Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, che si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 270 RACL dell'anno 2022, proposta da con sede in Roma, in persona del Parte_1
Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. 80974 e Racc. 21569, Persona_1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi res.te, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso CP_1
l'Avv. Claudia Atzeri, che lo rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: Nell'interesse dell appellante/appellato incidentale: “Voglia l'Ill. ma Corte di Pt_2
Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame dell riformare la sentenza n. 808/2022 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro – statuendo in merito Pt_2 alla giusta decorrenza della pensione a far data dal mese di novembre 2019, in applicazione del D.L. 201/2011
(che richiama l'art. 12, co. 2, D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010) come esposto in narrativa;
- per l'effetto, condannare il Signor a rimborsare all le somme liquidate in suo favore, nelle more del giudizio, per CP_1 Pt_2 dare attuazione alla sentenza impugnata, oltre accessori di legge;
- con vittoria di spese e competenze, per entrambi i gradi di giudizio”. Nell'interesse dell'appellato/appellante incidentale: “chiediamo che la
Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) Dichiari l tenuto a corrispondere Pt_2 all'Appellato la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 1.11.2019. 2) Per il resto, respinga l'appello Pt_ interposto dall In accoglimento dell'appello incidentale: 3) Condanni l' al pagamento dei ratei Pt_2 scaduti con gli interessi legali di mora o rivalutazione monetaria, se superiore. 4) Confermi per il resto la
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 808 del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il diritto di - risultato invalido in misura del 89% all'esito della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio, dalla data della domanda amministrativa del
18.09.2018 – “a percepire la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
503, con decorrenza dal 1° ottobre 2018”, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, condannando l “all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi Pt_2 legali dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Il primo giudice, in particolare, ha condiviso le conclusioni del consulente in merito alla sussistenza del requisito sanitario richiesto (invalidità non inferiore al 80%) ed ha sottolineato come i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, peraltro mai posti in discussione dall prima Pt_2 dell'instaurazione del giudizio, fossero stati comunque tutti documentati dal contribuente che, per rispondere ad specifica eccezione formulata al proposito dall'istituto al momento della costituzione in giudizio, all'udienza del 18.06.2019 aveva prodotto l'estratto conto contributivo che dimostrava il possesso di almeno vent'anni di contributi.
Era altresì pacifico che, essendo nato il [...], avesse compiuto sessant'anni il 7.03.2018, prima della proposizione della domanda amministrativa (18.09.2018).
Esclusa poi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall il primo giudice ha Pt_2 ritenuto che non potesse applicarsi nel caso di specie l'istituto della cd. finestra mobile, introdotto dall'art. 12 Dl n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, che a partire dall'anno 2011 aveva previsto “lo spostamento in avanti della decorrenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico”, ovvero la liquidazione, tra le altre, per i lavoratori dipendenti, delle pensioni di vecchiaia erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, trattandosi di istituto non applicabile nel caso della pensione di vecchiaia anticipata, prevista per i soggetti invalidi in misura pari o superiore al 80%, già esonerati dall'innalzamento dell'età pensionabile disposto dal D. Lgs. n. 503/1992.
L'art. 12 del DL 78 del 2010 costituiva, infatti, una disposizione di stretta interpretazione, perciò non applicabile fuori dai casi espressamente contemplati, tra cui non compariva la situazione, del tutto peculiare e specifica, di coloro che, versando nel citato stato di invalidità, erano destinatari di una disciplina derogatoria e più favorevole.
Conto tale decisione ha proposto appello l cui ha resistito che a sua volta ha Pt_2 CP_1 proposto appello incidentale.
*
Con un unico motivo di appello l ha censurato la decisione del Tribunale deducendo un vizio di Pt_2
“omessa e/o errata valutazione delle risultanze processuali” e “conseguente violazione e/o errata interpretazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122”. pagina 2 di 7 Nel caso in esame, ha premesso l era stato accertato che alla data della Pt_2 CP_1 presentazione della domanda amministrativa, era in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi e risultava invalido in misura del 89%.
Ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992, la pensione di vecchiaia anticipata era prevista per i lavoratori che avessero un'invalidità non inferiore al 80%, di età compresa tra 55 anni (se donne) e 60 anni (se uomini), purché in possesso di vent'anni di contributi.
Da gennaio 2013 i predetti requisiti erano stati adeguati alla cd. speranza di vita (aspettativa di vita), ai sensi dell'art. 12, comma 12 bis, Dl 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010 e successive modificazioni, che è un indice che comporta l'adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni, ai sensi del DL 201 del 2011, istituendo un legame tra l'accesso ai trattamenti pensionistici e la probabilità di vita e di morte.
Si tratta, ha rilevato l'appellante, di un nuovo criterio, che ha determinato uno slittamento ulteriore della data di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, senza nulla innovare in materia di età anagrafica e di decorrenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia di due categorie di soggetti, i non vedenti (art. 1, c. 6, D. Lg. 503/1992) e gli invalidi in misura non inferiore al 80% (art. 1, c. 8, D. lg.
503/1992).
Al requisito anagrafico in questione, adeguato fino al 2019 di ulteriori dodici mesi e non più mutato per il biennio 2021-2022, si è aggiunta la cosiddetta finestra mobile di dodici mesi, prevista dal citato art. 12, c. 1, DL 78/2010, dalla data di maturazione dell'ultimo requisito, la cui decorrenza è quindi ancorata al raggiungimento dell'ultimo dei tre requisiti costitutivi (anagrafico, eventuale speranza di vita e contributivo), in deroga ai principi generali che normalmente ancorano la decorrenza alla data di presentazione della domanda amministrativa, deroga operante anche per la pensione di vecchiaia anticipata qui richiesta.
Il giudicante, che aveva riconosciuto il diritto alla prestazione dalla data della domanda amministrativa, erroneamente ne aveva stabilito la decorrenza dalla data di presentazione della domanda, mentre avrebbe dovuto statuire, in applicazione della vigente normativa diritto, il diritto alla pensione con la decorrenza stabilita dalle leggi vigenti, nel rispetto del disposto dell'art. 12 D.l.
78/2010, convertito con l. 122/2010, tenendo “conto della differente disciplina relativa alla decorrenza dei trattamenti pensionistici nella gestione AGO (assicurazione generale obbligatoria), in applicazione della finestra mobile”.
Pertanto, applicando gli anzidetti principi al caso di specie, poiché nato il [...], aveva CP_1 compiuto il sessantesimo anno di età il 7.03.2018, con un incremento dell'aspettativa di vita pari a sette mesi (tre mesi per effetto del D.M. del 6/12/2011 e quattro mesi per effetto del D.M. 16/12/2014), in virtù dell'applicazione della finestra di dodici mesi, avrebbe avuto diritto alla pensione richiesta con decorrenza “dal 1° novembre 2019 (1° giorno del mese successivo alla maturazione dei predetti requisiti: 60 anni + 7 mesi + 12 mesi)”.
Nel determinare la condanna al pagamento dei ratei scaduti, il primo giudice, sulla base delle pagina 3 di 7 considerazioni svolte, aveva quindi erroneamente ritenuto che agli aspiranti alla pensione di vecchiaia anticipata ex l. 503/1992 non dovesse applicarsi lo spostamento in avanti di dodici mesi di cui al D.L.
78/2010, né l'ulteriore attesa per l'incremento della aspettativa vita che, come noto, sono stati introdotti dalla L. 122/2010 come misura di contenimento della spesa pubblica, mentre avrebbe dovuto fare applicazione, in ragione del quadro normativo sopra delineato, del meccanismo della finestra mobile, fissando quindi la decorrenza dell'obbligo di corresponsione dei ratei previdenziali, al
1.11.2019.
È, infatti, ormai ritenuto pacifico che la riforma pensionistica del 1992, che ha innalzato il limite di età
a 65 anni per gli uomini a 60 anni per le donne, abbia fatto salva l'applicazione del regime previgente più favorevole (età pensionabile di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne) in favore di coloro cui l avesse riconosciuto un'invalidità pari almeno al 80%, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. Pt_2
503/1992, maturando il diritto di beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata, deroga fatta salva anche dalle successive riforme che hanno inasprito i requisiti per l'accesso alla pensione in un'ottica di risparmio della spesa pubblica, tuttavia stabilendo chiaramente l'applicazione dell'istituto introdotto dal legislatore nel 2010, la cd. finestra mobile, con spostamento in avanti della decorrenza della pensione per dodici mesi, a tutti coloro che avessero mantenuto regimi più favorevoli per l'accesso alla pensione, regolando unicamente la decorrenza.
Era evidente, per come era strutturata la norma, il carattere generale degli istituti, introdotti per mitigare i vantaggi di tutti coloro che avevano visto salvo l'accesso alla pensione secondo requisiti assai più favorevoli di quelli oggi comunemente applicati, istituti che contemplano solo deroghe espresse, tra le quali non figura l'ipotesi del pensionamento anticipato in questione.
E tale interpretazione, ha rilevato l , era anche in linea con un ormai consolidato principio Pt_1 espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di pensioni di vecchiaia anticipata e di finestre mobili, secondo cui il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore al 80% (così Cass. nn.
24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Considerata, pertanto, la decorrenza dell'invalidità del 89% rilevata in dalla data della CP_1 domanda amministrativa del 18.09.2018, come per legge ovvero dal 1.10.2018, da tale data era necessario applicare la finestra di un anno e lo spostamento in avanti per l'incremento dell'aspettativa di vita.
* si è costituito in giudizio e, dopo avere rilevato di essersi già associato nel giudizio di CP_1 primo grado alla richiesta dell di far decorrere la pensione dopo dodici mesi dalla data di Pt_2 maturazione dei requisiti previsti (così nelle note depositate il 19.07.2021 e nelle conclusioni del
18.10.2022), ha ribadito di aderire alla richiesta dell di parziale modifica della sentenza Pt_2 impugnata relativamente alla decorrenza del suo pacifico diritto di beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata, avendo maturato il requisito sanitario fin dal mese di ottobre 2018, quando aveva pagina 4 di 7 proposto domanda amministrativa, con decorrenza però della pensione spettante dal 1.11.2019.
Ha, peraltro, precisato, quanto alla domanda dell di “condanna del Sig. a rimborsare all Pt_2 CP_1 Pt_2 le somme liquidate in suo favore, nelle more del giudizio, per dare attuazione alla sentenza impugnata” che la stessa non poteva essere accolta, dal momento che aveva ricevuto la pensione di vecchiaia anticipata, che pacificamente gli spettava, solo dal mese di agosto 2023, e mai gli arretrati.
Ha poi, a sua volta, proposto appello incidentale con il quale ha lamentato che il primo giudice aveva condannato l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, “oltre interessi legali dalle singole scadenze Pt_2 al saldo effettivo”, erroneamente omettendo la condanna “al pagamento, sui ratei maturati e scaduti, della rivalutazione monetaria, se maggiore, come richiesto con le note del 16.07.21 e confermato all'udienza del
18.10.22 e come spettante per legge ex art. 16, comma 6, della Legge 412/91 e ex art. 429, ult. comma, c.p.c., applicabile anche ai crediti previdenziali, in forza di quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 156 del
12/4/91) e dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. 1460/97)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello principale.
L'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità quantomeno dal 2018, con orientamento ormai consolidato, condiviso dal Collegio, va leggendo il quadro normativo di riferimento, puntualmente ricostruito dall Pt_2 nell'atto d'appello, nel senso che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della
l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall'art. 12 del Dl n. 78 del 2010 (conv. con modificazioni in l. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così, tra le tante, le sentenze della Suprema Corte, nel 2018, n.
29191 e n. 32591, nel 2019 n. 15694 e n. 31001, nel 2020 n. 2382, nel 2022 n. 30791, nel 2023 n. 24617 e nel
2024, n. 22221 del 6.08.2024).
Né l'eliminazione della decorrenza con il meccanismo delle finestre mobili a partire dal 1 gennaio 2012
(art. 24, comma 5, del Dl n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, c.d.
Riforma Fornero), ha investito le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno quindi ancora incluse nel meccanismo delle finestre mobili, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato in via esclusiva quei soggetti i cui requisiti di pensionamento sono state ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità (Cass. n. 32591/2018 e 22221/2024 già sopra citate).
Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle,
“mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia” (art. 1, comma 8 D. lg. 503/1992 citato), come pagina 5 di 7 anche, di converso, permane la disciplina delle finestre di cui al Dl n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 (così di recente anche Cass. n. 24614/2023).
In applicazione di tali principi, invocati dall con la memoria di costituzione nel primo grado del Pt_2 giudizio e sui quali si è mostrato concorde anche (note in data 16.07.2021 e conclusioni CP_1 rassegnate), di cui non ha tenuto conto il primo giudice, ed in accoglimento dell'appello proposto dall' la sentenza impugnata va quindi in parte riformata, dichiarandosi che ha Pt_2 CP_1 diritto di percepire la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. lg. 30 dicembre
1992, n. 503, in quanto riconosciuto invalido in misura del 89% fin dalla domanda amministrativa, con la decorrenza di legge, a partire quindi dal decorso di dodici mesi successivi al momento nel quale è stato ritenuto sussistente il suo stato di invalidità (gli altri requisiti, anagrafico e contributivo, erano già a quella data pacificamente sussistenti), cioè dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda del 18.09.2018 (1.10.2018), ovvero dal mese di novembre 2019.
Non può, invece, essere accolta la domanda di rimborso delle somme liquidate in attuazione della sentenza qui riformata e non dovute fino al 1.11.2019, formulata con il ricorso in appello dall' non Pt_2 essendo contestato, e a dire il vero neppure documentato, che ad come affermato dalla difesa CP_1 di parte appellata, non siano mai stati liquidati gli importi dovuti dal 1.10.2018 come statuito dal primo giudice, ma solo quelli maturati dal mese di agosto 2023 e senza arretrati.
2) L'appello incidentale. ha censurato la sentenza deducendo che il primo giudice aveva erroneamente CP_1 condannato l al pagamento dei ratei previdenziali maturati e scaduti, con i soli interessi legali di Pt_2 mora, invece che con la maggior misura tra interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Ha, quindi, domandato la riforma della sentenza sul punto con condanna dell al pagamento del Pt_2 capitale dovuto, con gli interessi legali o, se maggiore, la rivalutazione monetaria.
Il motivo è infondato.
L'appellante incidentale avrebbe dovuto, infatti, al fine di ottenere tutela, allegare e dimostrare la maggiore misura della rivalutazione monetaria richiesta rispetto agli interessi legali di mora liquidati dal primo giudice e domandare che l in riforma della sentenza impugnata, fosse condannato al Pt_2 pagamento, oltre che dei ratei previdenziali maturati e scaduti, della rivalutazione monetaria, in quanto maggiore degli interessi legali riconosciuti.
In difetto delle indicate allegazioni e offerta di prova, non può, invece, ritenersi sussistente l'interesse dell'appellato incidentale ad impugnare, sul punto, la sentenza censurata (si veda in senso conforme la decisione di questa Corte, con relatore Coinu, di cui alla sentenza n. 156/2024, R.G. 283/20220).
L'appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, posto che con il ricorso ha CP_1 erroneamente domandato il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, senza considerare le cd. finestre mobili e che solo in corso di causa ha attestato il possesso del necessario pagina 6 di 7 requisito contributivo, appare ragionevole disporne la compensazione per un quarto tra le parti, mentre la parte residua, liquidata come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014, come successivamente modificato, con riferimento ai parametri previsti per le quattro fasi del giudizio (la fase di trattazione e/o istruttoria si è effettivamente svolta se si considera la consulenza tecnica d'ufficio) dalla tabella per le controversie in materia di previdenza di valore indeterminabile basso, calcolati sui valori minimi in ragione della effettiva natura e della non particolare complessità della lite, segue la soccombenza e deve essere perciò posta a carico dell con distrazione in favore del Pt_2 difensore antistatario di CP_1
Il complessivo andamento della lite, considerando inoltre sia l'infondatezza della domanda restitutoria formulata dall che dell'appello incidentale formulato da rende invece Pt_2 CP_1 giustificato compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando a parziale accoglimento dell'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Pt_2 sezione lavoro, in data 18.10.2022, n. 808, che rigetta per il resto e, in parziale riforma della stessa, dichiara che ha diritto di percepire la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. CP_1
1, comma 8, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella misura e con la decorrenza di legge, a far data dal mese di novembre 2019 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore dei ratei Pt_2 maturati e scaduti da tale data, oltre interessi come per legge;
rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
Dichiara compensate per un quarto tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l' Pt_2 alla rifusione della restante parte in favore di che liquida in complessivi 3.478,00 €, CP_1 oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore antistatario.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Cagliari, 2 gennaio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
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