Articolo 2 della Legge 9 aprile 1953, n. 304
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 maggio 1953
Art. 2.
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.
Entrata in vigore il 22 maggio 1953