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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 46/2023 R.L.P.A.
promossa da:
elettivamente domiciliato in presso lo studio Parte_1 dell'avv. FOZZI ANTONIO ROBERTO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2023, ritualmente notificato,
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano Parte_1
l , affermando essere affetto da malattia invalidante (tunnel carpale CP_1 bilaterale), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna
1 dell assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa CP_3 derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 21 luglio 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da Parte_1
e la patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“...... danno biologico del 3% (trepercento) attribuito alla sindrome del tunnel carpale bilaterale a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15-
02-2021; Sussiste una preesistenza con danno biologico pari al 15%
(quindicipercento). Il danno biologico complessivo risultante è pari al 18%
(diciottopercento) a decorrere dal 15-02-2021, data in cui è possibile il cumulo di tutti i postumi oggetto di conglobamento”.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico anche complessivo, subito da sulla Parte_1 base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla data del 21/02/2021 e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto alla corresponsione Parte_1 della rendita prevista dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 18%, e condanna l CP_1 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione deta del 15/02/2021, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali
3 decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della pedetta data e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 21 luglio 2025
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
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