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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone ConIGliere
- Cristina Ravera ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al r.g. n. 1316/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
22.4.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 2.4.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Antonella Ceschi ( ), ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Flaminia n. 113,
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti Mauro Fierro ( e Iolanda Email_2
pagina 1 di 13 Sperandeo ( , ed elettivamente domiciliato presso il Email_3
loro studio, in Milano, via Boscovich n. 31,
Appellato e appellante incidentale
oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, contrariis reiectis, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessaria e consequenziale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata:
- In via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, fissando apposita udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'inibitoria, da tenersi prima dell'udienza di trattazione dell'appello e, ricorrendone i gravi motivi di urgenza, si chiede disporsi provvisoriamente ed inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza.
- In via pregiudiziale, rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., disponendo nel contempo la sospensione del presente processo principale di appello (art. 295 c.p.c.), fino alla decisione della questione del falso.
- In via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare i capi della sentenza n. 1328/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Guantario Michela nell'ambito del giudizio recante R.G. 33508/2021, depositata in cancelleria in data 05/02/2024, mai notificata, per tutti i motivi espressi in narrativa.
- In via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 cpc in combinato disposto con l'art. 1226 cc giudicare secondo equità e ragionevolezza ponendo a carico delle parti in misura uguale la somma contestata di cui è causa.”
Per Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni avversa domanda,
eccezione e deduzione, provvedere nel senso di: pagina 2 di 13 a) in via preliminare, accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, per l'effetto rigettandola;
b) in via incidentale, in accoglimento delle ragioni sub par. XII, riformare il capo della sentenza in esso riportato, per l'effetto dichiarando il decreto ingiuntivo n. 9602/2021, emesso dal Tribunale di
Milano, 7° sez. civ., G.U.: dr. Vitale, esecutivo anche nei confronti della IG.ra , ovvero CP_2 comunque accertando e dichiarando che anche quest'ultima è tenuta, in solido con la IG.ra
[...]
al pagamento dell'importo riportato nella decisione impugnata, per l'effetto condannandola Pt_1
anche alla refusione delle spese del primo grado di giudizio;
c) in via istruttoria, accertare e dichiarare che l'avversa istanza di querela di falso è stata illegittimamente introdotta nel presente giudizio, per l'effetto rigettandola;
d) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avverso gravame, per
l'effetto rigettandolo e confermando, salvo che per il capo oggetto di appello incidentale, la sentenza n.
1328/2024, emesso il 30.1.2024 dal Tribunale di Milano, 6° sez. civ., in persona del G.I.: dr.ssa
Michela Guantario, all'esito del procedimento recante R.G. n. 33508/2021, pubblicato il 5.2.2024, non notificata.
e) in ogni caso, condannare parte appellante e parte appellata in via incidentale alla refusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre spese generali ed accessori di legge.”
FATTO E PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 9602/2021, il Tribunale di Milano ingiungeva a Parte_1
e , quali eredi del defunto (deceduto il 17.2.2012), di pagare a CP_2 Persona_1
la somma di € 155.845,63, oltre interessi e spese, in forza di un preteso Controparte_1
credito originariamente vantato da (padre dell'opposto, deceduto il 6.8.2016), Persona_2
nei confronti di , credito ceduto al figlio in data 1 marzo 2009. Persona_1 CP_1
In particolare, in sede monitoria, aveva allegato, producendo il relativo Controparte_1
contratto, di essere divenuto in data 1 marzo 2009 cessionario del credito vantato dal padre nei confronti di , come dal medesimo riconosciuto nel Per_2 Persona_1
pagina 3 di 13 documento sottoscritto in data 18 marzo 2009, credito pari – dopo taluni parziali pagamenti – ad euro 195.845,63.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23 luglio 2023, e Parte_1
convenivano in giudizio sostenendo l'inesistenza e la CP_2 Controparte_1
prescrizione del credito, la nullità del riconoscimento sottoscritto da in Persona_1
data 18 marzo 2009 e l'inefficacia della cessione del credito per mancata notificazione.
In via riconvenzionale, domandava la restituzione di € 20.000,00 da lei Parte_1
versati ad Persona_2
Si costituiva in giudizio opponendosi a quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i. riteneva non provata la qualità di erede di , né la sua CP_2
accettazione dell'eredità paterna, rilevando che non era stato assolto l'onere della relativa prova, gravante sull'opposto. Osservava, in particolare, che il bonifico del
10 dicembre 2015, effettuato da un conto cointestato con la madre, non fosse sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia, in quanto – secondo l'insegnamento di Cass. n. 20878/2020 – il pagamento di un debito del de cuius con denaro proprio non costituisce atto che soltanto l'erede possa compiere. Ne conseguiva che, non essendo provato che CP_2
avesse agito in qualità di erede, quest'ultima non poteva essere ritenuta obbligata per i debiti ereditari;
ii. riteneva provato il credito vantato da sulla base della Controparte_1
dichiarazione sottoscritta da in data 18 marzo 2009 (doc. 2c del Persona_1
fascicolo monitorio), qualificata come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.;
iii. rigettava l'eccezione di inesistenza del credito, rilevando che la dichiarazione
– pur recante integrazioni manoscritte e dattiloscritte – risultava sottoscritta dal de cuius e che l'autenticità della firma era stata confermata dalla consulenza tecnica pagina 4 di 13 grafologica. Quanto alle parti manoscritte, il CTU dichiarava di non poter esprimere un giudizio attributivo per mancanza di elementi comparativi idonei, senza tuttavia segnalare anomalie tecniche tali da compromettere la validità complessiva del documento;
iv. escludeva che potesse trovare accoglimento la tesi, articolata dalle opponenti solo negli atti successivi all'atto introduttivo, secondo cui il documento sarebbe stato sottoscritto in bianco dal IG. e successivamente riempito da terzi in CP_2
modo abusivo, rilevando che a tal fine non era sufficiente il mero disconoscimento della scrittura, dovendosi al contrario proporre querela di falso o fornire la prova di un accordo di contenuto difforme rispetto a quanto riportato nel documento
(come affermato, tra le altre, da Cass. n. 25445/2010);
v. in mancanza di prova contraria, sosteneva che la dichiarazione sottoscritta dal IG. fosse idonea a produrre gli effetti propri della ricognizione di debito;
CP_2
vi. dichiarava la tardività dell'eccezione di prescrizione, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, rilevando che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stata richiesta la declaratoria di prescrizione del diritto di credito nei soli confronti della IG.ra e non anche nei confronti di CP_2 [...]
Pt_1
vii. rigettava infine la domanda riconvenzionale proposta da per Parte_1
difetto di prova, non risultando dimostrato né il titolo del versamento, né
l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo ad quale erede del Controparte_1
presunto debitore. Al contrario, riteneva che i quattro bonifici di euro 5.000 ciascuno (prodotti dalle opponenti sub doc. 3), eseguiti da in data 14 Parte_1
agosto 2012 dal conto cointestato con il marito, nonché in data 11 dicembre 2013,
5 dicembre 2014 e 9 dicembre 2015 dal conto cointestato con la figlia, fornissero valido riscontro alla tesi dell'opposto.
In definitiva, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1328/2024, pubblicata il 5 febbraio
2024, accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revocava il CP_2
pagina 5 di 13 decreto ingiuntivo n. 9602/2021 emesso nei suoi confronti;
rigettava invece l'opposizione proposta da confermava il decreto ingiuntivo nei confronti Parte_1
di quest'ultima e ne respingeva la domanda riconvenzionale, condannandola alle spese di lite e di CTU.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, chiedendo, previa Parte_1
sospensione dell'esecutività per i motivi riportati nell'atto introduttivo del presente giudizio, la riforma della sentenza per i seguenti quattro motivi di gravame:
1. violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. - difetto di istruttoria e nullità della CTU;
2. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e ss c.p.c. e 2697 c.c. - motivazione errata;
3. prescrizione del diritto di credito;
4. nullità della cessione di credito e della dichiarazione di riconoscimento di debito in relazione al trasferimento dell'importo di Lire 425.680.500 contra legem.
Si dà atto, altresì, che l'appellante ha proposto querela di falso in via incidentale, con riferimento alla dichiarazione di riconoscimento di debito.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1316/2024 e la prima udienza fissata al 15.1.2025.
Anche nel presente grado del giudizio, con comparsa del 31.7.2024, si è costituito che, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, ha a sua volta impugnato in Controparte_1
via incidentale la sentenza nella parte in cui è stata accolta l'opposizione proposta da per mancanza di prova della sua qualità di erede. CP_2
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 15.1.2025, la Corte d'Appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando altresì la causa ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione davanti al Collegio all'udienza del 2.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 25.3.2025).
pagina 6 di 13 Fruiti i termini e all'esito della discussione svolta dalle parti all'udienza indicata, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., tenendo in pari data la relativa camera di conIGlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha attribuito piena efficacia probatoria alla dichiarazione sottoscritta dal de cuius, PE
, in data 18 marzo 2009, valorizzata quale riconoscimento di debito ai sensi
[...]
dell'art. 1988 c.c., sebbene la consulenza tecnica grafologica svolta in primo grado si sia rivelata lacunosa e inidonea a fornire risposta ai quesiti formulati dal giudice, in particolare con riferimento alla cronologia tra manoscrittura, dattiloscrittura e sottoscrizione, nonché alla compatibilità grafica delle annotazioni manoscritte presenti sul documento.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha omesso di disporre un'integrazione peritale, nonostante l'evidente incompletezza della CTU, e ha fondato la propria decisione su un documento la cui valenza probatoria risulta gravemente compromessa dall'assenza di un accertamento tecnico esaustivo.
Nell'ambito dello stesso motivo, l'appellante contesta la ritenuta necessità di querela di falso, evidenziando come essa non sia richiesta nei casi di riempimento contra pacta, quale quello dedotto in giudizio, ove sia denunciata la violazione di un mandato ad scribendum e non l'inesistenza assoluta di un accordo.
Con ulteriore articolazione del primo motivo, l'appellante chiede la riforma del capo di sentenza in cui il giudice ha ritenuto mancante la prova contraria rispetto al credito vantato dall'opposto, osservando che non risulta depositata alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza del prestito di Lire 425.680.500, che sarebbe stato concesso da a nel 1999. Persona_2 Persona_1
A riprova dell'assenza di una reale eIGenza finanziaria da parte del , l'appellante CP_2
evidenzia di aver prodotto le dichiarazioni dei redditi personali e aziendali dell'epoca,
pagina 7 di 13 dalle quali si evince che né il de cuius, né l'impresa da lui gestita presentavano condizioni tali da giustificare il ricorso a un prestito di tale entità. Né esistono elementi documentali che comprovino un utilizzo concreto della somma, ad esempio per l'acquisto di beni o investimenti aziendali. In ogni caso, l'appellante precisa di aver avuto conoscenza del preteso prestito soltanto nel 2021, anni dopo la morte di tutte le persone coinvolte, circostanza che, secondo la medesima, rendeva impossibile ogni forma di riscontro diretto sui fatti oggetto di causa.
In tale contesto, l'appellante chiede che venga riformato il capo di sentenza in cui si è ritenuta raggiunta la prova del credito azionato, atteso che, sulla base degli atti e dell'istruttoria svolta, non è possibile stabilire con certezza l'avvenuto trasferimento della somma.
Preliminarmente, occorre rilevare che in primo grado l'odierna appellante ha contestato l'efficacia probatoria della dichiarazione del 18 marzo 2009, prospettando un'ipotesi di riempimento absque pactis, ossia in assenza di alcun accordo preventivo circa il contenuto da riportare nel documento sottoscritto. Come noto, secondo la giurisprudenza consolidata1, una simile contestazione implica la necessaria proposizione della querela di falso, trattandosi di un vizio concernente la genuinità materiale dell'atto, querela che, tuttavia, non risulta essere stata formulata in primo grado.
Solo successivamente – in sede di conclusioni in primo grado e, poi, in appello –
l'appellante ha formulato una diversa tesi, fondata sul presunto riempimento contra pacta, ossia in violazione di un accordo preesistente. Tale prospettazione costituisce, tuttavia, una domanda nuova e inammissibile, in quanto non tempestivamente formulata nei termini di legge. Peraltro, neppure in sede di gravame è stato mai indicato alcun contenuto concreto del patto che si assume violato, né allegata alcuna specifica intesa 1 Cfr. Cassazione, sentenza n. 899 del 17/01/2018: “Già molti anni fa, sanando i contrasti giurisprudenziali sorti sulla questione, le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che la querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto. Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980).”. pagina 8 di 13 che avrebbe dovuto essere rispettata;
in altri termini, manca qualsiasi riferimento oggettivo al contenuto dell'accordo che sarebbe stato disatteso attraverso il riempimento del documento.
Sul punto, l'appellante si rivela, peraltro, contraddittoria, in quanto – pur sostenendo in appello la tesi del contra pacta – ha presentato querela di falso, che appare comunque inammissibile poiché mai iscritta a ruolo, come risulta dal certificato prodotto dalla parte appellata (allegato n. 1 alla comparsa di costituzione in appello). Inoltre, l'atto difetta dei requisiti previsti dall'art. 221 c.p.c., che, a pena di nullità, impone l'indicazione puntuale degli elementi e delle prove della falsità e prescrive che la querela sia proposta personalmente dalla parte o tramite procuratore speciale, mediante atto di citazione o dichiarazione da inserirsi nel verbale d'udienza.
Quanto alla prova del credito azionato, la Corte osserva che effettivamente la dichiarazione del 18 marzo 2009 – riferita al preteso prestito risalente al 1999 – presenta profili di evidente genericità.
Il documento non indica la data esatta in cui il credito sarebbe sorto, né specifica le modalità dell'erogazione della somma, né, ancora, i termini di restituzione pattuiti.
Considerata l'ingente entità dell'importo – pari a Lire 425.680.500 – tale indeterminatezza appare anomala e del tutto incompatibile con la normale prassi giuridico-economica delle obbligazioni pecuniarie di simile rilievo.
In ogni caso, l'appellante ha allegato elementi indiziari che paiono suscettibili di integrare, nel loro complesso, una prova presuntiva dell'inesistenza del credito azionato.
In particolare, ha documentato l'assenza di qualunque evidenza in ordine all'effettivo trasferimento della somma, né sotto forma di assegni, né mediante bonifici bancari o altri strumenti tracciabili atti a confermare l'erogazione o la ricezione dell'importo. Ha inoltre dedotto che, avuto riguardo all'entità della somma, appare inverosimile che la stessa possa essere stata corrisposta in contanti, non solo per la rilevanza economica dell'operazione, ma anche alla luce delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagina 9 di 13 pagamenti e contrasto al riciclaggio, di cui alla normativa antiriciclaggio pro tempore vigente (cfr. D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991, e successive modifiche, che al tempo vietavano i trasferimenti in contanti superiori a lire 20.000.000, se non effettuati tramite gli intermediari abilitati).
L'appellante ha, infine, prodotto le dichiarazioni dei redditi personali e aziendali del de cuius, dalle quali emergerebbe l'assenza di una concreta eIGenza economica in capo a quest'ultimo all'epoca dei fatti.
Tali circostanze, valutate unitariamente, forniscono un quadro indiziario coerente e non smentito da elementi contrari, da cui è possibile desumere l'insussistenza del rapporto obbligatorio per cui è causa. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova dei fatti negativi può essere fornita attraverso presunzioni, ovvero mediante la dimostrazione di fatti positivi contrari, a condizione che tali presunzioni siano gravi, precise e concordanti” (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 1.2.2018).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma dell'obbligazione, ma integra una presunzione relativa dell'esistenza di un rapporto sottostante. Tale presunzione può essere superata mediante la prova contraria, che – nel caso di specie – risulta adeguatamente offerta.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la ricognizione di debito dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (Cass. civ., sez.
III, ord. 2 marzo 2022, n. 6353).
In coerenza con tale orientamento, è stato altresì affermato che, una volta che il debitore abbia offerto elementi atti a dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito derivante dal rapporto fondamentale, spetta al creditore indicare e provare un diverso titolo pagina 10 di 13 giustificativo, non potendo gravare sul debitore l'onere – logicamente insostenibile – di dimostrare l'assenza di qualsiasi altra possibile causa di debito (cfr. Cass. civ., n.
5245/2006).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello risulta fondato.
Il che consente di ritenere assorbite – ed esime la Corte dall'esaminare – le questioni oggetto dei motivi terzo e quarto dell'appello principale (prescrizione del credito e nullità del credito per violazione della normativa antiriciclaggio) e dell'unico motivo dell'appello incidentale (incentrato sulla qualifica di erede da riconoscere o non a ). CP_2
Resta però da dire del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce l'erronea valutazione della domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell'importo di euro 20.000,00 versato dalla IG.ra ad In particolare, Pt_1 Persona_2
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia qualificato detti pagamenti come atti di adempimento del piano di rientro del debito di senza tener conto del Persona_1
fatto che non vi era alcuna causale riferibile a tale debito. Inoltre, sottolinea che i pagamenti erano stati effettuati a titolo personale nei confronti del IG. Persona_2
in un contesto di amicizia tra le famiglie, senza collegamento con la posizione debitoria del defunto . CP_2
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro che si assume siano state consegnate a titolo di mutuo, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa,
pagina 11 di 13 ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. 24328/2017; cfr. altresì Cass. 30944/2018, Cass. 9209/2001, Cass.
1321/1995).
Pertanto, ove sia provata o non contestata la datio rei, il soggetto che ne chieda la restituzione è tenuto, aggiuntivamente, a dare la prova del fatto che la dazione sia stata effettuata per titolo che ne importi la restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa.
Quanto, infine, alle spese, stante la soccombenza di va disposta la Controparte_1
condanna di quest'ultimo a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Spese che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso, nonché dei criteri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) e dunque in complessivi € 24.094,00, di cui
€ 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale) e € 9.991,00 per il giudizio di appello (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed €
5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 12 di 13 - accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. n. 1328/2024 e, in riforma della stessa, accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9602/2021;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 24.094,00
(di cui euro 14.103,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 2 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone ConIGliere
- Cristina Ravera ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al r.g. n. 1316/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
22.4.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 2.4.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Antonella Ceschi ( ), ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Flaminia n. 113,
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti Mauro Fierro ( e Iolanda Email_2
pagina 1 di 13 Sperandeo ( , ed elettivamente domiciliato presso il Email_3
loro studio, in Milano, via Boscovich n. 31,
Appellato e appellante incidentale
oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, contrariis reiectis, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessaria e consequenziale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata:
- In via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, fissando apposita udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'inibitoria, da tenersi prima dell'udienza di trattazione dell'appello e, ricorrendone i gravi motivi di urgenza, si chiede disporsi provvisoriamente ed inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza.
- In via pregiudiziale, rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., disponendo nel contempo la sospensione del presente processo principale di appello (art. 295 c.p.c.), fino alla decisione della questione del falso.
- In via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare i capi della sentenza n. 1328/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Guantario Michela nell'ambito del giudizio recante R.G. 33508/2021, depositata in cancelleria in data 05/02/2024, mai notificata, per tutti i motivi espressi in narrativa.
- In via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 cpc in combinato disposto con l'art. 1226 cc giudicare secondo equità e ragionevolezza ponendo a carico delle parti in misura uguale la somma contestata di cui è causa.”
Per Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni avversa domanda,
eccezione e deduzione, provvedere nel senso di: pagina 2 di 13 a) in via preliminare, accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, per l'effetto rigettandola;
b) in via incidentale, in accoglimento delle ragioni sub par. XII, riformare il capo della sentenza in esso riportato, per l'effetto dichiarando il decreto ingiuntivo n. 9602/2021, emesso dal Tribunale di
Milano, 7° sez. civ., G.U.: dr. Vitale, esecutivo anche nei confronti della IG.ra , ovvero CP_2 comunque accertando e dichiarando che anche quest'ultima è tenuta, in solido con la IG.ra
[...]
al pagamento dell'importo riportato nella decisione impugnata, per l'effetto condannandola Pt_1
anche alla refusione delle spese del primo grado di giudizio;
c) in via istruttoria, accertare e dichiarare che l'avversa istanza di querela di falso è stata illegittimamente introdotta nel presente giudizio, per l'effetto rigettandola;
d) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avverso gravame, per
l'effetto rigettandolo e confermando, salvo che per il capo oggetto di appello incidentale, la sentenza n.
1328/2024, emesso il 30.1.2024 dal Tribunale di Milano, 6° sez. civ., in persona del G.I.: dr.ssa
Michela Guantario, all'esito del procedimento recante R.G. n. 33508/2021, pubblicato il 5.2.2024, non notificata.
e) in ogni caso, condannare parte appellante e parte appellata in via incidentale alla refusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre spese generali ed accessori di legge.”
FATTO E PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 9602/2021, il Tribunale di Milano ingiungeva a Parte_1
e , quali eredi del defunto (deceduto il 17.2.2012), di pagare a CP_2 Persona_1
la somma di € 155.845,63, oltre interessi e spese, in forza di un preteso Controparte_1
credito originariamente vantato da (padre dell'opposto, deceduto il 6.8.2016), Persona_2
nei confronti di , credito ceduto al figlio in data 1 marzo 2009. Persona_1 CP_1
In particolare, in sede monitoria, aveva allegato, producendo il relativo Controparte_1
contratto, di essere divenuto in data 1 marzo 2009 cessionario del credito vantato dal padre nei confronti di , come dal medesimo riconosciuto nel Per_2 Persona_1
pagina 3 di 13 documento sottoscritto in data 18 marzo 2009, credito pari – dopo taluni parziali pagamenti – ad euro 195.845,63.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23 luglio 2023, e Parte_1
convenivano in giudizio sostenendo l'inesistenza e la CP_2 Controparte_1
prescrizione del credito, la nullità del riconoscimento sottoscritto da in Persona_1
data 18 marzo 2009 e l'inefficacia della cessione del credito per mancata notificazione.
In via riconvenzionale, domandava la restituzione di € 20.000,00 da lei Parte_1
versati ad Persona_2
Si costituiva in giudizio opponendosi a quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i. riteneva non provata la qualità di erede di , né la sua CP_2
accettazione dell'eredità paterna, rilevando che non era stato assolto l'onere della relativa prova, gravante sull'opposto. Osservava, in particolare, che il bonifico del
10 dicembre 2015, effettuato da un conto cointestato con la madre, non fosse sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia, in quanto – secondo l'insegnamento di Cass. n. 20878/2020 – il pagamento di un debito del de cuius con denaro proprio non costituisce atto che soltanto l'erede possa compiere. Ne conseguiva che, non essendo provato che CP_2
avesse agito in qualità di erede, quest'ultima non poteva essere ritenuta obbligata per i debiti ereditari;
ii. riteneva provato il credito vantato da sulla base della Controparte_1
dichiarazione sottoscritta da in data 18 marzo 2009 (doc. 2c del Persona_1
fascicolo monitorio), qualificata come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.;
iii. rigettava l'eccezione di inesistenza del credito, rilevando che la dichiarazione
– pur recante integrazioni manoscritte e dattiloscritte – risultava sottoscritta dal de cuius e che l'autenticità della firma era stata confermata dalla consulenza tecnica pagina 4 di 13 grafologica. Quanto alle parti manoscritte, il CTU dichiarava di non poter esprimere un giudizio attributivo per mancanza di elementi comparativi idonei, senza tuttavia segnalare anomalie tecniche tali da compromettere la validità complessiva del documento;
iv. escludeva che potesse trovare accoglimento la tesi, articolata dalle opponenti solo negli atti successivi all'atto introduttivo, secondo cui il documento sarebbe stato sottoscritto in bianco dal IG. e successivamente riempito da terzi in CP_2
modo abusivo, rilevando che a tal fine non era sufficiente il mero disconoscimento della scrittura, dovendosi al contrario proporre querela di falso o fornire la prova di un accordo di contenuto difforme rispetto a quanto riportato nel documento
(come affermato, tra le altre, da Cass. n. 25445/2010);
v. in mancanza di prova contraria, sosteneva che la dichiarazione sottoscritta dal IG. fosse idonea a produrre gli effetti propri della ricognizione di debito;
CP_2
vi. dichiarava la tardività dell'eccezione di prescrizione, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, rilevando che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stata richiesta la declaratoria di prescrizione del diritto di credito nei soli confronti della IG.ra e non anche nei confronti di CP_2 [...]
Pt_1
vii. rigettava infine la domanda riconvenzionale proposta da per Parte_1
difetto di prova, non risultando dimostrato né il titolo del versamento, né
l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo ad quale erede del Controparte_1
presunto debitore. Al contrario, riteneva che i quattro bonifici di euro 5.000 ciascuno (prodotti dalle opponenti sub doc. 3), eseguiti da in data 14 Parte_1
agosto 2012 dal conto cointestato con il marito, nonché in data 11 dicembre 2013,
5 dicembre 2014 e 9 dicembre 2015 dal conto cointestato con la figlia, fornissero valido riscontro alla tesi dell'opposto.
In definitiva, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1328/2024, pubblicata il 5 febbraio
2024, accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revocava il CP_2
pagina 5 di 13 decreto ingiuntivo n. 9602/2021 emesso nei suoi confronti;
rigettava invece l'opposizione proposta da confermava il decreto ingiuntivo nei confronti Parte_1
di quest'ultima e ne respingeva la domanda riconvenzionale, condannandola alle spese di lite e di CTU.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, chiedendo, previa Parte_1
sospensione dell'esecutività per i motivi riportati nell'atto introduttivo del presente giudizio, la riforma della sentenza per i seguenti quattro motivi di gravame:
1. violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. - difetto di istruttoria e nullità della CTU;
2. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e ss c.p.c. e 2697 c.c. - motivazione errata;
3. prescrizione del diritto di credito;
4. nullità della cessione di credito e della dichiarazione di riconoscimento di debito in relazione al trasferimento dell'importo di Lire 425.680.500 contra legem.
Si dà atto, altresì, che l'appellante ha proposto querela di falso in via incidentale, con riferimento alla dichiarazione di riconoscimento di debito.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1316/2024 e la prima udienza fissata al 15.1.2025.
Anche nel presente grado del giudizio, con comparsa del 31.7.2024, si è costituito che, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, ha a sua volta impugnato in Controparte_1
via incidentale la sentenza nella parte in cui è stata accolta l'opposizione proposta da per mancanza di prova della sua qualità di erede. CP_2
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 15.1.2025, la Corte d'Appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando altresì la causa ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione davanti al Collegio all'udienza del 2.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 25.3.2025).
pagina 6 di 13 Fruiti i termini e all'esito della discussione svolta dalle parti all'udienza indicata, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., tenendo in pari data la relativa camera di conIGlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha attribuito piena efficacia probatoria alla dichiarazione sottoscritta dal de cuius, PE
, in data 18 marzo 2009, valorizzata quale riconoscimento di debito ai sensi
[...]
dell'art. 1988 c.c., sebbene la consulenza tecnica grafologica svolta in primo grado si sia rivelata lacunosa e inidonea a fornire risposta ai quesiti formulati dal giudice, in particolare con riferimento alla cronologia tra manoscrittura, dattiloscrittura e sottoscrizione, nonché alla compatibilità grafica delle annotazioni manoscritte presenti sul documento.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha omesso di disporre un'integrazione peritale, nonostante l'evidente incompletezza della CTU, e ha fondato la propria decisione su un documento la cui valenza probatoria risulta gravemente compromessa dall'assenza di un accertamento tecnico esaustivo.
Nell'ambito dello stesso motivo, l'appellante contesta la ritenuta necessità di querela di falso, evidenziando come essa non sia richiesta nei casi di riempimento contra pacta, quale quello dedotto in giudizio, ove sia denunciata la violazione di un mandato ad scribendum e non l'inesistenza assoluta di un accordo.
Con ulteriore articolazione del primo motivo, l'appellante chiede la riforma del capo di sentenza in cui il giudice ha ritenuto mancante la prova contraria rispetto al credito vantato dall'opposto, osservando che non risulta depositata alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza del prestito di Lire 425.680.500, che sarebbe stato concesso da a nel 1999. Persona_2 Persona_1
A riprova dell'assenza di una reale eIGenza finanziaria da parte del , l'appellante CP_2
evidenzia di aver prodotto le dichiarazioni dei redditi personali e aziendali dell'epoca,
pagina 7 di 13 dalle quali si evince che né il de cuius, né l'impresa da lui gestita presentavano condizioni tali da giustificare il ricorso a un prestito di tale entità. Né esistono elementi documentali che comprovino un utilizzo concreto della somma, ad esempio per l'acquisto di beni o investimenti aziendali. In ogni caso, l'appellante precisa di aver avuto conoscenza del preteso prestito soltanto nel 2021, anni dopo la morte di tutte le persone coinvolte, circostanza che, secondo la medesima, rendeva impossibile ogni forma di riscontro diretto sui fatti oggetto di causa.
In tale contesto, l'appellante chiede che venga riformato il capo di sentenza in cui si è ritenuta raggiunta la prova del credito azionato, atteso che, sulla base degli atti e dell'istruttoria svolta, non è possibile stabilire con certezza l'avvenuto trasferimento della somma.
Preliminarmente, occorre rilevare che in primo grado l'odierna appellante ha contestato l'efficacia probatoria della dichiarazione del 18 marzo 2009, prospettando un'ipotesi di riempimento absque pactis, ossia in assenza di alcun accordo preventivo circa il contenuto da riportare nel documento sottoscritto. Come noto, secondo la giurisprudenza consolidata1, una simile contestazione implica la necessaria proposizione della querela di falso, trattandosi di un vizio concernente la genuinità materiale dell'atto, querela che, tuttavia, non risulta essere stata formulata in primo grado.
Solo successivamente – in sede di conclusioni in primo grado e, poi, in appello –
l'appellante ha formulato una diversa tesi, fondata sul presunto riempimento contra pacta, ossia in violazione di un accordo preesistente. Tale prospettazione costituisce, tuttavia, una domanda nuova e inammissibile, in quanto non tempestivamente formulata nei termini di legge. Peraltro, neppure in sede di gravame è stato mai indicato alcun contenuto concreto del patto che si assume violato, né allegata alcuna specifica intesa 1 Cfr. Cassazione, sentenza n. 899 del 17/01/2018: “Già molti anni fa, sanando i contrasti giurisprudenziali sorti sulla questione, le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che la querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto. Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980).”. pagina 8 di 13 che avrebbe dovuto essere rispettata;
in altri termini, manca qualsiasi riferimento oggettivo al contenuto dell'accordo che sarebbe stato disatteso attraverso il riempimento del documento.
Sul punto, l'appellante si rivela, peraltro, contraddittoria, in quanto – pur sostenendo in appello la tesi del contra pacta – ha presentato querela di falso, che appare comunque inammissibile poiché mai iscritta a ruolo, come risulta dal certificato prodotto dalla parte appellata (allegato n. 1 alla comparsa di costituzione in appello). Inoltre, l'atto difetta dei requisiti previsti dall'art. 221 c.p.c., che, a pena di nullità, impone l'indicazione puntuale degli elementi e delle prove della falsità e prescrive che la querela sia proposta personalmente dalla parte o tramite procuratore speciale, mediante atto di citazione o dichiarazione da inserirsi nel verbale d'udienza.
Quanto alla prova del credito azionato, la Corte osserva che effettivamente la dichiarazione del 18 marzo 2009 – riferita al preteso prestito risalente al 1999 – presenta profili di evidente genericità.
Il documento non indica la data esatta in cui il credito sarebbe sorto, né specifica le modalità dell'erogazione della somma, né, ancora, i termini di restituzione pattuiti.
Considerata l'ingente entità dell'importo – pari a Lire 425.680.500 – tale indeterminatezza appare anomala e del tutto incompatibile con la normale prassi giuridico-economica delle obbligazioni pecuniarie di simile rilievo.
In ogni caso, l'appellante ha allegato elementi indiziari che paiono suscettibili di integrare, nel loro complesso, una prova presuntiva dell'inesistenza del credito azionato.
In particolare, ha documentato l'assenza di qualunque evidenza in ordine all'effettivo trasferimento della somma, né sotto forma di assegni, né mediante bonifici bancari o altri strumenti tracciabili atti a confermare l'erogazione o la ricezione dell'importo. Ha inoltre dedotto che, avuto riguardo all'entità della somma, appare inverosimile che la stessa possa essere stata corrisposta in contanti, non solo per la rilevanza economica dell'operazione, ma anche alla luce delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagina 9 di 13 pagamenti e contrasto al riciclaggio, di cui alla normativa antiriciclaggio pro tempore vigente (cfr. D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991, e successive modifiche, che al tempo vietavano i trasferimenti in contanti superiori a lire 20.000.000, se non effettuati tramite gli intermediari abilitati).
L'appellante ha, infine, prodotto le dichiarazioni dei redditi personali e aziendali del de cuius, dalle quali emergerebbe l'assenza di una concreta eIGenza economica in capo a quest'ultimo all'epoca dei fatti.
Tali circostanze, valutate unitariamente, forniscono un quadro indiziario coerente e non smentito da elementi contrari, da cui è possibile desumere l'insussistenza del rapporto obbligatorio per cui è causa. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova dei fatti negativi può essere fornita attraverso presunzioni, ovvero mediante la dimostrazione di fatti positivi contrari, a condizione che tali presunzioni siano gravi, precise e concordanti” (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 1.2.2018).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma dell'obbligazione, ma integra una presunzione relativa dell'esistenza di un rapporto sottostante. Tale presunzione può essere superata mediante la prova contraria, che – nel caso di specie – risulta adeguatamente offerta.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la ricognizione di debito dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (Cass. civ., sez.
III, ord. 2 marzo 2022, n. 6353).
In coerenza con tale orientamento, è stato altresì affermato che, una volta che il debitore abbia offerto elementi atti a dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito derivante dal rapporto fondamentale, spetta al creditore indicare e provare un diverso titolo pagina 10 di 13 giustificativo, non potendo gravare sul debitore l'onere – logicamente insostenibile – di dimostrare l'assenza di qualsiasi altra possibile causa di debito (cfr. Cass. civ., n.
5245/2006).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello risulta fondato.
Il che consente di ritenere assorbite – ed esime la Corte dall'esaminare – le questioni oggetto dei motivi terzo e quarto dell'appello principale (prescrizione del credito e nullità del credito per violazione della normativa antiriciclaggio) e dell'unico motivo dell'appello incidentale (incentrato sulla qualifica di erede da riconoscere o non a ). CP_2
Resta però da dire del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce l'erronea valutazione della domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell'importo di euro 20.000,00 versato dalla IG.ra ad In particolare, Pt_1 Persona_2
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia qualificato detti pagamenti come atti di adempimento del piano di rientro del debito di senza tener conto del Persona_1
fatto che non vi era alcuna causale riferibile a tale debito. Inoltre, sottolinea che i pagamenti erano stati effettuati a titolo personale nei confronti del IG. Persona_2
in un contesto di amicizia tra le famiglie, senza collegamento con la posizione debitoria del defunto . CP_2
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro che si assume siano state consegnate a titolo di mutuo, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa,
pagina 11 di 13 ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. 24328/2017; cfr. altresì Cass. 30944/2018, Cass. 9209/2001, Cass.
1321/1995).
Pertanto, ove sia provata o non contestata la datio rei, il soggetto che ne chieda la restituzione è tenuto, aggiuntivamente, a dare la prova del fatto che la dazione sia stata effettuata per titolo che ne importi la restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa.
Quanto, infine, alle spese, stante la soccombenza di va disposta la Controparte_1
condanna di quest'ultimo a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Spese che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso, nonché dei criteri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) e dunque in complessivi € 24.094,00, di cui
€ 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale) e € 9.991,00 per il giudizio di appello (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed €
5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 12 di 13 - accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. n. 1328/2024 e, in riforma della stessa, accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9602/2021;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 24.094,00
(di cui euro 14.103,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 2 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
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