Art. 2.
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.