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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2819/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10600/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20841/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Giugliano in Campania e di Municipia S.p.A., la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 202474052424512189949838, notificata in data 20/03/2025, avente ad oggetto TARI annualità 2014 – 2015 – 2017 – 2018, per un importo complessivo di euro 4.224,36.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione dei crediti;
3) difetto di legittimazione attiva della Municipia S.p.A.; 4) violazione dell'art. 6 L.
212/2000 (Statuto del contribuente).
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni:
«All'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, riscontrate le dedotte insanabili irregolarità, di voler revocare l'avviso d'iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli di sua proprietà TG Targa_1 e EW781CA nonché dichiarare che nulla è dovuto all'ente impositore per avvenuto pagamento del tributo comunale descritto in premessa, per i motivi tutti supra esposti. Come conseguenza condannare il concessionario, in via esclusiva o in solido con l'Ente creditore al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avvocato anticipatario».
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni:
«rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese in favore di Municipia».
Non si è costituito il Comune di Giugliano in Campania, ancorché regolarmente intimato.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il fermo amministrativo impugnato è stato preceduto dalla notificazione del prodromico preavviso di fermo n. 202374051901812056315929 del 14/09/2023, per un importo di euro 4.224,36 .
La resistente ha altresì depositato la relata di notifica attestante il tentativo di consegna in data 26/10/2023, con attestazione di temporanea assenza del destinatario, deposito presso la casa comunale e successiva comunicazione di avvenuto deposito (CAD), secondo le modalità di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. .
Pertanto, la notifica del preavviso deve ritenersi validamente perfezionata, con conseguente interruzione dei termini prescrizionali.
Quanto alla dedotta prescrizione, si osserva che gli avvisi di accertamento esecutivi risultano notificati in data 25/03/2021, come indicato nella comunicazione impugnata , con conseguente tempestività dell'azione esecutiva.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Municipia S.p.A., risultando la stessa iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 446/1997, come dedotto e documentato in atti .
Non coglie nel segno neppure la censura relativa alla violazione dell'art. 6 L. 212/2000, atteso che l'atto impugnato trae origine da avviso di accertamento esecutivo e non da mera liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente Municipia che liquida in euro
400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il giudice
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10600/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189949838 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20841/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Giugliano in Campania e di Municipia S.p.A., la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 202474052424512189949838, notificata in data 20/03/2025, avente ad oggetto TARI annualità 2014 – 2015 – 2017 – 2018, per un importo complessivo di euro 4.224,36.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione dei crediti;
3) difetto di legittimazione attiva della Municipia S.p.A.; 4) violazione dell'art. 6 L.
212/2000 (Statuto del contribuente).
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni:
«All'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, riscontrate le dedotte insanabili irregolarità, di voler revocare l'avviso d'iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli di sua proprietà TG Targa_1 e EW781CA nonché dichiarare che nulla è dovuto all'ente impositore per avvenuto pagamento del tributo comunale descritto in premessa, per i motivi tutti supra esposti. Come conseguenza condannare il concessionario, in via esclusiva o in solido con l'Ente creditore al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avvocato anticipatario».
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni:
«rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese in favore di Municipia».
Non si è costituito il Comune di Giugliano in Campania, ancorché regolarmente intimato.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il fermo amministrativo impugnato è stato preceduto dalla notificazione del prodromico preavviso di fermo n. 202374051901812056315929 del 14/09/2023, per un importo di euro 4.224,36 .
La resistente ha altresì depositato la relata di notifica attestante il tentativo di consegna in data 26/10/2023, con attestazione di temporanea assenza del destinatario, deposito presso la casa comunale e successiva comunicazione di avvenuto deposito (CAD), secondo le modalità di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. .
Pertanto, la notifica del preavviso deve ritenersi validamente perfezionata, con conseguente interruzione dei termini prescrizionali.
Quanto alla dedotta prescrizione, si osserva che gli avvisi di accertamento esecutivi risultano notificati in data 25/03/2021, come indicato nella comunicazione impugnata , con conseguente tempestività dell'azione esecutiva.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Municipia S.p.A., risultando la stessa iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 446/1997, come dedotto e documentato in atti .
Non coglie nel segno neppure la censura relativa alla violazione dell'art. 6 L. 212/2000, atteso che l'atto impugnato trae origine da avviso di accertamento esecutivo e non da mera liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente Municipia che liquida in euro
400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il giudice