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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6609 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3968/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Magistrato dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa n. 3968/2024 r.g. a seguito della rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
TRA
P.IVA con sede in Viterbo Parte_1 P.IVA_1
(VT) al Viale Trento, n. 20/Bed, in nome del legale rappr.te p.t.
[...]
(c.f. , rappresentata e difesa in CP_1 CodiceFiscale_1
virtù di procura in atti dall'Avv. Alfonso Ferrara (c.f. C.F._2
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via
[...]
Caldieri, n. 63;
- ATTORI
E
c.f. rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_3
difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Maria Eugenia Capobianco (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4
in Napoli, alla Via P. Picasso n. 30;
- CONVENUTO
Pag. 1 NONCHÉ
(c.f.: ) in persona del suo l.r.p.t., CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico M. Gualeni (c.f.: C.F._5
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Genova, alla Via
[...]
Gabriele D'Annunzio 2/59;
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché
da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno proposto domanda di risarcimento danni contro il convenuto per i danni patrimoniali conseguiti dal sinistro tra l'imbarcazione ER (targata Roma11832/D),
di proprietà della società istante e l'imbarcazione Parte_1
targata 7GE235/D, di proprietà del Sig. . Controparte_2
A fondamento della sua domanda parte attrice deduce che:
- il giorno 10/10/2021 alle ore 12:50 circa in Napoli all'interno del
Porto di Nisida (NA), si verificava un sinistro tra l'imbarcazione dell'istante
(targata Roma11832/D) e l'imbarcazione targata 7GE235/D del CP_4
convenuto, ove quest'ultimo nel tentativo di ormeggiare di poppa alla banchina galleggiante tra l'imbarcazione attorea ed un terzo natante , CP_5
urtava con la propria parte laterale sinistra di poppa la murata destra dell'imbarcazione attorea che riportava danni;
- nella stessa occasione, dopo il primo urto contro l'imbarcazione attorea, l'imbarcazione del convenuto, accelerando in avanti e virando a
Pag. 2 destra, andava a collidere con la propria murata destra anche la murata sinistra del natante Fiart 32;
- alla data del sinistro, l'imbarcazione danneggiante risultava essere assicurata a mezzo polizza n. 128/173381798 con la in corso CP_3
di validità;
- a seguito della richiesta di risarcimento danni inoltrata alla CP_6
con le modalità di cui alla normativa vigente la stessa provvedeva
[...]
a corrispondere a mezzo bonifico bancario l'importo omnia comprensivo di euro 14.960,00 per il risarcimento dei danni derivanti dal predetto sinistro.
-tuttavia, parte attrice, ritenendo la somma corrisposta dalla CP_3
insufficiente all'integrale ristoro dei danni, comunicava alla Controparte_6
che veniva trattenuta in conto del maggiore avere;
[...]
Ebbene, invitata parte convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con lettera raccomandata del 31/03/2022, attesa la mancata adesione alla stessa, parte attrice agiva con il presente giudizio per sentire dichiararsi la responsabilità del Sig. nella Controparte_2
determinazione del sinistro di cui sopra e per l'effetto condannarsi lo stesso al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti quantificati in €. 47.214,00.
Con comparsa di costituzione si costituiva il convenuto Controparte_2
il quale, in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc e chiedeva ai sensi dell'art. 269 cpc di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni nel merito, chiedeva il rigetto della Controparte_6
domanda attorea perché infondata alla luce dell'insussistenza del danno dedotto da parte attrice, nonché del nesso causale con il fatto storico.
Pag. 3 Si costituiva, altresì, la compagnia che chiedeva, in via preliminare,
dichiararsi la nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione con chiamata del terzo notificato;
nel merito, il rigetto della domanda in fatto ed in diritto,
mancando la prova dell'evento e della responsabilità invocata, stante l'assenza di testimoni e, comunque, in ogni caso accertare e dichiarare assolto l'onere risarcitorio in capo alla predetta compagnia attraverso il pagamento di
Euro 14.960,00 liquidato in sede stragiudiziale.
Pertanto, esperita con esito negativo la procedura di negoziazione obbligatoria, depositati documenti, con ordinanza del 03.01.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 26.06.2025 in cui la causa dopo la scadenza dei termini ex art. 189 c.p.c. è stata rimessa in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la carenza dei requisiti prescritti dalle richiamate norme postulano una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. cass. Civ. sez. II, sent. n. 1681 del 29/01/2015).
Orbene, nel caso di specie parte attrice ha sufficientemente esposto i fatti a sostegno della pretesa risarcitoria (sinistro del 10.10.2021 tra due imbarcazioni individuate, presso il porto di Nisida (NA), per il quale l'attore richiede il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dallo stesso)
consentendo alla controparte di articolare le proprie difese e richiamando,
anzi, le ragioni dell'imputata responsabilità, le azioni ed omissioni come
Pag. 4 esplicitate in citazione. Ne consegue la conformità dell'atto introduttivo alle previsioni codicistiche relative al petitum e alla causa petendi.
Nel merito la domanda dell'attore va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Infatti, alla luce del complessivo compendio probatorio e dei documenti acquisiti al giudizio non può ritenersi dimostrato come dedotto in citazione il fatto storico relativo al sinistro occorso in data 10.10.2021
generatore del danno lamentato dall'attore e sul quale si fonda la sua richiesta di risarcimento danni.
Nella seconda memoria istruttoria depositata il 21 novembre 2024
l'attrice ha deferito interrogatorio formale ed ha articolato prova su una dinamica del sinistro completamente opposta a quella descritta in citazione. Si
riportano i capitoli 3) e 4): “Vero è che: 3) nel mentre, sopraggiungeva
l'imbarcazione Sea Ray targata 7GE235D, di proprietà del convenuto
, il cui timoniere, nel tentativo di ormeggiare tra Controparte_2
l'imbarcazione attorea ed altro natante, mal calcolava le distanze e con la
sua prua urtava la murata di sinistra della ER attorea? 4) a causa
dell'urto, l'imbarcazione di proprietà dell'istante riportava danni CP_4
alla murata di sinistra?”.
In citazione la parte danneggiata dell'imbarcazione dell'attrice era la murata destra mentre nel capitolo 3 appena trascritto viene indicata la murata sinistra;
inoltre, si assume che è stata la prua della barca del a CP_2
urtare la barca dell'attrice mentre in citazione era indicata la poppa.
In sede di precisazione delle conclusioni e, più precisamente, nelle note depositate il 24 aprile 2025 parte attrice si limita a dedurre che la
Pag. 5 memoria istruttoria è frutto di un mero refuso di stampa, di un errore materiale e che non vi era intenzione di modificare o specificare in qualche modo la domanda originaria e che la prova “corretta” era quella articolata in citazione che andava comunque ammessa perché compiutamente articolata con l'indicazione anche del testimone.
Osserva, innanzitutto, il giudicante che la sola diversità delle allegazioni tra la citazione e la memoria istruttoria non è motivo univoco che consenta di poter affermare che i capitoli 3) e 4) sopra trascritti sono frutto di un refuso o di un errore e che la citazione contiene la versione corretta e che,
invece, non sia il contrario. Inoltre, è difficile ipotizzare che si possa commettere un errore non su una parola, su un termine ma proprio sulla dinamica del sinistro perché quella che si legge nella memoria ha una sua coerenza logica e si articola in due capitoli.
Comunque, a tutto volere concedere entrambi gli articolati erano troppo generici nella descrizione del sinistro.
Invero, è la stessa attrice a dedurre che agisce per ottenere la differenza tra quanto liquidatole dalla e l'ammontare del maggior CP_3
danno subito ed entrambi i convenuti hanno assunto una difesa con la quale,
tra le altre cose, hanno contestato la quantificazione dei danni indicata in citazione perché eccessiva. In particolare, i periti della hanno CP_3
ritenuto che parte dei danni rilevati sulla fiancata della barca dell'attrice non fossero compatibili con la dinamica del sinistro dedotta in citazione.
Pertanto, al di là della dinamica, prua, poppa, murata sinistra o destra,
compito dell'attrice, a fronte della contestazione dei convenuti, era quello di fornire precisa prova della localizzazione dei danni subiti dallo scafo della
Pag. 6 propria imbarcazione, lunga più di 18 metri, per effetto proprio dell'urto o degli urti ricevuti dall'imbarcazione del convenuto al fine di consentire al giudice ed agli eventuali consulenti di ufficio di collegare causalmente gli stessi al sinistro. Invece, i capitoli di prova in citazione e nella memoria chiedono al teste ed all'interrogando molto genericamente di confermare che l'imbarcazione dell'attrice ha ricevuto danni alla murata di sinistra senza alcuna ulteriore specificazione o rinvio a documentazione fotografica.
Con riguardo a quest'ultima documentazione prodotta da parte attrice ed in cui si evincono, con molta difficoltà, danni sia a prua che a poppa della murata destra, si deve rilevare che appare difficile immaginare che questi possano essere frutto di un solo “urto” della poppa (o della prua) con la fiancata dell'imbarcazione dell'attrice così come da dinamica offerta in citazione attesa proprio la lunghezza della stessa. Pertanto, articolando una prova del tutto generica, l'attrice si è sottratta al suo onere probatorio volto all'esatta individuazione dei danni subiti per effetto del sinistro dedotto in lite e che avrebbe giustificato il riconoscimento di un importo diverso da quello riconosciuto dalla onere che non poteva essere agevolato, senza CP_3
violare il ruolo di terzietà del giudice, attraverso la nomina di un consulente tecnico di ufficio per un'attività che peraltro sarebbe stata del tutto esplorativa.
La domanda deve, quindi, essere rigettata perché infondata.
Si compensano le spese tra parte attrice ed il il quale, dopo CP_2
la chiamata in causa della propria compagnia, non ha più partecipato al giudizio.
Per il principio della cd. causalità e cioè per la considerazione che la
Pag. 7 chiamata in causa dell'assicurazione si è resa necessaria da parte del convenuto al fine di essere mallevato dalla pretesa infondata dell'attrice,
quest'ultima deve essere, invece, condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in base al DM CP_3
55/0214 e succ.ve modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti di , giudizio svoltosi con la chiamata in causa Controparte_2
della così provvede: Controparte_6
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite tra l'attrice ed il CP_2
;
[...]
3) condanna parte attrice al pagamento in favore della Controparte_6
delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimb. forf. (15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Pag. 8 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Magistrato dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa n. 3968/2024 r.g. a seguito della rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
TRA
P.IVA con sede in Viterbo Parte_1 P.IVA_1
(VT) al Viale Trento, n. 20/Bed, in nome del legale rappr.te p.t.
[...]
(c.f. , rappresentata e difesa in CP_1 CodiceFiscale_1
virtù di procura in atti dall'Avv. Alfonso Ferrara (c.f. C.F._2
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via
[...]
Caldieri, n. 63;
- ATTORI
E
c.f. rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_3
difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Maria Eugenia Capobianco (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4
in Napoli, alla Via P. Picasso n. 30;
- CONVENUTO
Pag. 1 NONCHÉ
(c.f.: ) in persona del suo l.r.p.t., CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico M. Gualeni (c.f.: C.F._5
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Genova, alla Via
[...]
Gabriele D'Annunzio 2/59;
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché
da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno proposto domanda di risarcimento danni contro il convenuto per i danni patrimoniali conseguiti dal sinistro tra l'imbarcazione ER (targata Roma11832/D),
di proprietà della società istante e l'imbarcazione Parte_1
targata 7GE235/D, di proprietà del Sig. . Controparte_2
A fondamento della sua domanda parte attrice deduce che:
- il giorno 10/10/2021 alle ore 12:50 circa in Napoli all'interno del
Porto di Nisida (NA), si verificava un sinistro tra l'imbarcazione dell'istante
(targata Roma11832/D) e l'imbarcazione targata 7GE235/D del CP_4
convenuto, ove quest'ultimo nel tentativo di ormeggiare di poppa alla banchina galleggiante tra l'imbarcazione attorea ed un terzo natante , CP_5
urtava con la propria parte laterale sinistra di poppa la murata destra dell'imbarcazione attorea che riportava danni;
- nella stessa occasione, dopo il primo urto contro l'imbarcazione attorea, l'imbarcazione del convenuto, accelerando in avanti e virando a
Pag. 2 destra, andava a collidere con la propria murata destra anche la murata sinistra del natante Fiart 32;
- alla data del sinistro, l'imbarcazione danneggiante risultava essere assicurata a mezzo polizza n. 128/173381798 con la in corso CP_3
di validità;
- a seguito della richiesta di risarcimento danni inoltrata alla CP_6
con le modalità di cui alla normativa vigente la stessa provvedeva
[...]
a corrispondere a mezzo bonifico bancario l'importo omnia comprensivo di euro 14.960,00 per il risarcimento dei danni derivanti dal predetto sinistro.
-tuttavia, parte attrice, ritenendo la somma corrisposta dalla CP_3
insufficiente all'integrale ristoro dei danni, comunicava alla Controparte_6
che veniva trattenuta in conto del maggiore avere;
[...]
Ebbene, invitata parte convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con lettera raccomandata del 31/03/2022, attesa la mancata adesione alla stessa, parte attrice agiva con il presente giudizio per sentire dichiararsi la responsabilità del Sig. nella Controparte_2
determinazione del sinistro di cui sopra e per l'effetto condannarsi lo stesso al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti quantificati in €. 47.214,00.
Con comparsa di costituzione si costituiva il convenuto Controparte_2
il quale, in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc e chiedeva ai sensi dell'art. 269 cpc di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni nel merito, chiedeva il rigetto della Controparte_6
domanda attorea perché infondata alla luce dell'insussistenza del danno dedotto da parte attrice, nonché del nesso causale con il fatto storico.
Pag. 3 Si costituiva, altresì, la compagnia che chiedeva, in via preliminare,
dichiararsi la nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione con chiamata del terzo notificato;
nel merito, il rigetto della domanda in fatto ed in diritto,
mancando la prova dell'evento e della responsabilità invocata, stante l'assenza di testimoni e, comunque, in ogni caso accertare e dichiarare assolto l'onere risarcitorio in capo alla predetta compagnia attraverso il pagamento di
Euro 14.960,00 liquidato in sede stragiudiziale.
Pertanto, esperita con esito negativo la procedura di negoziazione obbligatoria, depositati documenti, con ordinanza del 03.01.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 26.06.2025 in cui la causa dopo la scadenza dei termini ex art. 189 c.p.c. è stata rimessa in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la carenza dei requisiti prescritti dalle richiamate norme postulano una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. cass. Civ. sez. II, sent. n. 1681 del 29/01/2015).
Orbene, nel caso di specie parte attrice ha sufficientemente esposto i fatti a sostegno della pretesa risarcitoria (sinistro del 10.10.2021 tra due imbarcazioni individuate, presso il porto di Nisida (NA), per il quale l'attore richiede il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dallo stesso)
consentendo alla controparte di articolare le proprie difese e richiamando,
anzi, le ragioni dell'imputata responsabilità, le azioni ed omissioni come
Pag. 4 esplicitate in citazione. Ne consegue la conformità dell'atto introduttivo alle previsioni codicistiche relative al petitum e alla causa petendi.
Nel merito la domanda dell'attore va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Infatti, alla luce del complessivo compendio probatorio e dei documenti acquisiti al giudizio non può ritenersi dimostrato come dedotto in citazione il fatto storico relativo al sinistro occorso in data 10.10.2021
generatore del danno lamentato dall'attore e sul quale si fonda la sua richiesta di risarcimento danni.
Nella seconda memoria istruttoria depositata il 21 novembre 2024
l'attrice ha deferito interrogatorio formale ed ha articolato prova su una dinamica del sinistro completamente opposta a quella descritta in citazione. Si
riportano i capitoli 3) e 4): “Vero è che: 3) nel mentre, sopraggiungeva
l'imbarcazione Sea Ray targata 7GE235D, di proprietà del convenuto
, il cui timoniere, nel tentativo di ormeggiare tra Controparte_2
l'imbarcazione attorea ed altro natante, mal calcolava le distanze e con la
sua prua urtava la murata di sinistra della ER attorea? 4) a causa
dell'urto, l'imbarcazione di proprietà dell'istante riportava danni CP_4
alla murata di sinistra?”.
In citazione la parte danneggiata dell'imbarcazione dell'attrice era la murata destra mentre nel capitolo 3 appena trascritto viene indicata la murata sinistra;
inoltre, si assume che è stata la prua della barca del a CP_2
urtare la barca dell'attrice mentre in citazione era indicata la poppa.
In sede di precisazione delle conclusioni e, più precisamente, nelle note depositate il 24 aprile 2025 parte attrice si limita a dedurre che la
Pag. 5 memoria istruttoria è frutto di un mero refuso di stampa, di un errore materiale e che non vi era intenzione di modificare o specificare in qualche modo la domanda originaria e che la prova “corretta” era quella articolata in citazione che andava comunque ammessa perché compiutamente articolata con l'indicazione anche del testimone.
Osserva, innanzitutto, il giudicante che la sola diversità delle allegazioni tra la citazione e la memoria istruttoria non è motivo univoco che consenta di poter affermare che i capitoli 3) e 4) sopra trascritti sono frutto di un refuso o di un errore e che la citazione contiene la versione corretta e che,
invece, non sia il contrario. Inoltre, è difficile ipotizzare che si possa commettere un errore non su una parola, su un termine ma proprio sulla dinamica del sinistro perché quella che si legge nella memoria ha una sua coerenza logica e si articola in due capitoli.
Comunque, a tutto volere concedere entrambi gli articolati erano troppo generici nella descrizione del sinistro.
Invero, è la stessa attrice a dedurre che agisce per ottenere la differenza tra quanto liquidatole dalla e l'ammontare del maggior CP_3
danno subito ed entrambi i convenuti hanno assunto una difesa con la quale,
tra le altre cose, hanno contestato la quantificazione dei danni indicata in citazione perché eccessiva. In particolare, i periti della hanno CP_3
ritenuto che parte dei danni rilevati sulla fiancata della barca dell'attrice non fossero compatibili con la dinamica del sinistro dedotta in citazione.
Pertanto, al di là della dinamica, prua, poppa, murata sinistra o destra,
compito dell'attrice, a fronte della contestazione dei convenuti, era quello di fornire precisa prova della localizzazione dei danni subiti dallo scafo della
Pag. 6 propria imbarcazione, lunga più di 18 metri, per effetto proprio dell'urto o degli urti ricevuti dall'imbarcazione del convenuto al fine di consentire al giudice ed agli eventuali consulenti di ufficio di collegare causalmente gli stessi al sinistro. Invece, i capitoli di prova in citazione e nella memoria chiedono al teste ed all'interrogando molto genericamente di confermare che l'imbarcazione dell'attrice ha ricevuto danni alla murata di sinistra senza alcuna ulteriore specificazione o rinvio a documentazione fotografica.
Con riguardo a quest'ultima documentazione prodotta da parte attrice ed in cui si evincono, con molta difficoltà, danni sia a prua che a poppa della murata destra, si deve rilevare che appare difficile immaginare che questi possano essere frutto di un solo “urto” della poppa (o della prua) con la fiancata dell'imbarcazione dell'attrice così come da dinamica offerta in citazione attesa proprio la lunghezza della stessa. Pertanto, articolando una prova del tutto generica, l'attrice si è sottratta al suo onere probatorio volto all'esatta individuazione dei danni subiti per effetto del sinistro dedotto in lite e che avrebbe giustificato il riconoscimento di un importo diverso da quello riconosciuto dalla onere che non poteva essere agevolato, senza CP_3
violare il ruolo di terzietà del giudice, attraverso la nomina di un consulente tecnico di ufficio per un'attività che peraltro sarebbe stata del tutto esplorativa.
La domanda deve, quindi, essere rigettata perché infondata.
Si compensano le spese tra parte attrice ed il il quale, dopo CP_2
la chiamata in causa della propria compagnia, non ha più partecipato al giudizio.
Per il principio della cd. causalità e cioè per la considerazione che la
Pag. 7 chiamata in causa dell'assicurazione si è resa necessaria da parte del convenuto al fine di essere mallevato dalla pretesa infondata dell'attrice,
quest'ultima deve essere, invece, condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in base al DM CP_3
55/0214 e succ.ve modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti di , giudizio svoltosi con la chiamata in causa Controparte_2
della così provvede: Controparte_6
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite tra l'attrice ed il CP_2
;
[...]
3) condanna parte attrice al pagamento in favore della Controparte_6
delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimb. forf. (15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Pag. 8 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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