Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1260/2020 R.G. lavoro vertente
TRA
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Soriano e Parte_1
Francesca Ciardullo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Vincenzo
Bellini n. 24 -appellante-
E
- Controparte_1 Controparte_2
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato
[...] dello Stato Mariano Valente dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui CP_2 uffici in alla via A. Diaz n. 11 è domiciliata ex lege CP_2
-appellata-
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' Controparte_3
con ordinanza n. 2867 del 24.6.2016 ha intimato a , in qualità di
[...] Parte_1 trasgressore, il pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui all'art. 7, commi 5 e 6, d.lgs n. 158/2012.
La contestazione riguardava la mancata esposizione, all'ingresso e all'esterno del locale, del materiale informativo predisposto dalla Azienda Sanitaria Locale, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (disturbo da gioco d'azzardo).
L'ingiunto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli, X sezione civile, sostenendo: la erronea applicazione della fattispecie normativa, non svolgendo l'esercizio commerciale attività di raccolta scommesse in via principale;
la insussistenza della condotta
buona fede del ricorrente e mancanza dell'elemento soggettivo. Ha chiesto quindi annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta e, in via subordinata, ha chiesto comminarsi una sanzione inferiore, considerate le condizioni economiche del ricorrente, vinte le spese del doppio grado.
Il Tribunale adìto, con sentenza n. 8977 del 10.10.2119, ha rigettato la opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese.
Con ricorso depositato in data 10.4.2020 ha proposto appello , censurando Parte_1
l'impugnata sentenza sulla insussistenza della condotta illecita;
sulla responsabilità del concessionario;
sulla buona fede dell'appellante e sulla carenza dell'elemento soggettivo nella condotta dello stesso;
sull'ammontare della sanzione irrogata. Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Con note scritte del 21.3.2024 l'appellante ha dedotto la illegittimità della sanzione fissa di euro
50.000 prevista dall'art. 7 comma 6 del d.l. n. 158/2012, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 185 del 23.9.2021, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità.
Lette le note scritte, alla udienza del 27.3.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Con il primo motivo l'appellante deduce che è erronea la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata la loro doglianza di illegittimità della ordinanza-ingiunzione per insussistenza della condotta illecita.
Deduce che il locale gestito dal non ospita come attività principale, quella della Pt_1 raccolta scommesse.
Il motivo non è fondato.
L'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012 prevede che “(…) Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.” Il seguente comma 6 prevede che “L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario;
(…)”. Come già ampiamente evidenziato dal primo giudice, la violazione contestata consiste nell'omessa esposizione della cartellonistica di avvertimento sui rischi della dipendenza da gioco, sia all'interno sia all'esterno del locale.
Parte appellante contesta gli obblighi previsti dalla suddetta norma, non svolgendosi in maniera principale e prevalente l'attività di raccolta scommesse su eventi sportivi e non sportivi all'interno dell'esercizio commerciale gestito dal , ma veniva svolta in via prevalente Pt_1 attività di bar, caffetteria, gelateria e internet point.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, dal verbale ispettivo e di sequestro redatto dai
Carabinieri a seguito dell'accertamento in data 4.2.2015, il locale viene descritto come una sala di circa 30 mq., che presenta all'esterno l'insegna “Planet win 365” (come da foto allegate al verbale), con evidente richiamo all'attività di raccolta scommesse. All'interno, il verbale indica la presenza: di palinsesti relativi ad eventi sportivi della Planet win 365, di Tv e di monitor con visualizzazione dei “Virtual Games”; di mensole di appoggio per i clienti ed un banco di ricezione clienti con due postazioni pc riservate ad uso esclusivo del gestore, ma con i monitor rivolti all'esterno (da tali postazioni si visualizzava la schermata del cosiddetto “Conto Ced”, intestato al , con accesso mediante il sito Planet win 365). Pt_1
Inoltre, all'interno del locale è stato rinvenuto del materiale riconducibile all'attività di raccolta scommesse: sul piano di appoggio del banco vi era un promemoria di scommesse del 4.2.2015; nel cassetto, n. 27 promemoria di scommesse della Planet win 365; 52 ricevute riportanti la dicitura “Planet win 365 conto cassa 2”. Come riportato nel verbale, veniva poi eseguita la verifica della movimentazione delle scommesse effettuate nel periodo 2.7.2014 – 4.2.2015, da cui risultava l'importo complessivo di € 244.199,28.
Dal verbale ispettivo risulta chiaramente la destinazione principale e prevalente dell'esercizio gestito dal quale attività di raccolta delle scommesse telematiche. È da escludersi, allo Pt_1 stesso tempo, qualsiasi svolgimento di attività di internet point (essendovi soltanto due postazioni ad uso esclusivo del gestore e nessuna per i clienti), di bar, caffetteria e gelateria, non essendo stata fornita prova alcuna di dette attività.
È irrilevante, pertanto, qualsivoglia riferimento alle suddette attività commerciali sotto il profilo meramente formale, non corrispondendo di fatto a quanto rilevato dai Carabinieri all'esito dell'accertamento ispettivo. Ne consegue la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 7 comma 5. d.l. n. 158/2012 in capo al
Caiazzo, nella qualità di gestore e titolare del locale.
È infondato il secondo motivo concernente la assenza di responsabilità del concessionario, per non essere questi l'autore materiale della violazione né il committente del messaggio pubblicitario, né il titolare del mezzo utilizzato, da individuarsi invece nella società
[...]
. Sostiene l'appellante di essersi limitato a trasmettere le scommesse alla suddetta CP_4 società.
Invero, come del resto statuito dall'art. 7 comma 6, d.l. n. 158/2012, il cui testo è riportato nello stesso atto di appello (p. 14): “Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario;
per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi;
per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario”.
Dal tenore della norma si evince l'erroneità della doglianza, sussistendo l'obbligo di informazione non soltanto in relazione al sito web della Planet win 365, ma anche con riferimento all'affissione, all'ingresso e all'esterno del locale, del materiale informativo predisposto dalla Azienda Sanitaria Locale.
Tale obbligo è prescritto per il titolare del punto vendita qualora soggetto diverso dal concessionario.
È ininfluente l'eccezione sulla buona fede dell'opponente e la carenza dell'elemento soggettivo. Nell'ambito delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, l'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981, è costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Ne discende che l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come
« buona fede », rileva per escludere la responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando l'errore risulti inevitabile.
Nel caso di specie, non risulta allegato e provato alcun elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della liceità della condotta, né alcun altro fatto, avente le caratteristiche del caso fortuito, idoneo come tale a spezzare il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di rideterminazione e riduzione della sanzione. Evidenzia che il Giudicante ha la possibilità di ridurre la sanzione, anche in funzione delle condizioni economiche dell'appellante e della gravità della violazione, richiamando nelle note scritte la sentenza n. 185/2021 della Corte
Costituzionale con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189".
La norma di cui è stata contestata la violazione, art. 7, comma quinto D.L. n. 158/2012, per quel che qui interessa prevede che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro debbano figurare sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); che i gestori di sale da gioco e di esercizi, in cui vi sia offerta di giochi pubblici o scommesse, debbano esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a porre in evidenza i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie collegate al gioco d'azzardo.
Il successivo comma 6 dell'art. 7 del d.l. n. 158 del 2012, al secondo periodo, stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro.
La Corte Costituzionale ha, in sintesi, rilevato che "La norma censurata punisce indistintamente l'inosservanza dei plurimi obblighi di condotta contemplati dall'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, con una sanzione amministrativa pecuniaria di considerevole severità e, al tempo stesso, fissa;
dunque, non suscettibile di graduazione da parte dell'autorità amministrativa, e del giudice poi, in correlazione alle specifiche circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)"; che con riguardo alle sanzioni penali, "la mobilità (sentenza n. 67 del 1963), o individualizzazione (sentenza n. 104 del 1968), della pena - tramite l'attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella sua commisurazione all'interno di una forbice edittale, così da poterla adeguare alle particolarità della fattispecie concreta - costituisca «naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale» (sentenza n. 50 del 1980), al lume dei quali
«l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità» (così, ancora, la sentenza n. 104 del 1968)"; che "in via di principio, «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale», potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato, caso per caso, solo «a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenze n. 222 del 2018 e n. 50 del
1980)"; che tale principio trova applicazione anche riguardo alle "sanzioni amministrative a carattere punitivo" in quanto "previsioni sanzionatorie rigide [...], che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbono rispondere al principio di ragionevolezza: donde l'esigenza di verificare «se anche le infrazioni meno gravi», tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da non rendere manifestamente [...] sproporzionata la sanzione amministrativa» comminata (sentenza n. 212 del 2019). In simile prospettiva, questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (sentenza n. 88 del 2019), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso
(sentenza n. 112 del 2019)".
Con riferimento alla norma censurata d'incostituzionalità, il Collegio ritiene che tale evenienza
è riscontrabile nel caso oggi in esame.
La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell'ampiezza dell'offerta di gioco e del tipo di violazione commessa. Un conto è l'omissione delle formule di avvertimento in schedine o tagliandi di giochi soggetti ad ampia diffusione, altro conto le inadempienze relative a sale da gioco o esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, la cui gravità varia in modo rilevante secondo la dimensione e l'ubicazione della sala o dell'esercizio, il grado di frequentazione, il numero di apparecchiature da gioco presenti e la circostanza che si sia di fronte a una violazione totale, ovvero solo parziale, degli obblighi previsti. Tutto ciò fa sì che la reazione sanzionatoria possa risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma, come attesta in modo esemplare il caso oggetto del giudizio a quo.
La Corte Costituzionale ha, poi, escluso che le problematiche inerenti alla fissità del trattamento sanzionatorio possano essere ovviate dalla possibilità del trasgressore di ricorrere all'istituto del pagamento in misura ridotta (art. 16 della legge n. 689 del 1981): "Da un lato, infatti, il difetto di proporzionalità della sanzione non può essere contestato facendo leva sulla fruibilità di tale istituto, costituente una forma di definizione della contestazione puramente eventuale e che implica la rinuncia al diritto di difendersi in giudizio;
dall'altro lato, e in ogni caso, il possibile ricorso all'istituto in questione non esclude che la sanzione, di importo significativo anche dopo la riduzione, resti di per sé fissa e tale da accomunare violazioni di disvalore sensibilmente differenziato".
Ritenuta irragionevole, e quindi costituzionalmente illegittima la norma sanzionatoria, la Corte ha, infine, escluso che nel sistema vigente si possano rinvenire soluzioni sanzionatorie sostitutive in ragione dell'assimilabilità delle condotte sanzionate, e che "ciò non rappresenta tuttavia ostacolo alla declaratoria di illegittimità costituzionale, la quale dovrà assumere un contenuto meramente ablativo. Spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo".
Preso atto della predetta pronuncia rileva il Collegio che: la regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto;
salvo tale limite, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte
Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va, quindi, affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza;
atteso che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della
Corte costituzionale, ne consegue la illegittimità della sanzione irrogata con la ordinanza ingiunzione in applicazione dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.
Il precetto relativo alla fattispecie contestata, contenuto nel comma quinto della medesima norma, rimane, quindi, in vigore mentre è venuta meno, per effetto della pronuncia ablativa della Corte Costituzionale, la sanzione.
Pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8977/2019 va dichiarato che in relazione alla fattispecie contestata non può essere irrogata la sanzione prevista dall'art. 7 comma sesto, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 185/2021; per l'effetto, va annullata la ordinanza ingiunzione prot. n. 2867 del 24.6.2016.
Va disposta la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto che la revoca della ordinanza ingiunzione è conseguita alla sopravvenuta illegittimità della norma sanzionatoria, rispetto alla quale non è, con evidenza, ravvisabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8977/2019 dichiara che in relazione alla fattispecie contestata non può essere irrogata la sanzione prevista dall'art. 7 comma sesto, secondo periodo, del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158 in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.185/2021 e, per l'effetto, annulla la ordinanza ingiunzione prot. n. 2867 del 24.6.2016;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Napoli, 27.3.2025
Il consigliere est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente