TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1962/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CONTI TOMMASO Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE nei confronti di:
(C.F. ) Email_1 C.F._2
ADOTTANDA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2024, ha dedotto: (i) di non essere coniugato e di non aver Parte_1 discendenti né ascendenti (essendo questi ultimi entrambi deceduti); (ii) di voler adottare
[...]
nata a [...] il [...]; (iii) di aver con la – la quale Persona_1 Per_1
è coniugata con e dall'unione coniugale ha avuto un figlio Controparte_1 Persona_2 nato il [...]-un rapporto di particolare affetto e fiducia, sin da quando la famiglia si è Per_1 stabilita in Italia, avendo abitato vicini in Colleferro dal 2006 al 2013; (iv) di essere invalido, con una gamba amputata, e costretto a deambulare su una sedia a rotelle;
(v) di aver acquistato una casa in
Gavignano, Via Abbazia Rossilli 18, in cui coabitano tutti insieme dal 2013 (la famiglia Per_1 al piano primo e il al piano terra); (vi) di aver con la e la sua famiglia un rapporto Pt_1 Per_1 affettivo e di fiducia rafforzato da due contratti di mantenimento (a rogito Notaro di Palestrina Per_3 rispettivamente del 10.3.2016 e del 28.7.2016), in virtù dei quali ha ceduto ai coniugi i Per_1 suoi beni con riserva di usufrutto vitalizio e con obbligo dei beneficiari al suo mantenimento e all'assistenza a vita, mediante fornitura del vitto, assistenza medica e affetto;
(vii) di essere anziano e invalido e, pertanto, il rapporto di filiazione con l'adottanda agevolerebbe i rapporti tra la stessa e le autorità sanitarie nel caso in cui avesse bisogno di cure e ricoveri ospedalieri;
(viii) di voler adottare la - la quale ha un solo genitore vivente, , essendo il padre deceduto Per_1 Per_4 Per_5 in Romania il 19.7.2003 - al fine di sancire con l'adozione un vincolo di filiazione e dare così anche continuità definitiva alla successione nella gestione e cura dei beni patrimoniali.
All'udienza del 23.10.2024, sono comparsi l'adottante e l'adottanda. L'adottante in particolare ha dichiarato: “abitiamo nella stessa palazzina;
io sono al primo piano e loro al piano terra. Vivo da solo, non ho moglie o figli, non ho neanche parenti se non cugini lontani;
ho solo loro;
la mattina quando devo uscire la signora mi porta in giro, mangio con loro, è come una Persona_1 famiglia” L'adottanda, sentita, dichiara: “sono dieci anni che abitiamo in questa casa, ma abitiamo vicino da quando sono arrivata in Italia. Lui e la compagna che poi è venuta a mancare sono stati come genitori per me. Stavamo sempre insieme. Si voleva fare questa cosa tanto tempo fa, ma poi abbiamo aspettato che crescesse mio figlio che ora è maggiorenne. Lui per me è come un padre”
All'esito della audizione delle parti, il Giudice, rilevato che il ricorso non è stato notificato alla madre della adottanda e al suo coniuge e al figlio, ha assegnato nuovo termine per la notifica.
All'udienza del 5.2.2025 sono comparsi il marito e il figlio della adottanda, i signori
[...]
e (entrambi identificati a mezzo carta di identità), che hanno CP_1 Persona_2 prestato il proprio consenso. Risulta inoltre depositato telematicamente l'atto con cui la madre della adottanda ha prestato il consenso alla adozione della figlia. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 28.2.2025, il Collegio ha chiesto il parere del Pubblico
Ministero in sede, invitandolo a prendere specifica posizione sulla fondatezza della domanda di adozione di persona maggiorenne proposta, tenuto conto dei presupposti di legge e dell'allegazione relativa ai contratti di mantenimento a rogito Notaro di Palestrina del 10.3.2016 e del Per_3
28.7.2016 (contratti, peraltro, non prodotti in atti).
Successivamente, parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico i contratti di mantenimento stipulati dalle parti in data 10.3.2016 e 28.7.2016.
In data 9.6.2025 il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 8.9.2025 il difensore del ha insistito Pt_1 per l'accoglimento della domanda in quanto ricorrenti tutti i presupposti previsti dalla legge;
il
Giudice relatore ha riservato di riferire la causa al Collegio.
Premesso quanto sopra, è preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare” Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato il [...] e Parte_1 Persona_1
è nata il [...].
Ricorre, poi, il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso all'adozione dell'adottante e dell'adottando ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. da parte della madre (vedi ricorso notificato e dichiarazione di consenso all'adozione resa dinanzi al notaio pubblico rumeno, depositati il 21.1.2025), del coniuge e del figlio dell'adottanda (questi ultimi comparsi personalmente all'udienza del 5.2.2025). Quanto al padre dell'adottanda, , lo Per_5 stesso risulta deceduto il 19.7.2003 (vedi certificato allegato al ricorso).
Si osserva, inoltre, che l'adottante non risulta coniugato e non ha discendenti (vedi certificato di stato di famiglia allegato al ricorso).
Considerato che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sopra esposte e che il P.M. ha espresso parere favorevole può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione a norma dell'art. 313 c.c., di nata a [...] Persona_1
(Romania) il 13.9.1982 (C.F. , da parte di nato a [...] C.F._3 Parte_1
(RM) il 4.4.1953 (C.F. ); C.F._1 manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU RD RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1962/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CONTI TOMMASO Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE nei confronti di:
(C.F. ) Email_1 C.F._2
ADOTTANDA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2024, ha dedotto: (i) di non essere coniugato e di non aver Parte_1 discendenti né ascendenti (essendo questi ultimi entrambi deceduti); (ii) di voler adottare
[...]
nata a [...] il [...]; (iii) di aver con la – la quale Persona_1 Per_1
è coniugata con e dall'unione coniugale ha avuto un figlio Controparte_1 Persona_2 nato il [...]-un rapporto di particolare affetto e fiducia, sin da quando la famiglia si è Per_1 stabilita in Italia, avendo abitato vicini in Colleferro dal 2006 al 2013; (iv) di essere invalido, con una gamba amputata, e costretto a deambulare su una sedia a rotelle;
(v) di aver acquistato una casa in
Gavignano, Via Abbazia Rossilli 18, in cui coabitano tutti insieme dal 2013 (la famiglia Per_1 al piano primo e il al piano terra); (vi) di aver con la e la sua famiglia un rapporto Pt_1 Per_1 affettivo e di fiducia rafforzato da due contratti di mantenimento (a rogito Notaro di Palestrina Per_3 rispettivamente del 10.3.2016 e del 28.7.2016), in virtù dei quali ha ceduto ai coniugi i Per_1 suoi beni con riserva di usufrutto vitalizio e con obbligo dei beneficiari al suo mantenimento e all'assistenza a vita, mediante fornitura del vitto, assistenza medica e affetto;
(vii) di essere anziano e invalido e, pertanto, il rapporto di filiazione con l'adottanda agevolerebbe i rapporti tra la stessa e le autorità sanitarie nel caso in cui avesse bisogno di cure e ricoveri ospedalieri;
(viii) di voler adottare la - la quale ha un solo genitore vivente, , essendo il padre deceduto Per_1 Per_4 Per_5 in Romania il 19.7.2003 - al fine di sancire con l'adozione un vincolo di filiazione e dare così anche continuità definitiva alla successione nella gestione e cura dei beni patrimoniali.
All'udienza del 23.10.2024, sono comparsi l'adottante e l'adottanda. L'adottante in particolare ha dichiarato: “abitiamo nella stessa palazzina;
io sono al primo piano e loro al piano terra. Vivo da solo, non ho moglie o figli, non ho neanche parenti se non cugini lontani;
ho solo loro;
la mattina quando devo uscire la signora mi porta in giro, mangio con loro, è come una Persona_1 famiglia” L'adottanda, sentita, dichiara: “sono dieci anni che abitiamo in questa casa, ma abitiamo vicino da quando sono arrivata in Italia. Lui e la compagna che poi è venuta a mancare sono stati come genitori per me. Stavamo sempre insieme. Si voleva fare questa cosa tanto tempo fa, ma poi abbiamo aspettato che crescesse mio figlio che ora è maggiorenne. Lui per me è come un padre”
All'esito della audizione delle parti, il Giudice, rilevato che il ricorso non è stato notificato alla madre della adottanda e al suo coniuge e al figlio, ha assegnato nuovo termine per la notifica.
All'udienza del 5.2.2025 sono comparsi il marito e il figlio della adottanda, i signori
[...]
e (entrambi identificati a mezzo carta di identità), che hanno CP_1 Persona_2 prestato il proprio consenso. Risulta inoltre depositato telematicamente l'atto con cui la madre della adottanda ha prestato il consenso alla adozione della figlia. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 28.2.2025, il Collegio ha chiesto il parere del Pubblico
Ministero in sede, invitandolo a prendere specifica posizione sulla fondatezza della domanda di adozione di persona maggiorenne proposta, tenuto conto dei presupposti di legge e dell'allegazione relativa ai contratti di mantenimento a rogito Notaro di Palestrina del 10.3.2016 e del Per_3
28.7.2016 (contratti, peraltro, non prodotti in atti).
Successivamente, parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico i contratti di mantenimento stipulati dalle parti in data 10.3.2016 e 28.7.2016.
In data 9.6.2025 il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 8.9.2025 il difensore del ha insistito Pt_1 per l'accoglimento della domanda in quanto ricorrenti tutti i presupposti previsti dalla legge;
il
Giudice relatore ha riservato di riferire la causa al Collegio.
Premesso quanto sopra, è preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare” Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato il [...] e Parte_1 Persona_1
è nata il [...].
Ricorre, poi, il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso all'adozione dell'adottante e dell'adottando ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. da parte della madre (vedi ricorso notificato e dichiarazione di consenso all'adozione resa dinanzi al notaio pubblico rumeno, depositati il 21.1.2025), del coniuge e del figlio dell'adottanda (questi ultimi comparsi personalmente all'udienza del 5.2.2025). Quanto al padre dell'adottanda, , lo Per_5 stesso risulta deceduto il 19.7.2003 (vedi certificato allegato al ricorso).
Si osserva, inoltre, che l'adottante non risulta coniugato e non ha discendenti (vedi certificato di stato di famiglia allegato al ricorso).
Considerato che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sopra esposte e che il P.M. ha espresso parere favorevole può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione a norma dell'art. 313 c.c., di nata a [...] Persona_1
(Romania) il 13.9.1982 (C.F. , da parte di nato a [...] C.F._3 Parte_1
(RM) il 4.4.1953 (C.F. ); C.F._1 manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU RD RA