Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l'accoglimento dell'impugnazione.
Commentari • 3
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Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 19/01/2022), n.1625 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5204-2017 proposto da: G.S., rappresentata e difesa dall'avvocato CATELLO SALDAMARCO; – ricorrente – contro B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CONTI, che lo rappresenta e difende; B.A., …
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Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6624 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19185/2015 R.G. proposto da: GEMELLI DIVERSI S.A.S. DI B.M. E R. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, B.M., B.R., B.S., B.R.K.G., S.S., tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 52, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Grassetti, dal quale, unitamente all'Avv. Giulio Maria Guffanti, sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo; – ricorrente – …
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Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, (ud. 23/09/2021, dep. 22/11/2021), n.35799 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22446/2018 proposto da: Ac Hotel Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma V.le Delle Milizie 138 presso lo studio dell'avvocato Abate Alexander, rappresentata e difesa dall'avvocato Murciano Luigi Piergiuseppe e Trombella Lorenzo; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2016, n. 12743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12743 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
י ORIGINALE 12743/2 0 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dichiarazione di rinunzia LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE al ricorso non TERZA SEZIONE CIVILE notificata alle parti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: costituite successiva Presidente Dott. ANGELO SPIRITO richiesta di accoglimento Rel. Consigliere Dott. DANILO SESTINI - del ricorso - Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI R.G.N. 12133/2014 Cron. 12743 Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - Rep.e.. Dott. FABRIZIO DI MARZIO Ud. 22/03/2016 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 12133-2014 proposto da: EC CO in proprio, ASSOCIAZIONE FRANCO EC PER SIRACURA, in persona del legale rappresentante pt CO EC, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 111, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE SCIOSCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CO EC anche difensore 2016 di sé medesimo;
660 ricorrenti
contro
FIORITO NUNZIA, CANNATA GAETANO, domiciliati ex lege 1 in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI rappresentati e difesi dall'avvocatoCASSAZIONE, margine del PIETRO COPPA giusta procura speciale a controricorso;
BI BA domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107 presso l'avvocato GIANFRANCO TORINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO D'AGATA del foro di Siracusa;
controricorrenti - - avverso la sentenza n. 1395/2011 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 28/11/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato SCIOSCA GIUSEPPE per delega non scritta;
Procuratoreudito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. RT TE che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso in ulteriore subordine la cessazione della materia del contendere;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Agendo in proprio e quale legale rappresentante "Associazione NC GR per Siracusa", della ES GR richiese al Tribunale di Siracusa accertare la simulazione soggettiva parziale di del contratto di locazione relativo ad un immobile sito al civico 36 della locale via LE (di cui era conduttore apparente AE ND AT) e di riconoscere l'attore quale effettivo conduttore, affermando altresì l'efficacia del riscatto dal medesimo esercitato dopo che 1'immobile era stato alienato, dal proprietario EB AN, al AT e alla moglie ZI TO. Rigettata la domanda dal primo giudice, la Corte di Appello di Catania ha pronunciato ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.P.C.. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione il GR (anche in qualità di legale rappresentante dell'Associazione), affidandosi a due motivi. Hanno resistito AE AT e ZI TO e, con distinto controricorso, il AN. La parte ricorrente ha depositato "atto di rinuncia al ricorso" e successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevato -in relazione all'eccezione sollevata dal GR nella memoria ex 3 art. 378 c.p.c.- che l'originale del controricorso degli intimati AT e TO (così come la copia 'regolamentare' destinata all'Ufficio) reca sottoscrizione in calce del difensore (come la l'autenticazione della procura ad esso pure rilasciata); deve pertanto escludersi che la mancanza della sottoscrizione nella copia notificata al ricorrente spieghi effetti invalidanti, atteso che tale copia contiene comunque l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è avvenuta ad istanza del dei controricorrenti, idonea addifensore evidenziare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale (cfr. Cass. n. 636/2007 e Cass. n. 4558/2011).
2. Va ulteriormente rilevato che il GR ha depositato, in data 15.7.15, "atto di rinuncia al ricorso" datato 28.5.2015 (con cui ha dichiarato "di rinunziare, come in effetti col presente atto rinunzia, al ricorso") che non risulta notificato alle parti né vistato dai loro controricorrenti difensori. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., il GR, senza far cenno al precedente atto di rinuncia, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3. La dichiarazione di rinuncia -quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio- non idonea а determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 4 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti la comunicazione ai loro difensori costituite con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. sopravvenuta 15980/2006). volta che sia risultata integrata tale Una inammissibilità (per effetto del deposito della dichiarazione di rinuncia), deve escludersi la possibilità di far "rivivere” l'interesse alla decisione del ricorso va pertanto negata e qualunque rilevanza alla circostanza che, con la memoria ex art. 378 c.p.c., il GR sia tornato ad insistere per l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite vanno poste a carico del GR, in base al principio di causalità.
5. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non 445 per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite alle due parti controricorrenti, liquidandole -per ciascuna- in euro 5.200,00 (di cui euro 5 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge. Roma, 22.3.2016 Il Consigfiere est. Il Presidente Il Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIAEPOSITATO Oggi 2 16 2016. Funzionario Giudiziaria innecerizo BATTISTA 6