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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2024
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 338/2024 tra
+2Avv. Parte_1 Controparte_1
e
Avv. FARANA DANIELA Controparte_2
Oggi 07/03/2025 alle ore 11,00 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. , nessuno è presente per Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
L'avv. chiede di discutere la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed CP_1 opponendosi a quelli di controparte.
Il Giudice
Alle ore 17,25 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore 21,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 338 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 , avente per oggetto: “Titoli di credito ” promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
c.f. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
- ATTORI –
E
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana
-CONVENUTA-
Conclusioni: per parte attrice:” contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i signori Parte_1
e nella qualità di eredi di hanno diritto Parte_2 Parte_3 Persona_1 all'assegnazione e alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali caduti in successione, indicati in narrativa, secondo le quote a loro dovute per legge;
-conseguentemente condannare , in persona del legale rapp.te pro-tempore, di Controparte_2 assegnare ai ricorrenti i buoni fruttiferi caduti in successione, e liquidare loro il relativo valore come dovuto per legge: € 33.500, in favore di ( quota 1/3), ed € 16750,00 in Parte_1 favore di (1/3) ed € 16.750,00 (1/3) in favore di per Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 7 rappresentazione della madre premorta, Persona_2
-In subordine per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare che i signori Pt_1
e nella qualità di eredi di hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 diritto all'assegnazione e alla liquidazione di tutti i buoni fruttiferi postali caduti in successione, indicati in narrativa;
-conseguentemente condannare in persona del legale rapp.te pro-tempore, pi.va CP_2
, con sede in Roma, nel Viale Europa, n. 190, di assegnare ai ricorrenti tutti i buoni P.IVA_1 fruttiferi caduti in successione, e liquidare loro il relativo valore, pari ad € 10.250,00, da ripartirsi in parti uguali tra loro.
Per parte convenuta:” - Disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione - per i motivi tutti esposti nel presente atto e/o per qualsivoglia altro motivo ritenuto di giustizia, ritenere e dichiarare inammissibili le domande della ricorrente basate su presupposti di fatto e di diritto errati e comunque rigettarle integralmente.
- rigettare comunque, per i motivi sopra esposti, le domande del giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c., , e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di hanno vocato in giudizio Parte_3 Persona_1 [...]
affinche venisse riconosciuto il loro diritto all'assegnazione e alla liquidazione CP_2 dei buoni fruttiferi postali caduti in successione.
Hanno riferito di essere eredi legittimi di , unitamente alla sorella Persona_1 ER
.
[...]
A specifica richiesta aveva comunicato che alla data del 13.10.2021, data del CP_2
suo decesso, risultava titolare di n.201 buoni fruttiferi postali, acquistati Persona_1 nell'arco temporale 2000-2022, di cui n.101 erano tagli da € 250,00 ciascuno, n.50 avevano un valore di € 500 ognuno, e n.50 di € 1000,00 ciascuno, per un importo complessivo pari ad € 100.250,00.
Hanno esposto di avere presentato regolare dichiarazione di successione anche per suddetti titoli e che, non avendo rinvenuti i beni il sig. , hanno Parte_3
presentato una regolare denuncia di smarrimento presso il Comando dei Carabinieri di pagina 3 di 7 Sciacca e la richiesta presso l'Ufficio Postale di Piazza Mariano Rossi.
Nel mese di giugno 2022, ha inoltrato sempre al predetto ufficio un'ulteriore denuncia di smarrimento riportata nei moduli prestampati all'uopo rilasciati da , con CP_2 contestuale richiesta di rilascio duplicati, sottoscritta anche dagli altri eredi: Pt_1
, (odierni ricorrenti) e ma che,
[...] Parte_2 Persona_3
nonostante fosse abbondantemente decorso il termine prescritto dall'art.5 della L.
948/1951, non ha mai consegnato agli eredi le copie conformi dei buoni CP_2
fruttiferi ed anzi comunicava l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei buoni fruttiferi, atteso che “ per dare luogo alla liquidazione è necessaria la liquidazione congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto in quanto non ha alcuna ingerenza nella ripartizione CP_2 delle quote in successione e che il rimborso pro quota sarebbe potuto avvenire solo in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria “.
Hanno riferito del decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Sciacca in danno del che aveva ritenendo sostanzialmente irrilevante il rifiuto opposto dalla sig.ra Pt_4
e richiamato l'analogia tra le due ipotesi e giurisprudenza conferente. Pt_1
Hanno concluso chiedendo la liquidazione al netto della quota di un terzo spettante alla sig.ra , nella misura di 1/3 in favore di e di 1/3 in Persona_3 Parte_1
favore di e di , o in subordine, nel caso in cui Parte_2 Parte_3 venisse accolta la tesi di la liquidazione di tutti i 201 buoni fruttiferi caduti CP_2
in successione da ripartirsi in parti uguali tra di loro, per un valore complessivo pari ad €
100.250,00.
Si è costituita contestando quanto asserito e dedotto. Controparte_2
Ha eccepito:
1. Infondatezza della domanda– correttezza dell'operato di Controparte_2
ritenendo applicabile la Legge n. 286 del 24.11.2006 in materia di titoli caduti in successione e la documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta.
Ha evidenziato che per i buoni, emessi prima dell'entrata in vigore del DM 19.12.2000 ( come quelli per cui è causa) risulta applicabile la disciplina prevista dall'art. 203 del DPR
n.256/89 (Regolamento di Esecuzione del Libro 3° del Codice Postale e delle
Telecomunicazioni) che estende l'applicabilità delle norme contenute nel Titolo V
(Libretti di Risparmio) al servizio dei Buoni Postali Fruttiferi. pagina 4 di 7 Tra le disposizioni dei libretti di risparmio postali, applicabili ai BPF, vige il disposto dell'art.187 D.P.R n.256/89 secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto, intestato a persona defunta, oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà anche a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Ha anche richiamato la giurisprudenza posta a sostegno del proprio indirizzo e chiesto il rigetto della domanda e l'iter da seguire per ottenere quanto richiesto.
La causa, omessa ogni attività istruttoria, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
*************
La domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Oggetto della presente domanda è la richiesta di rimborso da parte di alcuni coeredi dei buoni fruttiferi postali con clausola “pari facoltà di rimborso”.
Dalla documentazione versata in atti risulta che tutti gli eredi, quali risultanti dalla documentazione in atti, hanno fatto richiesta di rilascio dei duplicati, non essedo in possesso degli originali e che parte resistente ha opposto per la liquidazione la mancata richiesta da parte di tutti gi eredi.
Ritiene questo decidente l'inapplicabilità alla vicenda in esame dell'art. 187, comma 1,
DPR n. 256/1989.
I buoni fruttiferi postali, al pari dei libretti di risparmio, sono dei titoli di legittimazione che ai sensi dell'art. 2002 c.c., e servono ad identificare il soggetto che ha diritto ad una prestazione (Cass. civ. n. 4761/2018).
Tuttavia, i predetti titoli di legittimazione si distinguono dai libretti di risparmio stante la loro peculiare natura di titoli pagabili a vista ai sensi dell'art. 208 del DPR n. 256/1989, da ciò discende, l'inapplicabilità della normativa in materia di libretti di risparmio di cui all'art. 187, comma 1, DPR n. 256/1989.
La questione è stata, invero, affrontata e ormai superata dalla giurisprudenza di legittimità.
La previa quietanza da parte di tutti gli aventi diritto confligge con la natura di titolo pagabile a vista dovendosi, appunto, evidenziare che i buoni fruttiferi postali sono caratterizzati proprio da un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario pagina 5 di 7 sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista” per cui, ai fini del rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa non è necessaria la quietanza del coerede.
La sentenza della Cass. civ., SS UU., n. 24657/2007, ha sancito che "i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi
[…]" (
Sulla scorta del superiore assunto, dunque, ogni singolo coerede ha il diritto di agire per far vale un intero credito ereditario o la sola parte di esso proporzionale alla quota ereditaria, senza dover chiamare in causa tutti gli altri coeredi
Ciò è quanto avvenuto nella presente fattispecie concreta, nella quale parte ricorrente, in qualità di coerede dei cointestatari, ha agito per riscuotere somme di danaro, tra l'altro, limitatamente alla somma alla stessa spettante e non, anche, per l'intero.
Alla luce di quanto esposto, soggetto estraneo alla comunione Controparte_2
ereditaria, può senz'altro procedere al pagamento delle somme corrispondenti alla quota spettante agli eredi che ne abbiano fatto richiesta, pur in assenza di consenso di tutti i coeredi.
La documentazione posta a supporto della domanda è sufficiente per ritenere fondata la domanda.
va, pertanto, condannata a rilasciare i duplicati e a liquidare la somma Controparte_2
derivante nella misura di 1/3 a favore di ed 1/3 nei confronti di Parte_1
e di e di accantonare la restante parte di 1/3 a Parte_3 Parte_2
favore di . Persona_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto anche conto che la posizione assunta da parte resistente a sua tutela in considerazione anche dei mutati indirizzi giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) Accoglie la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di che va, pertanto, condannata a rilasciare i
[...] Controparte_2
duplicati e a liquidare la somma derivante nella misura di 1/3 a favore di Pt_1
ed 1/3 nei confronti di e di e di
[...] Parte_3 Parte_2
accantonare la restante parte di 1/3 a favore di;
Persona_3
2) Compensa le spese legali tra le parti;
Così deciso a Sciacca il 07/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 338/2024 tra
+2Avv. Parte_1 Controparte_1
e
Avv. FARANA DANIELA Controparte_2
Oggi 07/03/2025 alle ore 11,00 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. , nessuno è presente per Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
L'avv. chiede di discutere la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed CP_1 opponendosi a quelli di controparte.
Il Giudice
Alle ore 17,25 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore 21,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 338 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 , avente per oggetto: “Titoli di credito ” promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
c.f. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
- ATTORI –
E
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana
-CONVENUTA-
Conclusioni: per parte attrice:” contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i signori Parte_1
e nella qualità di eredi di hanno diritto Parte_2 Parte_3 Persona_1 all'assegnazione e alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali caduti in successione, indicati in narrativa, secondo le quote a loro dovute per legge;
-conseguentemente condannare , in persona del legale rapp.te pro-tempore, di Controparte_2 assegnare ai ricorrenti i buoni fruttiferi caduti in successione, e liquidare loro il relativo valore come dovuto per legge: € 33.500, in favore di ( quota 1/3), ed € 16750,00 in Parte_1 favore di (1/3) ed € 16.750,00 (1/3) in favore di per Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 7 rappresentazione della madre premorta, Persona_2
-In subordine per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare che i signori Pt_1
e nella qualità di eredi di hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 diritto all'assegnazione e alla liquidazione di tutti i buoni fruttiferi postali caduti in successione, indicati in narrativa;
-conseguentemente condannare in persona del legale rapp.te pro-tempore, pi.va CP_2
, con sede in Roma, nel Viale Europa, n. 190, di assegnare ai ricorrenti tutti i buoni P.IVA_1 fruttiferi caduti in successione, e liquidare loro il relativo valore, pari ad € 10.250,00, da ripartirsi in parti uguali tra loro.
Per parte convenuta:” - Disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione - per i motivi tutti esposti nel presente atto e/o per qualsivoglia altro motivo ritenuto di giustizia, ritenere e dichiarare inammissibili le domande della ricorrente basate su presupposti di fatto e di diritto errati e comunque rigettarle integralmente.
- rigettare comunque, per i motivi sopra esposti, le domande del giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c., , e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di hanno vocato in giudizio Parte_3 Persona_1 [...]
affinche venisse riconosciuto il loro diritto all'assegnazione e alla liquidazione CP_2 dei buoni fruttiferi postali caduti in successione.
Hanno riferito di essere eredi legittimi di , unitamente alla sorella Persona_1 ER
.
[...]
A specifica richiesta aveva comunicato che alla data del 13.10.2021, data del CP_2
suo decesso, risultava titolare di n.201 buoni fruttiferi postali, acquistati Persona_1 nell'arco temporale 2000-2022, di cui n.101 erano tagli da € 250,00 ciascuno, n.50 avevano un valore di € 500 ognuno, e n.50 di € 1000,00 ciascuno, per un importo complessivo pari ad € 100.250,00.
Hanno esposto di avere presentato regolare dichiarazione di successione anche per suddetti titoli e che, non avendo rinvenuti i beni il sig. , hanno Parte_3
presentato una regolare denuncia di smarrimento presso il Comando dei Carabinieri di pagina 3 di 7 Sciacca e la richiesta presso l'Ufficio Postale di Piazza Mariano Rossi.
Nel mese di giugno 2022, ha inoltrato sempre al predetto ufficio un'ulteriore denuncia di smarrimento riportata nei moduli prestampati all'uopo rilasciati da , con CP_2 contestuale richiesta di rilascio duplicati, sottoscritta anche dagli altri eredi: Pt_1
, (odierni ricorrenti) e ma che,
[...] Parte_2 Persona_3
nonostante fosse abbondantemente decorso il termine prescritto dall'art.5 della L.
948/1951, non ha mai consegnato agli eredi le copie conformi dei buoni CP_2
fruttiferi ed anzi comunicava l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei buoni fruttiferi, atteso che “ per dare luogo alla liquidazione è necessaria la liquidazione congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto in quanto non ha alcuna ingerenza nella ripartizione CP_2 delle quote in successione e che il rimborso pro quota sarebbe potuto avvenire solo in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria “.
Hanno riferito del decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Sciacca in danno del che aveva ritenendo sostanzialmente irrilevante il rifiuto opposto dalla sig.ra Pt_4
e richiamato l'analogia tra le due ipotesi e giurisprudenza conferente. Pt_1
Hanno concluso chiedendo la liquidazione al netto della quota di un terzo spettante alla sig.ra , nella misura di 1/3 in favore di e di 1/3 in Persona_3 Parte_1
favore di e di , o in subordine, nel caso in cui Parte_2 Parte_3 venisse accolta la tesi di la liquidazione di tutti i 201 buoni fruttiferi caduti CP_2
in successione da ripartirsi in parti uguali tra di loro, per un valore complessivo pari ad €
100.250,00.
Si è costituita contestando quanto asserito e dedotto. Controparte_2
Ha eccepito:
1. Infondatezza della domanda– correttezza dell'operato di Controparte_2
ritenendo applicabile la Legge n. 286 del 24.11.2006 in materia di titoli caduti in successione e la documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta.
Ha evidenziato che per i buoni, emessi prima dell'entrata in vigore del DM 19.12.2000 ( come quelli per cui è causa) risulta applicabile la disciplina prevista dall'art. 203 del DPR
n.256/89 (Regolamento di Esecuzione del Libro 3° del Codice Postale e delle
Telecomunicazioni) che estende l'applicabilità delle norme contenute nel Titolo V
(Libretti di Risparmio) al servizio dei Buoni Postali Fruttiferi. pagina 4 di 7 Tra le disposizioni dei libretti di risparmio postali, applicabili ai BPF, vige il disposto dell'art.187 D.P.R n.256/89 secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto, intestato a persona defunta, oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà anche a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Ha anche richiamato la giurisprudenza posta a sostegno del proprio indirizzo e chiesto il rigetto della domanda e l'iter da seguire per ottenere quanto richiesto.
La causa, omessa ogni attività istruttoria, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
*************
La domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Oggetto della presente domanda è la richiesta di rimborso da parte di alcuni coeredi dei buoni fruttiferi postali con clausola “pari facoltà di rimborso”.
Dalla documentazione versata in atti risulta che tutti gli eredi, quali risultanti dalla documentazione in atti, hanno fatto richiesta di rilascio dei duplicati, non essedo in possesso degli originali e che parte resistente ha opposto per la liquidazione la mancata richiesta da parte di tutti gi eredi.
Ritiene questo decidente l'inapplicabilità alla vicenda in esame dell'art. 187, comma 1,
DPR n. 256/1989.
I buoni fruttiferi postali, al pari dei libretti di risparmio, sono dei titoli di legittimazione che ai sensi dell'art. 2002 c.c., e servono ad identificare il soggetto che ha diritto ad una prestazione (Cass. civ. n. 4761/2018).
Tuttavia, i predetti titoli di legittimazione si distinguono dai libretti di risparmio stante la loro peculiare natura di titoli pagabili a vista ai sensi dell'art. 208 del DPR n. 256/1989, da ciò discende, l'inapplicabilità della normativa in materia di libretti di risparmio di cui all'art. 187, comma 1, DPR n. 256/1989.
La questione è stata, invero, affrontata e ormai superata dalla giurisprudenza di legittimità.
La previa quietanza da parte di tutti gli aventi diritto confligge con la natura di titolo pagabile a vista dovendosi, appunto, evidenziare che i buoni fruttiferi postali sono caratterizzati proprio da un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario pagina 5 di 7 sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista” per cui, ai fini del rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa non è necessaria la quietanza del coerede.
La sentenza della Cass. civ., SS UU., n. 24657/2007, ha sancito che "i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi
[…]" (
Sulla scorta del superiore assunto, dunque, ogni singolo coerede ha il diritto di agire per far vale un intero credito ereditario o la sola parte di esso proporzionale alla quota ereditaria, senza dover chiamare in causa tutti gli altri coeredi
Ciò è quanto avvenuto nella presente fattispecie concreta, nella quale parte ricorrente, in qualità di coerede dei cointestatari, ha agito per riscuotere somme di danaro, tra l'altro, limitatamente alla somma alla stessa spettante e non, anche, per l'intero.
Alla luce di quanto esposto, soggetto estraneo alla comunione Controparte_2
ereditaria, può senz'altro procedere al pagamento delle somme corrispondenti alla quota spettante agli eredi che ne abbiano fatto richiesta, pur in assenza di consenso di tutti i coeredi.
La documentazione posta a supporto della domanda è sufficiente per ritenere fondata la domanda.
va, pertanto, condannata a rilasciare i duplicati e a liquidare la somma Controparte_2
derivante nella misura di 1/3 a favore di ed 1/3 nei confronti di Parte_1
e di e di accantonare la restante parte di 1/3 a Parte_3 Parte_2
favore di . Persona_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto anche conto che la posizione assunta da parte resistente a sua tutela in considerazione anche dei mutati indirizzi giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) Accoglie la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di che va, pertanto, condannata a rilasciare i
[...] Controparte_2
duplicati e a liquidare la somma derivante nella misura di 1/3 a favore di Pt_1
ed 1/3 nei confronti di e di e di
[...] Parte_3 Parte_2
accantonare la restante parte di 1/3 a favore di;
Persona_3
2) Compensa le spese legali tra le parti;
Così deciso a Sciacca il 07/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
pagina 7 di 7