Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2819
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che il preavviso di fermo amministrativo fosse stato regolarmente notificato, interrompendo così i termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento esecutivi fossero stati notificati tempestivamente, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva della Municipia S.p.A.

    La Corte ha ritenuto fondata la legittimazione della Municipia S.p.A., essendo la stessa iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 L. 212/2000

    La Corte ha escluso la violazione dell'art. 6 L. 212/2000, poiché l'atto impugnato deriva da un avviso di accertamento esecutivo e non da una mera liquidazione automatizzata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2819
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2819
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo