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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. OL Del Vecchio Giudice
dott. MA Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. UNIA PAOLA;
PARTE ATTRICE
e
C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1 con cui aveva contratto matrimonio civile in Este PD il 12-9-2009 (Atto n 10, P.1 anno
2009), chiedendo di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affidamento esclusivo alla stessa dei figli minori della coppia, nato a [...] Persona_1
PD il 6-2-2008, di 17 anni, e nato a [...] il [...], di 7 Persona_2 anni, la collocazione degli stessi presso la residenza materna, la previsione di visite dei figli con il padre in modalità protetta, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli con assegno di 200,00 euro ciascuno ed euro 100,00 a titolo di mantenimento della moglie, con integrale percezione dalla stessa dell'assegno unico ed universale, e suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per i figli.
A fondamento del proprio ricorso, la ricorrente ha allegato che il marito veniva anche condannato dal Tribunale penale di Rovigo (sentenza N 450-2023 depositata il 2-8-
2023), per il reato di maltrattamenti in famiglia, condanna definitiva di 3 anni e 6 mesi che lo ha portato all'esecuzione della pena presso la C.C. di Rovigo che risulta tutt'ora in corso e di cui si prevede la conclusione in data 15.09.2026, evidenziando che la stessa svolge attività di pulizie con reddito di circa 400,00 euro mensili.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato, avuta la presenza di entrambi i coniugi, sono state chiarite le rispettive condizioni economiche, e la ricorrente ha dichiarato di “acconsentire a che le visite tra il padre e i figli minorenni, avvengano per almeno una domenica al mese, in cui la figlia maggiorenne , Per_3 persona di fiducia della madre, accompagnerà i due fratelli minorenni presso la casa circondariale di Rovigo, per fare visita al padre, come avvenuto fino ad ora negli ultimi mesi”. Inoltre, nella medesima udienza, il difensore della ricorrente, in rappresentanza della stessa, ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alla previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie, confermando la propria richiesta di prevedere a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli di 200,00 euro per ogni figlio.
Il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, e la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
pag. 2/8 La ricorrente ha quindi precisato le conclusioni in vista dell'udienza del 18.11.2025, previo deposito di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., e il
Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Tutto premesso, si osserva quanto segue.
Il tribunale ritiene sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. ed accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
È risultato provato dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla condotta, anche processuale, del resistente come sia cessata e non più ricostruibile la cd affectio coniugalis fondante il rapporto di coniugio.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli minori della coppia, come noto, la circostanza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato non rileva in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal resistente, ma di valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei figli ed essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento.
In merito alla rilevanza di condotte violente rispetto al regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd.
Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Quindi, le gravi condotte di violenza, minacce e lesioni perpetrate dal marito in danno della moglie, anche in presenza dei figli minori, confermano le gravi carenze in punto di capacità genitoriale da parte del il quale veniva anche condannato dal CP_1
pag. 3/8 Tribunale penale di Rovigo (sentenza N 450-2023 depositata il 2-8-2023), per il reato di maltrattamenti in famiglia, condotta aggravata per essere stata commessa in presenza e in danno dei figli minori della coppia, con condanna definitiva di 3 anni e 6 mesi che lo ha portato all'esecuzione della pena presso la C.C. di Rovigo che risulta tutt'ora in corso e di cui si prevede la conclusione in data 15.09.2026.
Si richiama integralmente la motivazione della sentenza penale (doc. 3 parte ricorrente), nella quale si dà atto del clima di violenza e sopraffazione a cui lo ha costretto CP_1 la moglie ed i figli sin dall'anno 2020.
Trattasi quindi tutte di condotte antecedenti alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Risulta quindi comprovata la non idoneità genitoriale del resistente, e deve pertanto trovare accoglimento la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, con collocamento presso la stessa.
Inoltre, occorre disporre l'assegnazione a della casa coniugale condotta in Parte_1 locazione popolare e sita in Este PD Via S.Girolamo 30-2, in quanto collocataria dei figli minori.
Per ciò che attiene alle visite dei figli con il padre, si prevede che, visto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.06.2025 sul punto, le visite tra il padre e i figli minorenni, avvengano per almeno una domenica al mese, in cui la figlia maggiorenne
, persona di fiducia della madre, accompagnerà i due fratelli minorenni presso Per_3 la casa circondariale di Rovigo, per fare visita al padre, come avvenuto fino ad ora negli ultimi mesi.
Inoltre, il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di previsione di assegno di mantenimento per la stessa, non dovendo quindi disporsi nulla su tale profilo.
Per quanto attiene alla domanda di assegno di mantenimento a carico del padre per i figli minorenni, in primo luogo si prevede che la madre dei minori percepirà per l'intero pag. 4/8 l'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre dei minori.
Come noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Tuttavia, nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre valorizzare adeguatamente la condizione di detenzione carceraria del resistente, che rende assai ardua da parte dello soprattutto allo stato, il conseguimento di una stabilità reddituale. CP_1
All'udienza del 25.06.2025, il resistente ha dichiarato che “sono detenuto in carcere a
Rovigo dal 13.12.2023; sto facendo un tirocinio in ambito di assemblaggio in carcere di
pag. 5/8 tre mesi ho iniziato a giugno, mi daranno 450,00 euro al mese, per tre mesi e dopo non lo so;
non mi hanno detto nulla se dopo questo tirocinio potrò iniziare un lavoro stabile;
devo sempre fare la spesa e comprare quello che c'è bisogno di comprare, quindi nella vita in carcere spendo circa 50-60,00 euro alla settimana per la spesa personale;
l'affitto della casa non viene più da me pagato da quando sono entrato in carcere;
non sto pagando nessun'altra rata mensile di debito;
la pena terminerà il
15.09.2026; non ho risparmi, nulla in banca, ho un conto corrente in posta dove sarà rimasto lo stipendio di dicembre 2023”.
Tuttavia, dalla documentazione depositata dalla Casa Circondariale di Rovigo in data
27.10.2025 su richiesta del Giudice delegato ai sensi dell'art. 213 c.p.c., è risultato che il resistente, per mezzo dello svolgimento di attività lavorativa e/o stage all'interno del luogo di detenzione, abbia percepito nel mese di gennaio 2025 un reddito di 117,45 euro, nel mese di maggio 2025 un reddito di euro 284,40, per un totale di somme disponibili di euro 332,66, non trovando quindi conferma le dichiarazioni rese dal resistente all'udienza indicata.
Peraltro, occorre tenere in debita considerazione anche le somme di cui lo CP_1 necessita al fine del suo sostentamento all'interno della casa circondariale, dallo stesso indicate in circa 240,00 euro mensili.
Per quanto attiene la ricorrente, la stessa ha dichiarato di svolgere attività di pulizie in forma saltuaria, percependo un reddito di 500,00 euro al mese, sostenendo un canone di locazione di 84,00 euro mensili, e vivendo grazie all'aiuto sociale e della madre, percependo la somma mensile di 360,00 euro a titolo di assegno unico ed universale.
Come noto, nelle fattispecie come quelle oggetto di giudizio, in cui il padre dei figli minori si trova ristretto in condizione di detenzione carceraria, non risulta possibile ipotizzare per lo stesso la percezione di redditi o di svolgimento di attività lavorativa, e non risultano applicabili i principi giurisprudenziali richiamati dalla parte ricorrente, i quali fanno specifico riferimento ad una condizione di mera disoccupazione, e non a quella, più specificazione, della restrizione carceraria.
pag. 6/8 Occorre fare unicamente riferimento ai redditi percepiti dallo ossia alle somme CP_1 indicate dalla Casa circondariale di Rovigo nel documento depositato in data
27.10.2025, dal quale si evince come dal mese di maggio 2025, al mese di ottobre 2025, il resistente non abbia percepito più alcun emolumento a titolo di retribuzione.
A tale proposito, la ricorrente non ha dato dimostrazione di eventuali futuri redditi che il resistente percepirà.
Come noto, inoltre, la valutazione deve essere compiuta allo stato degli atti, ossia di decisione della causa, ben potendo la madre ricorrente procedere, nel momento di cessazione della detenzione carceraria, e di percezione di nuovi redditi da parte dello procedere ad avanzare apposito ricorso per la modifica delle condizioni di CP_1 separazione ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre resistente.
Per tutte le predette ragioni, risulta necessario disporre, allo stato, che la madre ricorrente si faccia interamente carico del mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori della coppia, non essendo emersa in alcun modo l'attuale capacità di produrre reddito del resistente, inteso come reddito aggiuntivo rispetto alle somme necessarie al sostentamento del medesimo all'interno del luogo di detenzione.
Inoltre, si dispone che la madre dei minori percepisca per l'intero l'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre dei minori.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la mancata opposizione del resistente alle domande della ricorrente e la natura necessaria della pronuncia sullo status, le stesse si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
pag. 7/8 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Este, il 12-9-2009, con atto trascritto presso il Comune
[...] di Este numero 12, parte I serie anno 2009;
DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori OL e MA, alla madre, con collocamento presso la stessa;
DISPONE l'assegnazione a ella casa coniugale condotta in locazione Parte_1 popolare e sita in Este PD Via S.Girolamo 30-2, in quanto collocataria dei figli minori;
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, le visite tra il padre e i figli minorenni, avvengano per almeno una domenica al mese, in cui la figlia maggiorenne , Per_3 persona di fiducia della madre, accompagnerà i due fratelli minorenni presso la casa circondariale di Rovigo, per fare visita al padre;
DISPONE che la madre dei minori percepisca per l'intero l'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre dei minori;
DICHIARA tenuta, allo stato, a provvedere interamente al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario dei figli minori della coppia OL e MA, alla luce dell'attuale condizione di detenzione carceraria di e della non CP_1 percezione da parte dello stesso di redditi sufficienti;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. OL Del Vecchio Giudice
dott. MA Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. UNIA PAOLA;
PARTE ATTRICE
e
C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1 con cui aveva contratto matrimonio civile in Este PD il 12-9-2009 (Atto n 10, P.1 anno
2009), chiedendo di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affidamento esclusivo alla stessa dei figli minori della coppia, nato a [...] Persona_1
PD il 6-2-2008, di 17 anni, e nato a [...] il [...], di 7 Persona_2 anni, la collocazione degli stessi presso la residenza materna, la previsione di visite dei figli con il padre in modalità protetta, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli con assegno di 200,00 euro ciascuno ed euro 100,00 a titolo di mantenimento della moglie, con integrale percezione dalla stessa dell'assegno unico ed universale, e suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per i figli.
A fondamento del proprio ricorso, la ricorrente ha allegato che il marito veniva anche condannato dal Tribunale penale di Rovigo (sentenza N 450-2023 depositata il 2-8-
2023), per il reato di maltrattamenti in famiglia, condanna definitiva di 3 anni e 6 mesi che lo ha portato all'esecuzione della pena presso la C.C. di Rovigo che risulta tutt'ora in corso e di cui si prevede la conclusione in data 15.09.2026, evidenziando che la stessa svolge attività di pulizie con reddito di circa 400,00 euro mensili.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato, avuta la presenza di entrambi i coniugi, sono state chiarite le rispettive condizioni economiche, e la ricorrente ha dichiarato di “acconsentire a che le visite tra il padre e i figli minorenni, avvengano per almeno una domenica al mese, in cui la figlia maggiorenne , Per_3 persona di fiducia della madre, accompagnerà i due fratelli minorenni presso la casa circondariale di Rovigo, per fare visita al padre, come avvenuto fino ad ora negli ultimi mesi”. Inoltre, nella medesima udienza, il difensore della ricorrente, in rappresentanza della stessa, ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alla previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie, confermando la propria richiesta di prevedere a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli di 200,00 euro per ogni figlio.
Il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, e la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
pag. 2/8 La ricorrente ha quindi precisato le conclusioni in vista dell'udienza del 18.11.2025, previo deposito di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., e il
Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Tutto premesso, si osserva quanto segue.
Il tribunale ritiene sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. ed accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
È risultato provato dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla condotta, anche processuale, del resistente come sia cessata e non più ricostruibile la cd affectio coniugalis fondante il rapporto di coniugio.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli minori della coppia, come noto, la circostanza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato non rileva in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal resistente, ma di valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei figli ed essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento.
In merito alla rilevanza di condotte violente rispetto al regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd.
Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Quindi, le gravi condotte di violenza, minacce e lesioni perpetrate dal marito in danno della moglie, anche in presenza dei figli minori, confermano le gravi carenze in punto di capacità genitoriale da parte del il quale veniva anche condannato dal CP_1
pag. 3/8 Tribunale penale di Rovigo (sentenza N 450-2023 depositata il 2-8-2023), per il reato di maltrattamenti in famiglia, condotta aggravata per essere stata commessa in presenza e in danno dei figli minori della coppia, con condanna definitiva di 3 anni e 6 mesi che lo ha portato all'esecuzione della pena presso la C.C. di Rovigo che risulta tutt'ora in corso e di cui si prevede la conclusione in data 15.09.2026.
Si richiama integralmente la motivazione della sentenza penale (doc. 3 parte ricorrente), nella quale si dà atto del clima di violenza e sopraffazione a cui lo ha costretto CP_1 la moglie ed i figli sin dall'anno 2020.
Trattasi quindi tutte di condotte antecedenti alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Risulta quindi comprovata la non idoneità genitoriale del resistente, e deve pertanto trovare accoglimento la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, con collocamento presso la stessa.
Inoltre, occorre disporre l'assegnazione a della casa coniugale condotta in Parte_1 locazione popolare e sita in Este PD Via S.Girolamo 30-2, in quanto collocataria dei figli minori.
Per ciò che attiene alle visite dei figli con il padre, si prevede che, visto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.06.2025 sul punto, le visite tra il padre e i figli minorenni, avvengano per almeno una domenica al mese, in cui la figlia maggiorenne
, persona di fiducia della madre, accompagnerà i due fratelli minorenni presso Per_3 la casa circondariale di Rovigo, per fare visita al padre, come avvenuto fino ad ora negli ultimi mesi.
Inoltre, il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di previsione di assegno di mantenimento per la stessa, non dovendo quindi disporsi nulla su tale profilo.
Per quanto attiene alla domanda di assegno di mantenimento a carico del padre per i figli minorenni, in primo luogo si prevede che la madre dei minori percepirà per l'intero pag. 4/8 l'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre dei minori.
Come noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Tuttavia, nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre valorizzare adeguatamente la condizione di detenzione carceraria del resistente, che rende assai ardua da parte dello soprattutto allo stato, il conseguimento di una stabilità reddituale. CP_1
All'udienza del 25.06.2025, il resistente ha dichiarato che “sono detenuto in carcere a
Rovigo dal 13.12.2023; sto facendo un tirocinio in ambito di assemblaggio in carcere di
pag. 5/8 tre mesi ho iniziato a giugno, mi daranno 450,00 euro al mese, per tre mesi e dopo non lo so;
non mi hanno detto nulla se dopo questo tirocinio potrò iniziare un lavoro stabile;
devo sempre fare la spesa e comprare quello che c'è bisogno di comprare, quindi nella vita in carcere spendo circa 50-60,00 euro alla settimana per la spesa personale;
l'affitto della casa non viene più da me pagato da quando sono entrato in carcere;
non sto pagando nessun'altra rata mensile di debito;
la pena terminerà il
15.09.2026; non ho risparmi, nulla in banca, ho un conto corrente in posta dove sarà rimasto lo stipendio di dicembre 2023”.
Tuttavia, dalla documentazione depositata dalla Casa Circondariale di Rovigo in data
27.10.2025 su richiesta del Giudice delegato ai sensi dell'art. 213 c.p.c., è risultato che il resistente, per mezzo dello svolgimento di attività lavorativa e/o stage all'interno del luogo di detenzione, abbia percepito nel mese di gennaio 2025 un reddito di 117,45 euro, nel mese di maggio 2025 un reddito di euro 284,40, per un totale di somme disponibili di euro 332,66, non trovando quindi conferma le dichiarazioni rese dal resistente all'udienza indicata.
Peraltro, occorre tenere in debita considerazione anche le somme di cui lo CP_1 necessita al fine del suo sostentamento all'interno della casa circondariale, dallo stesso indicate in circa 240,00 euro mensili.
Per quanto attiene la ricorrente, la stessa ha dichiarato di svolgere attività di pulizie in forma saltuaria, percependo un reddito di 500,00 euro al mese, sostenendo un canone di locazione di 84,00 euro mensili, e vivendo grazie all'aiuto sociale e della madre, percependo la somma mensile di 360,00 euro a titolo di assegno unico ed universale.
Come noto, nelle fattispecie come quelle oggetto di giudizio, in cui il padre dei figli minori si trova ristretto in condizione di detenzione carceraria, non risulta possibile ipotizzare per lo stesso la percezione di redditi o di svolgimento di attività lavorativa, e non risultano applicabili i principi giurisprudenziali richiamati dalla parte ricorrente, i quali fanno specifico riferimento ad una condizione di mera disoccupazione, e non a quella, più specificazione, della restrizione carceraria.
pag. 6/8 Occorre fare unicamente riferimento ai redditi percepiti dallo ossia alle somme CP_1 indicate dalla Casa circondariale di Rovigo nel documento depositato in data
27.10.2025, dal quale si evince come dal mese di maggio 2025, al mese di ottobre 2025, il resistente non abbia percepito più alcun emolumento a titolo di retribuzione.
A tale proposito, la ricorrente non ha dato dimostrazione di eventuali futuri redditi che il resistente percepirà.
Come noto, inoltre, la valutazione deve essere compiuta allo stato degli atti, ossia di decisione della causa, ben potendo la madre ricorrente procedere, nel momento di cessazione della detenzione carceraria, e di percezione di nuovi redditi da parte dello procedere ad avanzare apposito ricorso per la modifica delle condizioni di CP_1 separazione ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre resistente.
Per tutte le predette ragioni, risulta necessario disporre, allo stato, che la madre ricorrente si faccia interamente carico del mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori della coppia, non essendo emersa in alcun modo l'attuale capacità di produrre reddito del resistente, inteso come reddito aggiuntivo rispetto alle somme necessarie al sostentamento del medesimo all'interno del luogo di detenzione.
Inoltre, si dispone che la madre dei minori percepisca per l'intero l'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre dei minori.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la mancata opposizione del resistente alle domande della ricorrente e la natura necessaria della pronuncia sullo status, le stesse si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
pag. 7/8 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Este, il 12-9-2009, con atto trascritto presso il Comune
[...] di Este numero 12, parte I serie anno 2009;
DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori OL e MA, alla madre, con collocamento presso la stessa;
DISPONE l'assegnazione a ella casa coniugale condotta in locazione Parte_1 popolare e sita in Este PD Via S.Girolamo 30-2, in quanto collocataria dei figli minori;
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, le visite tra il padre e i figli minorenni, avvengano per almeno una domenica al mese, in cui la figlia maggiorenne , Per_3 persona di fiducia della madre, accompagnerà i due fratelli minorenni presso la casa circondariale di Rovigo, per fare visita al padre;
DISPONE che la madre dei minori percepisca per l'intero l'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre dei minori;
DICHIARA tenuta, allo stato, a provvedere interamente al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario dei figli minori della coppia OL e MA, alla luce dell'attuale condizione di detenzione carceraria di e della non CP_1 percezione da parte dello stesso di redditi sufficienti;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8