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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26576 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 2031/2022, emessa il 28.04.2022 e pubblicata in data 29.04.2022 e vertente
TRA
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Parte_1 Parte_2
22/10/2016 n. 193 convertito dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo Controparte_1
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. in persona del Responsabile pro CP_1 P.IVA_1 tempore della Funzione “contenzioso” della Dott. , Parte_2 Parte_3 giusta procura speciale Notaio di Roma rilasciata il 28.04.2022, Rep. 177983 Racc. 11776 Persona_1
– rappresentata e difesa e domiciliata in Napoli alla Via don Luigi Sturzo n. 91 presso lo studio dell'avv.
Simona Bembo (c.f. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura ad litem C.F._1 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLANTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], CF: , res.te in Napoli alla Controparte_2 C.F._2
Via Claudio Micoli n. 6, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Mele in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato in data 02.12.2020, ( ) presso cui è elettivamente domiciliato in C.F._3
Napoli alla Via Cisterne Vecchie n. 2, Email_1
APPELLATA
NONCHÉ ( ) in persona del Prefetto p.t., dom.to per la carica in Napoli Controparte_3 P.IVA_2 alla Piazza del Plebiscito cap 80132
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva l Controparte_2 Parte_1
(da ora anche e la innanzi al giudice di pace di Barra, proponendo
[...] CP_4 Controparte_3 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 07120150061531602000 dell'importo di €
5.409,96, emessa a carico dello stesso per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.d.S. e delle quali era venuto a conoscenza solo con la richiesta dell'estratto di ruolo.
L'attore deduceva, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo, la mancata notifica della cartella in parola, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Nella contumacia della si costituiva l' , eccependo in Controparte_3 Parte_1 via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; lamentava, inoltre, la tardività dell'opposizione in ragione della regolarità della notificazione delle cartelle secondo il procedimento descritto nell'art 140 c.p.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse difese con il favore delle spese di lite.
Il giudice di pace accoglieva il ricorso in opposizione, annullando la cartella esattoriale.
Proponeva appello chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di CP_4 ruolo da parte del sig. , poiché sollevata direttamente contro l'estratto di ruolo, ossia verso un atto CP_2
a valenza solo interna all , non direttamente lesivo e, dunque, non suscettibile di radicare un interesse CP_4 concreto, diretto ed attuale all'impugnazione.
Benché regolarmente citata in giudizio, la è rimasta contumace anche nel presente Controparte_3 grado, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della controversia, l'appello è fondato e va accolto.
L'appello di , infatti, si radica proprio sul carattere diretto dell'impugnazione, escluso dalla recente CP_4 novella, avutasi con DL 146/2021, convertito in L. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12,
DPR 602/1973, prevedendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ma solo quella del ruolo e della cartella.
Valga rilevare la differenza tra “ruolo” (atto impositivo, contenente una pretesa economica, posta a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento, nella quale è incorporato) e l'“estratto di ruolo”, atto solo interno dell'Agente della riscossione, privo di qualsivoglia pretesa impositiva, dunque, non impugnabile per mancanza di interesse.
L'art 12, co 4-bis consente l'impugnazione solo in quattro casi tassativi in cui il debitore-opponente può dimostrare un concreto pregiudizio e, con esso, la sussistenza dell'interesse all'impugnazione diretta dell'estratto ruolo e delle cartelle di pagamento in esso indicate. Al di fuori di questi casi, il legislatore esclude la possibilità che siano impugnate cartelle e ruolo mai notificati, dunque, in difetto di una lesione concreta ed attuale di alcuna posizione soggettiva del contribuente.
A tale norma è anche riconosciuto il carattere retroattivo dal nuovo arresto giurisprudenziale (Cass. civ.,
Sez Un. 26283/2022), rendendo applicabile l'art 12, co 4-bis, DPR 602/1973, anche ai processi in corso, così consentendo la dimostrazione, in questi ultimi, dell'interesse ad agire.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Del resto, la domanda di accertamento negativo del credito in tanto può ammettersi in quanto, all'esistenza dell'iscrizione a ruolo, si accompagni un espresso vanto della pretesa coattiva da parte dell'ente creditore.
Nel caso di specie questa mancherebbe proprio secondo quanto prospettato da chi si oppone a tale pretesa coattiva. Tutto ciò dimostra l'insussistenza, all'epoca della proposizione della domanda, di un concreto interesse ad agire, se non a tutela dell'interesse semplice (non tutelato giudizialmente) a non essere destinatari, in futuro, di avvisi di pagamento, poiché manca la minaccia di alcuna esecuzione forzata per il credito dell' . CP_4
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_3
b) accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Parte_4
Giudice di Pace di Barra n. 2031/2022, emessa il 28.04.2022 e pubblicata in data 29.04.2022 e pertanto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 11 febbraio 2025
Il GIUDICE dott.ssa Stefania Cannavale