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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/10/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 1080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1080 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO MASSIMO Parte_1
MANCUSI, giusta procura in atti
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8, del d.lgs. 503/1992, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della relativa prestazione nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere invalida civile nella misura dell'80%;
- di essere altresì in possesso degli ulteriori requisiti (anagrafico e contributivo) richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata;
- di avere pertanto inoltrato all' , in data 8.09.2023, domanda di pensione ai CP_1 sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992;
- che, in data 9.10.2023, l' rigettava la richiesta con la seguente CP_1 motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisiti ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
Esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, la ricorrente ha dunque introdotto il presente giudizio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni suindicate.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1 pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale e l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Com'è noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503, ha elevato a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A norma del comma 8 dello stesso articolo 1, peraltro, l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Oltre al requisito sanitario, la legge richiede, per fruire della pensione anticipata di vecchiaia, ulteriori requisiti amministrativi:
- un presupposto di natura contributiva, rappresentato (ordinariamente) dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne, salva l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita;
- un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, pacifico il possesso del requisito anagrafico, la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito contributivo risulta documentata dall'estratto conto previdenziale allegato al ricorso (doc. 6); quanto al presupposto costituito dalla cessazione dell'attività lavorativa, in assenza di deduzioni contrarie dell' , lo stesso deve ritenersi integrato, facendosi riferimento, nella CP_1 relazione peritale in atti, esclusivamente ad attività lavorative “pregresse”.
Venendo alla sussistenza del requisito sanitario, negata dall' , la stessa deve CP_1 ritenersi provata dalle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal
CTU dott. , il quale, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e Persona_1 attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha riconosciuto in capo alla predetta una percentuale di invalidità dell'80%, decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Occorre evidenziare come il CTU sia pervenuto a tale percentuale facendo condivisibilmente applicazione dei parametri di cui alle tabelle ex D.M. 05/02/1992, valide per la valutazione dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 2 della L.118/71.
Infatti, non contenendo la normativa in esame alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, deve ritenersi - conformemente all'interpretazione di cui alla sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione (la quale ha ritenuto “di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n.
13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L.
n. 222 del 1984, art.
1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”) – che la stessa sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno.
Non è dunque pertinente il richiamo, generalmente operato dall' , CP_1
all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 sull'invalidità previdenziale o pensionabile, strettamente connessa alla riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Nel caso di specie, come sopra osservato, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi accertato che la ricorrente sia soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari all'80%, sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Il giudizio medico-legale risulta congruamente motivato sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo della ricorrente, essendo state tutte le patologie riscontrate adeguatamente valorizzate nella formulazione delle conclusioni, le quali, pertanto, ben possono essere recepite in questa sede.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8.09.2023).
Ne consegue che la condanna dell' all'erogazione di tale prestazione in CP_1
favore della ricorrente, seppur con decorrenza posticipata di 12 mesi rispetto alla data suindicata (c.d. “finestra mobile”).
Si tratta della controversa questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia anticipate, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.
122/2010, rubricato “Interventi in materia previdenziale” e contenuto nel capo
III, a sua volta rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito che il regime delle c.d. “finestre” previsto dalla disposizione suindicata si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cassazione civile Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI,
03/02/2020, n.2382). Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono pertanto poste integralmente a carico dell' , liquidate come in dispositivo in CP_1 considerazione del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, ex art. 1 c. 8 d.lgs. n. 503/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' ad erogare alla ricorrente la pensione suddetta, CP_1 nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna, infine, l' alla refusione dele spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 2.697,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 16/10/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1080 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO MASSIMO Parte_1
MANCUSI, giusta procura in atti
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8, del d.lgs. 503/1992, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della relativa prestazione nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere invalida civile nella misura dell'80%;
- di essere altresì in possesso degli ulteriori requisiti (anagrafico e contributivo) richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata;
- di avere pertanto inoltrato all' , in data 8.09.2023, domanda di pensione ai CP_1 sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992;
- che, in data 9.10.2023, l' rigettava la richiesta con la seguente CP_1 motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisiti ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
Esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, la ricorrente ha dunque introdotto il presente giudizio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni suindicate.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1 pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale e l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Com'è noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503, ha elevato a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A norma del comma 8 dello stesso articolo 1, peraltro, l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Oltre al requisito sanitario, la legge richiede, per fruire della pensione anticipata di vecchiaia, ulteriori requisiti amministrativi:
- un presupposto di natura contributiva, rappresentato (ordinariamente) dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne, salva l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita;
- un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, pacifico il possesso del requisito anagrafico, la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito contributivo risulta documentata dall'estratto conto previdenziale allegato al ricorso (doc. 6); quanto al presupposto costituito dalla cessazione dell'attività lavorativa, in assenza di deduzioni contrarie dell' , lo stesso deve ritenersi integrato, facendosi riferimento, nella CP_1 relazione peritale in atti, esclusivamente ad attività lavorative “pregresse”.
Venendo alla sussistenza del requisito sanitario, negata dall' , la stessa deve CP_1 ritenersi provata dalle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal
CTU dott. , il quale, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e Persona_1 attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha riconosciuto in capo alla predetta una percentuale di invalidità dell'80%, decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Occorre evidenziare come il CTU sia pervenuto a tale percentuale facendo condivisibilmente applicazione dei parametri di cui alle tabelle ex D.M. 05/02/1992, valide per la valutazione dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 2 della L.118/71.
Infatti, non contenendo la normativa in esame alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, deve ritenersi - conformemente all'interpretazione di cui alla sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione (la quale ha ritenuto “di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n.
13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L.
n. 222 del 1984, art.
1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”) – che la stessa sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno.
Non è dunque pertinente il richiamo, generalmente operato dall' , CP_1
all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 sull'invalidità previdenziale o pensionabile, strettamente connessa alla riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Nel caso di specie, come sopra osservato, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi accertato che la ricorrente sia soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari all'80%, sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Il giudizio medico-legale risulta congruamente motivato sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo della ricorrente, essendo state tutte le patologie riscontrate adeguatamente valorizzate nella formulazione delle conclusioni, le quali, pertanto, ben possono essere recepite in questa sede.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8.09.2023).
Ne consegue che la condanna dell' all'erogazione di tale prestazione in CP_1
favore della ricorrente, seppur con decorrenza posticipata di 12 mesi rispetto alla data suindicata (c.d. “finestra mobile”).
Si tratta della controversa questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia anticipate, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.
122/2010, rubricato “Interventi in materia previdenziale” e contenuto nel capo
III, a sua volta rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito che il regime delle c.d. “finestre” previsto dalla disposizione suindicata si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cassazione civile Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI,
03/02/2020, n.2382). Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono pertanto poste integralmente a carico dell' , liquidate come in dispositivo in CP_1 considerazione del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, ex art. 1 c. 8 d.lgs. n. 503/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' ad erogare alla ricorrente la pensione suddetta, CP_1 nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna, infine, l' alla refusione dele spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 2.697,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 16/10/2025
Il Giudice
RG Busoli