Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1815 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. MAIONE ANTONIO e
CP_1
Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 17687 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “La
[...] conveniva in giudizio Controparte_2 [...] chiedendo a) che fosse Controparte_3 dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, stipulato per atto pubblico del 19.7.2004 (Repertorio 98881; Raccolta 31750), con il quale aveva venduto alla società convenuta il fondo rustico con annessi fabbricati sito in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ), in esso meglio descritto, al prezzo stabilito di euro 1145249,26, da versarsi in trenta rate annuali, con il pagamento della prima rata al 30.11.2005; alla clausola risolutiva di cui all'art. 4 del contratto e comunque per grave inadempimento b) che la convenuta fosse condannata alla restituzione del fondo.
La clausola in oggetto non richiede la specifica approvazione per iscritto, in quanto il contratto è stato stipulato per atto pubblico e quindi non può considerarsi unilateralmente predisposta ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass., n. 15237 del 2017; Cass., n. 18917 del 2004). Non è applicabile il codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) in quanto la società convenuta è una persona giuridica che esercita attività imprenditoriale e non può quindi definirsi consumatore. Nel merito, la domanda attrice è fondata per quanto di ragione. L'art. 4 del contratto di vendita con patto di riservato prevede espressamente che lo stato di morosità per il mancato pagamento di due rate annuali di prezzo o per l'inadempimento dell'acquirente rispetto alle altre obbligazioni dalla stessa assunte comporta la risoluzione di diritto del contratto, con la ritenzione delle rate di prezzo già versate da parte di a titolo di indennizzo. CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n. 20073 del 2004). La convenuta ha riconosciuto di aver regolarmente pagato i canoni soltanto fino al 2007. Ha dedotto, inoltre, che nel 2008 una gelata avrebbe compromesso la produzione, con la conseguente perdita dei redditi necessari al pagamento. Ma deve escludersi, al riguardo, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore determinante l'impossibilità di adempiere l'obbligo del pagamento del prezzo (art. 1256 c.c.). In primo luogo, infatti, il rappresentato evento atmosferico non incide direttamente su detto obbligo di pagamento ma su un aspetto estraneo ad pag. 2/6 esso e al rapporto obbligatorio, che attiene al raccolto e alla produzione e di conseguenza alla capacità patrimoniale dell'acquirente, ovvero ad un elemento soggettivo di quest'ultimo non dedotto in contratto e non attinente alla prestazione. In secondo luogo, per l'imprenditore che eserciti un'attività agricola, gli eventi atmosferici, ancorchè eccezionali, ma non di drammaticità tale da determinare un completo sconvolgimento della produzione, ciò che costituisce circostanza alquanto improbabile e che non risulta in effetti né allegata né provata (a nulla rilevando, in tale senso, i capitoli di prova testimoniale formulati dal convenuto, e dimostrando, la documentazione dallo stesso allegata, soltanto l'esistenza di generici danni al fondo come conseguenza dell'evento), rientrano nel normale rischio dell'impresa e devono sempre essere messe in conto nella programmazione dell'attività, potendo quindi determinare, al più, una mera difficoltà di adempimento, come tale irrilevante. In ogni caso, l'evento è stato temporaneo e non si giustifica pertanto l'inadempimento protratto e perdurante all'obbligo del pagamento. L'asserita rimodulazione delle rate di mutuo da parte dell' non è CP_1 provata e comunque è del tutto irrilevante in quanto la società convenuta non ha in ogni caso dimostrato di aver adempiuto alla propria obbligazione ed anzi ha riconosciuto di non aver più corrisposto le rate del prezzo dal 2008 in poi. L'eventuale versamento della somma di euro 5000,00, non ha la portata di un significativo adempimento nell'economia del rapporto. Le provvidenze statali e regionali, relativamente alle quali il convenuto ha dimostrato di aver fatto domanda ma non di averne ottenuto l'impegno al pagamento, si evidenziano in ogni caso egualmente irrilevanti, a fronte del perdurante inadempimento. Sussistono, quindi, i presupposti per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 4, o comunque per il grave inadempimento, avendo la convenuta omesso di versare le rate di prezzo successive al 2007. Alla risoluzione consegue che la convenuta deve essere condannata alla restituzione di quanto oggetto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi degli artt. 1456 e 1458 c.c., non essendo contestato che la stessa si trovi nel possesso del fondo. Per le esposte ragioni risulta palesemente infondata anche la domanda riconvenzionale di sospensione del contratto formulata dalla convenuta. L'annotazione della sentenza è onere di parte e non deve quindi essere ordinata nella presente sede.
pag. 3/6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. ogni avversa domanda ed eccezione disattesa od assorbita, accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla CP_2 [...]
– e, per l'effetto Controparte_2
a) dichiara risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato con atto pubblico del 18.12.2000 (per atto pubblico del 19.7.2004 (Repertorio 98881; Raccolta 31750)), di cui in parte motiva b) condanna la al rilascio, in Controparte_3 favore di , del fondo sito in agro del Comune di Lamezia Terme CP_1
(CZ), oggetto del predetto contratto di vendita con patto di riservato dominio e in esso meglio descritto c) rigetta per il resto.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opposta.
3. Condanna la al Controparte_3 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1466,00, per spese vive ed euro 25500,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è inammissibile. L'appellante, a fronte della sentenza gravata che ha ritenuto non configurabile nel caso di specie l'ipotesi del caso fortuito o della causa di forza maggiore né quella dell'impossibilità sopravvenuta, non censura se non genericamente la sentenza sul punto poiché non utilizza argomenti atti a contrastare quanto stabilito dal Tribunale.
In particolare, la sentenza gravata ha stabilito che “il rappresentato evento atmosferico non incide direttamente su detto obbligo di pagamento ma su un aspetto estraneo ad esso e al rapporto obbligatorio, che attiene al raccolto e alla produzione e di conseguenza alla capacità patrimoniale dell'acquirente, ovvero ad un elemento soggettivo di quest'ultimo non dedotto in contratto e non attinente alla prestazione. In primo luogo, infatti, il rappresentato evento atmosferico non incide direttamente su detto obbligo di pagamento ma su un aspetto estraneo ad esso e al rapporto obbligatorio, che attiene al raccolto e alla produzione e di conseguenza alla capacità patrimoniale dell'acquirente, ovvero ad un elemento pag. 4/6 soggettivo di quest'ultimo non dedotto in contratto e non attinente alla prestazione.” Sul punto l'appellante ribadisce quanto già sostenuto in primo grado ma nulla dice sulla motivazione che esclude l'incidenza dei fatti atmosferici sull'obbligazione di pagamento e stabilisce l'irrilevanza delle condizioni patrimoniali del debitore della prestazione, anche laddove condizionate da fattori esterni di una qualche eccezionalità e gravità. Quanto all'impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art. 1256 c.c., va aggiunto che questa non può che avere carattere oggettivo e, quindi, è indipendente dalle condizioni patrimoniali del debitore.
Le circostanze atmosferiche avverse dedotte dalla Parte_1
infatti, avrebbero determinato, secondo la
[...] ricostruzione dalla stessa proposta, un'“incapacità economica” dell'odierna appellante;
rileva la Corte che, piuttosto, tali eventi atmosferici, risultano irrilevanti anche ai fini dell'applicazione della disciplina dell'esimente di cui all' art. 1218 c.c. Nessuna rilevanza riveste, poi, come già stabilito dal Tribunale, l'eventuale pagamento di una piccola somma né la mancata concessione di un piano di rientro. E, comunque, anche sul punto l'appellante non ha criticato in modo specifico la sentenza.
Conseguentemente i mezzi istruttori richiesti dall'appellante sono irrilevanti. Anche la censura alla liquidazione delle spese di lite è inammissibile. Ed invero l'appellante si duole in modo generico della decisione sul punto poichè non deduce né tanto meno dimostra la violazione delle tariffe professionali. Quanto alla regolazione delle spese il motivo è oltremodo generico poiché parrebbe invocare una parziale compensazione ma senza nulla dedurre con riferimento alla soccombenza delle parti nel primo grado del presente giudizio. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione Parte_2 delle spese di lite in favore di nella misura che liquida in euro CP_1
22.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
pag. 5/6 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/6