Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. DR Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2079 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 23/11/1972. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a MONZA (MB) il 19/03/1972 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. VESPO CRISTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: In via pregiudiziale: essendo pendente avanti al T.M. procedimento nr. 2529/2023 Reg. Sicid. relativo ai minori e , si chiede che venga richiesta al Tribunale per i Minorenni la trasmissione degli atti relativi Per_1 Persona_2
e venga disposta la riunione dei due procedimenti e la prosecuzione unica nel presente procedimento Nel merito: accertate le circostanze di cui alla narrativa, dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti: CONDIZIONI
- autorizzare i coniugi a vivere separati
- assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che vi vivra' con i figli minori e DR Pt_1 Per_1
Pag. 1
- porre a carico del Sig. un assegno a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori nella misura di € CP_1
600,00= mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario. Assegno unico in favore della madre al 100% Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria:
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinche' pongano in essere tutti gli interventi ritenuti utili per il benessere psico-fisico dei minori con richiesta di relazione periodica
- disporre altresi' la prosecuzione della presa in carico da parte della NPI/psicologia dell'eta' evolutiva dei minori con richiesta di relazione periodica
- disporre la prosecuzione del monitoraggio con cadenza trimestrale del Sig. presso il Ser.D. CP_1
- ordinare al Sig. la produzione di tutta la documentazione ritenuta utile per la ricostruzione del suo reddito CP_1
e del suo patrimonio Con ogni più ampia riserva istruttoria se ciò fosse reso necessario dalle difese avverse.
Per parte resistente CONCLUSIONI In via pregiudiziale: qualora il T.M. non abbia già provveduto a trasmettere il fascicolo del procedimento pendente avanti sé rubricato al n. 2529/2023 Reg. Cont., voglia richiedere d'ufficio la trasmissione a questo T.O. al fine di riunirlo al procedimento di separazione oggi pendente. Nel merito:
* Autorizzare i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco;
* Assegnare la casa coniugale sita in Oleggio, via Parco Mazza n.25 alla Sig.ra ove continuerà a viverci Pt_1 con i figli e DR che ivi manterranno la loro residenza anagrafica;
Per_1
*Disporre, anche in via provvisoria, l'affidamento condiviso degli figli minori ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre e per l'effetto confermare la piena responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
*Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti demandando loro la progettualità necessaria nell'esclusivo interesse dei minori, la valutazione di un percorso a sostegno alla genitorialità con il fine di giungere ad una liberalizzazione degli incontri padre-figli; Persona_
* Prevedere sin da ora il ripristino dei contatti telefonici almeno una volta al giorno in orario da determinarsi;
* Porre a carico del Sig. il versamento mensile di un assegno di mantenimento quale contributo CP_1 ordinario pari ad € 250,00 a figlio (per complessivi € 500,00) da versarsi alla madre entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, spese meglio descritte e specificate nel Protocollo del Tribunale di Torino a cui fa riferimento il Tribunale di RA (e comunque da rimborsarsi entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del genitore che le ha anticipate all'altro);
*Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed il Sig. tenuto conto delle spese da lui CP_1 sostenute (con fondi personali) per la casa coniugale di proprietà della sola moglie e per cui dovrà invece continuare a
Pag. 2 pagare il mutuo cointestato con la moglie si riserva di valutare l'instaurazione di altro giudizio per vedersi riconoscere la restituzione anche parziale di quanto sopportato personalmente. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria:
* confermare il proseguo della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali territorialmente competenti affinché possano procedere a tutti gli opportuni interventi finalizzati al monitoraggio delle condizioni psico-fisiche, psicoevolutive, scolastiche e relazionali dei minori, attivando in loro favore ogni opportuno intervento ritenuto utile nonché approfondire ulteriormente la situazione personale e di vita dei genitori con valutazione delle loro capacità genitoriali attuando se del caso sostegni alla loro persona;
* predisporre in concomitanza di incontri in luogo protetti alla presenza dell'educatore anche incontri liberi padre- figli fino a giungere ad una calendarizzazione libera con pernottamento;
Pt_
* sospendere i controlli del Sig. da parte del non sussistendo i presupposti di un percorso di cura per una CP_1 dipendenza alcolica non accertata dall'ente;
* disporre, a discrezione del Giudice istruttore, l'ascolto di Per_1
Ci si riserva sin da ora istanza di nomina di eventuale consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della lettura e disamina degli aggiornamenti dei servizi sociali ed enti demandati dal T.M., finalizzata ad accertare il regime di affidamento maggior rispondente all'interesse dei minori, oltre ad indicare il diritto di visita del genitore non collocatario, come pure accertare le rispettive capacità genitoriali e quant'altro ritenuto opportuno.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 15.10.2005 trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Ameno al nr. 19, parte II, Serie A.
Dall'unione nascevano due figli: RA, il 08.03.2009, e DR, il 03.06.2014. Per_1
Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili patrimoniali e attinenti alla prole. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 4.3.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui CP_1 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Pag. 3 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. DR Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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