Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 992/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]30 NERO 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. STARICCO BENEDETTA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]30 NERO 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. STARICCO BENEDETTA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/4/2025- 28/4/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13/06/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati con piena libertà di comportamento ma portandosi reciproco rispetto;
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori che continueranno pertanto a congiuntamente esercitare la potestà parentale sui medesimi;
3. I figli minori saranno collocati pariteticamente presso ciascun genitore;
4. In particolare il pernottamento dei bambini dal lunedì al giovedì sarà sempre presso l'abitazione materna ed il padre dal lunedì al venerdì andrà a prendere i figli a scuola alle ore 16.00 per riportarli presso l'abitazione materna per le ore 20.00 nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre nelle giornate di martedì e il giovedì essi ceneranno a casa del papà e verranno riaccompagnati dalla mamma solo dopocena, mentre il venerdì oltre a cenare, dormiranno dal papà;
5. Il weekend seguirà il criterio dell'alternanza, in quello di pertinenza paterna i bambini verranno riaccompagnati a casa della mamma la domenica sera;
6. Stante la omogeneità dei redditi e del tempo trascorso con i figli il mantenimento degli stessi sarà per i genitori diretto;
7. Le spese straordinarie relative ai minori preventivamente concordate e documentate come da protocollo del 15.09.2016 redatto dalla sezione famiglia del tribunale di Genova saranno suddivise al
50% tra i coniugi;
8. Per le ferie estive, il padre e la madre avranno entrambi facoltà a trascorrere due settimane consecutive o non consecutive con i figli;
9. La casa coniugale ove ancora la famiglia risiede, sita in Genova Via della Mimosa 30 nero –
Scala B/4 acquistata dai coniugi in comproprietà è stata venduta con atto del Notaio Persona_1
10. i coniugi, stante la decisione di separarsi, hanno acquistato ciascuno una nuova abitazione rispettivamente la madre in Genova Via Edera 17A/13 ed il padre in Genova Via Stefanina Moro
138/9 dove fisseranno le loro nuove residenze;
11. Il c/c n. 863360 acceso presso Banca ING rimarrà cointestato ad entrambi i coniugi che se ne serviranno esclusivamente per le spese relative ai figli minori;
12. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento per sé in quanto economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarano altresì di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione non espressamente richiamato nel presente atto;
13. Ciascun coniuge presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 219, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini