in via monitoria tanto nei confronti della società che nei CP_2 CP_3 riguardi del socio accomandatario chiedendo all'adito Tribunale di Tempio Controparte_1
Pausania di ingiungere ad entrambi il pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione e di oneri consortili non corrisposti, in forza di due contratti di locazione da lei stipulati con CP_3 Il tribunale accoglieva il ricorso de quo per quanto, per mero errore materiale, nel dispositivo
[...]
del decreto ingiungeva il pagamento soltanto ad Parte_1
”. P.IVA_1
In ogni caso, la successiva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo veniva presentata non solo dall'indicata società, ma anche dal personalmente, nella sua veste di “socio CP_1 accomandatario”, cosicché non vi è dubbio che il contradditorio concernesse tanto la società che la persona fisica del socio accomandatario, e che nel thema decidendum rientrasse la responsabilità contrattuale di entrambi gli obbligati in solido.
Vero è che il tribunale ometteva di indicare, nell'epigrafe della sentenza, il nominativo della società
e che nello svolgimento del processo, in ordine all'instaurazione del giudizio di CP_3 opposizione scriveva “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta Controparte_1 indicata in epigrafe,” senza alcun riferimento alla s.a.s.. Tuttavia è altrettanto vero che: a) con il ricorso introduttivo veniva chiesto il pagamento a entrambi i soggetti in questione;
b) il contradditorio era instaurato tanto col socio accomandatario che con la società; c) nel corpo della motivazione, in relazione a quanto richiesto in sede di domanda riconvenzionale, si legge “previo accertamento che la società conduttrice aveva effettuato miglioramenti ed addizioni negli immobili locati,” e successivamente, nel prosieguo della stessa motivazione, quali fonti del credito dell'odierna appellata, vengono indicati “i contratti di locazione stipulati con l'opponente”; d) tali contratti locatizi, fonti del credito della e da questa invocati già con il ricorso introduttivo, CP_2
sono gli stessi titoli invocati dalla società (opponente) per il pagamento delle asserite migliorie;
e) il dispositivo della sentenza confermava “integralmente il decreto ingiuntivo n. 656/2020”.
Anzi, se ci si dovesse fermare al dato puramente testuale, la condanna parrebbe al limite pronunciata nei confronti della società, essendosi il Tribunale, all'esito dell'opposizione, limitato alla conferma del decreto ingiuntivo, che nel dispositivo conteneva la sola indicazione della società.
Si deve poi aggiungere che, in ogni caso, la condanna del socio accomandatario sarebbe CP_1
stata ugualmente corretta anche qualora il tribunale avesse omesso di condannare la società. Ciò in quanto la domanda di pagamento, contenuta nel ricorso introduttivo, era stata proposta anche nei suoi confronti, il giudizio di opposizione si era svolto anche nei suoi confronti e la sua posizione di socio accomandatario, in ragione del combinato disposto degli artt. 1292 c.c. e 2313 c.c., lo obbligava solidalmente e illimitatamente all'adempimento dei debiti sociali.
L'appellante si duole, inoltre, del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 2304 c.c.. A tal proposito la Corte non può che rilevare la sua operatività nella sola fase di esecuzione forzata e non nel giudizio di cognizione. Pertanto, bene ha fatto il tribunale a non farne menzione alcuna nella propria sentenza. In proposito, può essere utile richiamare quanto affermato dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 22629/2020, ossia che “la previsione del beneficio di escussione, valendo sul piano della mera esecuzione, non esclude il diritto del creditore di agire, in sede di cognizione, contro il socio illimitatamente responsabile, possibilità che va ammessa in favore del creditore sociale per dargli modo di munirsi di uno specifico e diretto titolo esecutivo nei confronti del socio, prevenendo ogni intralcio e per iscrivere, ad esempio, ipoteca giudiziale sui beni del medesimo.” La giurisprudenza della Suprema Corte è pertanto consolidata nell'affermare che: “il beneficio d'escussione, previsto dall'articolo 2304 c.c., abbia efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire, in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass., L, n. 3211 del 4/3/2003;
Cass. 1, n. 1040 del 16/1/2009; Cass. 2, n. 28146 del 17/12/2013; Cass., 3, n. 25378 del
12/10/2018)” (Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 22629/2020).
Col terzo motivo d'appello il ha dedotto l'inesistenza del titolo per la mancata CP_1
rinnovazione delle locazioni. La Corte, in primo luogo, rileva che tale questione, con riferimento ai canoni correlati all'immobile n. 69/0/1, è del tutto ininfluente. Tali canoni, infatti, attengono a lassi temporali anteriori al termine finale originariamente pattuito tra le parti, dato che erano dovuti per due trimestri del 2019, ed il contratto de quo, da un lato, sarebbe scaduto successivamente, in data
31/01/2020 e, dall'altro, subordinava il recesso anticipato del conduttore non solo alla sussistenza di
“gravi motivi” ma anche all'invio di un “previo avviso da recapitare al locatore a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.” Tale ultima condizione non si è verificata nel caso in questione, in quanto la conduttrice non aveva mai comunicato alla controparte la propria volontà di recedere in via anticipata dal contratto nei termini pattuiti. Non risulta, infatti, agli atti la presenza di alcuna raccomandata e, come è pacifico, la locatrice non ha mai posto in essere alcuna condotta atta a far quantomeno presumere il suo assenso al recesso anticipato della conduttrice.
Con riferimento, invece, all'asserita mancata rinnovazione del negozio di cui all'immobile n.
73/0/10, la Corte, dopo aver preso atto che il primo periodo dell'art. 2 di tale contratto disponeva che: “la durata della locazione è di anni 4, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, rinnovabile, in tal caso il canone sarà ricontrattato tra le parti”, rileva che la conduttrice aveva continuato ad utilizzare la res successivamente a tale scadenza, ovvero fino al 17/11/2019, allorquando aveva provveduto a riconsegnarla alla proprietaria. Tale ulteriore utilizzo, non accompagnato da alcuna anteriore manifestazione di volontà contraria al rinnovo del contratto, fa sì che lo stesso sia stato rinnovato ai sensi dell'art. 1597 c.c.. A nulla vale il contenuto dell'e-mail del 2/10/2019, dato che, da un lato, tale comunicazione è stata effettuata in una data nettamente successiva a quella dell'originaria scadenza del contratto e, dall'altro, per le forme in cui è stata manifestata non può nemmeno essere riconducibile a una disdetta dal rinnovo contrattuale.
Va infine sottolineato che la ricontrattazione cui fa riferimento l'art. 2 dei contratti di locazione, in considerazione del dato testuale di tali disposizioni e della condotta posta in essere dalle parti, costituiva una mera clausola di rideterminazione del canone e non del contratto, cosicché la stessa non può essere invocata per sostenere il mancato rinnovo del rapporto, con conseguente infondatezza anche del quarto motivo.
Non miglior sorte merita il quinto motivo d'appello.
L'appellante sostiene di non essere tenuto al pagamento degli interessi commerciali, in quanto la controparte non svolgeva attività imprenditoriale e porta a sostegno di tale sua asserzione, peraltro impropriamente, il dettato degli artt. 1, comma 1, D. Lgs. 231/2001, 2, lett. a), D. Lgs. 231/2001 e
2, lett. c), D. Lgs. 231/2001, volendo forse riferirsi agli artt. 1, comma 1, D. Lgs 231/2002, 2, lett.
a), D. LGS. 231/2002 e 2, lett. c). D. Lgs. 231/2002.
Tuttavia, è già l'art. 1284, comma 4, c.c. a disporre che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.” Pertanto, in forza del disposto di tale norma, l'assenza degli specifici requisiti indicati dalle disposizioni richiamate dall'appellante non è ostativa all'applicazione degli interessi commerciali qualora contestualmente sussistano le seguenti condizioni: a) assenza di previa pattuizione convenzionale degli interessi;
b) proposizione di domanda giudiziale.
Nel caso di specie sono presenti ambedue le condizioni, dato che: 1) la domanda giudiziale è costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo con il quale la ha chiesto la condanna di CP_2
controparte al pagamento di un credito di fonte contrattuale e dei correlati interessi;
2) come chiaramente emerge dagli atti prodotti in giudizio, le parti non avevano mai pattuito alcuna determinazione convenzionale degli interessi, che correttamente sono stati riconosciuti dal
Tribunale allo speciale tasso previsto per le transazioni commerciali.
L'appello è pertanto interamente rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio – determinate secondo i parametri di cui al DM
55/2014 (valore tra euro 5.201 e 26.000; fasi liquidate nei valori minimi per l'assenza di questioni di diritto e di fatto di particolare difficoltà) – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante. Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma l quater, D.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Controparte_1
Tempio Pausania pubblicata il 27/03/2024;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali del presente grado di CP_2 giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali IVA e CPA di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza dell'11/04/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni